Per una storia della contrattazione collettiva in Italia

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/231 – Il rinnovo del CCNL ceramica: una spinta verso l’innovazione del settore

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/231 – Il rinnovo del CCNL ceramica: una spinta verso l’innovazione del settore

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 23 settembre 2024, n. 33

 

Contesto del rinnovo

 

Il 22 luglio 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti nell’industria delle piastrelle di ceramica, materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès, il quale coinvolge circa 220 imprese e 25 mila addetti, e sarà efficace fino al 30 giugno 2027. Per la parte datoriale l’accordo di rinnovo è stato sottoscritto da Confindustria Ceramica, mentre per la parte sindacale dalle sigle FILCTEM-CGIL, FEMCA CSIL, UILTEC UIL.

 

Come indicato dal comunicato stampa emesso dalle parti sindacali, le trattative per la sottoscrizione dell’accordo sono durate circa 13 mesi, intervallati anche da uno sciopero nazionale nel mese di maggio.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda la parte economica, l’accordo di rinnovo prevede, al capitolo VI art. 65 e al capitolo VII art. 65, alcune modifiche.

 

Iniziando dal Trattamento Economico Minimo (TEM) si prevede un incremento dei minimi tabellari mensili pari a 205 euro al livello D1, da corrispondere in 4 tranche così suddivise: 55 euro dal 1° settembre 2024, 40 euro dal 1° luglio 2025, 50 euro dal 1° luglio 2026, 60 euro dal 1° giugno 2027.

 

Il rinnovo include anche un aumento una tantum pari a 710 euro lordi per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico al momento dell’erogazione, rapportato al servizio prestato nel periodo 01/07/2023 – 30/06/2024, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Per i lavoratori part-time, invece, l’importo succitato è riproporzionato sulla base della percentuale di ore contrattualmente definite. È da specificare che il suddetto importo non è utile ai fini del T.F.R, né di alcun istituto contrattuale e legale. Con riferimento alla stessa erogazione una tantum, per i dipendenti iscritti al fondo pensionistico Foncer e con gli stessi requisiti succitati, è prevista l’opzione di versare il contributo allo stesso fondo con una comunicazione scritta entro il 15 ottobre 2024.

 

Nell’ambito della previdenza complementare, per i lavoratori dell’industria delle imprese produttrici di grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti è previsto un aumento del contributo da versare a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro, rispetto al precedente CCNL del novembre 2020.

 

Quest’ultimo è pari allo 0,15% a decorrere dal 1° gennaio 2027 da calcolarsi sulla retribuzione utili ai fini del calcolo del T.F.R.

 

Un incremento dello stesso importo percentuale nel fondo di previdenza complementare è previsto anche per i lavoratori delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica.

 

Parte normativa

 

In merito alla parte normativa, l’accordo in esame apporta alcune innovazioni.

 

Fra queste, rispetto al CCNL del 2020 che prevedeva, rimandando anche all’art 24 del d.lgs. 81/2015, la necessità di valutare soluzioni organizzative a tutela dei dipendenti inseriti in percorsi di violenza di genere, il recente rinnovo prevede che, al termine del periodo di congedo previsto dall’articolo del decreto legislativo succitato, nel caso in cui il/la dipendente non sia in grado di riprendere l’attività lavorativa, sia previsto un ulteriore congedo retribuito pari a due mesi (fruibile anche su base oraria) a seguito di comprovata certificazione.

 

Al riguardo, un’ulteriore novità è la possibilità di prevedere, tra le attività di formazione annuale dei lavoratori, specifici moduli dedicati all’approfondimento della normativa in materia di violenza di genere.

 

Il rinnovo del CCNL, con riferimento all’orario di lavoro, modifica il capitolo IV art. 21 comma 30. Quest’ultimo prevede che alla fine di ciascun anno solare, o al momento di risoluzione del rapporto di lavoro, vi sia il diritto da parte del lavoratore alla corresponsione di un’estensione pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo. Quest’ultimo, stabilito in 2024 ore, comprende le ore non prestate per ferie, congedo matrimoniale, festività coincidenti con giornate lavorative, assemblee retribuite, permessi per lutto di parenti di primo grado e per la nascita di figli, riposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo, donazione di sangue e di midollo, fruizione di permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni non incidenti, nell’anno di effettuazione, sulla determinazione del premio perché eccedenti il limite di 120 ore .

 

È modificata anche la previsione dell’art. 37 dello stesso capitolo, in cui si prevede la non considerazione dei giorni di assenza per malattia ai fini del periodo di comporto, anche per i lavoratori affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Parkinson e Alzheimer. Un ulteriore elemento innovativo del rinnovo in esame concerne il sistema classificatorio dei lavoratori del settore piastrelle, in cui vengono inserite due figure professionali, quella del rettificatore e del lappatore, con i vari livelli di inquadramento D1/D2/D3 indicanti le rispettive mansioni. Al riguardo, è da segnalare come l’inserimento di questi ultimi nasca da un’indagine condotta da Confindustria ceramiche tra le aziende associate.

 

Parte obbligatoria

 

Il rinnovo del CCNL ceramica incide sulla parte obbligatoria del testo sotto alcuni aspetti.

 

Le parti, al capitolo I parte I, hanno modificato l’attività dell’osservatorio nazionale aggiungendo, nell’ambito delle attività annuali che dovranno affrontare le organizzazioni sindacali e gli imprenditori, anche un confronto e un approfondimento su sostenibilità, transizione energetica, ricerca e innovazione. Inoltre, la modifica sul punto coinvolge anche l’inserimento di approfondimenti congiunti su temi specifici individuati dalle parti.

 

Sempre al capitolo I – parte I dell’accordo le parti convengono l’integrazione del punto 4 relativo alle pari opportunità. Si prevede che, fermo quanto previsto all’art. 24 d.lgs. 80/2015, nelle ipotesi di dipendenti inseriti in percorsi di violenza di genere, se richiesto dal lavoratore/lavoratrice interessato si darà corso a un confronto tra direzione aziendale ed RSU/OO.SS, da cui può emergere anche la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro o trasferire in altri stabilimenti, su loro richiesta, i dipendenti interessati.

 

Allo stesso punto 4, con riferimento alle pari opportunità e tutela della persona, è stabilito che, nell’ambito del monte ore annuale per le attività formative, le aziende potranno approfondire le tematiche inerenti alla violenza di genere, la quale potrà essere tema di confronto anche nell’ambito dell’osservatorio nazionale.  Quest’ultimo, anche a livello regionale, sarà aggiornato annualmente con dati quantitativi e qualitativi sulla formazione svolta.

 

Sempre sul punto, l’importante novità, indicata al capitolo I parte VIII, che coinvolge le parti è la pianificazione congiunta di attività formative volte alla qualificazione del sistema di relazioni industriali su temi strategici per la competitività del settore ceramiche e sulla conoscenza del CCNL.

 

Le parti recepiscono anche l’accordo interconfederale 12 dicembre 2018, che prevede l’utilizzo di permessi retribuiti da parte degli RLSSA, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per lo svolgimento di attività afferenti alla loro posizione, divise in 24 ore per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori; in 48 ore per le imprese occupanti dai 6 ai 15 lavoratori; 72 ore per le imprese occupanti oltre i 16 lavoratori. Al capitolo II, art. 2 è convenuta la possibilità di valutare a livello aziendale fra le parti l’opportunità di promuovere il confronto sui c.d. mancati infortuni, per cui le RLSAA e gli RSPP si confronteranno sull’introduzione di sistemi e sulla raccolta di indicatori di rischio.

 

Nello stesso capitolo, all’art. 6 le parti aggiungono ai temi delegati alla contrattazione di secondo livello anche la transizione energetica.

 

Fra gli impegni delle parti, al capitolo III art. 12, il rinnovo prevede che le stesse riconoscano gli impegni assunti nei precedenti accordi interconfederali. Fra questi, è previsto che le imprese procedano alla comunicazione degli iscritti tramite la compilazione completa e puntuale del modello Uniemens; che le organizzazioni sindacali trasmettano il verbale di elezione e nomina dei componenti R.S.U di rispettiva appartenenza a Confindustria Ceramica; che in occasione delle elezioni delle R.S.U nei singoli luoghi di lavoro, la commissione elettorale sia tenuta a trasmettere al Comitato Provinciale dei Garanti copia del verbale sulle operazioni elettorali.

 

In merito alla questione dell’inquadramento del rapporto di lavoro, il rinnovo prevede, con la firma dell’accordo, l’istituzione di una commissione tecnica paritetica per l’aggiornamento del sistema di classificazione. Quest’ultima deve riunirsi entro il 31 dicembre 2024 in concomitanza con la riunione dell’Osservatorio annuale e deve terminare i propri lavori entro il 30 giugno 2026. Il fine dell’istituzione di questo organo è di predisporre un utile base di discussione per il prossimo rinnovo del CCNL ceramiche.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL ceramiche può essere oggetto di alcune osservazioni importanti.

 

Sicuramente tra queste rilevano l’aumento del TEM e l’erogazione dell’importo una tantum che possono rappresentare un miglioramento per le condizioni economiche dei lavoratori. È anche significativa l’attribuzione dell’aumento del contributo a Foncer che rafforza la tutela pensionistica dei lavoratori.

 

All’interno del rinnovo assume rilevanza l’attenzione che viene posta verso alcune tematiche quali la violenza di genere (cui sono dedicate anche delle attività formative) e l’innovazione dei contesti lavorativi (sostenibilità, transizione energetica, ricerca, innovazione e impatti su occupazione e competitività) per cui è previsto il confronto con l’apposito osservatorio nazionale.

 

Il riconoscimento della valutazione di questi argomenti lascia intuire che il benessere delle condizioni di lavoro e del contesto lavorativo in generale è correlato anche alla trattazione, all’attenzione e all’adozione di tutele riguardanti le tematiche succitate che rappresentano importanti sfide per lo sviluppo e la competitività del settore.

 

All’interno del rinnovato accordo, ciò che è da evidenziare maggiormente, sotto l’aspetto del rapporto di lavoro, è l’individuazione dei profili professionali di rettificatore e lappatore e dei relativi livelli. Ciò dimostra l’interesse delle parti al concreto svolgimento dell’attività lavorativa all’interno del settore, in modo tale da consentire ai lavoratori di essere inquadrati nel livello e nella professione più strettamente attinente alle proprie mansioni. Connessa a questa esigenza appare l’istituzione della commissione tecnica paritetica per l’aggiornamento dei sistemi di classificazione.

 

Complessivamente, viste le considerazioni precedentemente svolte, il rinnovo potrebbe comportare un miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti del settore ceramico e renderlo più attrattivo per i lavoratori stessi.

 

Mattia Maneli

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/230 – CCNL Credito Cooperativo: Salari, orario di lavoro e azioni sociali al centro del nuovo accordo

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/230 – CCNL Credito Cooperativo: Salari, orario di lavoro e azioni sociali al centro del nuovo accordo

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 23 settembre 2024, n. 33

 

Contesto del rinnovo

 

Lo scorso 9 luglio 2024 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo, scaduto a dicembre 2022.

L’accordo firmato da Federcasse e le OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito e Uilca, che coinvolge circa 36.000 dipendenti, nasce a seguito di una fase di contrattazione aperta nel mese di marzo ovvero a più di un anno dalla scadenza del precedente contratto collettivo.

 

Parte economica

 

L’obiettivo principale sul versante economico è stato sicuramente quello di recuperare il potere d’acquisto eroso negli ultimi anni dall’aumento del costo della vita, tanto che nel comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali tale ambito è stato definito come “il vero cuore pulsante del confronto nonché pietra angolare di questo rinnovo”.

 

Tra le diverse novità introdotte, occorre in primo luogo sottolineare come le Parti abbiano delineato un incremento dei minimi contrattuali pari a circa il 15% della retribuzione. Nello specifico, è stato stabilito un aumento pari a €435,00 per i lavoratori inquadrati al livello 4 della 3° Area professionale, che verranno erogati in tre tranche così ripartite: €300,00 verranno riconosciuti già a partire dal 1° settembre 2024, successivamente il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2026 i minimi saranno innalzati rispettivamente di €60,00 e €75,00.

In aggiunta, nel mese di luglio 2024 viene riconosciuta un ulteriore somma una tantum per tutti i lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL di importo pari a €1.200,00 sempre prendendo a riferimento i lavoratori inquadrati al livello 3A4L.

In entrambi i casi gli importi saranno riparametrati in base ai diversi livelli di inquadramento.

 

Un ulteriore punto d’interesse è senza ombra di dubbio l’indennità di rischio definita cashless, pari a €80,00, introdotta anche per i cassieri e gli addetti agli sportelli nelle filiali ove il servizio di cassa tradizionale sia stato sostituito o integrato con l’utilizzo di apparecchiature automatizzate.

 

Parte normativa

 

Sul versante normativo, le parti sociali hanno previsto una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, che passa da 37,5 a 37 ore a partire dal 1° luglio 2025, lasciando inalterata la retribuzione. In aggiunta a ciò, al fine di incrementare la flessibilità oraria ed organizzativa sono state previste delle modifiche all’art. 119 che regola l’orario giornaliero, le quali hanno condotta a un aumento delle quote percentuali e dei limiti numerici dei lavoratori adibiti ad orari non standard. Ad esempio, è stato elevato a 10 il numero minimo di addetti che possono ricorrere ad un nastro orario extra standard tra le ore 7 e le ore 19.15, fermo restando che tale numero di lavoratori non sia superiore alla soglia del 22% del totale.

 

Una importante novità riguarda la Banca del Tempo Solidale, che viene istituita a livello nazionale in quanto “strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione”. Tale istituto prevede che quei lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari possano utilizzare permessi retribuiti in numero superiore rispetto a quanto previsto.

La Banca del Tempo Solidale viene finanziata direttamente dai lavoratori tramite la donazione a titolo gratuito di parte del proprio monte ore di permessi retribuiti e/o ferie, fermo restando il limite di quattro settimane da fruire annualmente. In aggiunta alle ore donate dai dipendenti, anche le Aziende dovranno contribuire alla Banca del Tempo Solidale per una quota almeno pari al 30% del totale delle ore versate in precedenza dai lavoratori.

 

Diverse, invece, le azioni promosse a tutela della salute e del benessere dei dipendenti. Il rinnovo del CCNL prevede, da un lato, delle novità in merito al periodo di comporto, nel quale non vengono conteggiati i giorni di assenza derivanti dalla necessità di seguire terapie salvavita derivanti dell’insorgenza di malattie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative. Dall’altro lato, invece, così come previsto dalla Legge n. 193/2023, viene riconosciuto ai lavoratori guariti da patologie di carattere oncologico il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

 

Anche in ambito sociale non mancano degli interventi. All’art. 87 del CCNL, infatti, le parti richiamano espressamente alla responsabilità da parte delle aziende relativamente alla promozione e all’agevolazione circa la fruizione degli istituti e dei presidi a sostegno della famiglia e della genitorialità, nonché rispetto all’adozione di specifiche iniziative di solidarietà a beneficio delle comunità territoriali.

 

Inoltre, viene elevato da 6 a 12 mesi il periodo di congedo fruito dalle vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, con le Aziende che si impegnano a riconoscere alle vittime sia l’assistenza sanitaria integrativa che i versamenti alla previdenza complementare. Per rafforzare la prevenzione contro tali comportamenti, le Parti suggeriscono di adottare iniziative volte a diffondere una cultura che garantisca pari opportunità e inclusione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

 

In ultima istanza, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 Ottobre 2024, un ulteriore accordo volto ad aggiornare i regolamenti del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo e del FOCC, Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità, oltre che a definire sia lo Statuto che il Regolamento Operativo del dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC).

Per il biennio 2025-2026 viene sospeso il finanziamento destinato al Fondo di Solidarietà, che era pari allo 0,36% della retribuzione imponibile ai fini previdenziale, così da destinare tale cifra sia al finanziamento sia del FOCC, per una misura pari allo 0,28%, sia dell’EnBiCC (0,02%) dedicando quest’ultima quota a prestazioni fornite ai famigliari dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto.

Il restante 0,06% viene destinato all’incremento della contribuzione destinata alla Cassa Nazionale Mutua. In tutte le casistiche enunciate il finanziamento viene ripartito tra i datori di lavoro, per i 2/3 del totale, e i lavoratori, a cui carico rimane la restante parte pari ad 1/3.

 

Valutazione d’insieme

 

In definitiva l’accordo di rinnovo del CCNL del Credito Cooperativo introduce diverse novità. Come già evidenziato, uno dei temi principali è senza dubbio è la volontà di recuperare la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori che ha portato a registrare un aumento del 15% dei minimi contrattuali. Allo stesso tempo, l’incremento delle retribuzioni è accompagnato da una riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

Particolarmente incisive sono anche le diverse azioni sociali messe in campo dalle Parti sociali che si impegnano a migliorare la cultura aziendale su temi come la violenza di genere, le pari opportunità e l’inclusione.

A ciò si unisce anche l’impegno a monitorare e valutare gli impatti derivanti dalla digitalizzazione e dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale all’interno del settore, al fine di individuare e mitigare i possibili rischi derivanti da tali processi, con particolare attenzione anche al rischio di desertificazione bancaria.

 

Youri Giovannoni

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@GiovannoniYouri

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/229 – L’accordo provinciale del turismo di Bolzano: tra stagionalità e maggiori tutele economiche

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/229 – L’accordo provinciale del turismo di Bolzano: tra stagionalità e maggiori tutele economiche

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

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Bollettino ADAPT 16 settembre 2024, n. 32

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il 2 agosto 2024 è stato firmato l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonomia di Bolzano. L’accordo, che va ad integrare e in alcuni casi a derogare le disposizioni del livello nazionale, comprende una pluralità di istituti: l’apprendistato di primo e secondo livello, i contratti a termine e di stagione, il lavoro a tempo parziale, alcuni elementi della retribuzione (elemento provinciale e una tantum), il lavoro intermittente/extra e di surroga, la riduzione dell’orario di lavoro, la malattia e l’infortunio, il trattamento di fine rapporto in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedo parentale, la tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi in caso di malattia, infortunio sul lavoro e maternità obbligatoria, la data del patrono locale, il tempo per la colazione e l’intervallo per il consumo dei pasti, l’orario di lavoro, la giornata di riposo, il lavoro straordinario, la Cassa Turistica Alto Adige, il fondo pensione integrativo regionale, il fondo sanitario integrativo locale, le visite mediche nel caso di lavoro notturno e l’utilizzo di impianti audiovisivi.

 

Fra gli obbiettivi espliciti delle parti sociali firmatarie, come verrà approfondito ampiamente in seguito, c’è quello di «prolungare la/le stagione/i, avendo perciò una intensificazione stagionale nell’arco di calendario più lunga rispetto agli anni precedenti» e rispondere alla riduzione dei «margini di differenza tra le stagioni estive ed invernali» relativamente al numero di turisti presenti nella Provincia.

 

Parti firmatarie e contesto

 

Firmatari dell’accordo sono l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano e le federazioni sindacali provinciali di settore Asgb-Handel/Gastgewerbe, Sgbcisl-Fisascat, Uiltucs Trentino Altro Adige/Südtirol.

 

Il contratto in questione si applica a tutte le aziende ed imprese che operano in provincia di Bolzano ed applicano il CCNL del settore turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs (rinnovato il 5 luglio 2024) o il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo firmato da Fipe-Confcommercio, Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs (rinnovato il 5 giugno 2024). Si tratta, pertanto, di un contratto che coinvolge circa 40 mila lavoratori e lavoratrici della zona.

 

L’accordo provinciale decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027: è inoltre prevista la sua ultrattività fino alla data di decorrenza del successivo accordo.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Come detto in apertura, il contratto provinciale affronta una pluralità di temi, tra cui l’apprendistato, i contratti a termine stagionali e il lavoro a tempo parziale.

 

Per quanto riguarda l’apprendistato, viene ampliata la possibilità di utilizzare l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (secondo quanto disposto dagli artt. 53 ss. Del CCNL Turismo e dagli artt. 60 ss. Del CCNL Pubblici esercizi) per nuovi profili professionali attinenti a quattro aree formative: area cucina/pasticceria; area servizio/bar; area ufficio/reception; area centro benessere/estetista/parrucchiera/e. Per questa tipologia di apprendisti l’accordo regola i crediti formativi riconosciuti agli apprendisti che completano uno o più anni scolastici (i quali peraltro comportano la riduzione dei mesi residui di apprendistato), la durata, il periodo di prova e i limiti numerici. Date le caratteristiche del settore, viene prevista la possibilità di stipulare dei contratti di apprendistato stagionali, conformemente al carattere di stagionalità dell’azienda. In questi ultimi casi, il periodo di apprendistato è ridotto di 1/6, le ore di formazione scolastica sono pagate alla cessazione del rapporto di lavoro e l’incidenza è fissata nel 15% delle spettanze contrattuali comprensive di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima, permessi retribuiti e ferie. Il trattamento economico, in considerazione del maggior numero di ore di insegnamento previsto in Alto Adige nel corso del triennio dell’apprendistato (di 720 ore in più), è calcolato sul quarto livello secondo le seguenti percentuali: il 1° anno di apprendistato è retribuito al 55%; il 2° anno al 83% e il 3° anno al 90%.

 

L’accordo, inoltre, dedica alcune righe all’apprendistato di secondo livello (professionalizzante) rinviando integralmente all’accordo stipulato a livello nazionale in data 17 aprile 2012 tra Federalberghi, Fipe, Fiavet, Federreti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.

 

Ampio spazio, invece, viene dato ai contratti a termine e/o di stagione nel capo II. Ai dipendenti della provincia autonoma di Bolzano spetta un’indennità di stagionalità pari all’8%, con incidenza su tutti gli istituti contrattuali (tredicesima, quattordicesima, ferie, straordinari, etc). L’indennità non è dovuta nel caso di contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori o lavoratrici in malattia, infortunio o maternità. La percentuale è comprensiva anche dell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore o dalla lavoratrice nell’ambito di diversi contratti a carattere stagionale discontinui. Nel caso di trasformazione del contratto a termine o stagionale in contratto a tempo indeterminato, l’indennità viene trasformata in superminimo individuale non assorbibile.

 

In accordo con le previsioni contrattuali di livello nazionale (artt. 78 e ss. CCNL Turismo, artt. 85 e ss. CCNL Pubblici Esercizi), per questa tipologia di contratti, poi, può non essere apposto il termine finale della stagione, potendosi risolvere il contratto (sia lato datore sia lato lavoratore) con un preavviso di 15 giorni.

 

Merita particolare attenzione, invece, l’art. 17 rubricato «Contratti a termine in aziende turistiche». Le lettere a) e b) dell’articolo aprono alla possibilità per le aziende “AAS 50” (aziende stagionali del AltoAdige/Südtirol con chiusura minima di 50 giorni all’anno) e alle aziende ad apertura annuale di avvalersi di contratti a tempo determinato ricondotto ad intensificazione dell’attività stagionale (di cui all’art. 83 CCNL Turismo e all’art. 90 CCNL Pubblici esercizi) per un periodo che può arrivare fino a 315 giorni nell’arco dell’anno solare. Nel caso in cui la durata del contratto sia superiore a 300 giorni, al lavoratore a termine deve essere garantito un periodo di ferie di due settimane, che è lo stesso lavoratore a dover richiedere in forma scritta. Sono previsti dei limiti quantitativi: le aziende ad apertura annuale con più di 60 dipendenti assunti a tempo indeterminato possono avvalersi di contratti a termine nella misura del 40% dei contratti a tempo indeterminato. Le aziende che hanno da 0 a 9 lavoratori a tempo indeterminato possono avere un massimo di 6 dipendenti con contratti a termine per intensificazione di attività stagionale e a tempo determinato acausale; da 10 a 25 dipendenti, massimo 10 contratti a termine; da 26 a 35 dipendenti, 18 e da 36 a 60 dipendenti, 25.

 

Come noto e come specificato nello stesso accordo, il contratto a termine stagionale e/o il contratto a tempo determinato per intensificazione stagionale non è soggetto ad alcune delle limitazioni previste invece per i contratti a tempo determinato (d.lgs. n. 81/2015). Non si applica, infatti, il limite di 24 mesi, le disposizioni riguardanti gli intervalli tra contratti di lavoro a tempo determinato (cd. stop & go) e i limiti quantitativi. Per questo motivo, l’utilizzo del contratto stagionale o per intensificazione stagionale dovrebbe essere limitato a specifiche esigenze dell’azienda. La lett. d) dell’art. 17, infatti, prevede che sia il contratto individuale a dover contenere la «causale di intensificazione stagionale in aziende con apertura annuale» senza però specificare quali ipotesi possano giustificare l’adozione di tale contratto.

 

Ulteriore norma da segnalare sul lavoro a tempo determinato è l’art. 20 sul diritto del lavoratore che abbia lavorato presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo determinato per 590 giorni negli ultimi due anni ad ottenere la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo inquadramento. Richiesta, quest’ultima, da formalizzare all’azienda per iscritto entro 180 giorni dal raggiungimento dei requisiti necessari.

 

Il capo III invece regola il rapporto di lavoro a tempo parziale. Per questa tipologia di contratto viene regolato il lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario di lavoro settimanale previsto nel contratto individuale e comunque non oltre l’orario normale settimanale (40 ore). Il lavoro supplementare può essere richiesto nel caso di: assenza per malattia/infortunio (oltre un mese); assenze per ferie; difficoltò nella ricerca di personale; banchetti o altri casi a carattere eccezionale; incremento stagionale. La retribuzione per il lavoro supplementare è del 39% che comprende i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, festività e il TFR.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Il contratto di secondo livello affronta, inoltre, un’altra serie di elementi posti nella voce “accordi vari”. Senza entrare nel dettaglio di ciascun elemento, merita di essere segnalato l’aumento dell’elemento provinciale che, a decorrere dal 1° dicembre 2024 verrà aumentato di 30,00 euro lordi e di ulteriori 20,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2025 per tutti i lavoratori.

 

Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto è stata prevista l’erogazione di un importo forfettario “una tantum” pari a 300,00 euro lordi sul IV livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, come copertura del periodo di carenza contrattuale. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o stagionale in forza al 2 agosto 2024 e al 1° ottobre 2024 l’importo è di 112,00 euro lordi sul IV livello. Quota che viene riconosciuta anche agli apprendisti in misura riproporzionata in base al loro trattamento economico.

 

In materia di orario di lavoro, l’art. 30 dell’accordo in esame, con una previsione migliorativa rispetto a quella del CCNL Pubblici esercizi, prevede la non applicazione dei soli comma 4 e 5 dell’art. 114 del contratto nazionale, relativi alla maturazione scaglionata dei ROL. In questo modo, l’accordo armonizza la disciplina nazionale in materia di riduzione dell’orario di lavoro applicabile ai lavoratori del settore alberghiero e dei pubblici esercizi, nella misura piena di 104 ore annue fin dalla data di assunzione.

 

Il trattamento di malattia così come regolato a livello provinciale è altresì migliorativo rispetto a quanto previsto a livello nazionale. Durante il periodo di malattia il dipendente percepisce un’integrazione del 100% della retribuzione normale, per i primi tre giorni a totale carico del datore di lavoro, dal 4° al 20° giorno del 50% e dal 21° al 180° giorno del 66% a carico dell’INPS e la restante integrazione a carico del datore. Allo stesso modo, anche il trattamento economico in caso di infortunio viene integrato al 100% fino al 180° giorno (per i primi 4 giorni a carico totale dell’azienda, dal 5° al 90° giorno del 60% a carico INAIL e l’integrazione da parte del datore e dal 91° giorno in poi del 75% a carico INAIL e l’integrazione da parte datoriale).

 

Per concludere, l’art. 42 detta alcune regole sull’iscrizione dei lavoratori al fondo sanitario integrativo locale “mySanitour”. Le imprese che applicano il contratto qui analizzato devono iscriversi a mySanitour, iscrivendo automaticamente i propri lavoratori dipendenti, che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e/o di stagione, di apprendistato e a tempo parziale.

 

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

 

Questa breve ricostruzione dei principali istituti contenuti nell’accordo integrativo provinciale permette di aprire una riflessione sul controverso e dibattuto tema dei contratti a termine stagionali e dei contratti a termine per l’intensificazione stagionale.

 

L’11 settembre 2024 è stata emanata una nota di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 da parte della XI Commissione Lavoro. La Commissione stabilisce che la norma «si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».

 

L’art. 82 del CCNL Turismo sopra richiamato definisce le aziende stagionali «quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico» e l’art. 83 indica come ipotesi di intensificazione dell’attività lavorativa quelle connesse a «periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale». Manca, pertanto, una tipizzazione delle ipotesi di intensificazione stagionale ma è lo stesso accordo provinciale a specificare che la definizione contenuta all’interno del CCNL «soddisfa i requisiti legali richiesti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai fini dell’applicazione delle normative in materia di stagionalità» (art. 17, lett. h, dell’accordo integrativo qui in commento).

 

Se, da un lato, la stagionalità è definita in modo generico nei contratti collettivi (della generalità della definizione di stagionalità in questo e nei CCNL più applicati, si legga: F. ALIFANO, F. DI GIOIA, G. IMPELLIZZIERI, M. TIRABOSCHI, Riforma del lavoro a termine: una simulazione su 55 contratti collettivi di categoria (art. 24, d.l. n. 48/2023, in E. DAGNINO, C. GAROFALO, G. PICCO, P. RAUSEI (a cura di), Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. “decreto lavoro”, 2023, Adapt Univeristy Press); dall’altro la giurisprudenza (da ultimo la recentissima Cass. civ. sez. lav., 27 giugno 2024, n.17702 sul lavoro stagionale agricolo)  ha spesso interpretato in modo restrittivo il ricorso alla stagionalità, richiedendo una elencazione specifica delle attività caratterizzate da stagionalità (sulla sovrapposizione tra l’utilizzo dei contratti a tempo determinato per intensificazione stagionale e contratti stagionali si rinvia a L. CASANO, Attività stagionali e punte di attività stagionale nella contrattazione collettiva: nuova pronuncia della Corte di Cassazione (nota a Cass. ord. 4 aprile 2023, n. 9243) in DRI, n. 3/2023).

 

Data la peculiarità della disciplina dei contratti stagionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di derogare alla disciplina generale sui contrati a termine, è necessario perseguire un bilanciamento fra le esigenze economiche dell’azienda e le esigenze di sicurezza sociale del lavoratore. Si segnala che, anche visto l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la previsione, all’interno del contratto in esame, dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato per intensificazione dell’attività stagionale fino a 315 giorni nel corso dell’anno solare potrebbe essere oggetto di controversie, soprattutto in presenza di una definizione di attività stagionale comunque generica.

 

Valutazione d’insieme

 

Al di là dell’apertura ai contratti a tempo determinato per intensificazione stagionale che, date le recentissime interpretazioni, è ancora fortemente oggetto di controversia, l’aumento dell’elemento provinciale e il riconoscimento dell’importo “una tantum” a copertura del periodo di carenza contrattuale rappresentano indubbiamente elementi di favore per i lavoratori coperti dall’accordo, così come l’integrazione economica durante tutto il periodo di impossibilità a prestare l’attività lavorativa in caso di malattia ed infortunio e l’attenzione espressa per il fondo sanitario.

 

In definitiva, se da un lato le parti sociali hanno inteso perseguire una maggiore conciliazione delle esigenze aziendali con un aumento della stagione lavorativa su tutto l’anno, dall’altra hanno riconosciuto dei trattamenti economici di favore per i lavoratori, anche con attenzione a quelli stagionali. I settori del turismo e dei pubblici esercizi sono, com’è ovvio, altamente influenzati dalle caratteristiche – non sempre prevedibili – della stagione. Pertanto, se da un lato c’è una forte richiesta di maggiore flessibilità, dall’altra c’è la necessità di rispettare la ratio degli istituti che si decide di utilizzare. È un bilanciamento non facile e non poco controverso in cui sono le parti sociali le principali attrici chiamate a decidere.

 

Federica Chirico

Apprendista di ricerca ADAPT

@fedechirico

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

L’accordo in esame è stato sottoscritto il 19 Giugno 2024, al fine di integrare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, rinnovato il 22 Marzo 2024 (su cui cfr. C. Altilio, M. della Sega, Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità). Le norme contenute nel presente accordo sono valide per tutto il personale Renault S.p.A. e Sodicam Italia S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei dirigenti), mentre il punto 8 e il punto 9 dell’accordo, relativi rispettivamente al premio di risultato e al credito welfare hanno efficacia anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.

 

I temi trattati dall’Accordo comprendono misure di welfare, tra cui previdenza integrativa e polizza infortuni, passando poi ai permessi individuali, fino ad arrivare all’ambito retributivo, limitandosi però al salario variabile.

 

L’efficacia dell’Accordo Integrativo in esame decorre dal 1° Luglio 2024 fino al 31 Dicembre 2027, potendo però le parti dare disdetta con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla prefissata scadenza.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo integrativo in esame è stato firmato da Renault S.p.A. assistita dalla Confcommercio di Roma e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, unitamente alle RSU di Castel San Giovanni (PC), stipulando così il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Renault in Italia.

 

Le presenti norme rappresentano l’unica disciplina economico – normativa integrativa del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato.

 

Con il presente accordo le parti ribadiscono l’importanza dello scambio di informazioni tra lavoratori e Azienda, concordando che entro il primo trimestre l’Azienda si incontrerà con le organizzazioni sindacali e le relative Rappresentanze sindacali aziendali al fine di fornire informazioni generali sull’Azienda e il Gruppo nel suo complesso.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Tra i temi maggiormente trattati all’interno dell’accordo troviamo i “permessi individuali e ferie”. Viene confermata la possibilità di usufruire a ore dei Permessi Individuali Retribuiti (PIR), differenziandosi dall’articolo 158 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, il quale prevede la fruizione a gruppi di 4 o 8 ore, consentendo dunque di usufruire di permessi da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 8, in relazione alle esigenze aziendali e previa autorizzazione del responsabile diretto, stabilendo però un divieto di utilizzo di detti permessi nelle giornate in cui l’orario di lavoro è inferiore a 8 ore per il resto del personale o inferiore a 7 ore per il personale del CDE.

 

Oltre ai PIR vengono disciplinati anche i “Permessi per Visita Medica” (PVM), infatti dal 1° Gennaio 2025 l’Azienda riconoscerà un monte annuo di 12 ore, fruibili dal dipendente per un massimo di 4 ore giornaliere per sottoporsi a visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Vengono previsti dei “Permessi Lutto”, in aggiunta a quelli già previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e della normativa vigente, fino a quattro giorni all’anno per coniuge o parente entro il II grado o convivente, e fino a due giorni per affini entro il II grado.

Anch’essi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’Articolo 199 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, sono i “Permessi non retribuiti per malattia del figlio”, i quali riconoscono, a partire dal 1°Gennaio 2025, il diritto per i genitori di astenersi dall’attività lavorativa nei casi di malattia del figlio di età inferiore ai 4 anni.

 

Una delle peculiarità del presente Accordo è sicuramente l’istituzione della “Banca ore solidali” finalizzata al sostegno tra i lavoratori tramite la cessione di tempo retribuito, cercando di alimentare l’istituto delle Ferie Solidali, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 151 del 2015. L’Accordo, oltre alla fattispecie legale di assistenza per i figli minori che hanno bisogno di cure costanti, ritiene che ci siano anche altre situazioni di grave necessità per cui un lavoratore o lavoratrice decida di cedere a titolo anonimo e gratuito giornate o ore di PIR residue. L’accordo ne riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui troviamo, ad esempio, il caso del medesimo lavoratore o lavoratrice gravemente ammalato/a che abbia esaurito il periodo di comporto, oppure assistenza per figli non più minori o per il coniuge/convivente.

 

L’accordo propone anche alcuni trattamenti aggiuntivi in materia di “Congedi”, riconoscendo per il “congedo parentale” a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione pari al 100% della retribuzione per i primi 3 mesi di fruizione; anche per il “congedo obbligatorio del padre” viene riconosciuta a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione di 3 giornate di permesso retribuito entro il quinto mese di vita del figlio in aggiunta ai 10 giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge. Infine anche per il “congedo per donne vittima di violenza” viene prevista un’integrazione di 30 giorni di periodo di congedo retribuito, rispetto a quanto previsto dall’Articolo 16 bis del CCNL applicato; articolo peraltro introdotto con l’ultimo rinnovo, di cui l’accordo in commento è quindi, sul punto, assai rapida integrazione.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Uno degli obiettivi delle Parti era proprio quello di valorizzare il sistema di Welfare, migliorando le condizioni dei dipendenti del gruppo Renault. A tal fine, a partire dal 1°Gennaio 2025 il contributo a carico dell’Azienda da destinare al Fondo di Previdenza Complementare aumenterà, partendo dall’attuale 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2025, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2026 e dello 0.20% a partire dal 1°Gennaio 2027.

Oltre ai perfezionamenti alla previdenza integrativa, vengono disciplinate anche la “Polizza Infortuni e Morte” e l’“Assicurazione Vita”. La prima copre il rischio di infortuni, sia professionali che extraprofessionali da cui ne derivi una invalidità permanente o decesso. La seconda è posta in essere per aiutare la famiglia, nella persona del coniuge o persona legata mediante unione civile e figli, mediante il riconoscimento di una somma netta pari a 24 volte la retribuzione lorda più il 25% di tale importo per ogni figlio a carico.

 

Viene revisionato anche il “Welfare Aziendale” in sostituzione del sistema previgente, inserendo un credito Welfare di €600 per i quadri ed €450 per operai ed impiegati attraverso una piattaforma da individuare.

 

In analisi del trattamento retributivo, l’Accordo disciplina solo il salario variabile, tramite l’erogazione di un Premio di Produttività, introducendo un sistema basato su tre livelli di realizzazione: soglia di accesso, engagement e cable, stabilendo che ad ognuno di questi livelli corrisponderà una percentuale di erogazione del premio.

Viene stabilito l’importo lordo annuo del premio di risultato al raggiungimento del 100% degli obiettivi, il quale ammonta per l’anno 2025 a €1.800, per l’anno 2026 a €1.850 e per l’anno 2027 a €1.900. Importo che verrà determinato anche in base alla griglia relativa ai livelli di realizzazione, secondo la quale per la “soglia di accesso” la percentuale di erogazione del premio ammonta all’80%, per l’ “engagement” ammonta al 100% e per il “cable” il “130%”.

Ad aver diritto al premio di produttività sono tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno 9 mesi complessivi nel mese di competenza e lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al 31 Dicembre di ciascun anno di competenza; per i lavoratori assunti dopo il 1°Gennaio il premio verrà corrisposto in relazione alle mensilità di permanenza.

Per coloro che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento redditi da lavoro dipendente superiori ad €80.000 lordi, le Parti offrono la possibilità di convertire, su richiesta del lavoratore o lavoratrice, la totalità del Premio in strumenti Welfare, godendo di un’ulteriore quota in servizi Welfare pari al 15%.

 

Valutazione d’insieme

 

Con il presente accordo le parti si sono impegnate a conservare un corretto sistema di relazioni sindacali, soffermandosi anche su aspetti socialmente rilevanti, come la parità di uomini e donne sul posto di lavoro con un focus sul Gender Pay Gap, istituendo la figura del “Garante di parità”.

 

I temi trattati e le integrazioni rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi dimostrano un proficuo dialogo tra le Parti, dando prova di un interesse verso le esigenze dei lavoratori in materia di permessi, in materia di salario variabile e in tema di servizi welfare.

L’innovativo istituto della “Banca ore solidale” rileva un’importante attenzione non solo verso il dialogo Azienda – lavoratori, ma soprattutto tra i lavoratori stessi, valorizzando le espressioni di solidarietà presenti nel tessuto sociale.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

In data 19 giugno 2024 sono stati sottoscritti una serie di accordi, entrati a far parte degli allegati al più corposo “Patto del buon lavoro” del gruppo Hera S.p.A, relativi al lavoro agile, alla formazione dei dipendenti, al controllo a distanza e alla cybersicurezza.

Questi ultimi disciplinano rispettivamente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile, delineandone i vari aspetti e punti focali; gli obiettivi della formazione aziendale da raggiungere coi piani formativi; l’utilizzo di sistemi di registrazione per il controllo a distanza dei lavoratori e le cautele da adottare per evitare attacchi informatici ed ulteriori problematiche connesse all’informatizzazione.

 

L’obiettivo perseguito dall’accordo è quello di disciplinare analiticamente e in modo descrittivo le attività di lavoro agile per le lavoratrici e i lavoratori, senza trascurarne contemporaneamente l’aspetto formativo della realtà aziendale, del controllo a distanza dei dipendenti e la connessa trattazione della sicurezza informatica a tutela dei dispositivi elettronici e dei dati personali dei lavoratori.

 

Parti firmatarie e contesto

 

All’interno degli accordi succitati si nota come le parti firmatarie siano diversificate. La definizione dei tratti fondamentali della prestazione lavorativa smart all’interno di un accordo nasce dalla richiesta del dipendente di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (denominata dalle parti “remote working”). Tra gli allegati presi in esame, si ritrova un modello di accordo individuale da stipularsi tra dipendente e azienda, il quale dettaglia le condizioni per il lavoro in modalità agile, sulla base delle linee guida individuate all’interno del c.d. “Patto del buon lavoro”.

 

Le parti firmatarie dell’accordo relativo alla formazione sono, invece, le aziende HERA S.p.A., HERA COMM S.p.A., HERA TRADING S.r.l., UNIFLOTTE S.r.l., Inrete Distribuzione Energia S.p.A., Fea S.r.l., Heratech S.r.l. ed Estenergy S.p.A, per le segreterie nazionali di categoria FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA; per le segreterie regionali Emilia Romagna FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA e a livello aziendale il coordinamento nazionale RSU del gruppo. Tale accordo sulla formazione nasce dall’esigenza di valutare e adottare piani formativi da presentare a Fon.Coop per la richiesta di un contributo a valere sul conto delle società succitate. Nello stesso contesto rileva un altro accordo sulla formazione tra Herambiente S.p.A ed Aliplast S.p.A. e le segreterie nazionali CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL, le segreterie regionali Emilia Romagna CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL La RSU Aliplast dello stabilimento di Novara, la RSU Aliplast dello stabilimento di Treviso e le segreterie territoriali di Treviso e Novara, CCNL Gomma Plastica Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil per la presentazione di un piano formativo di gruppo da presentare a valere sulle risorse del conto formazione di Fonservizi.

 

L’accordo sui controlli a distanza è stato stipulato tra Hera S.p.A, Heratech S.r.l, Inrete Distribuzione Energia S.p.A, AcegasApsAmga S.p.A, Marche Multiservizi S.p.A e il coordinamento Nazionale RSU settori gas-acqua ed elettrico del Gruppo Hera e le segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA. L’esigenza della stipulazione di tale accordo deriva dall’attività lavorativa posta in essere dagli operatori dei call center delle aziende firmatarie da cui può, conseguentemente, derivare il controllo a distanza dei lavoratori.                                                                                                                                 L’accordo sulla sicurezza informatica, invece, è stato firmato dal Gruppo Hera e dalle organizzazioni sindacali rappresentate dal coordinamento nazionale RSU del gruppo settori gas ed elettrico e dalle segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA per ridurre i rischi relativi all’utilizzo di account privilegiati e per favorire la compliance aziendale con riferimento alle normative di settore.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Le intese raggiunte hanno delineato i punti qualificanti della prestazione lavorativa in lavoro agile per i lavoratori del gruppo Hera e l’importanza dell’aspetto formativo del dipendente in azienda; legittimato, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori ex art. 4 co. 1, il controllo a distanza dei lavoratori e sottolineato l’importanza della sicurezza informatica non solo per l’azienda, ma anche per gli stessi lavoratori.

 

Analizzando i succitati accordi singolarmente, per ognuno di questi vi sono diversi temi, punti qualificanti ed elementi di originalità che li rendono peculiari. Per quanto concerne l’accordo relativo al lavoro agile, è prevista nel dettaglio la modalità di svolgimento della prestazione che si concretizza nell’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto nel tetto massimo di 8 giorni al mese (elevati a 9 nel caso di mesi composti da 31 giorni). Occorre tuttavia precisare che il tetto massimo di giornate è elevabile nel caso ne facessero richiesta particolari categorie di lavoratori, prevalentemente con esigenze assistenziali o di cura, individuate nel dettaglio dallo stesso accordo. L’accordo disciplina anche il luogo di lavoro della prestazione in remote working, che può essere discrezionalmente scelto dal prestatore di lavoro a patto che sia uno spazio capace di garantire i criteri di sicurezza e riservatezza. Per quanto concerne l’orario di lavoro, il lavoratore può articolare la propria prestazione in orari diversamente distribuiti nell’arco della giornata, previo accordo col proprio responsabile, pur rispettando il normale orario di lavoro alle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile. Al dipendente che svolge la prestazione lavorativa tramite questa modalità è garantito, nei periodi di pausa e riposo, il c.d. diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Per quanto concerne la sicurezza delle strumentazioni in uso al dipendente è fatto divieto di accedere alla rete aziendale attraverso connessioni non protette e che potrebbero minacciare i dati aziendali, i quali sono coperti anche dal dovere di riservatezza che incombe sul dipendente che svolge l’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’azienda stessa. Coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017, è inoltre prevista un’informativa annuale contenente i rischi per la salute e la sicurezza, oltre che la tutela contro gli infortuni occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro prescelto, quando tale scelta derivi da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del dipendente di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

Per quanto concerne gli accordi sulla formazione, quello da presentare a Fon.Coop, ha come obiettivo di offrire competenze tecnico-professionali e manageriali ai dipendenti, nonché di sviluppare conoscenze in materia di sicurezza. I lavoratori coinvolti sono 650 di cui 527 uomini e 123 donne, suddivisi in 198 percorsi formativi pari 5297 ore di formazione. L’elemento qualificante dell’accordo in questione concerne l’individuazione del personale soggetto ai corsi, individuato secondo i criteri di: nuova assunzione, mobilità, obblighi normativi, specificità ed evoluzioni organizzative. Invece, il piano formativo da presentare a Fonservizi prevede 202 lavoratori interessati di cui 180 uomini e 22 donne da dividere in 116 percorsi formativi della durata di 916 ore, con una richiesta di finanziamento complessivo di 131.037 euro. I criteri di partecipazione sono analoghi all’accordo sulla formazione precedentemente citato, ma sono diversi gli obiettivi. Infatti, quest’ultimo accordo ha come fine il trasferimento ai dipendenti di abilità tecnico-professionali e competenze informatiche.

 

Il tema del controllo a distanza dei lavoratori del gruppo Hera è stato affrontato con la stipulazione di un ulteriore accordo, che si occupa di definire l’installazione presso il telecontrollo e call center tecnico Heratech di Forlì, presso il call center tecnico e centro operativo di INRETE Distribuzione Energia di Modena e presso il centro operativo telecontrollo elettrico di AcegasApsAmga di Trieste di un sistema di registrazione delle chiamate in entrata ed in uscita. I punti salienti dell’accordo in esame riguardano la possibilità di accesso alle registrazioni da parte di figure aziendali autorizzate per necessità di servizio finalizzate a riscontrare, se necessario, l’attività svolta, anche in caso di richieste pervenute dai soggetti esterni (tra cui la magistratura) e di trasmettere copia a questi ultimi; la possibilità di utilizzo in caso di audit interno previa comunicazione alle RSU; l’utilizzo di registrazioni a campione da parte dei responsabili delle unità operative, nel solo ambito pronto intervento servizi regolati da ARERA, per finalità formative relative all’utilizzo delle istruzioni operative, solo in caso di consenso del lavoratore, soggetto a revoca in qualsiasi momento; l’impossibilità, negli eventi formativi collettivi,  di riascoltare la registrazione senza l’ulteriore consenso specifico del lavoratore interessato; il fine della possibilità di riascolto delle chiamate per gli operatori interessati e i loro responsabili, di accrescere le proprie competenze, condividendo l’esperienza che deriva dal riascolto delle telefonate, favorendo così anche il rapporto di fiducia fra l’operatore ed il proprio responsabile e la possibilità per i lavoratori stessi di riascoltare le registrazioni delle proprie telefonate. L’accesso al dispositivo di registrazione è possibile tramite l’utilizzo di una password consegnata ai responsabili delle unità operative delle aziende del gruppo Hera coinvolte. L’ascolto delle registrazioni avviene a seguito di contestazioni o richieste motivate e segue un iter ben preciso (culminante con la redazione di un verbale), delineato espressamente dall’accordo, a tutela della dignità morale del dipendente.

                                                                     

La tematica della cybersicurezza, fortemente legata all’esigenza di controllo a distanza e all’utilizzo di strumentazioni informatiche per svolgere la prestazione lavorativa, è stata altresì oggetto, come citato precedentemente, di un apposito accordo.  Quest’ultimo ha come obiettivo primario l’implementazione di una soluzione di Privileged Access Management, denominato nell’accordo (PAM), che possa rafforzare la sicurezza informatica e la garanzia alla conformità normativa vigente, delle cui variazioni verranno informate le organizzazioni sindacali. Inoltre, introduce la piattaforma CyberArk per la gestione degli account amministrativi, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e di utilizzo improprio dei dati. Alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro potrà accedere, previa apertura di un incidente di sicurezza, solo il personale della struttura ICSM: le stesse saranno inoltre conservate per massimo 90 giorni, salvo casi eccezionali. È inoltre previsto il divieto di utilizzo delle videoregistrazioni succitate ai fini valutativi delle performance dei lavoratori o per l’adozione di misure disciplinari. L’accordo, tramite il sistema PAM, riduce il rischio di attacchi informatici e di violazione dei dati e garantisce la conformità del Gruppo Hera alle normative sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

 

Valutazione d’insieme

 

In conclusione, gli accordi sottoscritti rappresentano un modo efficace per la regolamentazione della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile. L’accordo che si occupa di disciplinare tale prestazione garantisce un equo contemperamento degli interessi tra le parti del rapporto contrattuale. Infatti, il dipendente è tenuto a garantire una prestazione efficiente e rispettosa delle regole come se fosse svolta fisicamente all’interno dei locali aziendali ed il datore di lavoro deve fornire strumentazioni che siano adeguate al rispetto della sicurezza della prestazione lavorativa. Quest’ultima viene ben delineata con un’apposita informativa indirizzata al lavoratore e all’RLS comprensiva della descrizione di tutte le misure idonee ed i comportamenti da mantenere per evitare infortuni e situazioni di rischio che possano riguardare la prestazione di lavoro smart. Altro elemento capace di garantire il rispetto della tutela della sicurezza, nello specifico relativa ai dati personali del lavoratore, è dato dalla sottoscrizione dell’accordo sulla cybersicurezza, il quale stabilisce che l’accesso alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro è consentito esclusivamente al personale della struttura di ICSM (Information & Cyber Security Management) per il tramite di appositi meccanismi di profilazione e gestione puntuale dei ruoli abilitati sulla piattaforma, solo a seguito dell’apertura di un formale incidente di sicurezza a cura di ICSM stesso, di cui ogni 90 giorni la RSU è informata tramite un report relativo agli accessi avvenuti. L’accordo sul controllo a distanza, relativo agli impianti audiovisivi installati presso i call center del gruppo Hera, delineando i fini dell’utilizzo delle videoregistrazioni consente sia ai lavoratori di essere tutelati dall’utilizzo indiscriminato delle stesse (l’accordo vieta, per esempio, l’utilizzo per fini disciplinari e sanzionatori) sia all’azienda di regolare la compliance aziendale, soprattutto con riferimento alla disposizione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Gli accordi relativi alla formazione, mirati rispettivamente al trasferimento di competenze necessarie allo sviluppo di abilità tecnico professionali, competenze manageriali e allo sviluppo di competenze informatiche per i lavoratori, consentono di rendere ancora più utile il processo di innovazione aziendale considerando come fondamentale la promozione dello sviluppo di competenze tecniche e specialistiche e della diffusione di una cultura condivisa di responsabilità, crescita dei propri collaboratori e consapevolezza del proprio ruolo.

Non è da sottovalutare, inoltre, come le tematiche affrontate comportano indubbiamente alle parti sottoscrittrici degli accordi una continua attenzione ed un aggiornamento stabile inerente alla regolamentazione della prestazione di lavoro smart e alle conseguenze legate alla scelta di questo modello di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Mattia Maneli

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/226 – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea investe sul benessere dei dipendenti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/226 – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea investe sul benessere dei dipendenti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il 19 aprile 2024 Banca ICCREA e la Delegazione Sindacale di Gruppo composta per le OO.SS Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca/Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il primo contratto integrativo aziendale di secondo livello, valido fino al 31 dicembre 2024. L’Accordo in oggetto rappresenta oggi il punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al Gruppo inquadrati nelle aree professionali e come quadri direttivi, trovando applicazione a oltre 21.000 dipendenti.

 

Parti firmatarie e contesto

 

La sottoscrizione dell’intesa rappresenta il risultato di un complesso processo di confronto tra le parti scandito da 31 incontri tra le organizzazioni sindacali e la capogruppo che consente di superare quanto previsto in 19 diversi contratti precedentemente stipulati a livello regionale o aziendale. La firma dell’accordo, infatti, costituisce un notevole passo in avanti nell’ambito della contrattazione di secondo livello del Gruppo che ha dato il via a un processo di armonizzazione dei contratti integrativi, iniziato con gli accordi sottoscritti in materia di lavoro agile (2022) e sul valore di produttività aziendale (2023), i quali costituiscono parte integrante del contratto aziendale.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Sul versante retributivo, il Gruppo ha introdotto l’indennità della mobilità, riconoscendo – a decorrere dal 1° aprile 2024 – un indennizzo a tutti quei lavoratori con anzianità aziendale di almeno 3 anni che, in caso di trasferimento, verranno allocati in una sede distante più di 50 km dal comune di residenza. Tale indennità viene calcolata giornalmente ed è pari a € 0,40 per ogni chilometro della sola tratta di andata, fra la residenza del lavoratore e la sede di lavoro, eccedente i 30 chilometri. Qualora il trasferimento fosse oltre i 120 km, l’indennità viene quantificata nella misura di € 770 mensili lordi.

 

In materia di welfare, le novità riguardano la disciplina dei buoni pasto, le coperture assicurative contro i rischi per i dipendenti, le agevolazioni riguardanti l’iscrizione dei figli dei lavoratori fiscalmente a carico alla previdenza complementare e le prestazioni sanitarie integrative.

 

Nel dettaglio, procedendo per punti, è anzitutto previsto l’aumento dell’importo del buono pasto, elevato fino ad un importo pari a € 9,40 a decorrere dal 1° maggio 2024. Inoltre, per i lavoratori assunti in regime di part-time orizzontale o misto il ticket pasto viene riconosciuto per un valore pari a € 6,00, elevato a € 8,80 nel caso in cui la prestazione lavorativa sia pari o superiore alle 5 ore giornaliere.

 

Rispetto alle polizze assicurative contro i rischi, le Parti convengono l’erogazione annuale di €300 per ogni dipendente a integrazione della copertura contro i rischi di morte e invalidità permanente derivante da infortuni come previsto dall’art. 71 del CCNL. Altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è prevista l’elevazione dei capitali assicurati contro il rischio di morte, pari a € 92.176,19, e contro il rischio di invalidità permanente, fino al valore di € 135.191,89.

 

In materia di previdenza complementare, a partire dal 1° maggio 2024 le Aziende/BCC si impegnano a versare un contributo pari a € 50 per ogni figlio fiscalmente a carico del dipendente, qualora siano iscritti al Fondo Pensione Nazionale. È inoltre previsto che per il biennio successivo l’importo annuale versato sarà pari a € 25 qualora il dipendente decida di versare autonomamente un contributo dello stesso ammontare.

 

Infine, le Parti hanno riservato un importante sezione anche all’assistenza sanitaria integrativa, destinando un contributo pari ad € 300 per ciascun dipendente iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, valido per prestazioni odontoiatriche nonché un contributo di € 167 al fine di garantire un check-up biennale per ogni dipendente, anche tramite pacchetti di prevenzione o – alternativamente – per richiedere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Cassa mutua nazionale.

 

Valutazione d’insieme

 

Nell’insieme il nuovo accordo integrativo di Gruppo porta delle numerose novità ed integrazioni interessanti in materia di welfare.

A fianco di un welfare decisamente strutturato, si segnala l’introduzione di due commissioni paritetiche che evidenziando l’interesse delle parti nel proseguire un percorso che vede al centro il benessere dei dipendenti. È prevista infatti, da un lato, l’istituzione di una commissione paritetica al fine di individuare delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, dall’altro, una commissione per le pari opportunità, l’inclusione e le tematiche ESG.

 

Dunque, come già anticipato, il nuovo contratto valido per il Gruppo Iccrea si muove lungo una direttrice ben precisa che vede la tutela del benessere soggettivo al centro dell’interesse del Gruppo e concretizzatasi tramite la previsione di molteplici iniziative in materia di welfare aziendale, volte a garantire nel tempo un incremento del well-being, sia fisico che psicologico dei dipendenti e delle loro famiglie.

 

Youri Giovannoni

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@GiovannoniYouri

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/225 – Gli accordi aziendali del Gruppo Generali: premio di risultato e sperimentazione di un nuovo modello di gestione del lavoro

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/225 – Gli accordi aziendali del Gruppo Generali: premio di risultato e sperimentazione di un nuovo modello di gestione del lavoro

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il presente contributo prende in esame tre accordi integrativi del Gruppo Generali in materia di orario di lavoro e di retribuzione variabile, arricchita da una particolare proposta di calcolo del premio di risultato correlato a un indice di sostenibilità ambientale.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’11 luglio 2024 il Gruppo Generali e i Coordinamenti della Rappresentanze Sindacali Aziendali (appartenenti a FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA) del Gruppo stesso hanno sottoscritto tre verbali di accordo contenenti varie innovazioni.

 

Data la scadenza al 31 dicembre 2023 del precedente Contratto Integrativo Aziendale, risalente al 2021, nelle more della trattativa per il suo rinnovo le suddette parti sociali hanno concordato di portare avanti la negoziazione e definire l’assetto del Premio di Risultato Variabile (PRV) per l’anno 2025.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

La contrattazione aziendale in un primo verbale, oltre a riconfermare il PRV, si è occupata di ideare un interessante programma pilota di commuting sostenibile, a cui viene legata la quantificazione del premio.

 

Con l’occasione di incontro, inoltre, le Parti sociali hanno sottoscritto un secondo accordo che prevede un modello di gestione del lavoro svolto in presenza, contenente una serie di novità inerenti l’organizzazione dell’orario di lavoro. A seguito della riuscita sperimentazione di nuove forme di lavoro ibrido negoziate nell’accordo Next normal, infatti, è stato pattuito di proseguire nell’intento di riorganizzare il lavoro in modo innovativo e flessibile, nel rispetto dei principi di fiducia e inclusione dei lavoratori, responsabilità e sostenibilità, conciliazione vita-lavoro e produttività.

 

Accanto alla precedente regolazione delle giornate di lavoro in modalità smartworking, si prevede che a decorrere al 1° ottobre 2024 – per la durata di 12 mesi (art. 1) – vengano implementate modifiche in materia di orario lavorativo in presenza, assenze, permessi, ferie e lavoro straordinario. Fra queste novità desta sicuramente interesse la previsione per cui la rilevazione della presenza in sede viene tracciata attraverso le sole timbrature in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, con l’effetto di non rilevare le pause intermedie effettuate nel corso della giornata (art. 2). Correlativamente, si dispone che il buono pasto venga erogato ogniqualvolta si registri la presenza del lavoratore in sede.

 

Inoltre, le parti sociali introducono una nuova forma di flessibilità oraria in entrata e in uscita (art. 3). Nello specifico viene consentito al personale di accedere nei locali aziendali ad un orario ricompreso in un’ampia fascia oraria, di circa due ore e mezza (fra le 7:45 e le 10:30), e lo stesso anche per l’orario di uscita (fra le 16:00 e le 18:30), venendo così a sostituire la passata misura del contatore di flessibilità. Questo dato favorisce senz’altro l’autonomia dei prestatori di lavoro, cui è lasciata sostanzialmente la libertà di decidere quando svolgere il proprio lavoro in presenza, senza dover più compensare le ore di ritardo entro una certa data.

 

Altrettanto peculiare è la clausola riguardante le assenze, per ferie e permessi personali (artt. -5-6). Nell’accordo si decide di monitorare solamente le assenze a giornata intera. Di conseguenza, non è più richiesta la presentazione di una giustificazione per assenze limitate a poche ore o riferibili a permessi contrattualmente previsti. In aggiunta, persino la scelta delle giornate in modalità smartworking viene delegata totalmente al singolo lavoratore, il quale non deve attendere l’approvazione del proprio manager ma può direttamente procedere a comunicare la scelta su un apposito portale c.d. Self-service. Tramite lo stesso sistema l’azienda viene informata dal lavoratore dell’utilizzo di permessi di legge o di assenze per motivi di salute; resta poi un obbligo del lavoratore quello di caricare sull’apposito applicativo informatico il documento giustificativo, convalidato in un momento successivo dall’ufficio Time Management.

 

Le già menzionate modifiche si affiancano infine ad una speculare regolazione flessibile del lavoro straordinario/supplementare (art. 7). La domanda di straordinario/supplementare viene semplificata poiché è comunicata a preventivo direttamente sul portale Self-service ed il manager del lavoratore ha l’incarico di autorizzare l’effettuazione. Sarà poi compito del lavoratore inserire a consuntivo l’effettiva durata della prestazione extra normale orario di lavoro. La decorrenza del lavoro straordinario/supplementare può peraltro prevedersi dalla fine del normale orario di lavoro oppure prima dell’inizio dell’orario di lavoro o in pausa pranzo. Esclusivamente in casi eccezionali e motivati da ragioni organizzative e di business, il lavoro straordinario/supplementare può avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere previste e potrà essere richiesto entro il termine della giornata stessa in cui viene svolto.

Vengono ulteriormente confermate anche le modalità di funzionamento della banca ore (art. 8), un’altra forma di flessibilità che ha un alto potenziale d’incidere sulla performance dell’impresa.

 

Incidenza sul trattamento retributivo

 

In continuità con il passato, le Parti sociali, in un secondo verbale di accordo del luglio 2024, decidono di confermare per ulteriori 12 mesi la previsione di una retribuzione premiale, da applicare a tutto il personale amministrativo delle Aziende del Gruppo, cui veniva già applicato il precedente accordo (del 29.12.2015) poi rinnovato l’8.7.2021, cioè la Società Assicurazioni Generali, nonché agli Agenti Generali, dipendenti di Alleanza Assicurazioni.

 

La struttura del Premio di Risultato Variabile è connotata da una composizione eterogenea e personalizzata per ogni azienda. Il premio viene in primis determinato nel suo importo complessivo, parametrato in base al livello di inquadramento del lavoratore e suddiviso in tre quote:

– la quota “A” sarà calcolata in base all’indicatore del “Risultato Netto” conseguito complessivamente dalle Aziende della Country Italia ed è prevista nella misura fissa del 75% sul totale;

– la quota “B” viene invece calcolata in correlazione al risultato netto conseguito dalle Società datrici di lavoro dei dipendenti cui si eroga il premio ed è prevista nella misura fissa del 5% sul totale. Dunque, si considera il risultato netto per l’esercizio 2024 della Società Generali Italia, o di Alleanza Assicurazioni o di Genertel e G. Life, confrontato a quello registrato nel 2023.

– una terza quota, “C”, viene erogata invece per il 20% del totale, in base ad un obiettivo individuale, legato alla variazione del “Monte Ferie” del 1° gennaio 2025 rispetto al 1° gennaio del 2024 (totale dei giorni di ferie e di permessi per festività abolite maturati negli anni precedenti non ancora fruiti al 1° gennaio).
Questo obiettivo, per libera scelta del lavoratore, può essere in alternativa determinato in base al numero di viaggi ecosostenibili nella tratta casa-lavoro (c.d. Commuting Sostenibile) effettuati nel periodo luglio-dicembre 2024. La quota sarà così composta al 12% dall’obiettivo “Monte Ferie” (giorni di ferie e di festività abolite) e all’8% da quello del “Commuting sostenibile”.

 

Considerando nello specifico quest’ultima misura “green”, si sottolinea che questa viene regolamentata in un apposito programma pilota ed è destinata al solo personale dipendente direzionale, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno da parte dei lavoratori nel percorso di riduzione dell’impronta carbonica e di tutela dell’ambiente. Si ricorda invero che il Gruppo ha già promosso una strategia per il clima nel R.E.D. Working (Relevant, Empowering, Dynamic), un modello di lavoro flessibile e inclusivo, che mira a contribuire alla sostenibilità ambientale oltre che sociale, grazie, ad esempio, al contenimento delle trasferte, all’ottimizzazione degli spazi e alla chiusura programmata delle sedi.

 

Entrando nel dettaglio della misura, lo scopo del programma consiste essenzialmente nel raccogliere una prima serie di dati sulle abitudini di spostamento da e per l’ufficio, tramite un monitoraggio dei viaggi casa-lavoro da luglio a dicembre 2024. Ai lavoratori che desiderano partecipare al progetto verrà quindi sottoposto un questionario su una apposita piattaforma digitale aziendale che calcola ed evidenzia le quantità di CO₂ emesse. Questa proposta mira senz’altro ad accrescere la consapevolezza dei dipendenti sul proprio impatto ambientale legato alla propria mobilità. Inoltre, incoraggia opzioni di viaggio sostenibile, ad esempio facilitando la realizzazione di forme di condivisione del tragitto in automobile (c.d. carpooling).

Per chiudere la panoramica su questo accordo, le Parti sociali prevedono di applicare ulteriori previsioni premiali al personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e di Alleanza Assicurazioni, in forza al 31 dicembre 2024.

 

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

 

Rispetto al CCNL di settore, i presenti accordi sviluppano sicuramente gli stimoli offerti dal livello nazionale e si possono definire in linea con le tendenze innovative delle altre Società che operano in ambito assicurativo. Si conferma infatti la propensione a contrattare il premio di risultato variabile ed a concedere l’estensione della distribuzione dell’orario di lavoro attraverso la flessibilità in entrata/uscita, servendosi della delega che il livello nazionale concede al livello della contrattazione aziendale (artt. 84 e 101 del CCNL A.N.I.A.).

 

Valutazione d’insieme

 

L’introduzione in via sperimentale di un nuovo modello di gestione del lavoro in presenza è certamente una soluzione organizzativa di rilievo nel panorama italiano del mercato del lavoro. La proposta di eliminare la rilevazione di ritardi determina un superamento della tradizionale gestione organizzativa del lavoro, che per il Gruppo Generali era già stata segnata da una netta evoluzione in termini di flessibilità. L’idea di reimmaginare l’orario di lavoro richiede senz’altro un coinvolgimento del sistema di pianificazione e controllo dei lavoratori; la digitalizzazione del sistema di monitoraggio condiviso fra management e lavoratori sviluppato da questo Gruppo ha il pregio di agevolare tutti questi processi innovativi.

Il risultato a cui si giunge è la flessione del classico orario di lavoro “rigido” ad un nuovo schema, più libero, seppur altrettanto efficace nel conservare il rispetto del monte ore giornaliero previsto per legge. Si perviene così ad un nuovo modo di concepire il lavoro, che ruota sempre di più attorno a principi di autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori. Questi ultimi vengono coinvolti anche nelle strategie più ambiziose del Gruppo, legate ai fondamentali obiettivi di sostenibilità. L’ideazione/ipotesi di un parametro “green” a cui legare il valore del premio concede infatti al lavoratore la possibilità di contribuire alla sostenibilità ambientale dell’azienda attraverso un commuting casa-lavoro più ecologico.

 

Complessivamente, le disposizioni dei contratti del Gruppo Generali denotano un buon dialogo sociale, che ricerca nella contrattazione l’incontro fra le esigenze di impresa e bisogni sociali dei lavoratori, in vista della promozione di misure innovative. Il cambiamento organizzativo qui presentato può rappresentare da un lato un miglioramento della vita per chi lavora e dall’altro un indubbio fattore di competitività per la Società. Nella rinnovata negoziazione si confermano infine la centralità dei temi della flessibilità oraria, indizio di fiducia nei lavoratori, e della sostenibilità ambientale, sensibilità già evidenziata nella preferenza della modalità di lavoro da remoto.

 

Giulia Comi

Apprendista di Ricerca ADAPT

@giulphil

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/224 – Il rinnovo del CCNL Cooperative alimentari: incrementi retributivi e principali novità normative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

Contesto del rinnovo

 

Il 14 maggio 2024, è stato firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. Per la parte datoriale il verbale è stato sottoscritto da Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Agci-Agrital, mentre per la parte sindacale hanno firmato l’intesa Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il periodo di validità del nuovo CCNL si estende dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2027.

 

I dati dei flussi UNIMENS pubblicati sul sito del CNEL rivelano che il rinnovo del CCNL (Cod. CNEL E016) coinvolge 15.257 lavoratori distribuiti su 681 aziende.

 

Le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, nell’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto, hanno evidenziato l’importanza del rinnovo come strumento chiave per promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese e del settore. Allo stesso tempo, lo considerano centrale nel definire soluzioni utili a tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni, difendendo i lavoratori dagli effetti dell’inflazione e assicurando loro una retribuzione equa e adeguata.

 

Parte economica

 

Il rinnovo della parte economica del contratto porta con sé importanti novità.

Riguardo al Trattamento Economico Minimo (TEM), le parti hanno concordato un aumento di € 214,00 per il parametro 137 (portando ad una crescita dei minimi tabellari mensili del 14,50%). Ogni livello di inquadramento ha associato uno specifico parametro. L’aumento determinato per il parametro 137 serve come base per calcolare gli aumenti retributivi relativi a tutti gli altri parametri associati ai diversi livelli di inquadramento. L’incremento verrà erogato in cinque tranche distinte: dicembre 2023 settembre 2024 gennaio 2025 gennaio 2026 gennaio 2027.

 

L’articolo 45 prevede, oltre all’aumento del TEM, anche un aggiornamento degli importi dell’Incremento Aggiuntivo di Retribuzione (IAR). L’aumento IAR, calcolato sul parametro 137, ammonta a € 66,00 complessivi ed erogato in due tranche, la prima di € 55,00 corrisposta a partire dal 1° dicembre 2023 e la seconda di € 11,00 corrisposta a partire dal 1° settembre 2027.

 

Si rileva inoltre che, sempre con riferimento al parametro 137, per le aziende che non hanno un accordo di contrattazione sul premio per obiettivi, a partire dal 1° gennaio 2027 l’indennità per la mancata contrattazione di secondo livello sarà pari a € 45,00, a seguito di un incremento di € 15,00 rispetto all’importo attualmente previsto.

 

Le parti intervengono anche in modifica dei trattamenti economici per le prestazioni di lavoro straordinarie del settore della macellazione. In particolare, a causa di specifiche caratteristiche della lavorazione e di vincoli normativi igienico-sanitari, è necessario completare la macellazione giornaliera programmata. Per le ore di straordinario dedicate a queste attività, è prevista una maggiorazione del 50%.

 

Un altro aspetto di particolare rilievo è l’incremento del contributo aziendale al Fondo di previdenza complementare per i lavoratori aderenti. A partire dal 1° gennaio 2025, la contribuzione subirà un aumento dello 0,30%, passando dall’1,20% all’1,50%.

 

Al fine di migliorare le prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa, è stato previsto un aumento del contributo aziendale da € 13,50 a € 15 mensili.

 

Parte normativa

 

All’articolo 9, nella sezione “Patto Formativo”, l’accordo prevede che, nel caso in cui il lavoratore esprima la volontà «di partecipare a corsi di specializzazione per acquisire competenze utili alle attività aziendali, anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte» o l’azienda desideri far partecipare i propri lavoratori a corsi per ottenere competenze difficili da reperire sul mercato, sia possibile ricorrere a ulteriori permessi retribuiti, rispetto a quelli già previsti dal CCNL, fino ad un massimo di 40 ore. Continua l’accordo, introducendo per via contrattuale un vero e proprio patto di stabilità «a fronte dell’impegno da parte del lavoratore alla permanenza in azienda per un periodo di due anni conseguenti il termine del corso».

 

Altre novità significative riguardano il periodo di prova, per i lavoratori del 4° e 5° livello, è stato esteso ad un mese e mezzo, invece, per i lavoratori del 6° livello, è stato esteso a 18 giorni lavorativi. E, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs. 104/2022, le parti sociali prevedono il prolungamento del periodo di prova in caso di assenze per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, per una durata pari a quella dell’assenza. Anche le assenze per congedi facoltativi comportano un prolungamento del periodo di prova.

 

Di notevole rilievo è la nuova disciplina che regola l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. L’accordo introduce le causali che permettono la stipula di contratti a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, pur sempre mantenendo il limite massimo di 24 mesi. Tali condizioni sono: l’esecuzione di progetti, opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo che non rientrano nelle normali attività aziendali, realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e modernizzazione degli impianti produttivi e variazioni del prodotto conferito dai soci in cooperativa.

 

Escluso il lavoro stagionale, la stipula di contratti a termine, di somministrazione a termine e a tempo indeterminato non potrà complessivamente superare la soglia limite del 25% e «a decorrere dal 1 luglio 2024 tale limite è da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione o nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a tempo determinato».

 

Le parti hanno concordato la possibilità di anticipare l’assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale fino a due mesi prima dell’inizio del congedo stesso, estendendo così il periodo rispetto a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

 

All’articolo 27 sono state introdotte novità in materia di riduzione dell’orario di lavoro (ROL). A partire dal 1° gennaio 2027 i dipendenti avranno diritto a ulteriori 4 ore di ROL, per un totale di 80 ore. Ai turnisti che svolgono la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana e su tre turni per sette giorni alla settimana, sono riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a partire dal 1° gennaio 2026 a cui se ne aggiungono altre 4 a partire dal 1° gennaio 2027.

 

Con riguardo alla flessibilità oraria a favore del datore di lavoro, invece, sono da attenzionare le nuove regole per il lavoro straordinario nel settore della mangimistica. Questo settore è caratterizzato da una normativa europea sulla gestione dello stoccaggio e della somministrazione dei mangimi, che influisce direttamente sulle attività delle cooperative alimentari. Di conseguenza, può essere necessaria una maggiore flessibilità lavorativa nella gestione dei mangimi. L’azienda potrà, eccezionalmente, utilizzare 8 delle 88 ore di flessibilità previste dal contratto collettivo per far fronte a questa particolare situazione, con una maggiorazione del 50% per i lavoratori.

 

Tra le novità introdotte dal rinnovo del contratto, particolare attenzione è riservata al tema del comporto di malattia per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99. Riconoscendo la maggiore possibilità di ricadute a causa della loro condizione, le parti hanno concordato un aumento di 90 giorni a questo periodo. Durante questo periodo aggiuntivo di conservazione del posto di lavoro, non decorrerà né la retribuzione né l’anzianità per alcun istituto (in tema pare utile richiamare F. Alifano, Discriminazione per disabilità, comporto e contrattazione collettiva. Primi appunti ad un anno dalla pronuncia della Cassazione, Working Paper ADAPT, n. 7/2024).

 

All’articolo 55, lettera B), l’accordo ha introdotto importanti novità anche in materia di infrazioni disciplinari per i lavoratori in modalità di lavoro agile. Sono state infatti precisate le condotte che, se ripetute, possono portare al licenziamento (violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, utilizzo senza autorizzazione di strumenti informatici e/o telematici diversi da quelli assegnati, disconnessione non autorizzata durante l’orario di lavoro previsto nell’accordo collettivo, accordo individuale e/o nel regolamento aziendale in tema di lavoro agile, ecc.).

 

Infine, è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici madri o lavoratori padri di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La finestra temporale per usufruire dei permessi retribuiti per l’inserimento del figlio all’asilo nido/infanzia è stata estesa. Prima del rinnovo, era possibile fino ai 36 mesi di età del figlio; ora, è estesa fino ai 4 anni.

 

Parte obbligatoria

 

Tra le novità introdotte in merito alla parte obbligatoria, è da evidenziare l’ampliamento delle tematiche oggetto di informative. In particolare, l’articolo 6 della prima parte del CCNL, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e delle loro rappresentanze nelle scelte strategiche delle imprese, introduce alla lettera C) nuove materie di confronto a livello di cooperativa, consorzio o gruppo. Tra queste, la procedura di segnalazione whistleblowing, formazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, iniziative e misure volte al contrasto delle violenze di genere e del mobbing e, infine, interventi per facilitare il reinserimento di lavoratori e lavoratrici dopo l’assenza per congedi di maternità/paternità. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di tenere un ulteriore incontro nell’arco di un anno rispetto a quanto già previsto.

 

Il rinnovo del CCNL prevede, all’articolo 7, lettera B, punto 2, nell’ambito della bilateralità, l’organizzazione e la gestione di nuove attività e servizi bilaterali in tema di welfare, con particolare riferimento a interventi a sostegno della genitorialità, promozione della formazione a livello aziendale e collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Queste misure includono anche il sostegno economico per le vittime di violenza e l’attivazione di coperture assicurative per il rischio morte a beneficio degli operai. Per sovvenzionare la gestione di queste nuove attività e servizi bilaterali, a partire dal 1° gennaio 2025 saranno applicate le seguenti contribuzioni mensili: € 1,50 per lavoratore per le attività di promozione della formazione aziendale e collaborazione con gli ITS; € 0,50 per lavoratore per le attività di sostegno economico alle vittime di violenza; € 2,00 per lavoratore per le coperture assicurative per il rischio morte a beneficio degli operai. Le contribuzioni dovranno essere versate al Filcoop sanitario.

 

L’accordo prevede inoltre la possibilità per la RSU di individuare al proprio interno un delegato alla formazione. Questo delegato avrà il compito di interfacciarsi con l’azienda per tutte le questioni relative alla formazione.

 

Valutazione d’insieme

 

La piattaforma sindacale aveva proposte molto ambiziose e il rinnovo del contratto, pur non avendo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati (per esempio in materia di appalti e processi di re-internalizzazione, di aumento delle ore di permesso retribuito per gli RLS e di riduzione dell’orario settimanale a 36 ore a parità di salario), contiene comunque miglioramenti per i lavoratori. Tra questi, un significativo aumento delle retribuzioni minime e un potenziamento delle misure di welfare. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti verso condizioni di lavoro migliori per chi opera nelle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e nella lavorazione di prodotti alimentari.

 

Matteo Santantonio

ADAPT Junior Fellow

@santantonio_mat

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/223 – Work life balance e potere d’acquisto al centro del rinnovato CCNL Giocattoli

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/223 – Work life balance e potere d’acquisto al centro del rinnovato CCNL Giocattoli

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

Contesto del rinnovo

 

Il giorno 12 giugno 2024 è stato siglato il documento finale per il rinnovo del CCNL Giocattoli Industria tra Assogiocattoli e Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL. Il CCNL interessa i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia. Secondo i dati del CNEL del 2023 l’accordo interesserà 495 aziende e 5391 dipendenti.

Le principali novità introdotte nel rinnovo riguardano gli aumenti contrattuali e una serie di misure volte a migliorare la work-life balance di lavoratori e lavoratrici con particolare attenzione alla genitorialità.

 

Parte economica

 

Sotto il profilo economico sono due le principali novità del nuovo accordo: l’aumento dei minimi contrattuali e la maggiorazione dell’elemento di garanzia retributiva (EGR).

Come indicato nelle tabelle retributive allegate al testo del rinnovo, è previsto un aumento di 182 euro lordi per il terzo livello nel triennio 2024-2026. Gli aumenti sono così distribuiti: 55 euro a giugno 2024, 55 euro a settembre 2025 e 72 euro a marzo 2026. L’importo, riparametrato, è esteso a tutti i livelli previsti nella tabella allegata al testo del rinnovo. Va inoltre sottolineato che entro il 31 dicembre 2024 tutti i lavoratori e le lavoratrici inquadrate al primo livello saranno inquadrati al secondo, con la conseguente eliminazione del primo livello di inquadramento.

 

L’EGR è un importo annuo lordo spettante a tutti quei lavoratori e lavoratrici che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal contratto collettivo, ovvero a coloro le cui aziende non applicano la contrattazione di secondo livello. Tale somma, indicata all’articolo 8 comma 6 del contratto collettivo, passerà, a partire dal 2025,da 200 a 300 euro lordi.

 

Per quanto concerne il welfare, vengono modificati gli articoli 79 e 80 del CCNL che riguardano rispettivamente la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa. Per la prima, viene aumentato di 0,3 punti percentuali il contributo a carico delle aziende arrivando così al 2,30% dal 1° gennaio 2026. Per la seconda, sempre da gennaio 2026, verrà aumentato a 15 euro mensili il contributo a carico delle imprese. Inoltre, dal gennaio 2025, sempre a carico delle imprese, verrà istituito un contributo di 2 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda (l’assistenza sanitaria integrativa) per la copertura di prestazioni per la non autosufficienza (LTC Long Term care – non autosufficienza).

 

Infine, vengono aumentate le maggiorazioni per i lavoratori e le lavoratrici turniste e in regime di flessibilità. Per i primi (art. 40), la maggiorazione passerà dal 1,1% al 2,2% della retribuzione di fatto. Per i secondi (art. 33), tutte le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali: dal 13% al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% per le ore prestate il sabato. Entrambe le maggiorazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2025.

 

Parte normativa

 

Dal punto di vista normativo sono diverse le novità introdotte dal rinnovo del contratto in merito a diritto allo studio e formazione continua, work-life balance e pari opportunità.

Viene introdotto l’articolo 10 bis incentrato sulla formazione continua; a partire dal 1° gennaio 2025 le aziende coinvolgeranno i dipendenti in forza a tempo indeterminato e determinato (con contratto non inferiore a 9 mesi) in percorsi di formazione della durata di 8 ore pro-capite. Come specificato nel testo, la formazione sarà inizialmente concentrata per affrontare il gap sulle competenze digitali. Viene inoltre specificato che la formazione in materia di sicurezza non può rientrare in questi percorsi formativi.

 

Per quanto riguarda il diritto allo studio non sono presenti novità rispetto al testo del 2021, ma viene sottolineato l’impegno da parte del datore di lavoro di agevolare lavoratori e lavoratrici frequentanti corsi di studio di poter usufruire di permessi per svolgere le prove di esame e di richiedere turni di lavoro che agevolino la frequenza alle lezioni e la preparazione degli esami (art. 64).

 

Sul tema della conciliazione vita-lavoro sono introdotte differenti innovazioni. La principale novità in tema di conciliazione vita-lavoro è la definizione del lavoro agile all’articolo 38. È competenza del datore di lavoro stabilire la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile e, se queste sussistono, i lavoratori e le lavoratrici potranno accedervi su base volontaria. I luoghi convenuti per la prestazione dell’attività lavorativa devono rispettare le norme sulla privacy e sulla sicurezza e potranno essere definiti dalle parti in sede aziendale.

 

Vengono introdotte delle novità in tema di genitorialità (art. 60) con la previsione di due giornate aggiuntive di congedo parentale oltre a quelle previste dalla legge, l’indenizzazione del secondo mese gi congedo parentale all’80% anche per gli anni successivi al 2024 e l’istituzione di 30 giorni continuativi di permesso non retribuito per tutte le lavoratrici che al rientro dell’aspettativa facoltativa post partum non dispongano più di giorni di ferie o ROL. Inoltre, per i lavoratori e le lavoratrici con figli viene prevista la possibilità di flessibilizzare l’orario di lavoro per facilitare l’inserimento al nido o alla scuola materna (art. 52).

 

Sempre in tema di permessi, all’articolo 53, vengono previsti i permessi per la donazione di sangue e viene introdotto un mese, fruibile anche a giorni, di aspettativa non retribuita per le lavoratrici che avviano un percorso di fecondazione assistita.

 

Per quanto riguarda le pari opportunità, con l’articolo 61 bis viene recepita la normativa in merito ai congedi per le donne vittime di violenza con la possibilità, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 1 del d.lgs. 80/2015, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi percependo un’indennità a carico dell’INPS. L’art. prevede il prolungamento dell’astensione dal lavoro per un ulteriore mese retribuito a carico dell’azienda, rispetto a quanto già previsto dalla legge. Con l’articolo 66 bis (Diversity and Inclusion) le parti si impegnano invece, attraverso la contrattazione nazionale e di secondo livello, a promuovere delle soluzioni per diffondere nei luoghi di lavoro una cultura basata sull’inclusione e sul rispetto dell’altro.

 

Parte obbligatoria

 

Sul rapporto fra le parti firmatarie del rinnovo vengono introdotte delle novità agli articoli 9 e 15 bis. Il primo introduce la possibilità da parte dell’Osservatorio Nazionale del settore giocattoli, composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di quella datoriale, di promuovere il settore attraverso delle iniziative di informazione e sensibilizzazione con autorità ed enti pubblici. Con l’art. 15 bis viene invece introdotta, in caso di appalti esterni, la possibilità di istituire dei gruppi di monitoraggio insieme alle RSU per vigilare sull’applicazione da parte dell’azienda appaltatrice del CCNL del settore di riferimento dell’azienda appaltatrice sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL Giocattoli Industria rappresenta un passo avanti per il settore. In linea con il precedente rinnovo sono stati previsti nuovi aumenti salariali, fondamentali in un periodo in cui il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici si fa sempre più debole e precario. Oltre ai miglioramenti economici, anche i progressi normativi per favorire la formazione continuano e il bilanciamento vita privata e vita professionale sottolineano la volontà delle parti di garantire il miglioramento delle condizioni lavorative e il benessere dei e delle dipendenti.

 

Davide Rossi

ADAPT Junior Fellow

@98Rdavide

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/222 – Accordo integrativo Nike Retail B.V.: maggiore attenzione al benessere dei lavoratori tra partecipazione alla prevenzione, inclusione e diversità

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/222 – Accordo integrativo Nike Retail B.V.: maggiore attenzione al benessere dei lavoratori tra partecipazione alla prevenzione, inclusione e diversità

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

In data 23 maggio 2024 sono state introdotte importanti novità nell’ambito delle relazioni industriali di Nike Retail B.V. in Italia. La direzione aziendale dello storico marchio statunitense di calzature, abbigliamento e accessori sportivi infatti, dopo oltre 2 mesi di trattative, ha siglato con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l’accordo sul primo Contratto integrativo aziendale da applicare ai circa 500 dipendenti retail e corporate impiegati nei 25 store diretti attivi in Italia e nella sede legale della società a Milano. L’intesa, approvata dalle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, resterà in vigore per tre anni fino a giugno 2027.

 

L’accordo in parola, dal punto di vista del sistema di relazioni sindacali prevede riunioni annuali a livello nazionale e incontri, su richiesta, a livello decentrato, con il coinvolgimento delle RSU/RSA. Le assemblee sindacali, inoltre, potranno svolgersi in presenza o da remoto, entro i limiti di 12 ore annue pro-capite per dipendente.
L ’accordo si occupa di definire una pluralità di temi, molti dei quali oggetto di discussione già da diverso tempo; tra questi alcuni meritano un’attenta riflessione.

 

Salute e sicurezza

 

Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, l’intesa valorizza la prevenzione,prevedendo modelli organizzativi partecipativi e percorsi di formazione e informazione dedicati. L’accordo nello specifico valorizza le connessioni tra RLS e RSPP e le altre figure coinvolte per garantire il corretto presidio territoriale e per sviluppare un dialogo integrato e partecipativo; inoltre prevede l’istituzione di quattro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su tutto il territorio nazionale, individuati per ambito geografico, con 12 ore di permesso retribuito all’anno e il rimborso delle spese di viaggio. Sempre in tema di salute e sicurezza l’accordo si occupa di disciplinare anche l’accesso ai luoghi di lavoro, stabilendo che gli RLS accederanno ai luoghi di lavoro compresi nell’ambito territoriale di competenza durante il normale orario di lavoro previa comunicazione al RSPP, inviata tramite mail con un preavviso di 5 giorni salvo urgenze.

 

Organizzazione del lavoro

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, nell’accordo si ribadisce come, di regola, l’orario di lavoro sia di 40 ore settimanali 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e si prevede che i dipendenti corporate beneficeranno di orari flessibili, mentre per i dipendenti retail i turni saranno programmati con un anticipo di quattro settimane; prevedendo inoltre una pausa ulteriore rispetto a quella prevista dal CCNL, di 15 minuti per ogni turno superiore alle 6 ore. La prestazione domenicale inoltre sarà pianificata prevedendo una media di due domeniche al mese. La gestione delle presenze e dei turni sarà supportata da applicazioni aziendali che consentiranno una maggiore flessibilità ed una maggiore facilità nella gestione dei turni e delle paghe. Ai dipendenti part-time, inoltre, saranno garantite almeno 20 ore settimanali, salvo diverse e specifiche richieste del dipendente.
Per quanto riguarda le ferie, l’accordo prevede come queste possano essere richieste ed autorizzate in ogni periodo dell’anno e chiarisce che ogni dipendente è tenuto, per ogni anno ad organizzare la fruizione di almeno 2 settimane consecutive.

Oltre a ciò, per i dipendenti corporate viene previsto il programma “summer hours”, ovvero una modalità di lavoro che consentirà durante l’estate di completare le ore lavorative settimanali in anticipo rispetto al venerdì e che prevede 40 ore di permessi retribuiti, denominati “well-being days/week”, per tutti i dipendenti. Inoltre, la società si impegna a stabilizzare i dipendenti a tempo determinato pari al 5% delle ore lavorate tra febbraio 2024 e gennaio 2025.

 

Formazione e sviluppo professionale

 

Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo professionale l’accordo evidenzia come la società abbia grandi ambizioni di crescita e per questo motivo mette a disposizione dei dipendenti un’ampia gamma di corsi per la formazione professionale. Lo stesso accordo prevede come peralcune figure interne specifiche,ad esempio i people manager, vengano messi a disposizione strumenti di sviluppo delle competenze manageriali, finalizzati a comprendere che cosa significhi essere dei leader migliori. Per lo sviluppo individuale dei dipendenti, inoltre, la società si impegna ad offrire una pluralità di momenti e strumenti di apprendimento anche attraverso il ricorso alle nuove tencologie digitali, con la costituzione di apposite App aziendali.

 

Welfare

 

Tra i temi trattati dall’accordo vi è anche quello relativo al Welfare, a tal proposito si prevede come i dipendenti retail per ogni giorno lavorativo di almeno 6 ore avranno diritto ad un buono pasto di 8 euro, mentre i dipendenti corporate avranno diritto ad un buono pasto di 10 euro.
Inoltre, viene garantito,per i dipendenti corporate, il diritto ad ottenere il rimborso dell’abbonamento annuale ai trasporti per l’area di Milano, qualora siano assegnati a tale area come sede di lavoro e il diritto all’accesso a servizi sportivi o di fitness convenzionati.

 

Lavoro agile

 

Oltre a quanto già esposto, l’accordo si occupa anche del lavoro agile (definito Hybrid Working Policy) stabilendo che sarà concesso ai dipendenti corporate della sede fino a 2 giorni su base settimanale e sulla base degli accordi individuali sottoscritti; l’accordo inoltre stabilisce che i dipendenti potranno lavorare da remoto fino a quattro settimane ogni anno in linea con le disposizioni della policy stessa.

 

Diversità, equità e inclusione

 

L’azienda, inoltre, si impegna a promuovere una cultura e un ambiente all’insegna della diversità, dell’inclusione e del rispetto per consentire a ognuno di esprimere pienamente se stesso e dare il meglio di sé. Oltre a ciò, offrirà anche il servizio Employee Assistance Program per il supporto psicologico e la consulenza, promuovendo la diversità e l’inclusione attraverso un Codice di Condotta dedicato al cui rispetto sono tenuti anche i fornitori. Importante è il richiamo alla lotta alla violenza di genere sostenuta da Nike attraverso campagne e progetti finalizzati ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione in base al sesso o all’orientamento sessuale.

 

Conclusioni

 

L’accordo in questione rappresenta un importante risultato frutto di un dialogo costruttivo e di una collaborazione proficua tra la direzione aziendale di Nike Retail B.V e le sigle sindacali, le quali esprimono grande soddisfazione per quanto ottenuto.
Con l’accordo sono state introdotte importanti novità in termini di salute e sicurezza sul lavoro, flessibilità oraria e welfare aziendale, dimostrando da parte della dirigenzae della proprietà un impegno concreto verso un maggiore benessere dei dipendenti e una migliore organizzazione del lavoro. Tuttavia, si tratta di un primo importante traguardo, che, come ribadito anche dalle principali sigle sindacali rappresenta un punto di partenza affinché questi principi siano rispettati e applicati al meglio in tutte le realtà del marchio.

 

Edoardo Del Sal

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti