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	<title>terzo settore Archives - Farecontrattazione</title>
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		<title>Le causali contrattuali negli ultimi rinnovi: un’opzione da maneggiare con cura</title>
		<link>https://farecontrattazione.adapt.it/le-causali-contrattuali-negli-ultimi-rinnovi-unopzione-da-maneggiare-con-cura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADAPT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 15:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[documenti-home-immagine-piccole]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[terziario]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Marco Menegotto</p>
<p>The post <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/le-causali-contrattuali-negli-ultimi-rinnovi-unopzione-da-maneggiare-con-cura/">Le causali contrattuali negli ultimi rinnovi: un’opzione da maneggiare con cura</a> appeared first on <a href="https://farecontrattazione.adapt.it">Farecontrattazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; background-color: #eaeaea; line-height: 19px; font-size: 16px; margin-bottom: 20px; padding: 20px;">
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</div>
<p><em>Bollettino ADAPT 15 aprile 2024, n. 15</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In occasione degli ultimi rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industriale e del commercio,<strong> si stanno affacciando sul panorama lavoristico le prime “causali contrattuali”</strong> per la proroga e/o il rinnovo di contratti a termine oltre i 12 mesi o per la stipula di simili tipologie contrattuali con durata superiore all’anno sin dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro, disposte a livello nazionale. E ciò a seguito dell’ultimo intervento in materia (legge n. 18/2024, di conversione del “decreto milleproroghe”), con cui il Legislatore ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di apposizione di una condizione (quelle “<em>esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva</em>”) sul piano individuale in assenza di interventi di natura contrattual-collettiva (ex art. 51 d. lgs. n. 81/2015) rispetto alla prima scadenza (30 aprile 2024) fissata nell’ambito del “decreto lavoro” (decreto-legge n. 48/2024) di riforma dell’intero perimetro normativo dei rapporti a tempo (per un commento approfondito cfr. <a href="https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/commentario-al-d-l-4-maggio-2023-n-48-c-d-decreto-lavoro-convertito-con-modificazioni-in-l-3-luglio-2023-n-85/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">E. Dagnino, C. Garofalo, G. Picco, P. Rausei (a cura di), <em>Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. “decreto lavoro”, convertito con modificazioni in l. 3 luglio 2023, n. 85</em>, ADAPT University Press, E-book series n. 100/2023</span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Invero, alcune esperienze, soprattutto di contrattazione aziendale ma anche a livello di CCNL (per uno sguardo su tali tendenze, v. <a href="https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/la-contrattzione-collettiva-in-italia-2022-ix-rapporto-adapt/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">ADAPT (a cura di), <em>La contrattazione collettiva in Italia (2022), IX Rapporto Adapt</em>, ADAPT University Press, 2023</span></a>), si erano sviluppate già con la previgente norma introdotta all’epoca del Governo Draghi (art. 41-bis d.l. n. 73/2021).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La recentissima ipotesi di rinnovo del <strong>CCNL Confcommercio</strong> dello scorso 22 marzo per il tramite del nuovo art. 71-bis ha introdotto, tra le varie novità (per una panoramica dei contenuti cfr. C. Altilio, <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-196-il-rinnovo-del-ccnl-terziario-distribuzione-e-servizi-una-prima-rassegna-delle-principali-novita/" target="_blank" rel="noopener"><em><span style="color: #0000ff;">Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità</span></em></a>), un <strong>rigido sistema di “<em>casi</em>”,</strong> ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. <em>a</em>), decreto legislativo n. 81/2015, che la stessa organizzazione datoriale si è rapidamente premurata di illustrare e specificare con apposita <a href="https://www.bollettinoadapt.it/rinnovo-ccnl-terziario-distribuzione-e-servizi-chiarimenti/" target="_blank" rel="noopener">circolare</a>. Si tratta di impiego di lavoratori a termine, oltre i 12 mesi, per i casi di: saldi, fiere, festività natalizie, festività pasquali, incremento temporaneo, nuove aperture; e fin qui sembra muoversi nell’ambito delle esigenze di picco di lavoro legate alle dinamiche organizzative/produttive infra-settoriali. Alcune altre, quali <em>riduzione impatto ambientale</em>, <em>terziario avanzato</em>, <em>digitalizzazione</em>, sono invece frutto di visione di prospettiva del settore, e riguardano vuoi l’assunzione di lavoratori con specifica professionalità utile all’esecuzione delle mansioni per le quali sono inseriti in azienda, vuoi la progettazione/realizzazione di prodotti innovativi e digitali. Vanno in effetti in questa direzione anche le nuove figure professionali introdotte con la revisione del sistema di classificazione e inquadramento del personale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nello stesso senso si è mosso, alcune settimane fa (accordo del 1° marzo 2024), il <strong>settore dell’industria alimentare</strong>, che – riformando il suo art. 18 – ha introdotto particolari condizioni sostanzialmente legate a progetti specifici, che <strong>riecheggiano, invero, la formulazione legislativa figlia del “decreto dignità”:</strong> “<em>a) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici</em>, <em>etc.); b) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica)</em>”. Interessante l’inciso per cui tali causali <strong>non possono essere utilizzate per il lavoro in somministrazione,</strong> risultando così prevista una restrizione rispetto alle facoltà concesse dalla legislazione vigente (“<em>Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) (…) le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato, non in somministrazione, può avere una durata superiore (…)</em>”). Il medesimo articolo introduce poi un <strong>rinvio alla contrattazione aziendale, </strong>per l’individuazione di ulteriori causali; ipotesi non prevista nell’ambito del CCNL del terziario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vale la pena specificare, a rafforzamento della rilevanza di simili intese, come queste ultime arrestino, di fatto, la possibilità di apporre causali a livello individuale, al di fuori di quelle stabilite dal CCNL applicato, ferma restando la validità delle sole stipulate antecedentemente la data di rinnovo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche a mente della giurisprudenza pregressa, sviluppatasi a seguito della diffusa applicazione del d. lgs. n. 368/2001, non sarà comunque sufficiente richiamare/riportare in lettera d’assunzione o proroga o rinnovo la causale individuata nel CCNL, dovendosi <strong>specificare ogni elemento utile ed oggettivo che dimostri la sussistenza della specifica esigenza con quello specifico lavoratore, nonché la connessione temporale con lo stesso. </strong>Dovrà quindi essere ad esempio esplicitato il progetto di modernizzazione dell’impianto produttivo, piuttosto che l’attività di digitalizzazione cui è adibito quel lavoratore con la relativa professionalità, anch’essa da esplicitare; e così via. Ed in questo senso dispone il CCNL Confcommercio, quando afferma come le condizioni ivi previste siano “<em>da dettagliare</em>” nel contratto individuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come ogni dinamica tipica delle nostre materie, rileverà in fondo, per le considerazioni di cui sopra, la <strong>serietà degli approcci alla gestione fisiologica di tali istituti,</strong> da parte di aziende, operatori, legali e consulenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Marco Menegotto</strong></em></p>
<p>ADAPT Professional Fellow</p>
<p><em><a href="https://twitter.com/marcomenegotto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2023/09/X-square-white-2-2.png" alt="Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è X-square-white-2-2.png" />@MarcoMenegotto</a></em></p>
<p><a href="https://www.bollettinoadapt.it/le-causali-contrattuali-negli-ultimi-rinnovi-unopzione-da-maneggiare-con-cura/#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
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