Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/133 – Le principali novità del CCNL Funivie: tutele salariali, smart-working e salute e sicurezza al centro
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 14 novembre 2022, n. 39
Contesto del rinnovo
Il 19 luglio 2022 si sono incontrati Anef, l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Savt Trasporti ed hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo nazionale di rinnovo del CCNL degli addetti degli impianti di trasporto a fune. Le Parti Sociali hanno responsabilmente raggiunto un accordo, nonostante il settore arrivi da due anni estremamente difficili, segnati dalla pandemia e dagli aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime.
Il rinnovo del CCNL riguarda il triennio 2022 – 2025 e prevede un aumento dei minimi retributivi di 100 euro mensili lordi spalmati, nei tre anni, a cui si aggiunge un aumento degli strumenti di welfare di 100 euro annui. Oltre a questo, risultano di particolare interesse alcuni aggiornamenti normativi in merito ai temi delle “Relazioni Industriali”, della “Salute e Sicurezza sui posti di lavoro”, dello “Smart Working” e del “Diritto allo studio”.
Parte economica
Con riferimento alla parte economica, le Parti hanno concordato un aumento della retribuzione minima base di 100 euro mensili lordi riferiti al IV livello e da riparametrarsi sulla base della vigente scala parametrale, ripartito in tre tranche. La prima tranche sarà di 20 euro mensili lordi, con decorrenza ottobre 2022, la seconda di 35 euro, con decorrenza marzo 2024, mentre la terza, che sarà corrisposta a partire da marzo 2025, sarà di 45 euro. Inoltre, è stato introdotto un ulteriore aumento del valore degli strumenti di welfare di cui all’art. 48 lett. C di euro 100,00 annui, da ripartirsi in due tranche: la prima pari ad euro 30,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2023, la seconda pari ad euro 70,00 annui a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Parte normativa
Per quanto riguarda la parte normativa, in merito al diritto allo studio il rinnovo ha previsto che alle lavoratrici e ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionali statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, inclusi i corsi universitari e i corsi post- laurea saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative e produttive, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Agli stessi soggetti sono inoltre riconosciuti su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con il pagamento della retribuzione relativa all’orario contrattuale normale, per la giornata di discussione della tesi di laurea e/o delle prove di esame, incluse le singole prove in cui l’esame eventualmente si articola.
Le parti hanno inoltre fissato il quadro delle regole di riferimento sul lavoro agile, che ai sensi dell’art. 11 bis è stato confermato come una modalità di lavoro “da remoto” consistente nella possibilità di eseguire, previo accordo individuale tra la lavoratrice/lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell’orario lavoro tenuto conto delle peculiarità del settore. Sono state quindi definite le regole di base in materia di salute e sicurezza, formazione e tutele sindacali per il lavoratore agile, nonché le priorità di accesso a tale strumento, per determinate categorie di lavoratori con specifiche esigenze di conciliazione vita-lavoro o in particolare condizione di fragilità e di disabilità.
Inoltre, in materia di Salute e Sicurezza e rappresentanza nei luoghi di lavoro, sono stati recepiti i contenuti sostenuti e valorizzati dall’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 “Salute e Sicurezza- attuazione del patto per la fabbrica”. Nello specifico, in questa direzione è stabilito l’impegno delle aziende a predisporre percorsi conformi alle linee guida UNI-INAIL per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché piani e percorsi formativi necessari per la diffusione e il consolidamento della cultura della sicurezza. Inoltre, vengono previsti l’istituzione di un libretto formativo per ciascun RLS, nonché l’avvio di una campagna straordinaria di informazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Di particolare rilievo, sempre in tema di salute e sicurezza, appare infine l’introduzione del principio “Stop work authority”, che attribuisce al lavoratore il potere di interrompere l’attività lavorativa qualora questa non sia svolta in sicurezza e potrebbe portare, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali.
Parte obbligatoria
Per quanto riguarda la parte obbligatoria, grande rilievo viene dato alle relazioni industriali, al fine di coinvolgere maggiormente i lavoratori e le organizzazioni sindacali nei processi di trasformazione e di evoluzione tecnologica del settore. A tale proposito, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al D.lgs. 25/2007, le Aziende attiveranno un’azione informativa preventiva nei confronti delle RSU/RSA o, in mancanza, delle strutture sindacali territorialmente competenti stipulanti il CCNL, nel caso di introduzione di significativi progetti/ percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa, rispetto ai riflessi occupazionali e agli effetti degli stessi sulle condizioni lavorative, nonché in merito alle professionalità e all’adeguamento formativo del personale coinvolto.
Inoltre, una parte centrale del sistema di relazioni sindacali è rappresentata dall’ ONIF, l’Osservatorio Nazionale costituito dalle parti sociali di settore, al quale vengono affidati numerosi compiti, che spaziano dalla facoltà di organizzare specifiche iniziative per la qualificazione e lo sviluppo del settore (dalla rilevazione dei fabbisogni professionali alla promozione di iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale) fino alla promozione di studi sul quadro economico e produttivo del settore, nonché allo studio delle casistiche entro le quali sarà possibile ricorrere a forme contrattuali diverse da quelle già previste nel CCNL, alla luce delle forti variazioni della domanda di lavoro nel settore.
Infine, nell’ottica di un possibile sviluppo futuro di tale sistema bilaterale, il CCNL contiene l’impegno delle parti a valutare l’opportunità di costituire, alla scadenza del contratto, un ente bilaterale, qualora fosse ritenuto opportuno, funzionale ed economicamente compatibile.
Valutazione d’insieme
Pur in un momento di difficoltà e incertezze per il settore, le parti hanno voluto fornire un segnale importante con la firma del rinnovo del CCNL in tempi molto brevi, che è stato accolto con soddisfazione dai protagonisti della trattativa. Le parti sociali hanno infatti messo in evidenza come si sia arrivati al rinnovo del contratto nei tempi stabiliti, considerando che le trattative si sono concluse in poco più di un mese. Oltre a questo primo elemento di “metodo”, il rinnovo punta a fornire risposte importanti sul piano dei contenuti, con garanzie economiche per i lavoratori del settore e un nuovo quadro normativo su questioni centrali quali la salute e sicurezza e lo smart-working.
Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena