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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/195 – Il rinnovo del CCNL PMI chimica: aumenti economici e principali novità normative

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/195 – Il rinnovo del CCNL PMI chimica: aumenti economici e principali novità normative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 18 marzo 2024, n. 11

 

Contesto del rinnovo

 

Il rinnovo del CCNL della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro, avvenuto il 5 dicembre 2023, coinvolge circa 56.000 lavoratori, distribuiti in 3.800 PMI, e ha una durata prevista di tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.L’intesa è stata firmata a un anno dalla scadenza del precedente contratto, compiutasi a dicembre 2022, a seguito della quale i soggetti firmatari del rinnovo, ossia Unionchimica-Confapi sul fronte datoriale e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil sul fronte sindacale, sono stati coinvolti in una difficile trattativa.

 

Parte economica

 

Per quanto concerne il trattamento economico, nell’intesa è stato innanzitutto concordato l’incremento medio dei minimi retributivi, con aumenti differenziati a seconda dei settori.

Nello specifico, per il settore della gomma plastica è stato previsto un aumento di 167 euro, parametrato sul livello 5 del sistema di inquadramento. Per i settori degli abrasivi è stato previsto un aumento 161 euro parametrato sul livello D1, così come per i settori della ceramica e del vetro. Tali aumenti, a prescindere dai settori, saranno erogati su 4 tranche, rispettivamente nei mesi di novembre 2023, gennaio 2024, aprile 2025 e dicembre 2025.

 

Sempre sul piano economico, è stata aumentata la retribuzione riferita alle trasferte del settore coibenti, che passa così da 35 euro giornalieri, con esclusione del pernottamento, a 46,48 euro per le trasferte italiane e 77,47 euro per le trasferte estere.

A questi primi aumenti, si aggiungono: l’erogazione di una somma un tantum, relativa al mese di novembre 2023, d’importo pari a 101 euro lordi, individuata su base forfettaria, non parametrata sui differenti livelli d’inquadramento e un incremento dello 0,10 % della contribuzione al fondo di previdenza complementare Fondapi, dall’1°gennaio 2025.

 

Parte normativa

Le principali innovazioni sul piano normativo possono essere raggruppate in due macroaree d’intervento: da una parte si segnalano le nuove previsioni che riguardano la flessibilità oraria e organizzativa del rapporto di lavoro, dall’altra si osservano importanti novità in merito ai casi di malattia e infortunio.

 

Sul primo macrotema un intervento di rilievo nell’ambito del rinnovo riguarda innanzitutto la Banca ore solidali, uno strumento che prevede la costituzione di un fondo aziendale ove i lavoratori destinino, volontariamente, i riposi e le ferie non utilizzati al fine di donarli ai colleghi per ragioni di cura dei figli malati, nel rispetto della loro fruizione minima. L’intesa prevede l’ampiamento delle ragioni di ricorso a tale strumento, introducendo la possibilità di usufruirne anche in caso di situazioni di salute famigliari in senso ampio e non solo dei figli.

 

Sempre nell’ottica di tutelare la sfera famigliare del lavoratore, è poi riconosciuta, per i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’art 33 della L. n. 104/1992, la possibilità di usufruire degli stessi anche in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, dandone preavviso di almeno 5 giorni al datore di lavoro.

 

È inoltre aumentata l’indennità in caso di congedo parentale, che passa dal 30% al 50% della retribuzione per non più di 3 mesi, così come viene previsto l’aumento di 1 giorno della durata del congedo parentale per i lavoratori neopadri.

 

Sul tema del part-time, invece, sono stabilite nuove soglie quantitative di conversione da tempo pieno a tempo parziale, individuate in base alla grandezza dell’impresa: fino al 4% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato, per le imprese con non più di 50 dipendenti, al 5% da 51 a 100 dipendenti e al 6% per le imprese con oltre 100 dipendenti.

 

Nella seconda macroarea di intervento, quanto alla prevenzione di malattie professionali e infortuni (art. 48 del CCNL), così come stabilito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, viene riconosciuto il diritto del lavoratore, che a seguito di disabilità sopravvenuta non possa più eseguire le mansioni precedentemente affidate, di mantenere l’impiego attraverso una modifica di queste.

 

Si segnala poi l’inserimento di due specifiche note a verbale a latere dell’art. 45 del CCNL, dedicato alle assenze per malattia o infortunio non sul lavoro. Secondo quanto indicato nella prima nota a verbale, il lavoratore avrà diritto a richiedere al datore di lavoro, per un massimo di due volte l’anno, la conoscenza della propria situazione relativa. Nella seconda nota a verbale, si precisa invece che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso, qualora la patologia contratta non permetta il recupero psicofisico del lavoratore.

 

In caso di interruzione del servizio per malattia, superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore avrà diritto a usufruire di 6 mesi di aspettativa, rinnovabile una sola volta per ulteriori 6 mesi, senza decorrenza di retribuzione, né di anzianità ad alcun effetto.

 

Da ultimo, sono introdotte nuove misure volte alla prevenzione e alla gestione dei casi di violenza di genere, in attuazione della normativa vigente e della specifica intesa sul punto sottoscritta nel 2018 tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil. Nello specifico per le lavoratrici vittime di violenza è introdotto un permesso retribuito della durata massima di 5 mesi, usufruibile su base giornaliera od oraria, nell’arco di 3 anni, oltre alla possibilità di richiedere trasferimento ad altra sede di lavoro, ove possibile. È inoltre prevista la possibilità di conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per massimo 12 mesi, e la fruizione prioritaria di forme di lavoro agile.

 

Parte obbligatoria

 

Nella parte obbligatoria, l’intesa di rinnovo, interviene innanzitutto per favorire la bilateralità contrattuale, attraverso il riconoscimento di un’ora aggiuntiva di assemblea, al fine di consentire ai lavoratori di informarsi in merito. In questo modo, viene data attuazione alle previsioni dell’accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, come modificato con l’accordo del 2019.

 

In secondo luogo, si segnala lo specifico impegno condiviso delle parti in tema di appalti. Secondo quanto indicato nel rinnovo, la stazione appaltante sarà tenuta a richiedere alla stazione appaltatrice di applicare il CCNL di cui siano firmatarie le federazioni maggiormente rappresentative del settore, al quale la stessa società appaltatrice appartiene.

 

In materia di prevenzione dei rischi, è poi concordata l’istituzione di una commisione ad hoc che abbia il compito di ricevere le segnalazioni delle RSU, RLS, RLSSA, RSPP dei cd. quasi infortuni e individuarne le modalità di gestione e prevenzione più idonee.

 

Infine, è stata istituita una commissione paritetica, composta di dodici membri, con lo scopo di definire un nuovo sistema d’inquadramento categoriale per i lavoratori del settore.

 

Valutazione d’insieme

 

Nell’ambito del rinnovo qui analizzato si affiancano rilevanti aumenti economici con un importante aggiornamento della parte normativa. Tra le principali novità sul tema, spiccano in particolare le previsioni migliorative per i neopadri e le nuove misure volte ad assicurare una maggiore prevenzione della violenza di genere.

 

Celeste Sciutto

ADAPT Junior Fellow