I contratti c.d. “pirata”: dal Tribunale di Roma un importante chiarimento

Bollettino ADAPT 9 giugno 2025, n. 22

 

Si parla molto, nel dibattito pubblico e in quello politico-sindacale, dei contratti c.d. “pirata” senza tuttavia quasi mai affondare il colpo per il timore, più o meno dichiarato, di entrare in un terreno minato (ai limiti della diffamazione) e dai confini incerti (cosa sono esattamente i contratti pirata?).

 

Di grande interesse, da questo punto di vista, è allora la recente ordinanza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2025 emessa a conclusione di una causa promossa dalla  CISAL Comunicazione (Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione), ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, ove si chiedeva al Tribunale di ingiungere alla SLC CGIL Roma e Lazio (Sindacato Lavoratori della Comunicazione della CGIL) di rimuovere il volantino dal titolo “QUEI BRAVI RAGAZZI ovvero CONTRATTO PIRATA CISAL PER I CALL CENTER”, pubblicato sulla bacheca elettronica della azienda FIBERCOP, trattandosi di una condotta gravemente diffamatoria e lesiva della reputazione della CISAL Comunicazione.

 

L’interesse per questa recente ordinanza è relativo proprio ai due profili sopra evidenziati e cioè il limite del diritto di critica sindacale e la precisazione del concetto di “contratto pirata”.

 

Sotto il secondo punto di vista, che è preliminare al primo, il Tribunale di Roma precisa ora che l’espressione “contratto pirata” è «locuzione sovente utilizzata in gergo tecnico per definire contratti non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, a causa di carenze normative o economiche, solitamente stipulati da associazioni sindacali minoritarie al fine di costituire un’alternativa a contratti collettivi c.d. tradizionali» (corsivo nostro).

 

Chi scrive ha appena pubblicato una ricerca sistematica sul fenomeno nell’ambito del c.d. terziario di mercato, settore caratterizzato dalla presenza di oltre 250 contratti collettivi nazionali di lavoro molti dei quali sottoscritti da associazioni poco o nulla conosciute persino agli addetti ai lavori (G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercato, vol. I e vol. II ADAPT University Press, 2025). In questa ricerca ci siamo limitati a precisare che “contrattazione pirata” è una espressione adoperata dai sindacati storici e più rappresentativi per indicare un fenomeno di concorrenza al ribasso che si concretizza attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi da parte di associazioni sindacali e datoriali che non hanno radicamento nei contesti di lavoro del settore. Contratti il cui scopo originario è stato quello di definire un trattamento economico e normativo “più vantaggioso” per l’impresa che li applica e che, in tempi recenti, sono diventati sempre più la base giuridica per offrire, grazie al riconoscimento pubblico del codice contratto assegnato dal CNEL anche in assenza di una loro effettiva applicazione nella prassi delle relazioni di lavoro, servizi sul mercato a favore di imprese e lavoratori (G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercato, ADAPT University Press, 2025, p. 57 e pp. 149-150).

 

Ora però la magistratura, nel riconoscere a questo concetto una valenza non solo “sindacale” ma addirittura “tecnica” fa un significativo passo in avanti confermando che la fattispecie sindacale si addice, su un piano giuridico, solo a chi tutela effettivamente gli interessi dei lavoratori. La Costituzione tutela il sindacato non in sé ma solo quando fa il suo mestiere che è quello della tutela dell’interesse collettivo dei lavoratori.

 

Tanto basta per negare il carattere diffamatorio all’impiego del concetto di “contratto pirata” che è correttamente utilizzato quando si vuole segnalare come dalla applicazione di un determinato contratto collettivo ne possa derivare una alterazione della corretta concorrenza tra imprese e lavoratori attraverso la riduzione delle tutele economiche e normative.

 

Del resto, il ricorrere alla querela piuttosto che documentare i vantaggi per i lavoratori di un determinato contratto collettivo è un evidente segno di debolezza per il sindacato indicato come pirata. Sindacato che ora ne esce decisamente indebolito in sé e in generale proprio perché questa controversa vicenda ha contribuito a sdoganare, anche in sede giurisprudenziale, e dunque a legittimare in termini di legittimo diritto di critica il ricorso alla espressione “contrattazione pirata”.

 

Giovanni Piglialarmi

Ricercatore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ADAPT Senior Fellow

@Gio_Piglialarmi

 

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

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