flessibilità

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/126 – La correlazione tra flessibilità oraria e work/life balance nel nuovo Accordo di Banca Ifis S.p.A.

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/126 – La correlazione tra flessibilità oraria e work/life balance nel nuovo Accordo di Banca Ifis S.p.A.

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 17 ottobre 2022, n. 35

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

I cambiamenti verificatisi in ambito socio-economico quale conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 hanno contribuito alla diffusione di modelli organizzativi aziendali flessibili, funzionali all’accrescimento della competitività delle imprese e al benessere dei lavoratori. Ne è un chiaro esempio il nuovo contratto collettivo di secondo livello siglato lo scorso 18 marzo da Banca Ifis S.p.A. a Venezia Mestre, dal quale emerge in maniera chiara l’obiettivo dell’Azienda di favorire una migliore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

 

Il mezzo individuato a tale scopo è un sistema di flessibilità oraria, che sia coordinato con le esigenze tecnico-organizzative delle singole filiali, ma, al tempo stesso, quanto più vicino ai bisogni dei lavoratori, così da migliorare la loro qualità della vita.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2022 e vede come parti contraenti, oltre alla società già menzionata, le RSA assistite dalle rispettive Segreterie provinciali competenti di FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA.

 

Vi è da aggiungere che il contratto è stato sottoscritto da Banca Ifis S.p.A. anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Ifis, quindi in rappresentanza di tutte le società collegate e, pertanto, si applica anche a tutti i dipendenti inquadrati nelle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi di Ifis Npl Investing S.p.A., Ifis Npl Servicing S.p.A., Ifis Real Estate S.p.A., Ifis Rental Services Srl, Credifarma S.p.A. e Ferbanca S.p.A..

 

Si segnala un espresso rinvio alle disposizioni del CCNL Credito siglato il 31 marzo 2015 (rinnovato con accordo del 19 dicembre 2019), integrando quindi quanto stabilito dall’art. 108 dello stesso, il quale ha come oggetto proprio la flessibilità dell’orario contrattuale.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Il sistema di flessibilità oraria in entrata e in un’uscita dal luogo di lavoro è strutturato attraverso diverse modalità, che incidono su differenti fasi della giornata di lavoro.

 

Riassumendo in punti salienti l’accordo, emerge che è riconosciuta la possibilità a ciascun lavoratore di anticipare fino ad un’ora l’ingresso in azienda e di posticipare fino ad un’ora e mezza l’uscita, rispetto all’orario standard previsto dal contratto, ossia 9.00/13.00 – 14.00/17.30, ferma la prestazione lavorativa giornaliera di 7,5 ore.

 

La fascia di flessibilità “estesa”, così come richiesta dal lavoratore, va concordata con il Responsabile diretto della unità operativa di appartenenza, il cui compito è di stilare una pianificazione mensile, che tenga conto delle istanze di tutti i dipendenti. Per tale motivo è necessario che la fascia di flessibilità “estesa” non sia individuata occasionalmente.

 

Tuttavia, la pianificazione può poi essere modificata di comune accordo tra il Responsabile e il Dipendente; quest’ultimo, in particolare, ha la facoltà di anticipare ulteriormente di 30 minuti l’orario di ingresso, sempre nel rispetto dell’orario standard, e potrà fruire per un solo giorno a settimana di una flessibilità in uscita tale da poter limitare la propria prestazione lavorativa giornaliera a non meno di 5 ore, per poi recuperare la differenza, rispetto alle 7,5 previste da contratto, nell’arco della stessa settimana.

Il Responsabile invece, qualora esigenze tecnico-organizzative o produttive aziendali lo richiedano, potrà richiedere la presenza in servizio (anche da remoto) dei propri lavoratori in flessibilità, nella fascia di orario standard, con almeno un giorno di preavviso.

 

Il contratto stabilisce inoltre alcune deroghe al predetto sistema di flessibilità oraria.

Mentre i turnisti e gli addetti ai call center sono totalmente esclusi dal novero dei lavoratori che possono richiedere la flessibilità oraria, i lavoratori part-time potranno usufruire unicamente di una elasticità di 15 minuti in ingresso. Ulteriori deroghe sono previste nelle giornate semifestive, in cui il dipendente dovrà rispettare l’orario standard giornaliero, seppur relativo solo al mattino, e in caso di missione/servizio che si protragga per l’intera giornata.

 

Vi è poi possibilità di revoca, nel caso in cui il cambio di mansione o di unità organizzativa dovesse risultare incompatibile con l’applicazione della flessibilità oraria.

 

Si segnala, infine, che tale accordo ha natura sperimentale, per cui, prima della sua scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 le parti contraenti valuteranno le eventuali condizioni finalizzate al rinnovo.

 

Valutazione d’insieme

 

Dall’analisi dell’accordo emerge in maniera chiara l’attenzione delle parti verso le esigenze dei lavoratori, tenuto conto dell’ampia discrezionalità riconosciuta in ordine alla richiesta di flessibilità oraria.

 

L’azienda, nella veste del Responsabile, si occupa principalmente di mantenere la struttura organizzativa in essere e si propone di intervenire esclusivamente al sopraggiungere di esigenze improrogabili, impegnandosi a mantenere un equilibrio tra i bisogni dei lavoratori e quelli dell’azienda.

 

L’introduzione di questa nuova forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, al pari del lavoro agile, rappresenta, in definitiva, uno strumento ritenuto utile a rilanciare la produttività dell’impresa e, al contempo, favorire una maggiore conciliazione vita-lavoro.

 

Simona Contaldi

Consulente previdenziale

@SimonaContaldi

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/105 – L’intesa vincente tra produttività e welfare nel gruppo Terna

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/105 – L’intesa vincente tra produttività e welfare nel gruppo Terna

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 30 maggio 2022, n. 21

 

 

Parti firmatarie e contesto

 

Il 9 maggio scorso è stata una giornata importante per le relazioni sindacali del gruppo Terna, tra i principali punti di riferimento per la trasmissione di energia elettrica in Italia. Infatti, in tale giornata si è celebrata la stipula di quattro accordi tra Terna S.p.A. – anche per conto della Società Terna rete Italia, Terna Energy Solutions e Terna Plus – e le organizzazioni sindacali Filctem – CGIL, Flaei – CISL, Uiltec – UIL, relativi principalmente alla regolazione del Premio di Risultato, disciplinato da un precedente accordo siglato il 26 luglio 2021.

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Questi accordi, i quali costituiscono come intese integrative di secondo livello, sono necessariamente connessi gli uni con gli altri, e tuttavia presentano delle proprie peculiarità. Nello specifico, il primo accordo che si intende analizzare ha come obiettivo quello di definire l’erogazione degli importi del Premio di Risultato connessi agli indicatori di reddittività e di incentivazione della produttività/qualità. In particolare, con l’intesa le parti verificano la sussistenza delle condizioni per procedere all’erogazione sia del premio connesso alla redditività aziendale sia di quello legato all’incentivazione della produttività/qualità. Inoltre, in base all’accordo del 20 luglio 2020, viene anche riconosciuta una integrazione aggiuntiva, pari ad un versamento di 10 € una tantum al fondo Fopen, vista la verifica di un valore dell’EBITDA del Gruppo Terna compreso all’interno degli intervalli tra il valore target e i valori corrispondenti all’erogazione degli importi minimo e massimo.

 

Definite le somme da erogare, con annesse integrazioni, le parti procedono a disciplinare degli aspetti collaterali. In particolare, nel secondo accordo si procede a stabilizzare la possibilità di conversione in servizi di welfare di parti del Premio di Risultato, introdotta fino a quel momento in via sperimentale. L’intesa, infatti, prevede che ogni dipendente abbia la facoltà di richiedere di convertire fino al 60% dell’importo erogato a titolo di premio di risultato in servizi di welfare. Tale scelta è accompagnata dal forte incentivo rappresentato dall’integrazione, riconosciuta da parte dell’azienda, pari al 16% della quota convertita. Inoltre, tale intesa prevede che, nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al fondo di previdenza integrativa Fopen, eventuali residui non convertiti verranno destinati al fondo stesso. Nel terzo accordo invece, le parti vanno a definire la modalità di erogazione di una somma pari a 210 €, prevista dall’art. 38 del CCNL del 9 ottobre 2019 per i lavoratori addetti al settore elettrico e destinata ad integrare i premi di risultato contrattati a livello aziendale. Nel concreto, la disciplina nazionale affida alla contrattazione di secondo livello la definizione della modalità di erogazione. Per tale ragione le parti stabiliscono che questa importo aggiuntivo sia erogato secondo un principio di variabilità connessa al valore di EBITDA.

 

Infine, in questa sede, le parti procedono a siglare un’intesa volta a modificare l’inquadramento di alcune figure professionali. Infatti, in occasione della verifica del funzionamento relativo al modello multiskill (un piano formativo risalente al 2018, avente l’obiettivo di sviluppare figure professionali operative dotate di competenze variegate) si è proceduto a stabilire che dal 1° luglio i lavoratori che ricoprono la posizione di Specialista manutenzione stazioni con compiti di coordinamento passerà dalla categoria B1s a quella BS. Inoltre, alla nuova categoria BS viene abbinata la qualifica di “Coordinatore Stazioni”.

 

 

Valutazione d’insieme

 

Questo gruppo di accordi rappresenta senza dubbio un’importante operazione di completamento della struttura contrattuale all’interno del gruppo Terna. In particolare, si nota una spiccata connessione tra il sistema premiante e il sistema di welfare aziendale, che porta con sé i noti vantaggi fiscali e contributivi ma anche l’idea di una maggiore produttività e redditività che ricade direttamente in servizi per la platea dei lavoratori. Di particolare interesse potrebbe essere la verifica degli effetti di questa connessione nel lungo periodo al fine di comprendere la bontà di tale scelta.

 

Giacomo Pigni

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@PigniGiacomo