Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/264 – Il rinnovo della Parte Generale del CCNL Trasporto Aereo: novità in tema di welfare e conciliazione nel settore dei trasporti

di Francesco Alifano, Cristina Astolfi, Alessandra Della Vecchia, Marta Migliorino, Chiara Nardo, Sara Prosdocimi, Fabrizio Simonini, Arianna Zanoni

 

Contesto del rinnovo

 

Il 7 febbraio 2025 è stato rinnovato, con riferimento alla Parte Generale, il CCNL Trasporto Aereo (cod. CNEL I810), con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. L’accordo è stato sottoscritto, per la parte datoriale, da Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assohandlers, Assocontrol, Federcatering e Fairo, e, per la parte sindacale, da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Si tratta di un contratto collettivo nazionale che, stando ai dati di flusso Uniemens, trova applicazione per 652 imprese e per 49.468 lavoratori.

 

La piattaforma per il rinnovo, approvata  a dicembre 2024, si articolava in una parte generale e sei sezioni specifiche, dedicate rispettivamente alle imprese iscritte alle diverse associazioni datoriali che rappresentano ciascuna un diverso comparto tra quelli che compongono il settore del trasporto aereo: Assaereo, per il personale di terra e di volo delle compagnie aeree; Assocontrol, per il personale delle società fornitrici di servizi per il traffico aereo; Assaeroporti, per i dipendenti dei gestori aeroportuali; Assohandlers, per gli addetti alle attività di handling e merci; Fairo, per il personale delle compagnie aeree straniere; e Federcatering, per gli addetti alla ristorazione di bordo. Le trattative per il rinnovo, dunque, si sono focalizzate su aspetti fondamentali delineati nella piattaforma, tra cui il welfare – con l’estensione della previdenza complementare e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa – il miglioramento delle condizioni retributive, la garanzia di un’occupazione stabile e di qualità, con particolare attenzione all’applicazione della clausola sociale, e il potenziamento della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che di secondo livello.

 

Il rinnovo della Parte Generale, quindi, costituisce il presupposto per i rinnovi delle singole Parti Specifiche e si propone di affrontare le complesse dinamiche del trasporto aereo nazionale, riconoscendo il ruolo centrale del CCNL e la strategicità del sistema di relazioni industriali come strumento di confronto e partecipazione nei processi settoriali e aziendali, in un settore che conta poco meno di 10.000 lavoratori e 32 aeroporti, e che nel 2024, con oltre 197 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti italiani, ha stabilito il nuovo record di settore superando il precedente del 2019 con 192 milioni di passeggeri. Nel rinnovo, viene, quindi, promossa una logica di filiera che, da un lato, supporti la competitività delle imprese e, dall’altro, garantisca attenzione alle condizioni di lavoro, alla valorizzazione delle professionalità e allo sviluppo delle competenze.

 

Parte economica

 

Il rinnovo della Parte Generale non ha disposto particolari innovazioni per quanto attiene agli elementi retributivi, regolati principalmente dalle Parti Specifiche. È da segnalare, in ogni caso, un intervento sugli articoli, che, in Parte Generale, fanno riferimento al trattamento economico. In particolare, all’articolo 38, in materia di previdenza complementare, viene sottolineato l’impegno delle parti collettive nella valorizzazione, nelle singole Parti Specifiche del CCNL, della previdenza complementare e delle prestazioni accessorie.

 

Parte normativa

 

Le parti collettive, invece, sono intervenute in maniera più incisiva sulla parte normativa del contratto collettivo. Il rinnovo del CCNL Trasporto Aereo, in particolare, introduce misure di armonizzazione per adeguare la normativa contrattuale alle più recenti modifiche legislative intervenute dal 2019, anno dell’ultimo rinnovo.

 

Per ciò che attiene alla tutela delle categorie fragili e all’inclusione, all’art. 19 viene posta attenzione particolare alla tutela della disabilità, rispetto alla quale le parti s’impegnano a definire nelle Parti Specifiche dell’accordo principi chiari che garantiscano con certezza la durata del periodo di comporto, introducendo criteri differenziati in relazione alle specifiche condizioni individuali di disabilità.

 

Un’altra innovazione si registra all’art. 20 che disciplina i permessi di studio per lavoratrici e lavoratori studenti: vengono estesi tali permessi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato che intendano frequentare corsi di laurea o di specializzazione post-universitaria, presso università legalmente riconosciute, purché condivisi con l’azienda e compatibili con le esigenze di servizio.

 

All’art. 21, inoltre, vengono introdotti permessi per lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, contemplando il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione. Tale congedo può essere usufruito, ai sensi dell’art. 24, D. Lgs. n. 80/2015, su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni per un periodo massimo di tre mesi. La Parte Generale rinvia per la definizione delle modalità applicative del congedo alle singole Parti Specifiche.

 

Per quanto riguarda la tutela della maternità e della paternità, all’art. 22 è introdotta la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi. Si disciplinano inoltre, in conformità alle ultime novità legislative, il congedo di maternità in caso di adozione o affidamento di un minore e il congedo obbligatorio di paternità.

 

Per quanto attiene al lavoro a termine, disciplinato dagli artt. 28, 28-bis e 28-ter del contratto collettivo, due sono i rilievi degni di nota. Anzitutto si registra il mancato esercizio della delega ex art. 19, lett. a, D. Lgs. n. 81/2015: la Parte Generale, infatti, non ha previsto le causali per ricorrere al lavoro a tempo determinato, con la conseguenza che, se non previste dalle Parti Specifiche o dalla contrattazione decentrata, non potranno essere attivati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi se non secondo quanto disposto dalle lett. b e b-bis dello stesso art. 19. In secondo luogo, è da sottolineare come, ai fini del contratto, siano considerate stagionali le attività che richiedono intensificazione lavorativa in determinati periodi dell’anno e quelle legate ai cicli stagionali del settore, con un importante rinvio alle singole Parti Specifiche del contratto per la definizione delle specifiche modalità applicative.

 

Novità si registrano anche all’art. 31 in materia di lavoro agile. In particolare, è previsto che lo smart working possa essere regolato su base individuale, nel rispetto di eventuali regolamenti aziendali e della contrattazione decentrata. In questo senso, quindi, per dare il maggior spazio all’autonomia individuale, si prevede anche che gli accordi di lavoro agile stipulati prima del rinnovo del CCNL restino validi. Ai lavoratori agili, inoltre, è riconosciuto il diritto alla disconnessione ex art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 30/2021.

 

In tema di formazione continua, all’art. 32 viene prevista la possibilità per le aziende di dotarsi di piattaforme on-line per l’apprendimento della lingua inglese, alle quali i dipendenti potranno accedere su base volontaria al di fuori dell’orario di lavoro.

 

Meritevole di attenzione anche l’art. 33-bis, che disciplina il rapporto fra nuove tecnologie e tutela dei diritti dei lavoratori: le parti, preso atto dei processi di digitalizzazione e automazione e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, intendono favorire percorsi volti ad incentivare nelle aziende l’utilizzo di sistemi e strumenti tecnologici, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy a tutela dei dati personali dei lavoratori.

 

Di rilevante interesse, infine, l’art. 37-bis, dedicato a ferie e permessi solidali: l’istituto della banca delle ore solidale può essere introdotto ed utilizzato da ogni azienda attraverso regolamentazioni stipulate e/o adottate in sede aziendale.

 

Parte obbligatoria

 

La nuova versione del CCNL Trasporto Aereo presenta novità meritevoli di segnalazione anche nella sua parte obbligatoria.

 

A riportare il maggior numero di integrazioni è l’articolo 1, precisamente al punto A. Innanzitutto al novero di obiettivi che l’Osservatorio Nazionale del settore trasporto aereo deve perseguire, ne vengono aggiunti due nuovi: l’incremento della competitività e attrattività del settore aereo e la piena valorizzazione del lavoro. Sempre al punto A, il contratto conferma la sua versione precedente nella misura in cui prevede che le parti, nell’ambito dell’Osservatorio, siano tenute ad incontrarsi almeno ogni 6 mesi, mentre introduce una novità nel dare alle stesse la possibilità di convocare ulteriori incontri nel corso dell’anno al fine di rispondere a specifiche esigenze, su richiesta congiunta di almeno quattro componenti e nel rispetto del Regolamento.

 

Da rilevare è, altresì, la nuova attenzione che l’ultima versione del CCNL Trasporto Aereo dedica alla transizione ecologica e digitale del settore: infatti, l’articolo 1, al punto A, aggiunge che, nel rispetto dell’Agenda ONU 2030, dell’Accordo di Parigi e dei successivi provvedimenti tesi al raggiungimento della neutralità climatica, nell’ambito dell’Osservatorio le parti devono valutare anche le azioni atte a favorire lo sviluppo sostenibile dell’attività aerea e che l’Osservatorio deve analizzare anche gli impatti della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sull’organizzazione del lavoro.

 

In linea con la rinnovata attenzione al tema della sostenibilità dei trasporti aerei, il nuovo CCNL, sempre al punto A, inserisce i nuovi compiti che l’Osservatorio Nazionale deve svolgere, che nel precedente contratto non erano contemplati: l’elaborazione di proposte e avvisi comuni sulla base delle esigenze del trasporto aereo, la promozione e l’organizzazione di incontri periodici per discutere dei problemi di sostenibilità e delle azioni da adottare, la promozione di iniziative formative per diffondere la cultura delle sostenibilità, l’analisi dell’andamento dei principali fattori e degli indicatori per la sostenibilità sociale e ambientale, la valutazione degli assetti utili a promuovere una maggiore sostenibilità sociale ed ambientale delle attività aziendali, l’analisi e la promozione di nuove modalità ad incentivo della professionalità green e del contributo dei singoli e dei gruppi al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale.

 

L’articolo 1 del nuovo CCNL introduce poi il punto D, rubricato “Disciplina dei luoghi di perfezionamento delle conciliazioni in sede aziendale sancendo la validità e l’efficacia delle procedure di conciliazione avvenute in modalità telematica o per mezzo di collegamenti audiovisivi, nonché di quelle svolte presso i locali aziendali o delle associazioni datoriali alla presenza di soggetti qualificati.

 

Da ultimo, si nota che l’articolo 2 del nuovo CCNL, nel suo primo capoverso, opera uno specifico riferimento alle “Lavoratrici”, mentre il CCNL precedente si limitava genericamente ai “Lavoratori”: è la prova di un’acquisita sensibilità delle parti circa la questione della parità di genere nel settore lavorativo del trasporto aereo.

 

Per quanto riguarda i diritti sindacali, è da evidenziare che, all’art. 6 del CCNL, relativo alle assemblee sindacali, si aggiunge la possibilità di affissione degli avvisi di convocazione anche in bacheche elettroniche, superando la dicitura generica di “albi aziendali” utilizzata nella precedente versione.

 

Nel rinnovo del CCNL, inoltre, è stato inserito un art. 11-bis, che interviene in materia di misure antidiscriminatorie e di contrasto delle aggressioni, impegnando le parti collettive ad adottare protocolli che individuino innovazioni tecnologiche e best practice orientate a prevenire discriminazioni e aggressioni del personale aeroportuale, aumentandone la sicurezza.

 

Il rinnovo contrattuale aggiunge anche l’art 11-ter, che fissa il termine del 30 giugno 2025 entro cui le parti si sono impegnate a siglare un avviso comune sulla tematica dei lavori gravosi e usuranti.

 

È poi da segnalare un intervento sull’art. 12, che prevede ora un aumento delle ore di permessi retribuiti destinati agli RLS che passano da 40 (o 60 in caso di attività di sito) a 72 all’anno (senza distinzioni nelle attività), salvo condizioni aziendali più favorevoli o diverse previsioni all’interno delle Parti Specifiche del CCNL. Restano in ogni caso non imputati a questo monte ore i permessi per gli adempimenti previsti dall’art. 50, lett. b, c, d, g, i, l, D. Lgs. n. 81/2008.

 

In ultimo, il rinnovo contrattuale prevede, all’articolo 40, l’impegno delle parti a costituire una Cassa sanitaria di settore che si occuperà di erogare prestazioni sanitarie integrative.

 

Valutazione d’insieme

 

L’intesa raggiunta conferma il ruolo centrale del CCNL come strumento di regolamentazione del settore, volto a garantire un sistema di regole condivise tra imprese e lavoratori del settore. Come sottolineato da Fit Cisl, inoltre, “l’intesa rende più solido l’impianto normativo e, soprattutto, stabilisce una scadenza specifica della Parte Generale che non è subordinata al rinnovo delle altre sezioni che compongono il Ccnl”.

 

L’accordo prevede, infatti, misure di armonizzazione per recepire le evoluzioni legislative intervenute dal 2019 in materia di tutele sociali e lavoro. Particolare rilievo è dato al potenziamento dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, con il compito di monitorare l’andamento del settore e approfondire temi chiave, tra cui lo sviluppo sostenibile, l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione del lavoro. Sul versante del welfare, viene avviato il percorso per l’istituzione di una cassa sanitaria di settore, a conferma dell’attenzione al benessere fisico e psichico dei lavoratori. Tra le ulteriori tematiche affrontate figurano il lavoro agile, le ferie solidali, il sostegno alla formazione universitaria e specialistica, la tutela delle disabilità, le politiche antidiscriminatorie e per la parità di genere, nonché misure per contrastare le aggressioni ai lavoratori aeroportuali. 

 

Le Parti esprimono soddisfazione per il rinnovo, considerandolo un passo significativo non solo per il trasporto aereo, ma per l’intero comparto dei trasporti e il mondo del lavoro. Nonostante si siano raggiunti importati risultati, sottolineano ancora i sindacati, “è necessario però sottoscrivere le sezioni del contratto le cui trattative sono state avviate come per gestori aeroportuali, le compagnie aeree straniere aderenti a Fairo e Assocontrol ed avviare le trattative nelle altre sezioni a partire dai vettori e dalle manutenzioni”, con l’obiettivo, afferma infine la Filt Cgil, “di raggiungere entro l’anno un accordo per il rinnovo tutte le sezioni del contratto, prevedendo aumento dei salari e il miglioramento delle condizioni di lavoro a partire dalla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

 

Francesco Alifano

Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro – Università di Modena e Reggio Emilia

@FrancescoAlifan

Cristina Astolfi

Adapt Junior Fellow

 

Alessandra Della Vecchia

Apprendista di ricerca Adapt

@Alessandra64683

Marta Migliorino

Adapt Junior Fellow

 

Chiara Nardo

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@Chiaranardo00

 

Sara Prosdocimi

Adapt Senior Fellow

@ProsdocimiSara

 

Fabrizio Simonini

 PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@FabrySimonini

Arianna Zanoni

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@AriZanoni

Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/264 – Il rinnovo della Parte Generale del CCNL Trasporto Aereo: novità in tema di welfare e conciliazione nel settore dei trasporti