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Dal secondo Report CISL: stato e prospettive della contrattazione nazionale

Manovra finanziaria e salari: perché tassare l’ordinario quando ancora non decollano le misure di incentivazione della contrattazione di produttività?

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/285 – Il rinnovo del CCNL Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/284 – San Marco Group S.p.A.: partecipazione attiva e welfare a sostegno del successo aziendale

Non c’è innovazione senza le persone: il contributo di BroadVoice al dibattito sulla partecipazione dei lavoratori
Clausole di ultrattività e adeguamenti evitano il vuoto in caso di ritardi*

Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
Quella del ritardo cronico nei rinnovi dei contratti collettivi è tra le critiche, talvolta fondate, talvolta rituali, più diffuse al sistema di relazioni industriali italiano. In realtà, la stagione di rinnovi del 2024 nel terziario – commercio, turismo, pubblici esercizi ma anche studi professionali e logistica – ha rimesso in carreggiata la gran parte dei contratti che interessano milioni di lavoratori, riducendo il rischio di un “vuoto contrattuale” diffuso.
Vero è che nel discorso comune si citano spesso i dati Istat secondo i quali circa la metà dei lavoratori dipendenti sarebbe coperta da contratti scaduti. Ma si tratta di cifre da leggere con cautela, perché fortemente condizionate dal settore pubblico, dove il 100% dei contratti è in ritardo secondo il paradosso strutturale di accordi firmati per regolare un periodo già concluso. Con ciò, naturalmente, non si può negare che il fenomeno esista. Va però inquadrato nelle dinamiche concrete delle relazioni sindacali, evitando generalizzazioni (il ritardo nel settore delle telecomunicazioni, per esempio, ha una genesi diversa da quello della grande industria metalmeccanica).
Quanto alle conseguenze, negli anni le relazioni sindacali hanno prodotto correttivi, seppur parziali. Sul piano normativo, non si crea mai un vuoto regolativo: le clausole di ultrattività, diffuse nei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e legittimate anche dalla giurisprudenza, assicurano la prosecuzione degli effetti dell’accordo scaduto. Sul piano economico, il ritardo del rinnovo del CCNL non coincide necessariamente con il ritardo nell’adeguamento dei minimi salariali.
In alcuni casi sono previste soluzioni strutturali, come il modello della “doppia pista” nel legno-arredo, con aggiornamenti periodici dei minimi in base all’IPCA, o la clausola di salvaguardia della metalmeccanica, che ancora automaticamente gli incrementi retributivi all’IPCA depurato dagli energetici importati. In altri casi, si ricorre ad accordi meramente economici – il più recente, a fine luglio, nella piccola e media industria metal-meccanica (Confapi) – con aumenti dei minimi e rinvio del negoziato della parte normativa.
Certo è che si tratta di soluzioni ponte, utili a governare le transizioni, ma che non sostituiscono l’importanza dei rinnovi integrali dei CCNL. Lo dimostra bene l’esempio della grande industria metalmeccanica, dove la trattativa si è arenata, ma è destinata a riprendere in modo serrato a settembre, non solo sulle richieste salariali, ma anche su rivendicazioni di rilievo come la riduzione dell’orario di lavoro, l’accesso alla formazione professionale e la revisione dei sistemi di classificazione e inquadramento. A conferma che il contratto collettivo non è soltanto un tariffario di minimi economici, ma uno strumento vivo e dinamico di governo dei processi produttivi e delle relazioni di lavoro, da aggiornare regolarmente per mantenere aderenza alla realtà e capacità di incidere, senza ridursi a un esercizio di mera manutenzione salariale.
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ADAPT Senior Fellow
Cronaca Sindacale (agosto 2025)

Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
Durante la pausa estiva non sono mancate notizie significative anche per quanto riguarda il panorama sindacale. Oltre a qualche rinnovo degno di nota, come quello del contratto per la dirigenza dell’esercito e della polizia, ci si prospetta una stagione di rinnovi con la riapertura dei tavoli per scuola e funzioni locali. Per quanto riguarda le crisi aziendali, continuano le difficoltà per Stellantis.
Contrattazione collettiva
Il 23 luglio, presso la sede dell’Anica, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cine-Audiovisivo tra ANICA per la parte datoriale e le Organizzazioni Sindacali di Categoria SLC Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Dopo mesi di trattativa, le parti hanno raggiunto una sintesi condivisa che prevede, a regime, un aumento retributivo per il 4° livello pari ad € 360. (fonte)
Il 1° agosto è stato rinnovato il Ccnl 2025-2027 per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla FICEI. L’accordo prevede aumenti salariali in tre tranche – ad inizio 2025, 2026, e 2027 – e il recupero completo degli arretrati. (fonte)
Il 6 agosto sono stati firmati i contratti per la Dirigenza di esercito e polizia per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 che riguardano 24mila dirigenti delle forze armate. (fonte)
Si è arrivati infine ad un accordo per i driver Esselunga grazie alla firma di Deliverit Srl, Brivio&Viganò Logistics Srl e Cap Delivery Srl con FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Le sigle sindacali dichiarano che l’accordo garantisce migliori condizioni di lavoro, retributive, normative e di sicurezza. (fonte)
I sindacati della scuola e il dicastero dell’Istruzione si scontrano sui numeri relativi ai contratti precari nella scuola. Secondo i sindacati saranno oltre 250mila quest’anno, al punto che Giuseppe D’Aprile di Uil Scuola RUA parla di emergenza sociale. Il ministero contesta questi numeri, dichiarando che stanno per essere assunti oltre 50mila docenti precari. (fonte)
A partire dal 4 settembre è infatti prevista la riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto degli insegnanti e anche di quello delle funzioni locali 2022-2024. Quest’ultimo dovrebbe portare aumenti fino a 158 euro. Fino ad ora, Cgil e Uil avevano fatto fronte comune, definendo insufficienti le risorse stanziate. A luglio la Uil si era tuttavia smarcata dalla Cgil, sottoscrivendo il rinnovo del contratto della Sanità. (fonte)
Politica e rappresentanza
Ha generato numerose polemiche la dichiarazione rilasciata dal Ministro Schillaci in un’intervista a la Stampa nella quale sosteneva di stare valutando di togliere i dipendenti della sanità dal perimetro della Pubblica Amministrazione, in quanto esso comporta più rigidità contrattuali che renderebbero più difficili contratti orari flessibili. Da Funzione Pubblica Cgil è arrivata una dura condanna e la convinzione che questa dichiarazione rappresenti un’implicita ammissione dell’inefficacia del nuovo Ccnl sanità che non riesce ad essere attrattivo ed a rispondere ai bisogni del servizio sanitario nazionale. Fp Cgil sostiene la necessità di 510.000 nuove assunzioni e chiede un confronto al ministro. (fonte)
Dopo le polemiche relative al bonus caldo previsto da Glovo per le consegne nelle ore più calde della giornata (ne avevamo parlato qui), il giudice di Milano ha condannato la società a triplicare la somma prevista dal bonus ed a fornire ad ogni rider dispositivi di protezione per proteggersi da raggi UV e ondate di calore. (fonte)
Su Avvenire del 21 agosto un’intervista a Daniela Fumarola. I temi principali sottolineati dalla leader cislina sono: promuovere una politica espansiva dei redditi a partire dai rinnovi dei Ccnl e dall’istituzione di un salario di produttività e l’istituzione di un nuovo Patto sociale come chiesto al congresso della Cisl di luglio. Al centro del patto ci dovrebbero essere la salute e sicurezza sul lavoro e l’accelerazione dello sviluppo del paese. (fonte) Fumarola ha poi ribadito il progetto del patto sociale per tenere insieme parti sociali e governo anche al Meeting di Rimini, dove è stata ospite il 22 agosto. (fonte)
Dalla maggioranza di governo arrivano proposte per incentivare i rinnovi dei contratti collettivi. In particolare, si parla di inserire nella manovra di bilancio risorse finalizzate a tassare meno gli incrementi retributivi nel caso in cui i nuovi contratti siano perfezionati nei mesi immediatamente precedenti o successivi alla scadenza naturale. (fonte)
Crisi aziendali
La Peg Perego ha ritirato i 95 licenziamenti (su 236 addetti) annunciati in primavera e formalizzati all’inizio di giugno. La procedura di licenziamento collettivo verrà sostituita da un piano di uscite volontarie incentivate e da ulteriori sei mesi di cassa integrazione straordinaria. Sono previste per oggi (27 agosto) le assemblee sindacali in fabbrica mentre il 22 settembre si terrà un vertice fra Fiom, Fim e dirigenza aziendale. (fonte)
Il 20 agosto si è tenuto un incontro tra il gruppo dirigente della società Italtel, Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali e le Rsu relativamente alla procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda. Nonostante le insistenze sindacali, Italtel ha dichiarato impossibile considerare soluzioni alternative. (fonte)
Dei 32.745 addetti di Stellantis, 20.390 sono coinvolti in ammortizzatori sociali, il 62,3%. Infatti, anche dalla fabbrica di Pomigliano d’Arco arriva la notizia del rinnovo per un altro anno della cassa integrazione (fino all’8 settembre 2026) e della rimozione di un padiglione a causa del calo degli ordini. (fonte) Gli esodi incentivati, in tutta Stellantis, sono stati, solo l’anno scorso, 3.700 e quest’anno ne sono in programma 2.352. Per Michele De Palma di Fiom-Cgil è necessario l’intervento del governo. (fonte)
ADAPT Junior Fellow
@MCFilipozzi
Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/282 – Il rinnovo del CCNL FISM: le novità

La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
Contesto del rinnovo
Il 28 maggio 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il quadriennio 2024-2027 che disciplina i profili contrattuali, normativi ed economici del personale impiegato nei servizi educativi dell’infanzia e socioeducativi della prima infanzia gestiti delle scuole e degli enti aderenti ovvero rappresentati dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM).
In seguito alla scadenza del contratto collettivo nazionale previgente, avvenuta il 31 dicembre 2023, il giorno 25 ottobre 2024 è avvenuto il primo incontro di trattativa tra le delegazioni della FISM e delle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA e SNALS Conf.S.A.L..
A seguito di questo primo confronto, nel quale le Parti hanno valutato di attivare strumenti di tutela salariale per il personale e istituti normativi volti a garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico, il 26 novembre 2024 è stato sottoscritto un verbale di pre-accordo contrattuale relativo alla somministrazione di lavoro e al welfare contrattuale, i cui contenuti sono divenuti parte integrante del contratto che qui si analizza.
Per quanto concerne la validità, sebbene il CCNL decorra in modo uniforme dal 1° gennaio 2024, presenta una durata differenziata che determina scadenze differenti: la parte economica, di durata biennale, scadrà il 31.12.2025, mentre la parte normativa, di durata quadriennale, scadrà il 31.12.2027.
Parte economica
Il rinnovo ha introdotto rilevanti novità sul piano economico.
In primo luogo, si delinea un adeguamento delle retribuzioni nel biennio al tasso di inflazione. Per tutti i livelli – dall’1 all’8 – è stabilito un aumento dei minimi tabellari mensili e in particolare, osservando il sesto livello preso come riferimento, per il primo biennio economico è previsto un incremento complessivo di 75 euro articolato in due momenti distinti: il primo dal 1° giugno 2025 e pari a 30 euro ed il secondo dal 1° settembre 2025 pari a 45 euro.
È inoltre previsto il recupero degli arretrati a copertura dei periodi compresi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2024 e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025 attraverso una una tantum proporzionata ai mesi di effettivo lavoro ed erogata in due tranches – a giugno e a novembre 2025 – del medesimo importo e complessivamente pari a 280 euro per i livelli dall’1 al 3, 300 euro per i livelli dal 4 al 6 e 340 euro per i livelli 7 e 8.
Peraltro, dal 1° settembre 2025 è corrisposto mensilmente e per tredici mensilità il salario di anzianità a favore del personale con almeno due anni di servizio; tale importo, che si aggiunge a quanto già maturato come salario di anzianità secondo previsione dei rinnovi contrattuali precedenti, è pari a 15 euro per i primi quattro livelli e a 20 euro per gli ultimi quattro livelli.
Particolarmente rilevante è la previsione riguardante l’integrazione retributiva a carico della scuola dell’indennità erogata dall’INPS durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità alternativo, finalizzata ad incrementare la normale retribuzione mensile netta alzando la percentuale dall’80% al 90%.
Con il rinnovo è stata inoltre integrata la disposizione contrattuale relativa alle assenze per malattia e infortunio, prevedendo il riconoscimento della retribuzione anche per le giornate di assenza dovute alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse.
Fondamentali gli interventi sul welfare contrattuale.
Anzitutto sono individuati strumenti di welfare del valore di 200 euro per l’anno 2024, che scendono a 165 euro per i dipendenti che usufruiscono dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI). Nel biennio 2026-2027 il valore del welfare sarà pari a 100 euro per ogni anno nel caso di decorrenza dell’ASI a partire dal 1° gennaio 2026.
È proprio l’assistenza sanitaria integrativa ad essere uno dei punti centrali del rinnovato CCNL.
A partire dal 1° settembre 2025 le scuole dovranno infatti aderire ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa; nonostante l’impegno preso dalle Parti di selezionare l’Organismo erogatore entro 30 giorni dalla stipula del CCNL, ad oggi non risulta ancora ufficialmente individuato. Ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi sarà garantito tale istituto, per la cui copertura il datore di lavoro sarà tenuto ad un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a 7 euro.
Per quanto riguarda la previdenza complementare, le Parti hanno concordato di adottare il fondo ESPERO. Resta invariata la previsione secondo la quale il lavoratore che sceglierà di aderire a tale fondo dovrà versare, così come il datore di lavoro, una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
Parte normativa
A livello normativo, si segnalano delle innovazioni nella disciplina del contratto a tempo determinato. Anzitutto sono state introdotte, a integrazione di quelle preesistenti, due nuove condizioni che consentono di prolungare la durata del contratto a termine oltre ai 12 mesi, ma comunque in misura non superiore ai 36: la sostituzione dei lavoratori assenti e le progettazioni innovative, non prevedibili e straordinarie. Il superamento del limite dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, è possibile nelle stesse circostanze previste nel contratto previgente, ma si specifica che per gli insegnanti di sostegno ciò è legato alla necessità di garantire la continuità didattica.
Peraltro, rispetto alla disciplina previgente, è stato elevato da due a tre il numero di unità di personale assumibile con contratto a tempo determinato anche in deroga al limite percentuale del 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Laddove vi siano rapporti di lavoro a termine in misura superiore al limite percentuale del 30%, il datore è tenuto a rientrarvi entro il 31 agosto 2027.
Un’ulteriore novità attiene alla disciplina delle attività stagionali: oltre ai consueti mesi di luglio e agosto, assumono il carattere della stagionalità anche le attività svolte nel mese di giugno, fatto salvo il rispetto dei calendari regionali. Le Parti specificano inoltre che tale classificazione è estesa anche ai centri ludico-ricreativi invernali organizzati durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
Nel rinnovo contrattuale è stata inoltre introdotta una disciplina specifica e dettagliata riguardante il periodo di prova per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, recependo sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 13 della Legge n. 203/2024. La durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; viene poi compiuta una puntuale distinzione fondata sulla durata del rapporto di lavoro: il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, mentre non può superare i 30 giorni per quelli di durata compresa tra i sei e i dodici mesi.
Rimane immutata la previsione secondo la quale la durata del periodo di prova nei contratti a termine non può comunque superare quella prevista per i contratti a tempo indeterminato, confermata in misura pari a 30 giorni lavorativi per i primi tre livelli, a 90 giorni lavorativi dal quarto al sesto livello e a 150 giorni per il settimo e ottavo livello.
Per quanto riguarda i mutamenti di qualifica, è stato introdotto il requisito della continuità; la retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori è infatti riconosciuta solo se le stesse sono svolte per almeno sei giorni lavorativi consecutivi.
Con il rinnovo del CCNL è stato infine stabilito che il diritto al livello superiore debba essere riconosciuto al dipendente che abbia svolto le relative mansioni per un periodo che perduri oltre l’anno scolastico, modificando così la formulazione precedente che subordinava tale riconoscimento al periodo di tre mesi.
Parte obbligatoria
Nel rinnovo sono stati introdotti i cd. contratti di riallineamento; tale strumento è volto al rientro agevolato nel CCNL FISM – di durata massima di 7 anni – di tutte quelle realtà ancora associate alla FISM ma che in passato hanno abbandonato il contratto per passare a contratti di minor costo.
Un ulteriore elemento di novità rispetto al CCNL precedente riguarda l’introduzione di una clausola di carattere procedurale nell’ultimo paragrafo dell’articolo 2, volta a formalizzare l’impegno delle Parti contraenti di intavolare le trattative e, quindi, avviare le procedure di rinnovo entro la scadenza del contratto, al fine di rendere più ordinata e tempestiva la contrattazione collettiva prevenendo ritardi.
Le Parti si sono inoltre vincolate a stabilire, nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, i contenuti e le modalità della formazione nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante.
Valutazione d’insieme
Nel rinnovo contrattuale qui analizzato le Parti si sono concentrate sulla condizione economica e normativa dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte. Sono stati ottenuti, infatti, risultati concreti sul fronte retributivo e della previdenza complementare, nonché previsioni di maggiore tutela nell’ambito dei contratti a termine, della malattia e dei congedi parentali.
Inoltre, l’introduzione dei contratti di riallineamento consente ai datori di rientrare nell’applicazione del CCNL FISM, superando l’utilizzo di contratti inadeguati e rinforzando l’impegno contro il proliferare di fenomeni di contrattazione in dumping.
Alessia Lepore
ADAPT Junior Fellow
Ancora sulla revisione del campo di applicazione del CCNL Multiservizi

Bollettino ADAPT 21 luglio 2025, n. 28
Nell’ambito di una controversia insorta tra il Comune di Rimini e un operatore economico, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (9 giugno 2025, n. 635) ha accertato che non vi è equivalenza tra il CCNL Federculture e il CCNL Multiservizi, in quanto “le differenze rilevate nelle retribuzioni tabellari, nei costi orari e nelle indennità accessorie evidenziano con chiarezza, un trattamento economico complessivamente inferiore nel CCNL Multiservizi rispetto a quanto previsto dal CCNL individuato dalla Stazione Appaltante”.
Riguardante servizi di accoglienza e sorveglianza presso le sedi museali ed espositive del Comune di Rimini, il bando di gara per l’affido dell’appalto richiedeva come previsto dalla legge l’applicazione del CCNL Federculture (art. 11 co. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023). Tuttavia, la società che si era aggiudicata l’appalto aveva dichiarato di applicare ai propri lavoratori il CCNL Multiservizi e per tale motivo il RUP aveva chiesto di dimostrare – come prevede la legge (art. 11 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023) – che vi fosse una equivalenza tra le tutele economiche e normative previste dai due CCNL. Verifica che, tuttavia, non ha dato gli esiti sperati.
Rinviando al testo della sentenza le motivazioni tecnico-giuridiche sulle quali poggia la decisione assunta dal TAR, occorre rilevare che la vicenda giudiziaria (l’ennesima) non può che confermare la lungimiranza della scelta compiuta dalle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscriventi il CCNL Multiservizi di rivederne il campo di applicazione (G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Ancora sul dumping contrattuale: nuovi spunti di riflessione dalla relazione della Commissione Garanzia Sciopero e dal rinnovo del CCNL pulizia/multiservizi, in Bollettino ADAPT 16 giugno 2025, n. 23). Rinnovato lo scorso 13 giugno 2025, le parti sociali hanno affidato ad una apposita commissione paritetica il compito di affrontare il nodo della attuale applicazione di questo contratto, utilizzato talvolta in dumping per coprire (a minor costo) “segmenti” di attività e prestazioni lavorative presenti in altri contratti di settore. Una dinamica che si è concretizzata proprio nell’ambito della vicenda trattata dal tribunale emiliano.
L’indicazione che ora proviene dalla giurisprudenza amministrativa alle parti sociali appare sufficientemente chiara per intraprendere un percorso di revisione della sfera di applicazione del CCNL. Partendo da questo primo input, la commissione paritetica potrebbe cominciare ad affrontare la questione coordinando il campo di applicazione del CCNL Multiservizi con quello del CCNL Federculture e quindi espungendo dal campo di applicazione del primo le imprese e le cooperative che si occupano di “servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.)” e allo stesso tempo razionalizzando i profili professionali indicati a titolo esemplificativo sotto i diversi livelli di inquadramento del personale che a queste imprese e attività si riferiscono in modo diretto (Capogruppo delle attività di controllo in aree museali, addetto alle attività museali, addetto all’accompagnamento dei gruppi nelle aree museali etc.).
Il processo di razionalizzazione del campo di applicazione del CCNL in questione resta particolarmente atteso, anche perché non è solo il comparto dei servizi museali ad averne risentito ma anche il settore edile, il settore metalmeccanico e finanche il controverso mondo del food delivery, allorquando Just Eat, fuoriscita dall’associazione datoriale Assodelivery, aveva escluso l’ipotesi di applicare il contratto della logistica (come rivendicato dai sindacati) per ipotizzare l’utilizzo del CCNL Multiservizi.
Ricercatore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ADAPT Senior Fellow