Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/89 – Rinnovato il contratto collettivo nazionale del settore edile: priorità a formazione e sicurezza

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

Contesto del rinnovo

 

È stata siglata lo scorso 3 marzo tra Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle Cooperative.

Il contratto si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.

 

Tanti sono gli elementi strategici che caratterizzano il rinnovo contrattuale: regolarità, qualità, formazione e sicurezza sono gli obiettivi che il contratto mira a perseguire, garantendo tutele per la qualificazione delle risorse umane e sostenendo le imprese virtuose. A tal fine, le Parti hanno concordato di dover intervenire anche presso gli organi istituzionali, promuovendo ogni intervento normativo volto a supportare le misure introdotte attraverso lo stesso rinnovo contrattuale.

 

Di non minore importanza la stipula del Patto di cantiere, finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro in tutta la filiera e a verificare la corrispondenza tra attività svolte e contratto applicato. Le Parti hanno previsto che alle Casse edili/Edilcasse venga affidato il compito di gestire un database che raggruppi sia le imprese, incluse quelle che non svolgono attività rientranti nella sfera di applicazione del contratto edile, che i lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.

Le Parti hanno, quindi, previsto che gli organismi paritetici di settore possano offrire corsi di formazione sulla sicurezza, a prezzi agevolati, alle imprese non edili impiegate nei predetti cantieri che ne vogliano usufruire su base volontaria, utilizzando il catalogo formativo definito dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda gli aumenti retributivi, a fronte della richiesta di parte sindacale presentata tramite piattaforma e pari a 100 euro a parametro 100, le Parti si sono accordate per un incremento retributivo complessivo di 92,00 euro a parametro 100, riferito all’operaio comune. Pertanto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello, viene previsto un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 92,00 euro da erogarsi in due tranches: 52,00 euro a decorrere dal 1° marzo 2022 e 40,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2023.

Inoltre, al fine di incentivare la presenza una forza lavoro giovane, le Parti hanno istituito il c.d. “premio di ingresso nel settore”, destinato ai giovani di età inferiore a 29 anni, inquadrati come operai, che siano al primo ingresso nel settore e che permangano presso la stessa impresa per un periodo minimo di 12 mesi. Il premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Parte normativa

 

Rispetto alla parte normativa del contratto, risulta di particolare interesse la disposizione relativa alla trasferta regionale, ossia la disciplina prevista per il caso in cui l’operaio in servizio sia comandato a prestare temporaneamente il proprio lavoro in un luogo diverso da quello in cui opera normalmente.  

Il sistema di contrattazione collettiva territoriale di settore ha reso necessaria l’adozione di una disciplina che si applica qualora le Regioni non prevedano una normativa specifica in materia. Al fine di semplificare quanto più possibile gli adempimenti a carico dell’impresa, la norma prevede che la stessa possa effettuarli presso la Cassa edile di appartenenza. Alla CNCE (Commissione nazionale paritetica per le casse edili) viene, invece, attribuito il compito di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per garantire una gestione congiunta e ordinata degli adempimenti tra i vari entri territoriali.

 

Da segnalare anche la disposizione relativa al contratto a termine che modifica l’art.93 del CCNL. In questi termini, le Parti hanno introdotto le causali che consentono, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b-bis del D.Lgs n. 81/2015, di sottoscrivere un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, per le imprese edili in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 della L. n. 341/95. Tali causali, da utilizzare anche per rinnovare o prorogare oltre i 12 mesi un contratto a tempo determinato, vengono individuate in maniera precisa dalle Parti. Oltre all’avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non programmata nel corso di un lavoro edile, le Parti individuano tra le causali la proroga dei termini di un appalto, l’assunzione di giovani fino a 29 anni e di soggetti di età superiore ai 45 anni. A queste ultime si aggiungono l’assunzione di cassaintegrati, le assunzioni di disoccupati e inoccupati avvenute da almeno sei mesi e l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile.

 

Parte obbligatoria

 

I temi centrali della nuova ipotesi di Accordo sono sicuramente formazione e sicurezza dei lavoratori che trovano disciplina in un apposito Protocollo, sottoscritto con l’intento di attribuire consistenza strutturale ed economica alle attività di formazione per garantire il miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori già assunti e da assumere.

 

In primo luogo, le Parti sociali hanno affidato al Formedil-ente bilaterale nazionale per la formazione e la sicurezza- l’elaborazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN) che individui i fabbisogni formativi delle imprese e che sia aggiornato sulla base delle nuove esigenze legate, in particolare, al green building, al rischio sismico, alla bioedilizia e al risparmio energetico, nonché al recupero dei materiali, alla manutenzione e alla digitalizzazione.

 

La finalità principale del Catalogo è la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, individuata dalle Parti come la formazione non derivante da obblighi normativi, da svolgersi unitamente alle attività previste dal catalogo della formazione istituzionale. Valorizzando ulteriormente le funzioni attribuite alle Scuole edili/enti unificati a livello territoriale, il Protocollo prevede che i corsi di formazione inclusi nel CFN siano gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

 

Inoltre, il Protocollo prevede il passaggio ad un livello superiore per gli operai che, su indicazione del datore di lavoro, abbiano frequentato con esito favorevole  almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti bilaterali di settore: gli operai comuni che abbiano almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, potranno ottenere l’inquadramento di operai qualificati, mentre agli operai già inquadrati al livello qualificato che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, verrà riconosciuto l’inquadramento di operaio specializzato.

 

Il Protocollo riserva particolare attenzione anche ai temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire un’adeguata formazione, le Parti hanno ridotto da 5 a 3 anni l’intervallo di tempo che intercorre per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, previsto dal punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Inoltre, viene reso obbligatorio l’invio del verbale di elezione degli RLS da parte dell’impresa all’ente unico/CPT (Comitato paritetico territoriale) e viene prevista la creazione di una relativa anagrafe di categoria aggiornata.

 

Un’ulteriore novità rilevante è rappresentata dall’istituzione, presso il Formedil, di un’apposita Commissione nazionale a cui è affidato il compito di redigere, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione, composta dalle parti sociali stipulanti, dalla Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili, dal Sanedil (fondo di assistenza sanitaria integrativa) e dallo stesso Formedil, avrà il compito di definire un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria della durata di tre anni.

 

Alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili viene, invece, demandata la definizione della Carta d’Identità Professionale Edile (CIPE), da realizzarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto. La Carta, rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale, oltre alle scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

 

Infine, sottolineando il ruolo centrale svolto dalla bilateralità per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, le Parti hanno affidato al Formedil il potenziamento e l’aggiornamento della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it), servizio di sistema nato per facilitare i contatti tra chi cerca e chi offre lavoro. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale, le Parti sociali dovranno definire specifiche linee guida che costituiranno parte integrante del dettato contrattuale.

 

Valutazione d’insieme

 

L’Accordo appena siglato conferma il buono stato di salute delle relazioni industriali di settore che valorizzano il ruolo centrale della bilateralità per la tutela degli aspetti legati alla regolarità, alla formazione e alla sicurezza in un comparto che impegna più di un milione di lavoratori.

 

Il rinnovo è stato accolto con favore dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, che ha valutato positivamente l’aumento salariale e l’impegno assunto dalle parti rispetto ai temi della formazione e della sicurezza dei lavoratori in un settore strategico per l’economia del Paese. Sugli stessi temi ha posto l’accento anche il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che ha sottolineato come il contratto, frutto di un’intensa collaborazione tra le parti, attribuisca il giusto riconoscimento al valore dei lavoratori e alla qualificazione delle imprese.

 

Soddisfazione anche da parte del Vicepresidente Relazioni Industriali e Affari sociali dell’ANCE, Marco Garantola, secondo cui lo sforzo compiuto permetterà alle Parti di presentarsi anche davanti alle istituzioni per affrontare temi di importanza cruciale per il settore.

 

I Segretari generali di Feneal -Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Vito Panzarella, Enzo Pelle e Alessandro Genovesi hanno sottolineato come il contratto confermi la bontà di un sistema di relazioni industriali che, negli ultimi anni, ha lavorato su più fronti: dal contrasto al lavoro irregolare e al dumping, alle recenti norme sul Durc di Congruità, agli incentivi pubblici riservati a chi applica i contratti di settore, passando per la qualificazione del sub appalto e la parità di trattamento economico e normativo, fino alla formazione e alla sicurezza, agli  investimenti in innovazione, sostenibilità e qualità delle imprese.

 

Silvia Rigano

Scuola di dottorato in apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@Silviarigano

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