fondazioni lirico sinfoniche

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/250 – Il tanto atteso rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/250 – Il tanto atteso rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 20 gennaio 2025, n. 3

 

Contesto del rinnovo

 

Dopo 20 anni di vacanza contrattuale, in data 13 novembre 2024 è stata apposta la firma definitiva al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Fondazioni Lirico – Sinfoniche per il triennio 2019 – 2021. Il settore di riferimento ha subito, a partire dal 1996,  rilevanti interventi normativi volti a modificarne la natura, impedendo alla contrattazione collettiva nazionale di svolgere appieno il proprio ruolo. Infatti, l’ultimo Contratto sottoscritto nel settore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è stato siglato nel giugno 2000, rinnovato poi nel luglio 2003 e successivamente, a causa di fattori esogeni, mai più rinnovato.

 

Vari decreti legge o decreti legislativi si sono susseguiti nel tempo, trasformando prima gli enti autonomi lirici con personalità giuridica di diritto pubblico in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, assoggettati al Codice Civile ed alle sue disposizioni transitorie. Con il decreto legge 345 del 2000 sono stati riassegnati lineamenti pubblicistici agli enti in esame; ma sono il decreto legge 64 del 2010, assieme alla pronuncia 153 del 2011 della Corte Costituzionale, che hanno ribadito la qualificazione pubblicistica delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, anche se privatizzate a seguito del decreto legislativo 367 del 1996.

 

La finalità del rinnovo del Contratto in esame è principalmente quella di gestire la vacatio contrattuale riferita al periodo 2019/2021 e, successivamente, avviare un percorso di rinnovo sulla base del triennio 2022/2024, confrontandosi con le dinamiche retributive dei contratti collettivi relativi al pubblico impiego, con la volontà di far fronte alla crescente inflazione, la quale ha reso totalmente inattuali le retribuzioni definite dall’ultimo rinnovo del CCNL in esame.

 

Le riunioni tra le Parti iniziarono già nell’aprile 2023, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso delle procedure previste dall’articolo 2 del decreto legge 64 del 2010, richiese alcune modifiche alle ipotesi di Contratto, effettivamente efficace dal 14 novembre 2024.

 

Le Parti firmatarie del rinnovo in esame sono, da una parte l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (ANFOLS) coadiuvata dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) come previsto dal decreto legge 64 del 2010; dall’altra parte la Segreteria nazionale SLC – CGIL, la Segreteria nazionale FISTEL – CISL, la Segreteria nazionale UILCOM – UIL e la Segreteria nazionale FIALS – CISAL.

 

Parte economica

 

Il focus del rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019 – 2021 è incentrato sulla parte economica, cercando di far fronte al contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravato dalla pandemia, dovendo fronteggiare un panorama frammentato con le Fondazioni sospese in un limbo tra natura pubblicistica e privata.

 

L’articolo 1 prevede un incremento del 4% dei minimi retributivi del CCNL in vigore in materia, con decorrenza da gennaio 2024; mentre l’articolo 2 intende individuare una misura economica transitoria e satisfattiva del periodo di vacanza contrattuale, esclusivamente per il triennio 2019 – 2021, la quale viene denominata una tantum contrattuale. Quest’ultima è corrisposta in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 30 novembre 2023, stante l’aumento che avrebbe dovuto interessare il triennio 2019 – 2021. Possono accedere alla misura economica anche i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato purché siano in forza alla data del 30 novembre 2023 oppure abbiano svolto almeno 115 giornate valevoli ai fini contributivi (anche non consecutive) nell’anno 2023 alle dipendenze della Fondazione tenuta all’erogazione e abbiano svolto, durante il triennio 2019 – 2021, almeno 100 giornate lavorative valevoli ai fini contributivi. Gli importi definiti dalle Parti verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il triennio 2019 – 2021, mentre in relazione ai salti di livello avvenuti durante il triennio sopra citato l’importo dell’una tantum verrà calcolato pro quota tenendo in considerazione del livello posseduto tempo per tempo, così come nel caso di modifiche relative all’orario di lavoro, l’importo verrà calcolato tenendo conto dell’orario di lavoro svolto. Le Parti hanno stipulato che, tramite questa misura economica, viene colmata qualsiasi spettanza economica riferita o riferibile al triennio di vacanza contrattuale 2019 – 2021.

 

L’articolo 3 disciplina misure di welfare contrattuale attraverso la fruizione di servizi volti a migliorare quel sistema finalizzato alla creazione di un contesto di conciliazione tra vita e lavoro, attento alla quotidianità dei lavoratori e alle relazioni familiari. Viene prevista, dunque, un’ erogazione obbligatoria, entro il 31 dicembre 2024, di 250 euro annui spendibile tramite le piattaforme welfare che saranno attivate dalla singola Fondazione, per quei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 30 novembre 2023 e per quelli assunti con contratto a tempo determinato che abbiano svolto, nell’anno 2023, almeno 115 giornate lavorative valevoli ai fini contributivi.

 

L’articolo 4 offre un’ulteriore integrazione, prevedendo un trasferimento, aggiunto nel minimo tabellare da gennaio 2025, di 150 euro lordi  dai vari contratti aziendali al contratto nazionale, quota che sarà parametrata al livello 3B dell’Area tecnica, e potrà dunque variare in relazione al livello acquisito dal lavoratore.

 

Valutazione d’insieme

 

Questo primo rinnovo è stato un enorme traguardo stante la vacanza contrattuale in materia più volte citata, indispensabili saranno, pertanto, le future trattative, da calendarizzare, finalizzate alla stipula del CCNL 2022 – 2024 (come previsto dall’articolo 5), fondamentale per non rendere gli sforzi fino ad ora compiuti, vani. Con il rinnovo qui in esame è stato compiuto un primo passo, essenziale per riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici il giusto riconoscimento economico e professionale, all’interno di un settore culturalmente e socialmente rilevante, portavoce di rilevanza intellettuale ed artistica del nostro Paese nel mondo.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio