Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/197 – L’accordo integrativo Gruppo Menarini investe sul welfare dei dipendenti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 25 marzo 2024, n. 12 

 

Parti firmatarie e contesto

 

Il 29 gennaio 2024 i rappresentanti delle aziende del Gruppo Menarini, le OOSS nazionali Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL e le segreterie territoriali unitamente alle RRSSUU, hanno sottoscritto l’accordo integrativo del Gruppo, rinnovando così l’accordo precedentemente siglato nel 2019, prorogato e poi e scaduto a fine 2023, per il triennio 2024-2026.

 

In premessa all’accordo, le parti evidenziano alcune importanti linee di tendenza che riguardano il gruppo e il settore economico in cui le attività di quest’ultimo s’inseriscono, sottolineando in particolare l’espansione del settore farmaceutico italiano, caratterizzato per la rapida espansione, anche dal punto di vista occupazionale, vista la crescita degli impiegati nel settore del 9% in 5 anni. Si tratta invero di un settore che risulta strategico perché connesso con la tutela della salute, della crescita, della sicurezza nazionale e dell’efficienza della spesa pubblica e in cui il Gruppo ha raggiunto e continua a mantenere una posizione di leadership, segnalato anche da una crescita del fatturato che, nel 2022, ha superato i 4 miliardi di euro.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Il primo tema trattato dal nuovo integrativo è il sistema di relazioni industriali del Gruppo Menarini, il quale risulta caratterizzato da molti anni un confronto continuo e dalla valorizzazione dei vari livelli di dialogo sociale. Le parti intendono dunque continuare in questa direzione, mantenendo l’operatività degli organi di confronto costituiti e regolati nei precedenti accordi integrativi, come il Coordinamento Sindacale Nazionale e l’Osservatorio Aziendale. All’interno dell’integrativo 2024, tali organi vengono valorizzati maggiormente, grazie alla previsione di due riunioni annuali degli stessi con l’individuazione in anticipo dei temi da trattare, che dovranno essere di interesse collettivo o relativo a specifici ambiti a livello di gruppo.

Le parti riaffermano anche, sulla base di quanto previsto dal CCNL, l’autonomia contrattuale delle relazioni sindacali a livello di azienda/divisione/sito/unità produttiva. Infine, sempre in tema, rilevando la buona riuscita dell’attivazione di una “bacheca elettronica” dedicata alle comunicazioni sindacali, l’azienda manifesta la sua disponibilità alla realizzazione di tale forma di bacheca anche in altre società del gruppo, su richiesta delle RSU e compatibilmente con le condizioni specifiche delle varie realtà aziendali.

 

Per quanto riguarda la formazione, viene confermata la presenza di un delegato al tema per ogni sito produttivo, come punto di raccordo per tutte le parti al fine di confrontarsi sui piani formativi e sui relativi fabbisogni delle varie figure aziendali.

 

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, invece,le parti ribadiscono l’importanza delle segnalazioni relative ai “near miss” (mancati infortuni), disponendo che si disciplinino, a livello aziendale, sistemi e modalità per la segnalazione al fine che queste possano essere disponibili per tutti i lavoratori dei siti coinvolti. Inoltre, viene confermata la “Giornata di Gruppo dedicata alla Salute, Sicurezza ed Ambiente” dove gli attori HSE aziendali, insieme ai manager, potranno confrontarsi per raccogliere suggerimenti e spunti di miglioramento.

 

Inoltre, fin dall’incipit dell’accordo, i sindacati e le parti datoriali pongono una grande attenzione alla tematica di genere e delle diversità, sottolineando che il tasso di occupazione è migliorato soprattutto tra i giovani e le donne e che, a livello globale, l’equilibrio di genere è sato praticamente raggiunto (le donne rappresentano circa il 50% dell’organico). Questa attenzione è confermata anche in seguito, quando viene evidenziato che il Gruppo si impegna affinché l’ambiente di lavoro sia libero da discriminazioni e quando si condanna ogni forma di pregiudizio, molestie, intimidazioni o coercizione. Anzi, si sottolinea che, come affermato dal Codice di Condotta e dal Codice Erico di gruppo, la diversità è un elemento essenziale nonché un valore aggiunto.  Affinché queste affermazioni non rimangano solo parole, il Gruppo Menarini si impegna a sensibilizzare sul tema e ad approfondirlo nell’ambito della Giornata Salute Sicurezza e Ambiente, nonché a prevedere forme di flessibilità della prestazione lavorativa nel caso di dipendenti vittime di violenza di genere.

 

Particolare importanza nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo del Gruppo è stata assegnata alle misure di welfare occupazionale.

 

In materia di flessibilità organizzativa, ed esempio, le parti sanciscono dei principi di carattere generale in tema di lavoro agile, lasciando comunque la titolarità degli accordi riguardanti questo tema alla contrattazione territoriale. In particolare, viene previsto che sia l’azienda ad individuare le aree e mansioni compatibili con lo smart working, che la normale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa resta quella svolta presso i locali aziendali ma che la modalità agile è equiparata ad ogni effetto alla normale prestazione di lavoro, che il dipendente che opera in questa modalità ha il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e che, nei periodi di lavoro agile, il dipendente ha diritto alla normale tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Connesso al tema della flessibilità è il riconoscimento, da parte aziendale, della possibilità di fruire del congedo parentale, senza variare i suoi limiti individuali e complessivi previsti ex lege, anche su base oraria; ciò significa che i dipendenti potranno combinare le diverse modalità di fruizione del periodo di astensione, godendo del congedo parentale – se necessario- alternando l’astensione su base mensile a quella giornaliera o oraria. I giorni di congedo convertibili in ore possono essere al massimo 30 e, in ogni caso, il congedo parentale non è cumulabile con altre tipologie di permessi o riposi. Rimanendo in ambito di permessi, deve essere segnalato come l’Azienda ne preveda di retribuiti in caso di visite mediche specialistiche, esami strumentali e prelievi ematici. Tenendo conto del luogo della visita, nel caso in cui questa avvenga durante l’orario di lavoro, è prevista mezz’ora per l’andata e mezz’ora per il ritorno, fino ad un massimo – totale – di 4 ore per visita. A questi si aggiungono i permessi per visite mediche specialistiche di ciascun figlio con età fino ai 14 anni compiuti per un totale di ulteriori 8 ore annue totali.

 

Per quanto attiene al trattamento retributivo, le parti hanno proceduto a dettagliare la disciplina del “Premio di Partecipazione”, la cui determinazione – riconfermando l’assetto delineato con il precedente rinnovo – è legata ad obiettivi di redditività (per il 49%) e di produttività (per il 51%), nonché ad un parametro che misura l’assiduità individuale al lavoro.

Gli indicatori di redditività, definiti a livello di Gruppo, riguardano: il rapporto tra risultato operativo lordo (R.O.L.) e il fatturato (con incidenza del 90% sulla redditività complessiva), e il rapporto tra costi effettivi e costi previsti (con incidenza del 10%). Gli indicatori di produttività saranno invece individuati e concordati a livello di divisione, sito e unità produttiva. In aggiunta a tali indicatori, nella determinazione della produttività complessiva, i relativi accordi a livello locale dovranno altresì tener conto dell’indicatore “soddisfazione clienti” (rapporto tra reclami clienti e ordini emessi), con un “peso” del 10%. È poi sancito che l’ulteriore parametro di assiduità individuale al lavoro, calcolato sulla base della frequenza dei periodi di malattia e alla durata della stessa, potrà incrementare o ridurre l’importo del premio maturato. 

 

Proprio in relazione all’importo massimo raggiungibile, con il presente rinnovo le parti hanno stabilito un incremento di 40 euro per ogni anno di vigenza contrattuale della somma pro-capite del premio, che quindi sarà pari 1.360 euro per l’anno 2024, 1.400 euro per il 2025 e 1.440 per il 2026.

 

È stata infine prevista la possibilità per i dipendenti di convertire l’intero premio o parte di esso (in misura fissa pari a 500 o 900 euro) in strumenti di welfare; in tal caso, il lavoratore avrà diritto anche ad ulteriore importo (sempre in strumenti di welfare) a carico dell’azienda, secondo quote percentuali da applicare all’importo convertito dal lavoratore (che variano dal 7% al 12%). Tali quote saranno inoltre incrementate di un ulteriore 4% qualora il dipendente decidesse di destinare l’importo convertito interamente al fondo di pensione complementare per i lavoratori del settore (FONCHIM).

 

Inoltre, le parti stabiliscono che per i dipendenti con figli iscritti all’asilo, in caso di conversione totale del premio di partecipazione in welfare, la quota di conversione aggiuntiva viene elevata al 30%, fermo restando la non cumulabilità di tal beneficio con il contributo per l’asilo nido riconosciuto a livello di gruppo. In realtà, l’aumento del credito welfare derivante dalla totale welfarizzazione del premio viene riconosciuto – di pari entità – anche ai lavoratori con familiari non autosufficienti e in possesso di ideona certificazione e che hanno stipulato un contratto di lavoro con personale badante. Qualora dei dipendenti dovessero rientrare in entrambe le casistiche, il bonus di conversione del pdr non potrà comunque superare complessivamente il 30%.

 

Come si evince anche dalla disciplina della welfarizzazione del premio di partecipazione, con il rinnovo del 2024, le parti hanno inteso rafforzare il welfare aziendale quale importante strumento per realizzare politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa volte a migliorare il benessere dei dipendenti.

 

Oltre agli strumenti di flessibilità, infatti, le parti hanno previsto novità in materia di assistenza sanitaria integrativa. Nello specifico viene prevista, per il triennio 2024-2026, una contribuzione a carico azienda a favore del fondo sanitario integrativo FASCHIM per l’intero nucleo familiare del dipendente iscritto o che deciderà di iscriversi. Per i lavoratori che invece richiedono di non usufruire di tale copertura o che richiedono il contributo all’assistenza sanitaria integrativa solo per il coniuge/convivente, l’Azienda riconosce la possibilità di versare il relativo importo – su richiesta del dipendente – sul fondo di previdenza complementare FONCHIM. In ogni caso, le parti stabiliscono che i dipendenti dovranno comunicare la scelta effettuata o indicare la volontà di non ricevere né copertura né versamento poiché, la mancata scelta, viene interpretata come rinuncia al beneficio.

 

Nel nuovo rinnovo viene richiamata inoltre l’attivazione di una polizza assicurativa contro gli infortuni (sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo) che determinino un’invalidità permanente per tutto il personale, anche in somministrazione, attraverso una copertura a carico aziendale di 40 euro annuali. Per il personale già da assicurato contro gli infortuni alla guida dell’autoveicolo, invece, l’Azienda si fa carico della copertura prevista a carico del dipendente per gli infortuni non occorsi alla guida, versando la stessa quota.

 

Viene altresì riconosciuto per il 2024 un bonus welfare in flexible benefit, il cui valore è differenziato sulla base della categoria in cui è inquadrato il personale. Sono previsi infatti 340 euro in strumenti di welfare per le categorie A e B e 230 euro per le altre categorie. Sul punto le parti specificano che il bonus welfare è da considerare aggiuntivo rispetto all’eventuale quota del premio di risultato destinata alla welfarizzazione e rinviano alla definizione delle modalità pratiche di gestione e di utilizzo attraverso apposito regolamento aziendale.

 

Per agevolare l’equilibrio tra vita professionale e familiare, ai/alle dipendenti genitori con figli che frequentano l’asilo nido, viene previsto versamento di un contributo a carico azienda a tal titolo, senza però specificarne l’ammontare.

 

Infine, su richiesta dalle OO.SS., il Gruppo Menarini s’impegna ad attivare, durante la vigenza del contratto, programmi e iniziative volte a supportare il benessere dei dipendenti, ad esempio con incontri di supporto psicologico individuale online con professionisti qualificati.

 

Particolarmente qualificante la parte in cui si prevede che ciascun dipendente con almeno 6 anni di servizio ha il diritto di richiedere un’anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) fino ad un massimo del 70% del trattamento dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L’Azienda prevede la possibilità di anticipare il TFR anche per una serie puntuale di causali, ulteriori rispetto a quanto sancito dalla legge: ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; spese universitarie per i figli; acquisto o affitto di abitazione a seguito di separazione del coniuge; grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali; spese preadottive; acquisto auto intestata al dipendente; estinzione anticipata del mutuo.

 

Valutazione d’insieme

 

Dall’analisi del rinnovo del contratto integrativo del Gruppo Menarini emerge con forza la volontà dalle parti di potenziare gli strumenti di welfare con una particolare rilevanza sociale attraverso incentivi concreti. Ciò si evince dalla dettagliata disciplina della welfarizzazione del premio di partecipazione ma anche dalle innovazioni apportate in materia di assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, polizza assicurativa contro gli infortuni nonché relativamente alla disciplina di alcune fattispecie sospensive dal lavoro.

Nondimeno, di particolare pregio è l’attenzione posta dalle parti alla parità di genere e al contrasto delle discriminazioni, temi che emergono sia con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro che sotto il profilo organizzativo, come testimoniato dalla disponibilità dell’Azienda a valutare, in caso di accertate violenze di genere verificatesi anche in ambito non aziendale, di ulteriori forme di flessibilità della prestazione lavorativa reputate necessarie.

 

Chiara Altilio

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università degli Studi di Siena

@chialtilio

 

 Giuseppe Biundo

ADAPT Junior Fellow

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Miriam Brembilla

ADAPT Junior Fellow

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Andrea Megazzini

ADAPT Junior Fellow

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Francesca Valente

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@valentefranc

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/197 – L’accordo integrativo Gruppo Menarini investe sul welfare dei dipendenti