Il via libera della Corte Costituzionale alla contrattazione di prossimità

Sopravvissuta alla furia iconoclasta della riforma Monti-Fornero che, per sostenere il “modello dominante” del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (1), ha sistematicamente compresso gli spazi concessi dall’ordinamento alla autonomia negoziale privata – non solo individuale, ma anche collettiva (2)– nella regolazione del mercato del lavoro, la contrattazione di prossimità supera ora anche il vaglio di legittimità costituzionale.

I motivi del ricorso

Con decisione del 19 settembre 2012 – depositata in cancelleria lo scorso 4 ottobre – la Corte Costituzionale ha infatti rigettato il ricorso della Regione Toscana con cui veniva impugnato l’articolo 8 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modifiche, in legge n. 148 del 2012. Disposizione che, come noto (3), consente alla contrattazione collettiva di lavoro aziendale e/o territoriale, la c.d. contrattazione collettiva di prossimità, di realizzare specifiche intese modificative, anche in deroga alle disposizioni di legge e/o di contratto collettivo nazionale di lavoro, finalizzate, tra l’altro, alla maggiore occupazione, alla promozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

La Regione Toscana adduceva, in particolare, la violazione degli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione sostenendo, in primo luogo, come dalla elencazione delle possibili deroghe di cui al comma 2 dell’articolo 8 non sia chiaro se essa abbia carattere esaustivo o meramente esemplificativo. Sempre secondo la Regione Toscana, pur riferendosi testualmente alla organizzazione del lavoro e della produzione, le materie indicate all’articolo 8, comma 2, incidono, più o meno direttamente, su tematiche oggetto delle azioni di politica attiva del lavoro, riconducibili alla potestà concorrente regionale della tutela del lavoro, consentendo pertanto deroghe anche alla legislazione regionale di riferimento. Di particolare peso, nel ricorso della Regione Toscana, era, infine, il rilievo secondo cui l’articolo 8 finirebbe per riconoscere efficacia erga omnes alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, trasformandola così in fonte extra ordinem di produzione del diritto, con conseguente aggiramento del meccanismo costituzionale di cui all’articolo 39 (4).

I limiti di operatività dell’art. 8

Nel rigettare il ricorso, la Corte Costituzionale conferma, in primo luogo, come le previsioni di cui all’articolo 8 non abbiano un raggio di azione illimitato, ma si riferiscano unicamente alla «regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Toscana – ma anche da numerosi commentatori che hanno criticato la norma per un presunto eccesso di genericità – l’elenco dell’articolo 8 del decreto legge n. 138 del 2011 ha dunque carattere tassativo.

Il caso della associazione in partecipazione
Quanto basta, allora, per ritenere non conforme alla contrattazione di prossimità di cui all’articolo 8 l’unico accordo aziendale sin qui costantemente richiamato dalla stampa e dai mezzi di informazione, e cioè l’accordo Golden Lady in materia di contratti di associazione in partecipazione (5). Come argomentato in altra sede (6), è la stessa lettera dell’articolo 8, comma 2, a non lasciar spazio a interventi derogatori siffatti là dove espressamente dispone che «le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento […] e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso […]». Pare evidente che il Legislatore si riferisca esclusivamente a interventi derogatori relativi alle modalità di assunzione e disciplina tramite contratti di lavoro dipendente e non dunque alle associazioni in partecipazione. Rafforza questa convinzione l’espresso richiamo, accanto ai contratti di lavoro, delle collaborazioni a progetto e delle partite IVA, ma non anche della associazione in partecipazione. Analogo discorso vale se il generico riferimento dell’accordo all’art. 8 fosse alle ipotesi di trasformazione e conversione posto che, anche in questo caso, la deroga è circoscritta, ai soli contratti di lavoro ma non anche ai contratti di associazione in partecipazione che sono ben altra cosa salvo che, ovviamente, non si tratti di contratti fittizi. Insomma, come chiarisce ora la Corte Costituzionale, l’elenco dell’articolo 8, comma 2, è tassativo e, come tale, va interpretato in senso rigorosamente restrittivo per cui, «trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)».

Una interpretazione restrittiva

La Corte Costituzionale precisa inoltre che le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e la produzione, espressamente elencate nel comma 2 dell’articolo 8, concernono esclusivamente aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), rientrante, come noto (7), nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (8).
In realtà si potrebbero forse individuare, nell’ambito dell’articolo 8, comma 2, anche materie sottoposte alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Basti pensare all’istituto dell’apprendistato su cui più volte si è pronunciata, nel senso della competenza concorrente, la Corte Costituzionale (9). Posto tuttavia che l’articolo 8 prevede intese derogatorie nel rispetto della Costituzione, pare ragionevole ritenere che, in siffatte materie concorrenti, l’intervento derogatorio della contrattazione di prossimità sia possibile unicamente là dove non lesivo delle normative regionali di riferimento e, comunque, sia coerente con l’impianto complessivo del decreto legislativo n. 167 del 2011 contenente il Testo Unico dell’apprendistato che, come noto, concede margini di azione agli accordi interconfederali, anche territoriali (10), ma non alla contrattazione collettiva aziendale. Con specifico riferimento, in particolare, all’articolo 2 del decreto legislativo n. 167 del 2011, ad escludere l’applicabilità dell’articolo 8 depone la circostanza, a ben vedere, che il legislatore abbia espressamente voluto escludere l’operatività di diverse regolamentazioni dell’apprendistato a livello aziendale a fronte di una precetto, quello dell’art. 8, che affida un generico potere derogatorio alla contrattazione di prossimità, tra le altre cose, in materia di disciplina dei rapporti di lavoro. Di modo che una regolamentazione speciale, che vieta inequivocabilmente e tassativamente interventi a livello aziendale, prevale su quella generale e generica di cui all’articolo 8.
Decisamente più sfuggente è, infine, il ragionamento della Corte sulla possibile violazione dell’articolo 39 della Costituzione. Sarebbe stata questa l’occasione favorevole per chiarire l’annoso dibattito dottrinale (11), relativo alla circostanza se l’articolo 39 si riferisce a qualunque meccanismo legislativo di estensione della efficacia della contrattazione collettiva ovvero unicamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Sul punto la Corte si limita tuttavia a precisazioni tutto sommato marginali, almeno in termini teorico-ricostruttivi, rilevando sommariamente che «si verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato». Quanto basta per concludere, in risposta ai rilievi sollevati dalla Regione Toscana, che «una eventuale violazione dell’articolo 39 (quarto comma), per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite».

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(1)Cfr. l’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 92/2012

(2) Rinvio, sul punto, a M. Tiraboschi, Una riforma a metà del guado, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, 2012. Cfr. altresì P. Tomassetti, Riforma del lavoro: una sconfitta della concertazione o delle relazioni industriali?, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una rifoma a metà del guado, ADAPT University Press, 2012, in www.adapt.it.

(3) Per gli opportuni approfondimenti sugli spazi aperti dall’articolo 8 del d.l. 138/2011 alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale si vedano in contributi di De Luca Tamajo, Del Conte, Magnani, Marazza, Maresca, Pessi, Pisani, Tiraboschi, raccolti sul numero 1/2012 della rivista Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè Ed.

(4) Cfr. M. Biagi, M. Tiraboschi, Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, 2012,V ed., cap. I.

(5) Contratto collettivo aziendale 16 luglio 2012, sottoscritto da Golden Lady Company S.p.A e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil, in Boll. spec. Adapt, 2012, n. 20 (www.bollettinoadapt.it).

(6) Rinvio a M. Tiraboschi, L’associazione in partecipazione tra le rigidità della “riforma Fornero” e le dubbie deroghe ex articolo 8, decreto legge n. 138/2011, in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, n. 3/2013.

(7) Cfr. ancora M. Biagi, M. Tiraboschi, Istituzioni di diritto del lavoro, cit., cap. I.

(8) Per la giurisprudenza della Corte Costituzionale cfr., in particolare, le sentenze n. 324 del 2010, n. 68 del 2011, n. 69 del 2011, n. 108 del 2011 e n. 51 del 2012.

(9) Rinvio ai contributi raccolti in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011.

(10) Così la circolare ministeriale n. 29 del 2011 in www.fareapprendistato.it

(11) Vedi gli autori richiamati alla nota 3 e, segnatamente, il contributo di R. De Luca Tamajo.

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