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Il lavoro del futuro: riflessioni su giovani e lavoro dal pensiero di Marco Biagi ad oggi*

Il lavoro del futuro: riflessioni su giovani e lavoro dal pensiero di Marco Biagi ad oggi*

Bollettino ADAPT 24 marzo 2025, n. 12

 

Il lavoro del futuro non è più un posto di lavoro ma un percorso caratterizzato da continue transizioni, lavorative, occupazionali e professionali. Quest’intuizione di Marco Biagi a distanza di vent’anni è quanto più attuale, in un contesto in cui le stesse trasformazioni digitali, ecologiche e demografiche impongono un ripensamento del lavoro che non è più una condizione statica, ma un processo che richiede un continuo adattamento. Questa prospettiva rappresenta un punto di partenza essenziale per l’apertura di questo convegno, dedicato quest’anno al tema giovani e lavoro, per i quali l’idea di un percorso personale e professionale in costruzione e continua evoluzione appare ancora più concreta.

 

Si tratta quindi di trovare e valorizzare strumenti e percorsi in grado di rendere possibili e facilitare queste transizioni, in grado, cioè, di affrontarne i rischi e coglierne le opportunità. Non si tratta di temi nuovi, né di strumenti inediti: molte delle soluzioni a cui farò di seguito riferimento avrebbero potuto essere adottate già in passato. Il loro valore risiede, quindi, nella consapevolezza che, oggi più che mai, debbano rappresentare il punto di partenza per orientare le politiche del lavoro e della formazione in una visione sistemica, in cui i diversi momenti formativi e professionali non siano considerati elementi separati, ma parte di un percorso interconnesso e continuo.

 

Parlando quindi di giovani e lavoro, è indubbio come la nostra riflessione debba partire dal tema del rapporto tra formazione e lavoro. Per anni si è infatti parlato della necessità di costruire un ponte tra formazione e mercato del lavoro. Oggi non si tratta più solo di creare connessioni, ma di promuovere una vera e propria integrazione, affinché i sistemi educativo e lavorativo non siano più concepiti come realtà separate, bensì come componenti dinamiche e interconnesse, capaci di accompagnare i soggetti lungo l’intero percorso professionale.

 

Strumenti come i percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento permettono agli studenti di affiancare lo studio a esperienze dirette nel mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e supportandoli nel loro percorso formativo, professionale e personale. Allo stesso modo, gli stage offrono un’opportunità concreta di acquisire esperienza in azienda, facilitando la comprensione delle dinamiche lavorative. Similmente l’apprendistato duale che rappresenta un modello formativo che integra studio e lavoro, garantendo una preparazione più pratica e aderente alle esigenze del mercato. E ancora, i percorsi universitari stessi, che non devono limitarsi alla formazione iniziale dei giovani, ma hanno il compito di contribuire alla formazione continua, creando veri e propri ecosistemi in cui istruzione, lavoro e ricerca si intrecciano. Infine, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) che offrono percorsi di alta specializzazione tecnica in settori strategici, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei territori, dunque rappresentando non un semplice modello formativo, ma un efficace strumento di integrazione tra istruzione e lavoro.

 

È anche evidente, alla luce di quanto detto, come la formazione non debba essere vista solo come uno strumento per l’inserimento professionale, ma come una leva strategica per lo sviluppo personale e l’aggiornamento continuo, garantendo che le competenze e le professionalità stesse non diventino obsolete. In questo quadro, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua assumono un ruolo centrale, con le parti sociali che ne guidano la definizione e l’implementazione, così come risulta centrale garantire la trasparenza delle competenze mediante meccanismi di certificazione.

Gli attori delle relazioni industriali e del mercato del lavoro sono quindi chiamati a contribuire alla programmazione strategica delle politiche formative, oltre che di quelle del lavoro, assumendo un ruolo attivo nel comprendere e abilitare queste transizioni attraverso strumenti e percorsi dedicati.

 

Le parti sociali in parte hanno già colto questo invito come dimostrano alcuni rinnovi contrattuali dello scorso anno. Con riferimento all’apprendistato, nel CCNL Terziario Confcommercio, ad esempio, sono stati aggiornati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, garantendo una maggiore aderenza tra formazione e competenze richieste dal mercato del lavoro; ancora il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata che ha introdotto una disciplina strutturata in materia, con un focus invece sull’apprendistato duale, confermando dunque la necessità di un’integrazione tra formazione e lavoro; e similmente il CCNL Studi Professionali che lo ha esteso anche al praticantato, rafforzando così le tutele per i giovani professionisti. Con riferimento alla certificazione delle competenze, è opportuno richiamare invece il CCNL Elettrico che ha previsto l’istituzione di un libretto formativo digitale per documentare e attestare le conoscenze acquisite dai lavoratori. Un ruolo cruciale è inoltre affidato agli osservatori e comitati bilaterali, incaricati di analizzare i fabbisogni del settore, come previsto dal CCNL Industria Alimentare. Interessante, infine, come tutti i CCNL del settore alimentare venga promossa una possibile soluzione alla tensione tra formazione e lavoro con l’introduzione del patto formativo, che vincola il lavoratore a rimanere in azienda per un periodo di tempo determinato dopo aver usufruito di specifici percorsi di formazione.

 

In conclusione, nel dibattito attuale sul rapporto tra giovani e lavoro, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali hanno quindi la responsabilità di guidare la costruzione dei mercati del lavoro che è diventata costruzione sociale dei mestieri e delle competenze. In questo senso, la governance deve essere ripensata in chiave solidale, promuovendo un patto sociale sul tema tra governo e parti sociali, ma anche incentivando la collaborazione a livello europeo e a livello territoriale e aziendale. Da un lato, infatti, come già evidenziava il professor Biagi all’inizio degli anni 2000, limitarsi alla prospettiva nazionale non è più sufficiente di fronte alle sfide globali e dunque “l’impegno delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali su scala comunitaria potrebbe proprio essere quello di negoziare un’intesa che costituisca il presupposto per un intervento comunitario sui temi richiamati”, con riferimento alla costruzione di percorsi formativi di qualità, invito che fra l’altro sembra essere stato, almeno in parte, accolto dalla recente intesa europea tra Commissione e parti sociali cross-settoriali sul dialogo sociale. Dall’altro, è anche necessario rafforzare il principio di sussidiarietà, privilegiando accordi locali tra istituzioni, imprese, parti sociali, scuole e università, tali da integrare e favorire una transizione più fluida tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

 

Il quadro giuridico-istituzionale e le relazioni industriali sono chiamati a rispondere a questa sfida, integrando effettivamente il concetto di transizione nella definizione delle politiche normative e nella regolazione delle dinamiche delle relazioni industriali, per sviluppare una nuova visione strategica a lungo termine che metta al centro non più i posti di lavoro o semplicemente “il lavoratore”, ma la persona, a partire dai giovani.

 

Sara Prosdocimi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@ProsdocimiSara

 

*Intervento dell’autrice al Convegno in memoria di Marco Biagi “Giovani e Lavoro: l’attualità del pensiero di Marco Biagi”, CNEL, Roma, 18 marzo 2025

Le principali novità della nuova classificazione ATECO 2025

Le principali novità della nuova classificazione ATECO 2025

Bollettino ADAPT 24 marzo 2025, n. 12

 

A dicembre 2024 (G. U. n. 302 del 27 dicembre 2024) è stata annunciata l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione ATECO 2025, la quale sarà operativa a partire dal 1° aprile 2025.

 

In generale, la classificazione ATECO consente di identificare le diverse attività economiche per fini statistici e per necessità di natura amministrativo-fiscale.

 

Nel corso degli anni, la classificazione ATECO è stata più volte oggetto di revisione; da ultimo, con ATECO 2025, essa è stata aggiornata per un duplice scopo: da un lato, adattare la classificazione nazionale a quella europeaNACE, versione Rev. 2.1.”, dall’altro per dare conto dei cambiamenti che hanno riguardato il nostro tessuto produttivo, grazie alla raccolta di istanze di modifica (oltre 700) nonché il confronto tra diversi enti nell’ambito del Comitato interistituzionale ATECO[1].

 

Ai fini amministrativi, la ri-classificazione della visura camerale delle imprese sarà eseguita d’ufficio da aprile 2025 dalle Camere di commercio. Ai fini fiscali, invece, gli operatori IVA dovranno utilizzare la nuova classificazione negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salvo diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

 

Tuttavia, non saranno solo i soggetti indicati ad essere interessati dalla revisione dei codici ATECO. Da tempo, infatti, il CNEL mette in connessione i CCNL depositati nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro alla codificazione ATECO, in ragione del relativo campo di applicazione e quindi delle attività economiche interessate. Pertanto, l’innovazione della classificazione ATECO 2025 impatterà anche sulla (ri)classificazione economica dei CCNL, a partire da quei contratti collettivi nazionali i cui recenti rinnovi hanno determinato una modifica del perimetro applicativo.

 

A conferma della rilevanza sistematica della codificazione ATECO, è utile ricordare che la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali attraverso il codice statistico contributivo (“CSC”) è sviluppata ancorando quest’ultimo proprio ai codici ATECO.

 

Alla luce dell’importanza della classificazione ATECO a supporto degli operatori, ISTAT ha diffuso recentemente la tabella di corrispondenza che consente di raccordare le ultime due versioni del sistema di codificazione e classificazione delle attività economiche, per risalire alle modifiche intervenute.

 

Ma com’è strutturata la classificazione ATECO? E quali sono i cambiamenti introdotti di recente?

 

Il sistema di codificazione ATECO 2025 – in linea con la classificazione ATECO 2007 aggiornata al 2022 – presenta un impianto strutturale di tipo gerarchico che consente di ordinare le attività economiche in sei diversi livelli, secondo una logica che va dal generale al particolare.

 

Nella sostanza, la classificazione è strutturata in sezioni – denominate con un codice alfabetico (“ATECO 1”) – e in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie – le quali invece sono contraddistinte da codici numerici (rispettivamente “ATECO 2”, “ATECO 3”, “ATECO 4”, “ATECO 5”, “ATECO 6”). Ne deriva che ad ogni attività economica specifica è associato un codice ATECO di 6 cifre (che corrisponde al più elevato grado di dettaglio), a cui è affiancata una descrizione puntuale.

 

Venendo alle novità, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

 

L’aggiornamento ha determinato in primo luogo un aumento delle sezioni, che passano da 21 (ordinate dalla lettera “A” alla lettera “U”) a 22 (ordinate dalla lettera “A” alla lettera “V”). Ciò è avvenuto a seguito dello scorporo delle attività contenute nella sezione “J” dedicata alle “Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenutiin una nuova sezione “K”, dove sono invece confluiti i codici dedicati alle attività di “telecomunicazioni, programmazione e consulenza informativa, infrastrutture informative e altre attività dei servizi d’informazione”. L’inserimento della nuova sezione “K” ha così determinato lo slittamento dell’ordine alfabetico delle successive: ad esempio, nella classificazione ATECO 2007, la sezione “K” conteneva la classificazione delle “Attività finanziarie e assicurative” che, in ATECO 2025, sono invece contenute nella sezione “L” ecc.

 

Sempre dal punto di vista strutturale, inoltre, sono aumentati i codici che descrivono i gruppi (+15, ATECO 3), le classi (+36, ATECO 4) e le sottocategorie (+49, ATECO 6) mentre sono diminuite le divisioni (-1, ATECO 2).

 

La classificazione ATECO 2025 introduce dei cambiamenti dal punto di vista contenutistico, operati attraverso l’inserimento di nuovi codici (+1.070 ex novo), l’eliminazione di alcuni codici previgenti (-970 di quelli presenti nella classificazione aggiornata al 2022) e la modifica dei titoli di codici vigenti (che ha interessato 1.428 codici). Questo significa che un codice ATECO presente nella vecchia classificazione:

– può non essere presente nella nuova classificazione ATECO 2025;

– può essere ora “scorporato” in più codici ATECO 2025;

– può essere stato raggruppato in un nuovo codice ATECO 2025 insieme ad altri;

– può essere anche esattamente replicato nella nuova classificazione anche se con una etichetta diversa.

 

Per risalire alle differenze, è necessario rintracciare nella tabella di corrispondenza diffusa da ISTAT le diverse relazioni di corrispondenza, in cui sono presenti anche degli indicatori di copertura che segnalano se i contenuti delle due classificazioni sono inclusi totalmente o parzialmente nelle due versioni della classificazione secondo una logica bidirezionale.

 

Già sulla base di tali elementi, e come sottolineato da ISTAT, risultano evidenti le novità legate a questa riclassificazione sotto il profilo sostanziale e operativo.

 

Il processo per risalire alle diverse relazioni di corrispondenza è complesso e sicuramente non immediato, soprattutto se si considera che, ad uno stesso codice ATECO presente nella classificazione ATECO 2007, potrebbe corrispondere un contenuto (una attività economica in senso lato) completamente differente in ATECO 2025.

 

La nuova classificazione contiene in totale 3.257 codici, i quali descrivono le attività economiche tenendo conto dei cambiamenti intervenuti in diversi segmenti di mercato nel corso degli ultimi anni.

 

Tra le novità si segnala anche una più dettagliata descrizione delle attività che hanno un impatto in termini di sostenibilità, anche ambientale: nella sezione D dedicata alle attività di “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, è presente una specifica rispetto all’attività di produzione di energia elettrica, distinguendo sul punto se l’attività è condotta con l’utilizzo di fonti non rinnovabili (D35.11.00) oppure mediante fonti rinnovabili (D 35.12.00).

 

Sono inoltre numerose le modifiche riguardanti il settore merceologico del Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (sezione G),  in particolare per la divisione 47 dedicata al “Commercio al dettaglio” – dove la logica classificatoria adottata è ora basata sulla tipologia di prodotti venduti anziché sul canale di vendita – e per il settore delle “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” (sezione I), vista riorganizzazione quasi completa della classificazione riguardante i servizi di alloggio, alla luce della più netta una distinzione le diverse tipologie di servizio in virtù dell’evoluzione di queste ultime negli ultimi anni.

 

Infine, degno di nota, è altresì l’introduzione del codice ATECO dedicato alle “Attività di influencer marketing” (N 73.11.03) nella sezione dedicata alle “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (sezione N) quale specificazione della divisione “Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni” e rispetto alla quale anche l’INPS ha dato un contributo con la circolare 19 febbraio 2025, n. 44 per meglio precisare i profili (non solo) previdenziali derivanti dall’esercizio di questa determinata attività (M. De Francesco, Content creator e influencer: l’inquadramento giuslavoristico e previdenziale secondo l’INPS, in Bollettino ADAPT 24 febbraio 2025, n. 8).

 

Chiara Altilio

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@chialtilio

 

[1] Il Comitato ATECO è composto da rappresentanze: a) delle istituzioni e del governo – Cnel, Ministero Turismo; MeF; Ministero imprese, Comitato nazionale per la biosicurezza e scienze della vita; b) del sistema camerale fiscale e previdenziale – AdE, Camere di Commercio, Inps, Infocamere, Sogei, Unioncamere; c) del settore finanziario e assicurativo (IVASS, Banca d’Italia); d) settoriali – Confartigianato, Confetra, Confcommercio, Casartigiani, Cna, Confesercenti, Confindustria, FINCO. Il Comitato, inoltre, è stato supportato da una rete di stakeholder.

 

Cassa integrazione, ferie e permessi tra giurisprudenza e contrattazione collettiva

Cassa integrazione, ferie e permessi tra giurisprudenza e contrattazione collettiva

Bollettino ADAPT 20 gennaio 2025, n. 3

 

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 351/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, ha avuto occasione di occuparsi di una questione che spesso viene sollevata nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: la maturazione dei ratei di ferie e permessi (di CCNL) in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

 

Nel caso di specie, i ricorrenti, dipendenti o ex-dipendenti di una azienda che applica il CCNL per l’industria metalmeccanica e l’installazione di impianti (cod. CNEL C011), chiedevano al giudice la maturazione piena (ripristino o indennità sostitutiva) – per un periodo interessato da cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) – dei giorni di ferie e permessi, nonché il risarcimento del danno. Gli stessi erano infatti stati calcolati dal datore di lavoro in termini di proporzione diretta rispetto alle ore effettivamente prestate.

 

Occorre preliminarmente rilevare come risulti incontestato il fatto per cui il ricorso alla CIGO venne circoscritto ad alcuni giornate e addirittura limitato ad alcune ore delle stesse (CIGO a riduzione), e non per l’intero periodo ed orario richiesti (non siamo quindi in presenza di una CIGO a zero ore).

 

Il Giudice muove l’iter argomentativo da principi enunciati da risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3603/1986).

 

La Cassazione di metà anni ’80, seguita da altre pronunce (ad esempio, Cass. n. 10205/1991), aveva statuito come «il diritto al godimento delle ferie non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione (…)» a casi di ricorso alla cassa integrazione, ripartendo peraltro l’onere tra il datore di lavoro (per la quota maturata nelle ore effettivamente prestate) e l’INPS (per le ore di CIGO). Diverso il caso della sospensione dell’orario di lavoro (c.d. CIGO a zero ore), ricorrendo la quale, nei relativi periodi, non maturerebbe il rateo di ferie (pur risalente, cfr. Pret. Lucca, 12 dicembre 1998).

 

La sentenza in commento richiama poi un particolare orientamento giurisprudenziale, di valorizzazione della contrattazione collettiva, secondo cui il principio sopra espresso «(…) non esclude che la disciplina collettiva (…) possa stabilire, con esplicita disposizione, che il diritto alle ferie maturi anche con riguardo a periodi del rapporto di lavoro durante i quali non vi sia stata effettiva prestazione di attività lavorativa» (Cass. n. 6872/1988).

 

Muovendo da tale assunto, il Tribunale ha accolto apoditticamente la tesi di parte ricorrente, che richiamava l’art. 10 (“Ferie”), sez. Quarta, Titolo III del CCNL applicato, sostenendo come esso preveda la maturazione integrale dei ratei di ferie, in caso di parziale prestazione lavorativa nel mese, ma comunque superiore ai 15 giorni.

Invero, si può anzitutto notare come l’articolo richiamato non si occupi di regolare, in maniera espressa, la maturazione delle ferie nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per cassa integrazione, come invece accade in altri CCNL. Si pensi, per rimanere nel Sistema Confindustria, alle clausole previste nel CCNL Tessile, abbigliamento, moda (cod. CNEL D014).

 

Esso si limita infatti a prevedere, per quanto qui d’interesse, che «Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero».

 

Ciò pare certamente applicarsi ai tradizionali casi di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno (il contratto dice: «Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie (…)»; «In caso di risoluzione (…)»), ipotesi per le quali (si badi all’inciso «a questi effetti») la frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera 1/12 di rateo pieno.

 

Criterio però, almeno a parere di chi scrive, non automaticamente applicabile alle ipotesi di cassa integrazione.

 

Certamente poi l’articolo richiamato non riguarda i permessi annui retribuiti (PAR), regolati da diverso articolo (art. 5, sez. Quarta, Titolo III), che ugualmente non tratta in via espressa delle ipotesi di CIG e, più precisamente, non richiama neppure il criterio dei 15 giorni («(…) sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso (…)»).

Nonostante ciò, il Tribunale, senza addurre idonee motivazioni (si legge: «Analogamente deve affermarsi per quanto riguarda i permessi, i quali devono ugualmente essere riconosciuti in favore dei ricorrenti»), ne parifica la regolamentazione a quella delle ferie.

 

Quello che qui preme evidenziare è l’assenza, nel percorso argomentativo adottato, di qualsivoglia valutazione (rectius interpretazione) in merito alle pattuizioni collettive poste a fondamento della domanda giudiziale.

È la stessa Cassazione del 1988 a ricordare, nel passaggio peraltro ripreso dal Giudice di Ascoli, come l’interpretazione della disciplina collettiva «(…) è riservata al giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali  di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (…)». Sotto questo profilo, sarà interessante valutare, se vi sarà occasione, eventuali posizionamenti in successivi gradi di giudizio.

 

Al di là della questione di merito, che conserva in ogni caso la sua valenza, emerge l’esigenza di una attenta valutazione e interpretazione delle clausole contrattuali, il che assume una sempre più preponderante centralità nel dibattito giuslavoristico e di cui forse non ci si preoccupa ancora a sufficienza in termini formativi e di approfondimento tecnico, in ogni sede.

 

Marco Menegotto

ADAPT Professional Fellow

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