Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/279 – L’apprendistato duale per le imprese artigiane e le PMI del Veneto: siglato il nuovo Accordo Interconfederale Regionale sull’apprendistato di I e III livello

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 7 luglio 2025, n. 26

 

Contesto del rinnovo

 

L’8 maggio 2025, presso la sede dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV), le associazioni datoriali dell’artigianato veneto – Confartigianato, CNA e Casartigiani – e le organizzazioni sindacali regionali di CGIL, CISL e UIL hanno rinnovato l’Accordo Interconfederale Regionale sull’apprendistato duale di primo e terzo livello.

Non si tratta solo dell’aggiornamento di un testo già esistente – quello del 2018 – ma dell’affermazione di una strategia condivisa volta a rafforzare il sistema duale quale strumento privilegiato di accesso qualificato dei giovani al mondo del lavoro.

L’Accordo prende atto delle persistenti fragilità che caratterizzano l’incontro tra offerta formativa e domanda di lavoro, anche in un contesto, come quello veneto, storicamente virtuoso. I tempi di transizione post-diploma, il disallineamento tra competenze acquisite e richieste dal sistema produttivo, il fenomeno dei NEET e le tendenze demografiche in atto costituiscono il quadro entro cui si colloca la rinnovata scommessa sull’apprendistato duale.

In questo scenario, l’apprendistato duale viene rilanciato come leva strategica per colmare il divario tra formazione e occupazione, contribuire alla mobilità sociale e rilanciare la centralità del lavoro artigiano quale luogo di crescita personale e professionale.

 

Parte normativa

 

Il nuovo Accordo si applica ai contratti di apprendistato ex artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015, stipulati da imprese artigiane e PMI che applicano i contratti collettivi delle associazioni firmatarie.

Cuore della disciplina è la co-progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI), realizzata con l’istituzione scolastica o formativa, che definisce in modo puntuale l’articolazione tra formazione esterna, formazione interna e attività lavorativa. Questa tripartizione è ciò che qualifica il contratto come “duale” e ne distingue l’identità: la formazione esterna resta sotto la responsabilità dell’ente scolastico mentre quella interna, organizzata in azienda, è di tipo operativo e si basa su metodologie attive orientate all’apprendimento dell’attività lavorativa.

Il contratto prevede un periodo di prova pari a 90 ore di presenza in azienda, e una durata che può variare da sei mesi fino a tre o quattro anni, in funzione del percorso formativo di riferimento.

Fondamentale è il ruolo del tutor aziendale, individuato all’interno dell’impresa, che accompagna l’apprendista nella formazione interna e fornisce feedback all’ente scolastico. Il contratto ne rafforza la funzione con un incentivo economico (EBAV A74) di 150 euro per ciascun apprendista, incrementato a 250 euro – novità rispetto al testo precedente del 2018 – se il tutor è anche Maestro Artigiano, figura riconosciuta dalla normativa regionale come custode delle competenze distintive del “fare” artigiano.

 

L’impianto retributivo distingue tra: formazione esterna, per la quale non è previsto un obbligo retributivo da parte del datore di lavoro; formazione interna, retribuita al 20% della paga tabellare per il livello convenzionale (percentuale raddoppiata rispetto al 10% previsto nel contratto del 2018 e della normativa vigente); prestazione lavorativa, retribuita con percentuali progressive sul livello contrattuale (65%-75% per l’art. 43; 80%-92% per l’art. 45), anch’esse aumentate rispetto al precedente intervallo del 51%-65%.

Questa struttura, rivista in senso migliorativo, intende valorizzare il contratto di apprendistato e il ruolo dell’apprendista, legando la crescita retributiva alla permanenza in azienda e alla progressiva acquisizione di autonomia ed esperienza lavorativa.

 

Il nuovo Accordo attribuisce un ruolo centrale al welfare, ritenendolo un elemento strategico per il rafforzamento del contratto di apprendistato e per incentivare l’apprendista a non abbandonare il percorso formativo prima del conseguimento del titolo. Ulteriore elemento di rilievo è infatti l’introduzione di un welfare contrattuale articolato, che prevede un contributo annuale variabile da 300 a 1.200 euro, cumulabile e destinabile anche alla previdenza complementare e una borsa di studio da 1.600 euro, erogata da EBAV al conseguimento del titolo di studio. Queste misure, anch’esse aumentate rispetto ai valori previsti nel testo del 2018, contribuiscono a sostenere il percorso formativo non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di valorizzazione simbolica e contrattuale e ad avvicinare l’apprendistato ai livelli di attrattività di altre forme contrattuali.

 

L’Accordo definisce inoltre un meccanismo di recesso semplice ma garantista secondo cui al termine del periodo formativo, le parti possono sciogliere il contratto con 5 giorni di preavviso; in caso contrario è dovuta un’indennità pari a 20 ore di retribuzione. Si tratta di una soluzione pensata per assicurare certezza nei passaggi e tutelare l’equilibrio del rapporto, anche nella sua fase finale. Viene inoltre garantita una continuità retributiva nel caso in cui il contratto venga trasformato in apprendistato professionalizzante o contratto a tempo indeterminato, senza necessità di nuova prova.

 

Dal punto di vista della salute e sicurezza, il nuovo contratto richiede l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con una sezione specifica per gli apprendisti, prevedendo anche una prestazione EBAV (A76) a favore delle imprese che aggiornano il DVR. Infatti, le Parti, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei contesti in cui si svolge l’apprendistato formativo, hanno previsto che il DVR venga integrato con una sezione specifica dedicata ai rischi connessi alla giovane età e alla tipologia contrattuale dell’apprendista, nonché ai dispositivi di protezione individuale da adottare durante il percorso.

 

Parte obbligatoria

 

La dimensione bilaterale costituisce il secondo pilastro dell’Accordo. Il sistema EBAV non si limita all’erogazione di incentivi economici, ma supporta le imprese nella gestione progettuale dei percorsi (co-progettazione, monitoraggio, compilazione del dossier delle evidenze, assistenza per le convenzioni), attraverso il servizio A75, che prevede un rimborso fino a 350 euro per attivazione.

Oltre al già citato contributo al tutor (A74) e al sostegno per l’aggiornamento DVR (A76), EBAV gestisce la borsa di studio per il titolo (D61), a cui si aggiunge un importante impegno per la diffusione dell’Accordo: le Parti promuoveranno iniziative con scuole, università e famiglie per accrescere la conoscenza del sistema e contrastare la percezione residuale dell’apprendistato.

È prevista infine una attività di monitoraggio semestrale sull’applicazione dell’Accordo, attraverso dati disaggregati per settore e provincia, raccolti con la collaborazione dell’ente bilaterale. L’obiettivo è infatti quello di valutare l’impatto e l’efficacia di tale contratto, al fine di raccogliere elementi utili per comprendere se, e in che modo, l’Accordo possa essere migliorato o adattato nel tempo alle esigenze emerse dall’applicazione concreta nei diversi contesti produttivi e formativi.

 

Valutazione d’insieme

 

L’Accordo sull’apprendistato duale siglato in Veneto nel 2025 rappresenta un esempio virtuoso di contrattazione collettiva per la regolazione contrattuale dei percorsi formativi-lavorativi. La sua forza risiede nella capacità di tenere insieme la qualità formativa, la sostenibilità economica per le imprese e la dignità professionale dei giovani, contribuendo a costruire un’infrastruttura sociale del lavoro in grado di incidere sulle traiettorie professionali dei giovani e sulla capacità competitiva delle imprese artigiane.

L’Accordo non si limita a disciplinare un contratto, ma costruisce una rete di responsabilità condivise: tra datore di lavoro e istituzione scolastica, tra tutor e formatori, tra rappresentanze sociali e territorio. In un momento storico in cui il rischio di frammentazione del mercato del lavoro è elevato, esso agisce da collante istituzionale e sociale.

Inoltre, dal punto di vista delle politiche pubbliche, l’intesa si inserisce pienamente nel paradigma dell’occupabilità sostenibile dove l’obiettivo non è solo creare lavoro, ma costruire percorsi capaci di generare capitale umano, motivazione e riconoscimento.

Resta tuttavia aperta la sfida della diffusione: non sarà solo la bontà del testo a garantire risultati, ma soprattutto la capacità del sistema – imprese, scuole, parti sociali – di dare attuazione effettiva e accompagnata a ciascun percorso. L’apprendistato duale funziona solo se le imprese ci credono, se i giovani lo percepiscono come un’opportunità vera, se gli enti formativi assumono il ruolo di ponte e non di barriera.

Il modello veneto, seppur perfettibile, ha dimostrato come un contratto formativo possa evolvere in uno strumento concreto di accesso al lavoro qualificato, in cui l’obiettivo non è solo occupazionale, ma anche culturale: ricucire il legame tra sapere e fare, tra scuola e lavoro, tra individuo e comunità.

 

Elena Zanella

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@e__zanella

 

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