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	<title>abbigliamento Archives - Farecontrattazione</title>
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	<title>abbigliamento Archives - Farecontrattazione</title>
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		<title>Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/244 – Il rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento Moda: aumenti retributivi e welfare</title>
		<link>https://farecontrattazione.adapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-244-il-rinnovo-del-ccnl-tessile-abbigliamento-moda-aumenti-retributivi-e-welfare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenti home]]></category>
		<category><![CDATA[Per una storia della contrattazione collettiva in Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Giulia Comi</p>
<p>The post <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-244-il-rinnovo-del-ccnl-tessile-abbigliamento-moda-aumenti-retributivi-e-welfare/">Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/244 – Il rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento Moda: aumenti retributivi e welfare</a> appeared first on <a href="https://farecontrattazione.adapt.it">Farecontrattazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-128899 size-full" src="http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/Per-una-storia-della-Contrattazione-Collettiva-in-Italia.png" alt="" width="1848" height="198" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="642">
<p style="text-align: center;"><em> </em><em>La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="https://farecontrattazione.adapt.it/rapporti-sulla-contrattazione/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;">Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia</span></a>.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Per informazioni sul rapporto &#8211; e anche per l&#8217;invio di casistiche e accordi da commentare &#8211;</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="mailto:tiraboschi@unimore.it" target="_blank" rel="noopener">tiraboschi@unimore.it</a></span></em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bollettino ADAPT 2 dicembre 2024, n. 43</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contesto del rinnovo</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’11 novembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda</strong> con l’accordo sottoscritto da SMI SISTEMA MODA ITALIA, per il lato datoriale, e FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, per il lato sindacale. Il contratto così rinnovato ha una durata concordata di <strong>tre anni</strong>. Infatti, ad eccezione dei singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo (decorrenti dalla data di sottoscrizione), il rinnovo contrattuale decorre dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 ed il suo ambito di applicazione copre i circa 163.600 addetti del settore, impiegati in più di 7.161 imprese (<em>dati UNIEMENS 2023, Archivio CNEL</em>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La trattativa fra le parti ha avuto ad oggetto principalmente le questioni salariali, il welfare contrattuale e i temi legati a formazione</strong>, salute e sicurezza, pari opportunità e contratti di lavoro a termine, così come già attenzionati nella <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.filctemcgil.it/images/documenti/tessile_abbigliamento/240328-Fulc_149_all_1_Piattaforma_CCNL_TESS.ABB.MODA_IND._24_-_27.pdf" target="_blank" rel="noopener">piattaforma sindacale</a></span> di rinnovo del 27 marzo 2024. <strong>Le parti sociali attraverso l’intesa raggiunta hanno quindi </strong>recepito le logiche e i contenuti dell&#8217;<strong><em>Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL CISL e UIL del 9 Marzo 2018</em>, </strong>oltre che del<strong> <em>Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014</em></strong>, confermando l’adesione ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una <strong>crescente equità nella distribuzione del reddito</strong> attraverso il contenimento dell&#8217;inflazione e il favore del <strong>dialogo sociale settoriale</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Parte economica</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il rinnovo prevede un significativo aumento salariale per ciascun anno di vigenza contrattuale, </strong>che raggiunge la quota finale di 200 euro nel triennio (per il 4° livello preso a riferimento). <strong>L’intesa prevede altresì l’aumento dell’importo erogato a titolo di &#8220;elemento di garanzia retributiva&#8221;, ossia quella somma riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale</strong> (articolo 12 lettera F, CCNL). Questa somma (E.G.R.), già pari a 300 euro lordi, viene innalzata fino a <strong>350 euro lordi annui</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Guardando poi al welfare contrattuale, l’articolo 80 del CCNL prevede un importante aumento del contributo base a carico aziende di + 3 euro e dal 2026 + 6 euro mensili per il fondo integrativo sanitario Sanimoda</strong>, ossia il fondo bilaterale paritetico che si affianca al Servizio Sanitario Nazionale. Con decorrenza dal 2023, tramite Sanimoda è inoltre attiva, a beneficio di tutti i lavoratori del settore,<strong> un&#8217;assicurazione contro la non autosufficienza</strong> (cd. LTC), finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2 euro mensili ogni anno. <strong>Similmente,</strong> <strong>per quanto concerne la previdenza complementare, il contributo a carico dell&#8217;azienda per</strong> <strong>il fondo bilaterale paritetico</strong> <strong>Previmoda viene elevato</strong> al <strong>2,30%</strong> dell&#8217;E.R.N., con decorrenza da luglio 2026. <strong>Per chiudere la panoramica degli enti bilaterali di settore, viene annunciata la costituzione del nuovo Ente Bilaterale Moda (E.B.M.) </strong>(Protocollo n. 12), che opererà a supporto ed in sinergia con Previmoda e Sanimoda e con gli altri Organismi bilaterali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Oltretutto, le parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro per ogni anno di vigenza contrattuale,</strong> spendibili su una gamma di beni e servizi individuata a seguito di un confronto con le RSU.  Questa forma di welfare nazionale si aggiunge a quanto sia già presente in azienda per effetto di accordi collettivi o regolamenti aziendali o concessi individualmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Parte normativa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tra le varie disposizioni del rinnovo, la tutela della salute e sicurezza appare centrale nell’intesa, come si evince dall’innalzamento del livello di ore di</strong> <strong>permessi retribuiti</strong> <strong>utilizzabili dai Rappresentanti per la Sicurezza RLS </strong>per l’espletamento delle attività legate al loro ruolo, come da art. 50 del D.lgs. 81/2008, T.U. sulla sicurezza, (articolo 15 del CCNL). I permessi sono garantiti, in misura variabile a seconda delle dimensioni dell’impresa, fino ad un massimo di 72 ore. Con l’intento di promuovere idonee iniziative formative ed informative aziendali per tutti i lavoratori dedicate ai temi della salute, <strong>le parti sociali inseriscono anche una serie di accomodamenti ragionevoli</strong>, cioè l’adozione di tutti gli <strong>strumenti agevolativi</strong> previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 data l&#8217;importanza sociale del reinserimento del <strong>lavoratore con disabilità</strong> o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, (articolo 32).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inoltre, il CCNL aggiorna la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato integrando le c.d. causali </strong>ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2015, come modificato nel recente Decreto Lavoro, d.l. n. 48/2023 (articolo 29 CCNL). Vengono così previste nuove<strong> ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine</strong> al contratto di lavoro (oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24), come ad esempio lo sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, avvio e/o sviluppo di nuove attività, nonché per sperimentazioni tecniche o particolari lavori a carattere temporaneo. In ultimo, viene ristabilito il numero dei lavoratori che possono essere occupati a termine nel <strong>limite del 30%</strong> del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per migliorare la conciliazione vita-lavoro, il rinnovo innalza il limite possibile di richieste di passaggio temporaneo da tempo pieno a tempo parziale (+4%), </strong>qualora queste siano avanzate da lavoratori genitori di figli fino a 3 anni di vita (articolo 40) e viene sancita la <strong>misura del lavoro agile</strong> (articolo 41) per come regolata dalle normative in vigore e dal &#8220;Protocollo sul lavoro in modalità agile&#8221; del 7 dicembre 2021. Si prevede un <strong>aumento</strong> dell’ammontare di ore che confluisce nella<strong> banca individuale delle ore di lavoro straordinario</strong> (da 32 a <strong>40 ore annue, </strong>come da articolo 37), le quali, su richiesta dell&#8217;interessato, potranno essere recuperate sotto forma di <strong>riposi compensativi</strong>.<strong> Ad integrazione di quanto previsto dalla legge, ai genitori (in alternativa tra loro) vengono riconosciuti</strong> <strong>10 giorni annui di</strong> <strong>permesso non retribuito per le malattie dei figli</strong> tra i tre e gli otto anni debitamente certificate. Nel rispetto di questo limite annuo, tali permessi sono estesi nei casi di <strong>decesso o grave infermità</strong> dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell&#8217;unione civile e del convivente di fatto. <strong>Tra le varie novità introdotte, vengono anche garantite tutele aggiuntive </strong>come l’aspettativa per le lavoratrici che intraprendono terapie di p.m.a. e permessi retribuiti per adozioni e donatori di midollo osseo, nonché permessi non retribuiti per chi assume la tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati.  Più in generale, nell&#8217;ottica di promuovere iniziative che favoriscono la <strong>solidarietà collettiva</strong> le parti definiscono alcune <em>Linee Guida</em> per l’istituzione di una &#8220;<strong>Banca delle ore solidale</strong>&#8221; che potranno essere adottate sul piano aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Una rilevante modifica è intervenuta anche in caso di malattia del lavoratore in materia di conservazione del posto</strong>, <strong>normalmente pari ad un periodo di 12 mesi, ma innalzato sia per persone con gravi patologie sia per i lavoratori con disabilità certificata nel</strong> <strong>limite di 15 mesi</strong>, pari a 456 giorni di calendario (articolo 62). Come indicato pure in piattaforma sindacale, sono state introdotte novità contrattuali anche sul fronte dei<strong> giorni di c.d.</strong> <strong>carenza malattia</strong>, prevista per gli operai<strong> ad integrazione dell&#8217;indennità di malattia</strong> a carico dell&#8217;INPS. Il trattamento economico del lavoratore malato viene infatti garantito al <strong>100% </strong>della retribuzione normale dal 1° al 3° giorno di malattia, per tutti gli eventi di malattia con <strong>prognosi superiore a 5 giorni</strong>. Si introduce poi una misura lungimirante, che consiste nell’esclusione dagli eventi di malattia breve (con conseguente retribuzione al 100%) per le <strong>malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate e le sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale</strong>, debitamente certificate dal medico ginecologo. Si promuove infine una serie di<strong> iniziative volte alla</strong> <strong>sensibilizzazione degli attori ed alla prevenzione dei fenomeni</strong> <strong>di molestia o violenza nei luoghi di lavoro</strong>, accanto alla previsione di<strong> congedi per le donne vittime di violenza di genere</strong> per motivi connessi al percorso di protezione fino a 3 mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Altro ambito di regolazione ampiamente trattato dalla piattaforma sindacale e dal rinnovo del CCNL, riguarda la</strong> <strong>formazione continua dei lavoratori</strong>, reputato come strumento strategico per affrontare i forti cambiamenti tecnologici e organizzativi in atto, (articolo 65). Sotto questo profilo le aziende del settore Tessile garantiranno ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge)<strong> almeno 8 ore di formazione</strong> <strong>aggiuntive</strong> annue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>In ordine alla maturazione delle ferie, i lavoratori tutti hanno diritto a un periodo di riposo di 4 settimane all’anno, oltre che ad un</strong> <strong>ulteriore periodo di ferie aggiuntive</strong> (da 1 giorno a 1 settimana extra), garantito a coloro che abbiano lavorato per l’azienda da almeno 10 o 12 anni, a seconda della categoria (intermedi/impiegati).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Guardando al futuro del settore, in vista di una riforma dell’inquadramento contrattuale, le parti convengono di procedere ad un confronto sull&#8217;evoluzione dell’industria tessile</strong> derivante dai cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l&#8217;evoluzione del rapporto tra impresa e mercato. Queste trasformazioni, infatti, influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante <strong>l&#8217;apporto individuale allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa</strong>. Pertanto, un’apposita <strong>Commissione Tecnica Paritetica</strong>, composta da 6 rappresentanti per ciascuna parte (datoriale e sindacale) avrà l’incarico di realizzare una ricognizione dei problemi che incidono sull&#8217;attuale organizzazione del lavoro, per poi valutare l&#8217;opportunità di proporre l&#8217;introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il <strong>riconoscimento е la valorizzazione della professionalità</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Parte obbligatoria</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il nazionale si occupa anche di delegare una serie di materie alla contrattazione aziendale, fra le quali emergono in particolare le misure legate all&#8217;organizzazione e gli orari di lavoro o alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e i programmi formativi </strong>o specifici percorsi che favoriscano il ricambio generazionale e di progetti di innovazione tecnologica e organizzativa (articolo 12). <strong>A proposito del ruolo della rappresentanza aziendale,</strong> <strong>la RSU subentra alla RSA nella titolarità dei poteri</strong> e nell&#8217;esercizio delle funzioni ad essi spettanti e dunque risulta oggi riconosciuta quale <strong>soggetto negoziale a livello aziendale </strong>(articolo 13).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le Parti hanno inoltre stabilito che le aziende si facciano carico di esporre nelle <em>dichiarazioni Uniemens</em> i dati necessari per la certificazione della rappresentanza sindacale in azienda</strong>, confermando l’adesione alle convenzioni sottoscritte a livello confederale con l&#8217;INPS. Il risultato di questa scelta permetterà finalmente la misurazione e <strong>certificazione della rappresentanza</strong> ai fini della definizione della titolarità e dell&#8217;efficacia della contrattazione collettiva di lavoro sia a livello nazionale che aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine nel testo contrattuale del 2024, in attuazione del punto 2 del Protocollo n° 10 del rinnovo precedente, sono state redatte le <i>L</i>inee Guida in materia di partecipazione dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Questa si articola in tre forme principali. Esiste la partecipazione indiretta, che si estrinseca in consultazioni e negoziazioni collettive, per il tramite cioè delle rappresentanze; la partecipazione diretta, che implica il coinvolgimento dei lavoratori nell&#8217;organizzazione aziendale; e infine la partecipazione economica, basata su incentivi retributivi legati ad obiettivi condivisi e decisi in sede di contrattazione aziendale. Con l&#8217;obiettivo di favorire lo sviluppo della partecipazione diretta (ritenuta un valido alleato per una <b>gestione più equa </b>e trasparente dell&#8217;azienda e per rafforzare la <b>collaborazione </b>e l&#8217;efficienza aziendale), le parti promuovono un&#8217;evoluzione della partecipazione indiretta, che si sostanzi nella definizione di procedure di informazione e consultazione con le rappresentanze sulle scelte strategiche, nella costituzione di organismi congiunti<b> </b>tra le parti sociali dotati di poteri di orientamento, indirizzo e controllo nelle materie dell&#8217;organizzazione del lavoro, nella definizione di sistemi di remunerazione per obiettivi. Inoltre, le parti concordano su alcune indicazioni generali per l&#8217;attuazione della partecipazione diretta nell&#8217;organizzazione del lavoro. Nel dettaglio, si dovrebbe iniziare con la condivisione con i lavoratori della portata e degli obiettivi del progetto partecipativo e con la realizzazione di attività di informazione e formazione finalizzate alla costruzione di valori condivisi. Le fasi successive implicano la costituzione di un gruppo di lavoro specializzato incaricato dell&#8217;analisi del contesto organizzativo, della realizzazione del progetto partecipativo e della sua valutazione periodica e finale. L&#8217;ultima fase consiste nell&#8217;eventuale introduzione, attraverso la contrattazione collettiva aziendale, dei nuovi assetti organizzativi e di produttività derivanti dal progetto di partecipazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Valutazione d&#8217;insieme</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inserendosi in una prolifica stagione di rinnovi, l’intesa raggiunta nel settore tessile incide su versanti importanti della regolazione del lavoro</strong>, introducendo misure di rilievo, che in qualche modo compensano ciò che a livello normativo è assente o stenta a decollare, eppure risulta di grande interesse dei lavoratori. <strong>Le </strong><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.filctemlazio.it/file/comunicato-stampa-smi-tessile-abbigliamento.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>parti sociali</strong></a></span><strong> si dicono soddisfatte dei risultati raggiunti con il presente rinnovo, definito “innovativo”, soprattutto per il riconoscimento di importanti misure di welfare e di tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, “</strong><em>dando risposte certe alle lavoratrici e ai lavoratori, non solo in termini economici, ma anche normativi, con specifica attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro</em>.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php?id=28118" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><em><strong>Giulia Comi</strong></em></span></a></p>
<p>Apprendista di Ricerca ADAPT</p>
<p><em><a href="https://x.com/giulphil" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="" src="https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2023/09/X-square-white-2-2.png" />@giulphil</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p>The post <a href="https://farecontrattazione.adapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-244-il-rinnovo-del-ccnl-tessile-abbigliamento-moda-aumenti-retributivi-e-welfare/">Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/244 – Il rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento Moda: aumenti retributivi e welfare</a> appeared first on <a href="https://farecontrattazione.adapt.it">Farecontrattazione</a>.</p>
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