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	<title>Cisal Archives - Farecontrattazione</title>
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		<title>La maggiore rappresentatività comparata nel settore del commercio: si può ripartire da Campobasso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Piglialarmi, Michele Tiraboschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenti home]]></category>
		<category><![CDATA[Cisal]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Giovanni Piglialarmi, Michele Tiraboschi</p>
<p>The post <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/la-maggiore-rappresentativita-comparata-nel-settore-del-commercio-si-puo-ripartire-da-campobasso/">La maggiore rappresentatività comparata nel settore del commercio: si può ripartire da Campobasso</a> appeared first on <a href="https://farecontrattazione.adapt.it">Farecontrattazione</a>.</p>
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</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bollettino ADAPT 1° luglio 2024 n. 26</em></p>
<p> <br /><strong>Una legge di una assoluta avanguardia</strong>. Questo il giudizio di <strong>Umberto Romagnoli</strong>, un indimenticato Maestro del diritto del lavoro, sulla <strong>riforma del processo del lavoro del 1973</strong>. A condizione, tuttavia, che <strong>il giudice del lavoro fosse messo in grado di conoscere le reali dinamiche delle relazioni industriali.</strong></p>
<p> <br />Anche per questo motivo Umberto Romagnoli suggerì di valorizzare l’art. 21, comma 4, della legge n. 533/1973, dove si affida al Ministro della giustizia di organizzare specifici corsi di preparazione per i magistrati che intendessero acquisire una particolare specializzazione in materia di lavoro e sindacato.</p>
<p> <br />L’idea era quella di <strong>superare una certa autoreferenzialità del formalismo giuridico e integrare la classica formazione delle professioni legali con materie che ancora oggi non vengono prese in considerazione dai piani di studio delle facoltà giuridiche</strong> (U. Romagnoli, <em>A cosa serve questa ricerca</em>, in T. Treu (a cura di), <em>Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro</em>, vol. II, Il Mulino, 1975, pp. 197-212, spec. p. 205).</p>
<p> <br /><strong>È in questa prospettiva che forse si può leggere il rebus interpretativo della maggiore rappresentatività comparata</strong> che potrebbe invero trovare facile soluzione <strong>partendo dai dati di realtà e anche nel buon senso</strong> visto che non è in discussione la rappresentatività di questo o quel sindacato, che oggi non si nega a nessuno o quasi, ma <strong>il criterio di selezione di un determinato contratto collettivo, a fini legali, in ragione della sua provenienza da un sistema di contrattazione collettiva che, comparato agli altri che insistono sullo stesso settore, risulta più rappresentativo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si pensi al caso in cui il datore di lavoro deve determinare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995), oppure quando lo stesso richiede il riconoscimento di particolari benefici economici e normativi (cfr. art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006); o, ancora, quando l’imprenditore vuole usufruire di particolari misure di flessibilità nell’impiego di tipologie contrattuali <em>no-standard</em> (cfr. art. 51 del d.lgs. n. 81/2015). <strong>Quale è il contratto collettivo di riferimento per il settore o, più precisamente, in caso di presenza di più contratti di settore quale è il contratto da applicare al caso concreto?</strong></p>
<p> <br />Sul punto compete indubbiamente al giudice il dovere di dirimere il dubbio su quale, tra più contratti, sia quello che è sottoscritto da organizzazioni sindacali (anche tra loro “coalizzate”) i cui indici di rappresentatività, <strong>messi in comparazione a quelli posseduti da altre organizzazioni sindacali sottoscriventi CCNL concorrenti</strong>, risultino superiori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di grande interesse, da questo punto di vista è la <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2024/06/SENTENZA_TRIBUNALE_DI_CAMPOBASSO_N_109_2024_N_R_G_00001903_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">recente sentenza </a></span>del <strong>Tribunale di Campobasso dello scorso 10 aprile 2024</strong> <strong>che bene integra il ragionamento giuridico con una puntuale conoscenza dei dati di realtà del nostro sistema di relazioni industriali.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Esattamente come suggeriva Umberto Romagnoli e che, per questo motivo, potrebbe ora fornire un utile contributo per fare definitivamente chiarezza su una questione troppo a lungo gestita in modo distante dalla <em>ratio legis </em>e dalle dinamiche contrattuali in aderenza all’art. 39 della Costituzione che promuove il sindacato non in sé ma nella prospettiva della effettività della tutela dei lavoratori.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Tribunale di Campobasso, giustamente, sottolinea che “<strong><em>per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il CCNL bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori</em></strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, <strong>al giudice del lavoro non può essere assolutamente indifferente se il contratto collettivo applicato dalla impresa sia sottoscritto da una organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori piuttosto che da un’altra</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando la legge lo richiede in modo specifico, <strong>la verifica della rappresentatività comparata deve riguardare pertanto sia la delegazione sindacale dei lavoratori che quella delle imprese</strong> considerando, quindi, non questa o quella organizzazione sindacale singolarmente intesa ma l’intera compagine sindacale (dei lavoratori e delle imprese) che partecipa alla gestione di un determinato sistema contrattuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questo senso, il <strong>Tribunale di Campobasso</strong> ha puntualizzato che, ai fini dell’art. art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995, <strong>il CCNL Commercio ANPIT-CISAL non può dirsi sottoscritto “<em>dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria</em>” poiché, seppure sia riscontrabile un certo grado di rappresentatività in capo alla CISAL attraverso l’esame di alcuni documenti istituzionali, non può dirsi lo stesso riguardo all’ANPIT</strong>, non citata nella documentazione acquisita agli atti del processo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per contro, il giudice osserva come dalla medesima documentazione allegata agli atti del processo emerga che <strong>il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto dall’associazione datoriale Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil sia il contratto collettivo comparativamente più rappresentativo rispetto agli altri CCNL di categoria</strong>, in quanto l’organizzazione datoriale sottoscrivente sarebbe “<em>rappresentativa del 97,23% delle Aziende del Settore</em>” mentre la coalizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sarebbe rappresentativa “<em>del 95,04% dei lavoratori del settore, pari a 396.858 Aziende e 2.396.370 lavoratori del settore</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dati questi facilmente <strong>verificabili attraverso il codice alfanumerico dei rispettivi CCNL e i flussi Uniemens come riportato nell’Archivio nazionale dei contratti e accordi collettivi di lavoro del CNEL</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ripartire da questa sentenza del Tribunale di Campobasso può, a nostro avviso, essere utile per due motivi. Da un lato, <strong>si chiude in radice e con trasparenza un labirinto interpretativo fondato su un equivoco fattuale</strong> con <strong>una posizione che non è certo strumentale a favore di questo di quel sistema contrattuale</strong> ma, più semplicemente, ad <strong>una</strong> <strong>corretta applicazione della legge per quello che espressamente afferma e per quella che è la sua <em>ratio</em></strong><em>.</em> Dall’altro, si apre la strada alla verifica della <strong>rappresentatività che tenga conto, più che delle singole organizzazioni sindacali, dei sistemi contrattuali che tali organizzazioni sindacali (delle imprese e dei lavoratori) generano e la relativa capacità di copertura</strong> (nei termini di numero di lavoratori e numero di imprese ai quali il CCNL viene applicato).</p>
<p><br /><a href="https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php?id=21353" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><em><strong>Giovanni Piglialarmi</strong></em></span></a></p>
<p>Ricercatore in diritto del lavoro</p>
<p>Università di Modena e Reggio Emilia</p>
<p><em><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-166736" src="https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2023/09/X-square-white-2-2.png" alt="" width="16" height="16" /><a href="https://twitter.com/gio_piglialarmi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Gio_Piglialarmi</a></em></p>
<p><br /><strong><span style="color: #0000ff;"><em><a style="color: #0000ff;" href="https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php?id=2857" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Michele Tiraboschi</a></em></span></strong><br />Professore Ordinario di diritto del lavoro<br />Università di Modena e Reggio Emilia</p>
<p><a href="https://twitter.com/michetiraboschi" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em><img decoding="async" src="https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2023/09/X-square-white-2-2.png" alt="Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è X-square-white-2-2.png" />@MicheTiraboschi</em></a></p><p>The post <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/la-maggiore-rappresentativita-comparata-nel-settore-del-commercio-si-puo-ripartire-da-campobasso/">La maggiore rappresentatività comparata nel settore del commercio: si può ripartire da Campobasso</a> appeared first on <a href="https://farecontrattazione.adapt.it">Farecontrattazione</a>.</p>
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