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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/90 – Il rinnovo del CCNL Moda Chimica Ceramica Decorazione piastrelle in terzo fuoco: incrementi retributivi, causali contrattuali e bilateralità per il rinnovo delle OO.AA. artigiane nelle pmi

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 21 marzo 2022, n. 11

 

Contesto del rinnovo

 

Il giorno 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani e Claai con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i settori del tessile moda, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il campo di applicazione del CCNL, invariato rispetto all’accordo precedente, riguarda i dipendenti delle piccole e medie industrie fino a 249 dipendenti del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli; i dipendenti delle piccole industrie fino a 49 dipendenti dei settori chimica, plastica, gomma, abrasivi, ceramica e vetro; i dipendenti delle piccole e medie industrie fino a 249 dipendenti del settore decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il CCNL di riferimento era scaduto il 31 dicembre 2019 e l’accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022.

 

Come emerge dal campo di applicazione, il CCNL si compone di tre settori e per questi il testo del rinnovo incide sia sulla parte economica, che sulla parte normativa, che su quella obbligatoria: le principali novità riguardano l’aumento dei minimi contrattuali, l’erogazione di una somma a copertura del periodo di carenza contrattuale, l’ampliamento dell’autonomia collettiva in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la valorizzazione del sistema bilaterale.

 

Il CCNL è frutto della confluenza, in data 7 novembre 2017, di tre CCNL sottoscritti con i sindacati dalle principali associazioni di categoria del settore artigiano  (CCNL  per i dipendenti dalla piccola e media industria conto proprio e conto terzi tessile, abbigliamento, occhiali, penne, spazzole, pennelli e giocattoli, CCNL per i lavoratori della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti dei settori chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro e CCNL per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie imprese di decorazione di piastrelle in terzo fuoco), e la sua struttura è pertanto caratterizzata da una parte comune e una settoriale.

 

In considerazione di tale peculiarità, nell’esporre le novità introdotte dall’ipotesi di rinnovo, sarà adottata tale bipartizione, distinguendo la parte comune del CCNL da quella settoriale.

 

Disciplina comune

 

Per quanto riguarda la disciplina comune, importanti novità vanno a toccare la parte normativa e obbligatoria del CCNL. Quanto alla parte economica, invece, occorre guardare alle singole discipline settoriali.

 

Nello specifico, con riferimento alla parte normativa, in merito alle tipologie contrattuali, il rinnovo recepisce la recente modifica al D.Lgs n. 81/2015, art. 19, comma 1, lettera b bis (art. 41 bis, D.L., n. 73/2021 c.d. Sostegni bis, convertito in L., n. 106/2021), introducendo, per il contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, le seguenti causali contrattuali: punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza, per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; incrementi di attività produttiva, di confezionamento, di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione. Con la medesima finalità, promuovere e sostenere l’occupazione temporanea e accrescere la competitività aziendale, l’ipotesi di rinnovo decurta o annulla, a seconda della casistica, l’intervallo temporale nell’eventualità di successione di contratti a tempo determinato (c.d. stop&go previsto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

 

Per quanto riguarda la parte obbligatoria, il CCNL viene sottoscritto nell’ambito del sistema di relazioni industriali di Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil e, in questo senso, nel processo di razionalizzazione degli assetti contrattuali delineato dall’accordo interconfederale del 26 novembre 2020 si inserisce nell’area contrattuale manifatturiero. Secondo il medesimo accordo interconfederale, recepito dal rinnovo contrattuale ad oggetto, il CCNL si compone di una parte comune e di una parte specifica, ha vigenza quadriennale e la decorrenza della contrattazione collettiva regionale si colloca a metà della vigenza del CCNL di riferimento.

 

Il CCNL recepisce, inoltre, l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, in materia di bilateralità, aumentando dal 1° febbraio 2022 sia la quota di contribuzione mensile alla bilateralità EBNA, sia l’importo forfettario a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.a.r.) erogato ai lavoratori dipendenti delle imprese che non aderiscono alla bilateralità.

 

Disciplina specifica del settore tessili, abbigliamento, calzature

 

Con riferimento alla disciplina specifica del settore tessili, abbigliamento, calzature, sul piano economico è previsto che gli aumenti dei minimi contrattuali verranno erogati in tre tranches, rispettivamente nei mesi di marzo, luglio e dicembre 2022. Le tabelle retributive complete devono ancora essere sottoscritte dalle parti firmatarie, tuttavia nel testo del rinnovo è indicato un aumento complessivo pari a € 80, distribuito metà con le prime due tranches e metà con l’aumento di dicembre.

 

Parte comune al settore tessili, abbigliamento, calzature e al settore chimica gomma vetro riguarda l’erogazione di un importo forfettario, a titolo di una tantum, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (01 gennaio 2019 – 28 febbraio 2022). L’una tantum sarà riconosciuta ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, 17 febbraio 2022, ed è pari ad € 200 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, per un importo di pari quantità erogato rispettivamente ad aprile e a novembre 2022. Agli apprendisti in forza al 17 febbraio 2022 l’una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L’una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L’importo è omnicomprensivo per cui è stato quantificato già considerando in esso i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi, restando escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Da citare che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali valori economici cesseranno di essere corrisposti con la prima tranche di aumento dei minimi contrattuali e quindi con la retribuzione di marzo 2022.

 

Ad interessare la parte normativa del CCNL e quindi tutte le novità relative alla disciplina collettiva che incide sul rapporto di lavoro, vi sono invece le novità relative alla classificazione del personale, dato che è previsto il passaggio automatico nel caso di lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono esperienza di lavoro inquadrabili nel primo livello per un massimo di dodici mesi, ovvero diciotto per le assunzioni a tempo indeterminato.

 

In merito alle tipologie contrattuali, oltre alla modifica del contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, già menzionata, occorre citare il lavoro a tempo parziale: il CCNL incentiva l’accoglimento da parte delle aziende delle domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, entro il limite complessivo del 9%, al verificarsi di determinate situazioni, quali la salute e la formazione del lavoratore, nonché il lavoro di cura a favore di familiari.

 

In termini di conciliazione vita lavoro, è modificata anche la disciplina dei permessi non retribuiti per malattia del figlio da 3 a 12 anni, per cui il lavoratore può richiederne per un massimo di 8 giorni, comprensivi di quelli eventualmente previsti dalla legge. È, inoltre, prevista la possibilità di fruire, previo preavviso di due giorni, del congedo parentale ad ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo. Inoltre, il limite massimo annuale per i regimi di flessibilità di orario è di 104 ore annue, elevabili, con accordo sindacale, fino a 112 ore annue complessive.

 

Muta anche la disciplina della malattia e infortunio non sul lavoro, dove, a seconda dello specifico settore, varia il periodo di conservazione del posto.

 

Nella parte obbligatoria, le parti firmatarie, vincolandosi reciprocamente, prendono posizione sul dumping contrattuale, da un lato valorizzando le Politiche per lo sviluppo del settore moda (dumping economico e sociale, educazione alla legalità, tutele per la salute e sicurezza, sviluppo sostenibile ed economia circolare), nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento.

 

Dall’altro, anche in ossequio alle previsioni interconfederali sulla rappresentanza, il rinnovo invita le aziende committenti lavorazioni a terzi e/o appalti ad inserire nel contratto di committenza una clausola richiedente alle imprese esecutrici l’impegno di applicazione del CCNL di pertinenza sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Disciplina specifica del settore chimica gomma vetro

 

Con riferimento alla disciplina specifica del settore chimica gomma vetro, tre sono le novità meritevoli di nota sul piano economico: l’aumento dei minimi, l’erogazione di una somma a titolo di una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale e la diaria di trasferta.

 

Per quanto attiene alle tabelle retributive, sono previste nel 2022 quattro tranches di aumento rispettivamente a marzo, luglio, settembre e dicembre. L’aumento andrà riparametrato sui diversi livelli di inquadramento ed è complessivamente pari ad € 95 per il settore chimica, € 83 per il settore plastica e gomma ed € 80 per i settori abrasivi, ceramica e vetro. Le parti si sono impegnate a incontrarsi per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.

 

Infine, specificatamente per il settore coibenti, è introdotto l’aumento della diaria per la trasferta, che dal 1° aprile 2022 è fissata in € 35,00 con esclusione del pernottamento, il quale rientra nel rimborso spese qualora necessario.

 

Sul piano normativo, al fine di favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, varia la disciplina dei permessi non retribuiti, sia in caso di malattia del figlio, come è per il settore del tessile, sia in caso di figli a carico di età inferiore a 6 anni e minori di cui si sia assunta la tutela. Come per il settore del tessile, è prevista la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore.

 

Per lo specifico settore della plastica e gomma è inoltre modificata la classificazione del personale, con l’estensione dell’automatismo di carriera dal 1° al 2° livello a tutti i lavoratori dopo 18 mesi di effettivo svolgimento delle mansioni previste dal primo livello.

 

In merito alla parte obbligatoria, le parti si impegnano a dare avvio, entro il 30 giugno 2022 e fino al 30 dicembre 2022, ad una Commissione paritetica per la revisione e l’unificazione degli inquadramenti contrattuali attualmente previsti; revisione che dovrà essere completata entro il termine di decadenza del CCNL.

 

Disciplina specifica del settore decorazione piastrelle in terzo fuoco

 

Infine, con riferimento allo specifico settore decorazione piastrelle in terzo fuoco, sul piano economico l’una tantum è quantificata in €180,00 ed è suddivisa in due rate di pari importo, erogate con la retribuzione di aprile 2022 e di novembre 2022. L’incremento retributivo, da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento, è complessivamente pari ad € 70, erogato in tre tranches, rispettivamente con la retribuzione dei mesi di marzo, luglio e dicembre dell’anno in corso.

 

L’unica modifica in merito alla parte normativa riguarda l’individuazione delle causali contrattuali previste, in aggiunta a quelle legali, per il ricorso al lavoro a tempo determinato e in somministrazione, già esposte nella parte comune.

 

Non vi è invece alcuna annotazione degna di nota per quanto attiene la parte obbligatoria del CCNL, ad eccezione di quanto già menzionato nella parte comune.

 

Valutazione d’insieme

 

L’ipotesi di accordo in questione segue i rinnovi che nella fine del 2021 hanno coinvolto Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani con Cgil, Cisl e Uil per il settore dell’alimentazione, panificazione e somministrazione alimenti e pasti e per il settore della metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica e restauro dei beni culturali.

 

A riprova della estensione del sistema di relazioni industriali dell’artigianato basti osservare il campo di applicazione dell’ultimo rinnovo sottoscritto, destinato alle piccole e medie industrie dei seguenti settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne spazzole e pennelli, chimica ed accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro settore meccanizzato – prime lavorazioni, vetro trasformazioni – seconde lavorazioni, vetro soffio a mano e semiautomatiche; piastrelle in terzo fuoco.

 

A rilevare nell’ipotesi di rinnovo vi sono la parte economica, che funge anche da ristoro per il periodo di vacanza contrattuale, la parte normativa, con la maggiore flessibilità accordata al lavoro a tempo determinato, utile a garantire maggiore competitività alle aziende del settore e la parte obbligatoria che evidenzia ancora una volta la capillarità del bilateralismo nell’artigianato, che coinvolge sia le aziende artigiane, che le aziende non artigiane, applicanti i CCNL dell’artigianato (si veda La capillarità del bilateralismo nell’artigianato, in Bollettino ADAPT del 28 febbraio 2022, n. 8).

 

Eleonora Peruzzi

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@PeruzziEleonora

Contrattazione collettiva e salario: un binomio ancora efficace?

Contrattazione collettiva e salario: un binomio ancora efficace?

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

È indubbio come i contratti collettivi siano uno strumento congiunto di governo del mercato di lavoro utilizzato dalle parti mediante cui vengono ricoperti innumerevoli aspetti della prestazione di lavoro, a partire da quello salariale. Il tema retributivo è oggetto di negoziazione fra sindacati e associazioni datoriali sin dall’origine della contrattazione collettiva, nonché argomento di ricerca della dottrina che guarda all’evoluzione del ruolo delle relazioni industriali nell’incidere nell’incontro fra domanda e offerta, dettando dei parametri per misurare la prestazione di lavoro.

 

Il working paper dell’ETUI Are collective agreements losing their bite si concentra precisamente su questo aspetto: è ancora possibile considerare i contratti collettivi e la contrattazione collettiva efficaci e rilevanti in tema di salario? Ossia, se ed in che modo gli accordi collettivi fra le parti possono incidere positivamente sul salario del lavoratore?

 

Il contesto delineato dal WP riferisce di un’involuzione della contrattazione collettiva in Europa, che nel periodo fra il 2002 ed il 2018 si è applicata a sempre meno lavoratori. In particolare, si sono registrate alcune tendenze che meritano nota: guardando al dato di copertura della contrattazione collettiva, il declino del tasso di applicazione del “collettivo” si è registrato in paesi già caratterizzati da percentuali medio-basse di negoziazione. Ancor più nello specifico, guardando al gruppo a medio-bassa copertura, il report sottolinea una generale tendenza ad uno spostamento dal livello decentralizzato a quello centralizzato di contrattazione. Il dato suggerisce come sia proprio questa diminuzione in termini di contrattazione decentralizzata ad aver influito nel calo della percentuale di applicazione della contrattazione collettiva. La tendenza appena descritta non è però stata osservata in modo eguale in tutti i paesi comunitari, dal momento che ad esempio in Polonia, Bulgaria, Cipro e Germania, l’involuzione della percentuale di copertura della contrattazione collettiva è stata invece accompagnata da un trend di decentralizzazione della stessa.

 

Diversamente, nei paesi ad alta copertura si sono registrati più bassi tassi di diminuzione di applicazione della contrattazione collettiva, contemporaneamente ad una tendenza ad una maggiore centralizzazione. Guardando ancora una volta al dato specifico, è poi possibile riconoscere differenze nel grado di centralizzazione all’interno degli stati ad alta copertura. Più specificamente, in paesi quali Belgio, Portogallo e Spagna nonostante il raccordo “centralizzazione-alta copertura”, si riferisce un alto ruolo della contrattazione aziendale.

 

Queste differenze in copertura e centralizzazione fra i diversi paesi dimostrano in ogni caso, nel periodo analizzato, una forte relazione fra gli elementi di centralizzazione e copertura. Il processo ha quindi portato ad una polarizzazione verso due clusters: da un lato, per l’appunto, i paesi ad alta copertura e alta centralizzazione, dall’altro, gli stati a bassa copertura ed applicanti una contrattazione decentralizzata (pur riconoscendo in alcuni casi tendenze alla centralizzazione, contemporaneamente alla diminuzione di accordi d’impresa). Viene quindi riconosciuto un legame generale fra sistemi centralizzati ed alta copertura contrattuale: l’equazione sembra dunque essere quella tale per cui per ottenere un alto livello di copertura contrattuale collettiva è necessario intervenire tramite un più alto livello di contrattazione, ovvero tramite il livello nazionale/centralizzato.

 

Affrontati quindi i fattori di descrizione generale di centralizzazione, ovvero di copertura, prima di affrontare lo specifico tema dei divari retributivi, è opportuno distinguere fra le diverse e plurali fonti che possono intervenire nella dinamica salariale, ossia: un qualsiasi contratto, un accordo centrale (prevalentemente nazionale o settoriale), aziendale ed in ultimo nessun accordo collettivo. Una prima risultanza fa innanzitutto riferimento a come il salario sia necessariamente definito dall’equazione di innumerevoli fattori, quali ad esempio l’età, l’educazione, l’occupazione, le ore lavorate ed il tipo di contratto: ogni sorta di accordo difatti “stima” una previsione di salario secondo i fattori dati.

 

Generalmente, appare poi come il salario e nello specifico i premi di risultati siano positivi a livello aggregato in tutti i modelli di contrattazione valutati; un primo dato che può essere tratto dall’analisi è dunque come la contrattazione, sia essa centralizzata o decentralizzata, tenda a maggiorare il salario dei lavoratori, rispetto invece a lavoratori, presi con stesse caratteristiche ed in una medesima categoria, ma la cui prestazione è determinata dal solo contratto individuale. Una prima motivazione può essere individuata nel fatto che, nei paesi a più alto tasso di contrattazione collettiva, e dunque in cui più lavoratori sono sottoposti ad accordi nazionali o di secondo livello, da un lato, coloro che sono sottoposti a contrattazione sono generalmente lavoratori della fascia medio-bassa, che dunque possono avvalersi della contrattazione collettiva per un miglioramento/maggiorazione del salario ovvero del premio di risultato; allo stesso tempo, dall’altro lato, coloro che rimangono al di fuori dell’ambito di applicazione degli stessi accordi, solitamente sono lavoratori ad alta professionalità, un fattore che giustifica i più alti salari di suddetti lavoratori e che al contempo descrive la mancanza di accordo sulla loro figura.

 

A supporto di tale tesi sulla preferibilità della contrattazione collettiva piuttosto che la mancanza della stessa, è opportuno anche riferire dati su di uno specifico elemento del salario ovvero il premio di risultato: il report ETUI riferisce come difatti lo stesso risulti in diminuzione in quei paesi in cui le percentuali di copertura della contrattazione collettiva sono in calo. Un esempio di questo stretto legame è riportato dai dati: si può infatti riconoscere come in Unione Europea la percentuale di lavoratori non coperti da alcun contratto collettivo sia aumentata fra il 2002 ed il 2018 di 19 punti percentuali, aumento associato secondo il WP ad una diminuzione del premio di risultato (e complessivamente anche del salario) di circa 3,5 punti percentuali, fra i soggetti cui è applicato un contratto collettivo e individui invece non coperti da alcuno. Ancora una volta si può riferire questo calo ad un minore potere contrattuale dei lavoratori, solitamente o precedentemente determinati dalla contrattazione collettiva, e che, senza l’ausilio di accordi categoriali nazionali ovvero aziendali, non hanno la possibilità, al pari dei soggetti ad alta professionalità, di porre in essere contrattazione individuale sui temi del salario.

 

Se dunque generalmente la contrattazione è preferibile ad una situazione priva di accordi collettivi, un secondo dato da sottolineare, è la registrazione di una tendenza ad una maggiorazione dei salari e dei premi quando questi siano inseriti in un accordo nazionale piuttosto che in un contratto decentralizzato (di impresa). Il report riferisce difatti nella metà dei paesi comunitari ampie differenze delle medie di salario per i lavoratori coperti da accordo centralizzato piuttosto che decentralizzato.

 

Ancora, questo “favore” nei confronti della contrattazione centralizzata può anche rinvenirsi in altri due fattori, quali: l’elemento di evoluzione temporale, che descrive come, anche se inizialmente il salario era inferiore negli accordi nazionali piuttosto che in quelli di cui al secondo livello, si può riconoscere una tendenza verso una maggiore perequazione della retribuzione nel tempo nel primo (esempi sono la Grecia, il Portogallo ed il Belgio); la presenza in salario di premi ancora positivi anche in caso di bassa copertura di contrattazione collettiva, quando si sia in presenza di modelli di contrattazione centralizzata.

 

Le evidenze riportate ben sottolineano come la contrattazione collettiva sia ancora strumento necessario ai lavoratori per la misurazione corretta e confacente del salario, nonché per assicurarsi una sua maggiorazione. Tuttavia, è altrettanto indubbio come su questi aspetti incida la vincolatività, dunque il potere negoziale, che significa quanto le parti sociali abbiano potere nella contrattazione e, conseguentemente, a quanti lavoratori è successivamente applicato l’accordo e che sono sottoposti allo stesso.

 

Il WP riferisce difatti un collegamento fra la misura del premio salariale ed il potere contrattuale: se è solito associare il premio di risultato al potere di negoziazione delle associazioni sindacali, dunque considerando tale elemento del salario come di per sé un indice del potere contrattuale, è opportuno integrare la riflessione sul modello sociale e di relazioni industriali prevalenti nel paese, così da tenere in considerazione tutti quei fattori politico-istituzionali che contestualmente contribuiscono a rendere il contratto collettivo di così ampia estensione e peso (anche con riferimento al tema del salario).

 

Concludendo, l’analisi sottolinea come un rafforzamento della contrattazione collettiva, oltre agli obiettivi di generali in termini di rappresentanza del lavoratore e qualità del lavoro stessa, tutti aspetti che indubbiamente sono coperti dall’ambito d’azione delle relazioni industriali, sia ancora importante a livello di un rimodernato governo del sistema sempre in trasformazione del mercato del lavoro, contribuendo ad una nuova misurazione della prestazione di lavoro, secondo indici di benessere per il lavoratore e di contribuzione alla creazione di ricchezza per le stesse aziende e la società.

 

Sara Prosdocimi

ADAPT Junior Fellow

@ProsdocimiSara

Crisi, gestione degli esuberi e ruolo del sindacato: la rilevanza degli obblighi di informazione e consultazione nelle recenti vertenze

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

Le recenti cronache hanno registrato un costante impegno dei tribunali alle prese con la tutela dei diritti di informazione e consultazione del sindacato nella gestione delle crisi aziendali. Si tratta di casi in cui le procedure di riorganizzazione del personale sono state invalidate proprio perché le aziende in questione non si sono adeguatamente confrontate con le organizzazioni sindacali.

 

La comunicazione intesa quale dialogo e confronto con la controparte è resa obbligatoria da normative specifiche previste per i diversi casi di crisi. Si pensi ai procedimenti obbligatori di consultazione previsti per richiedere gli ammortizzatori sociali (art. 24 della L. n. 148/2015), nonché a quelli di comunicazione necessari per procedere a licenziamenti collettivi (art. 4 della L. n. 223/1991). Lo scopo di tali obblighi è quello favorire la trasparenza delle procedure e, dunque, l’effettiva partecipazione delle parti sociali, al fine di individuare eventuali misure alternative al recesso e conservative dei livelli occupazionali o, laddove non concretamente praticabili, di condividere e ove possibile concordare criteri di scelta del personale in esubero (fra le più recenti, cfr. Trib. Monza 8 ottobre 2021 (caso Giannetti Ruote), Trib. Firenze 20 settembre 2021 (caso GKN), nonché Trib. Napoli 4 gennaio 2022 (caso Jabil), tutte in www.bollettinoadapt.it). Inoltre, non si può escludere che il legislatore abbia voluto coinvolgere il sindacato nella gestione di tali dinamiche per affidargli un compito di “sorveglianza” sul corretto esercizio dei poteri datoriali, evitando il puro arbitrio o decisioni che possano poi sfociare in condotte discriminatorie.

 

Rispetto a tali obblighi, come si è detto, è stato possibile registrare una particolare attenzione della giurisprudenza relativamente alle procedure previste dall’art. 4 della legge 223/1991, norma che statuisce gli obblighi di informazione e consultazione previsti in caso di eccedenza di personale. Tale previsione contribuisce a disegnare un preciso iter a garanzia del contraddittorio con le associazioni sindacali. Dapprima l’azienda è tenuta a comunicare l’intenzione di aprire la procedura di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali ed all’ufficio provinciale del lavoro e, ove richiesto entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali, si può poi procedere ad un esame congiunto per verificare possibili misure alternative conservative dei livelli occupazionali. Quanto emerge dal confronto sarà poi oggetto di comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro.

 

Non è però solo la legge a regolare le procedure di gestione delle crisi aziendali e il ruolo della rappresentanza all’interno di esse. Alcuni contratti collettivi, tra cui si annovera quello della meccanica, hanno reso obbligatorio un confronto costante rispetto all’andamento economico-finanziario dell’azienda e alle conseguenti modifiche o ricadute relative i livelli occupazionali. In questa prospettiva, nel caso in cui si debba procedere a licenziamenti collettivi, il confronto con il sindacato non si traduce in una mera attività di informazione ma si estende alla fase della formazione della decisione. Secondo i giudici, il senso dell’obbligo assunto è evidentemente quello di consentire al sindacato di esercitare al meglio le proprie funzioni, ivi compresa quella di condizionare (con le ordinarie e legittime modalità di confronto ed eventualmente di contrasto) le future determinazioni e scelte gestionali dell’azienda.

 

Procedendo con ordine, riteniamo di primario interesse la sentenza relativa il caso Jabil. Dopo una complessa vicenda di passaggio dell’organico da Jabil S.p.a. a Orefice S.r.l., all’interno della quale anche grazie all’intermediazione del MISE si prevedeva la reindustrializzazione del sito, ai lavoratori veniva richiesto il trasferimento presso un sito a 600 km di distanza.

 

La Corte, alla luce della direttiva CE 98/59 in materia di licenziamenti collettivi e della relativa interpretazione della Suprema Corte, ha ritenuto che la richiesta di trasferimento presentasse gli estremi del licenziamento collettivo secondo la nozione eurounitaria. Si trattava, infatti, di un atto unilaterale idoneo ex ante a determinare una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro dal quale può derivare quale ragionevole conseguenza la cessazione del rapporto. A questo proposito, il tribunale sottolineava che non veniva rispettato il requisito della procedura di consultazione previsto sia dalla legislazione nazionale sia dalle direttive europee, necessario in una prospettiva di condivisione di risoluzioni alternative delle crisi aziendali.  Come sostenuto costantemente dalla giurisprudenza europea (cfr. ex multis, Corte di Giustizia 4 Giugno 2020 C- 32/20, paragrafo 30), l’obiettivo principale della direttiva sarebbe proprio quello di far precedere i licenziamenti collettivi da un’idonea informativa e da un confronto con le organizzazioni sindacali.

 

La giurisprudenza si è poi espressa affermando la violazione degli obblighi informativi previsti dal CCNL metalmeccanici nel caso GKN (Trib. Firenze 20 settembre 2021). Benché infatti risulti chiaro dalla lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 della L. n. 223/1991 che la decisione dell’azienda in merito ai licenziamenti fosse stata a lungo ponderata – si legge infatti che “Negli ultimi mesi, il quadro si è stabilizzato e ha fornito una base robusta per le pianificazioni future” – ai sindacati nei mesi antecedenti i fatti non è data notizia relativa alla chiusura dello stabilimento e alla delocalizzazione della produzione.

 

Nel caso in questione, l’obbligo di informare in maniera assidua le organizzazioni sindacali sulla situazione economico-finanziaria e le relative ricadute occupazionali derivava sia dalle previsioni del CCNL Metalmeccanici, sia da un accordo aziendale siglato in data 9 luglio 2020. La Corte ha sostenuto che dal tenore letterale della norma contrattuale emerge che l’obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro non è limitato alla comunicazione della decisione assunta ma si estende alla fase di formazione della decisione stessa, segnatamente sulla base di alcune delle espressioni in essa contenute, quali “andamento prevedibile dell’occupazione”, “previsioni di rischio per i livelli occupazionali”, “previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro”. Da queste locuzioni, si evince che parte datoriale è tenuta a condividere con il sindacato non solo i dati aziendali (sull’andamento del mercato, i livelli produttivi ed altro), ma anche ogni valutazione effettuata in ordine ai suddetti dati, tutte le volte che, come nel caso di specie, tale valutazione comporti una “previsione di rischio per i livelli occupazionali”. Inoltre, già nel 2020 GKN si era impegnata “al confronto con la RSU in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato”, nell’eventualità in cui avesse dovuto procedere a licenziamenti coercitivi. In definitiva, la GKN era tenuta ad informare il sindacato non solo dei dati relativi all’andamento dell’azienda, ma anche del fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro dell’azienda stessa.

 

Le violazioni si evincono dalla ricostruzione dei fatti: in data 8 giugno GKN aveva rappresentato possibili esuberi (tra le 15 e le 29 unità) tanto alla RSU che alle organizzazioni sindacali; tuttavia, alla proposta dei sindacati presentata in data 29 giugno di soluzioni alternative al licenziamento non è mai giunta risposta. In seguito ad un sollecito, l’azienda ha promesso un incontro per discutere di tutte le questioni in data 7 luglio, omettendo di specificare quanto sarebbe accaduto il giorno seguente: la chiusura dell’intero stabilimento e la delocalizzazione della produzione.

 

Per il giorno 8, inoltre, era stato predisposto un fermo produttivo motivato dalla perdita di una commessa. Come è ormai noto, lo stabilimento non ha mai riaperto; la comunicazione ai lavoratori è stata data infatti in data 9 luglio ed essi sono stati posti con effetto immediato in aspettativa retribuita. Appare chiaro secondo la Corte che “vi sia stato un intento di delegittimare il sindacato per elidere la possibilità di reazione dello stesso, che si riscontrerebbe dalle modalità con cui è stata disposta la cessazione dell’attività”. All’immediata cessazione della produzione non è stata attribuita da parte dell’azienda alcuna spiegazione; la Corte ha ravvisato in tale iter una mancanza di buona fede e correttezza da parte dell’azienda e ritenuto plausibile che quest’ultima volesse limitare l’attività del sindacato.

 

È dunque configurabile un’evidente violazione dei diritti del sindacato, messo davanti ad un fatto già compiuto e privato della facoltà di intervenire sull’iter di formazione della decisione datoriale, nel solco di un confronto costruttivo e democratico che dovrebbe caratterizzare le parti (giova sul punto ricordare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 99 del 1980, la quale esclude che il rapporto tra impresa e sindacato sia connotato da “un inevitabile e irriducibile contrasto fra datori di lavoro e lavoratori”, nonché da “un incessante conflitto fra opposti interessi degli uni e degli altri”).

 

Nel caso Giannetti Ruote (Trib. Monza 8 ottobre 2021), invece, la Corte non ha ritenuto violate le norme di legge, in quanto l’azienda non si è sottratta al confronto ed ha di fatto dato previa comunicazione della riduzione del personale alle organizzazioni sindacali. Invero, l’azienda ha proceduto prima ad una comunicazione diretta ai lavoratori nella quale si annunciava la chiusura dello stabilimento e che gli stessi sarebbero stati posti in ferie sino ad una successiva comunicazione, rispettando però l’iter previsto prima di aprire effettivamente la procedura di licenziamento. La Corte in tal caso non ha nemmeno ravvisato la violazione degli obblighi previsti dal CCNL Metalmeccanici, in quanto come provato dall’azienda si sono tenuti incontri con frequenza mensile in cui veniva fedelmente rappresentata la situazione economico-finanziaria.

 

Come si desume dal dato normativo e contrattuale, dunque, nel corso della gestione delle vertenze il sindacato può utilizzare le leve della comunicazione per legittimare il proprio ruolo e il proprio intervento all’interno delle dinamiche di gestione dei rapporti di lavoro rispetto alle situazioni di crisi, che a quanto pare non sono solo ad appannaggio dell’imprenditore.

Il caso GKN in questo senso è particolarmente ricco di spunti: al licenziamento dei 422 lavoratori nel luglio 2021 sono seguite azioni di protesta a livello regionale, un’attenzione mediatica particolarmente alta, un processo che si è basato proprio sulla necessità del confronto con le organizzazioni sindacali. La vicenda, benché ancora non del tutto conclusa, si è evoluta grazie ad un accordo siglato il 21 gennaio 2022 presso il MISE, che prevede la re-industrializzazione del sito e il mantenimento dei livelli occupazionali grazie all’ausilio della cassa integrazione straordinaria. Il sindacato e i lavoratori sono riusciti a indirizzare gli esiti vertenziali grazie agli strumenti comunicativi interni ed esterni, mediatici e previsti da norme e contratti, descritti sin ora.

 

Il caso GKN è solo un esempio fra tanti che prova quanto sostenuto da numerosi studiosi delle relazioni industriali: se una delle parti coinvolte agisce unilateralmente ed abbandona il confronto la crisi assume quasi sempre i caratteri dello scontro sociale (sul punto, cfr. G. Castano, Relazioni industriali e contrattazione collettiva nella gestione delle crisi aziendali, in Working Paper ADAPT, 2022, n. 2).

 

In conclusione, le pronunce in analisi, oltre a mostrare la portata particolarmente ampia della direttiva europea in materia di licenziamenti collettivi, dimostrano anche come i diritti di consultazione e informazione – specialmente quelli di natura contrattuale – stiano assumendo crescente rilevanza nella tutela dei diritti dei lavoratori.

 

Serena Bergamaschi

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@SerenaBergamas1

L’evoluzione del sistema bilaterale nel settore delle attività professionali

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

La rappresentanza e il relativo sistema di relazioni sindacali dei liberi professionisti di Confprofessioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ha trovato nella filosofia del bilateralismo il suo principio fondante. Ė un sistema piuttosto articolato il cui assetto è mutato e si è andato ad arricchire nel corso del tempo. Trova il suo fondamento nell’ambito del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, risultando da questo inscindibile, ed è pertanto un sistema bilaterale di natura interamente contrattuale.

Diversi gli organismi di sistema costituiti nel corso del tempo che la contrattazione nazionale fin dai primi anni ‘2000 ha prontamente intercettato. In ordine cronologico gli istituti di natura bilaterale via via costituiti sono:

 

Fondoprofessioni

 

Fondoprofessioni è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei Dipendenti degli Studi Professionali e delle Aziende ad essi collegate. L’Ente è nato il 7 novembre 2003 tramite grazie ad un Accordo Interconfederale tra Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e CGIL CISL e UIL per favorire lo sviluppo delle competenze all’interno del settore delle libere professioni. L’iscrizione al Fondo si esprime tramite il contributo dello 0,30% del monte salari del personale dipendente, comunque obbligatoriamente versato anche in assenza di adesione al Fondo, ai sensi di quanto previsto dell’art. 25, comma 4, legge n. 845/1978. Gli Studi/Aziende che aderiscono a Fondoprofessioni possono ottenere il finanziamento della formazione continua del personale dipendente migliorando, così, il servizio offerto ai clienti e la propria competitività. I relativi interventi formativi sono realizzati dagli Enti attuatori accreditati dal fondo che supportano gli studi nell’accesso ai contributi disponibili e organizzano la relativa formazione. La platea degli iscritti, come testimoniato dal V Rapporto sulle Libere professioni in Italia a cura dell’Osservatorio delle libere professioni conta complessivamente oltre 66.000 studi professionali con prevalenza nelle regioni del Centro Nord del Paese e con una percentuale di ripartizione per genere caratterizzata dalla prevalenza femminile del 65.5% contro un 34.5% maschi come testimoniano i grafici seguenti.

 

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CADIPROF

 

La Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli studi professionali è stata costituita a Roma il 23 luglio 2003 e originariamente prevista nell’Accordo di rinnovo del Ccnl studi professionali del 24 ottobre 2001, stipulato tra Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs. La Cassa è attualmente disciplinata dagli articoli 13 e 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli studi professionali, dallo Statuto e dal Regolamento amministrativo.

Ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali sanitari e sociosanitari, integrativi delle prestazioni pubbliche obbligatorie rese dal Servizio Sanitario Nazionale, a favore dei lavoratori individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli studi professionali, e dei loro familiari. Dal 1° gennaio 2005, Cadiprof fornisce prestazioni di assistenza ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai praticanti che operano negli studi professionali. Negli ultimi anni Cadiprof ha visto crescere costantemente la platea di lavoratori assistiti, che sono il risultato anno per anno della differenza tra i nuovi iscritti e quei lavoratori che escono dalla copertura per avvenuta cessazione del rapporto lavorativo come mostra la seguente tabella.

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Anche la distribuzione a livello nazionale non è uniforme: circa i due terzi dei datori di lavoro che iscrivono i loro lavoratori alla Cassa sono collocati nel Nord Italia, con una prevalenza nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

 

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L’area delle professioni medico sanitarie, odontoiatriche e quella delle professioni amministrative sono quelle maggiormente rappresentate nella platea come illustrato nella tabella seguente.

 

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Diversi e molteplici gli interventi che previsti dall’assistenza sanitaria integrativa dell’Ente: Interventi chirurgici (anche ambulatoriali e day hospital), Diaria per ricovero in caso di malattia o infortunio, Ospedalizzazione domiciliare post-ricovero, Ticket SSN, Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie, Trattamenti fisioterapici riabilitativi, Prestazioni odontoiatriche, Check-up biennale, Assistenza pediatrica

 

EBIPRO

 

È l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore degli studi professionali, costituito nel gennaio del 2009 su iniziativa delle parti firmatarie del CCNL degli Studi Professionali: Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. L’istituzione dell’ente ha rappresentato il completamento del sistema della bilateralità degli studi professionali essendo stato attivato successivamente a Cadiprof e a Fondoprofessioni. Anche esso trova il suo fondamento a livello contrattuale negli art. 13 e 15 del CCNL Studi Professionali e a livello gestionale nello Statuto.

 

Ebipro è stato individuato dalle Parti costitutive come una vera e propria sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro con l’obbiettivo di tutelare tutte le figure che operano all’interno di uno studio professionale. L’art. 15 del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 stabilisce che l’ente ha una serie di compiti rilevanti, tra cui: definire specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento; avviare iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, attuare iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; predisporre studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente Ccnl; promuovere la costituzione di sportelli territoriali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con il livello nazionale.
Concretamente diversi sono i servizi erogati dall’Ente sia per i lavoratori che per i datori di lavoro: Rimborso della retribuzione per permessi studio, Incentivi all’occupazione stabile, Supporto realizzazione tirocini curriculari e alternanza scuola-lavoro, Rimborso spese sportive, Rimborso tasse universitarie, Rimborso testi scolastici dei figli, Rimborso asilo nido, Sostegno al reddito per i lavoratori, Rimborso spese dotazioni smart working per i datori di lavoro. Nello specifico queste due misure hanno avuto una forte richiesta nel periodo di emergenza pandemico come testimoniato dall’Osservatorio delle libere professioni questo studio tematico ove oltre 40.000 lavoratori che si sono trovati a dover sospendere la propria attività lavorativa per via dell’emergenza pandemica hanno potuto beneficiare di un contributo una tantum aggiuntivo alla richiesta di ammortizzatore sociale ordinario e oltre 7.000 datori di lavoro e lavoratori abbiano potuto beneficiare del contributo dell’ente bilaterale per le spese sostenute per l’attivazione dello smart-working.

 

Aspetti gestionali e di contribuzione alla bilateralità di settore

 

Il sistema di contribuzione alla bilateralità deve essere pertanto applicato a tutti i dipendenti cui viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi Professionali, a prescindere dall’appartenenza del datore di lavoro a associazioni o albi professionali, e dalla tipologia di datore di lavoro (persona fisica o giuridica). Il versamento, in base all’art. 13 del CCNL, è pari a 22 euro per lavoratore per 12 mensilità, ripartito in 15 euro a CADIPROF e 7 euro a EBIPRO (di questi 2 euro sono a carico del lavoratore). È pari invece a 24 euro «una Tantum di iscrizione alla Cadiprof» quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario (queste quote rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della legge 153/1969 come riformulato dal d.lgs. 314/1997 in materia di razionalizzazione disposizioni fiscali redditi lavoro dipendente e relativi adempimenti e sono pertanto non imponibili ai fini fiscali e previdenziali). Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e di esazione delle quote alla bilateralità sono state stipulate nel corso del tempo delle convenzioni con INPS per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento agli Enti Bilaterali del settore regolati rispettivamente dalla Circolare Inps n.71/2006, Circolare Inps n.39/2011, Messaggio Inps n.6579/2015 ove si stabilisce un unico codice da indicare in F24 sezione Inps con causale ASSP e poi è la stessa CADIPROF a operare una divisione interna delle risorse come stabilito dall’allegato sulla bilateralità di settore al CCNL degli studi professionali.

 

È stata prevista dalle parti una clausola di chiusura dall’art. 13 del CCNL per cui in caso di omissione del versamento delle quote destinate alla bilateralità viene previsto l’obbligo di corrispondere un elemento distinto della contribuzione di 32 euro per 14 mensilità in linea con la Circolare Ministero del lavoro n.43/2010 che, ancora ad oggi, è il principale riferimento ammnistrativo-normativo in materia di obblighi di contribuzione.

 

Gestione professionisti

 

Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 ha introdotto una importante novità dedicata ai liberi professionisti: l’attivazione automatica delle coperture di assistenza sanitaria integrativa per i datori di lavoro che applicano il contratto e che sono in regola con il versamento dei contributi per la bilateralità di settore. La Gestione professionisti è una partizione interna dell’Ente bilaterale interamente gestita da Confprofessioni che sì è configurata come una autonoma e separata gestione dedicata alla attivazione e alla gestione delle coperture e dei servizi relativi all’assistenza integrativa specificamente dedicata ai professionisti. Anche essa trova il suo fondamento a livello contrattuale nell’art 14 (Welfare integrativo per i liberi professionisti) del CCNL Studi Professionali del 17 aprile 2015 ove è stato stabilito che “Le Parti intendono garantire ai liberi professionisti, datori di lavoro e non, forme di assistenza sanitaria integrativa. Per tale finalità verrà costituita una gestione autonoma e separata nell’ambito di Ebipro che verrà disciplinata mediante l’allegato di cui all’articolo precedente”. Nello specifico nell’ allegato sulla bilateralità di settore al CCNL degli studi professionali al punto 4 e 5 è stato stabilito che “3 euro (dei 22 mensili totali che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all’ente bilaterale) sono destinati a finanziare l’assistenza integrativa per i liberi professionisti datori di lavoro al netto degli oneri di riscossione e gestione” e che “E.BI.PRO. costituisce, per l’amministrazione delle somme di cui al punto 4, una gestione separata dalle altre attività istituzionali, assicurando l’equilibrio economico-finanziario della suddetta gestione”.

 

Il piano, inizialmente incentrato sulla prevenzione, si è nel tempo arricchito per offrire coperture complete visite specialistiche, check up annuale, accertamenti diagnostici, terapie e trattamenti fisioterapici, diaria per inabilità temporanea, pacchetto maternità, copertura infortuni e copertura per emergenze allo studio, monitoraggio a distanza di malattie croniche.

Anche questa gestione trova il suo fondamento a livello regolamentare interno e sono previste una serie di coperture automatiche per il professionista datore di lavoro in due formule principali: BASE e PREMIUM che si attivano dal 1°giorno del IV mese successivo all’Iscrizione. In base al numero dei dipendenti per ciascuno studio è previsto un definito numero di coperture automatiche dedicate al titolare e, in caso di studio associato/ società, ai soci/associati e collaboratori, con diverse formule e massimali. Per i datori di lavoro è possibile ottenere l’upgrade della copertura automatica, l’attivazione della copertura per altri soci/associati/collaboratori esterni a cui non spettino le coperture automatiche ed altre integrazioni previste.

 

Tramite Gestione Professionisti le parti del settore in ottica mutualistica hanno cercato di estendere misure di welfare derivanti dalla bilateralità anche a categorie di lavoratori diverse da quelle tradizionalmente coperte dalla contrattazione collettiva e quindi dai sistemi bilaterali costituiti nei diversi settori dell’economia. In questa direzione è stato pertanto esteso il welfare bilaterale anche ai lavoratori autonomi in una concezione universalistica delle tutele.

 

Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali e Previprof

 

In una panoramica completa della bilateralità del sistema Confprofessioni si dovrebbero aggiungere anche:

FSAP, Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali in quanto costituito bilateralmente dalle parti sociali del settore, ma esso appartiene alla c.d. “bilateralità tipizzata” cioè quella che opera su espressa delega di una fonte di legge, sotto il “cappello” INPS e non è “prodotta” e gestita interamente dalle parti sociali. Istituito con accordo tra Confprofessioni-Filcams, Fisascat e Uiltucs il 3 ottobre 2017, è stato recepito con decreto interministeriale il 27 dicembre 2019 e è stato reso operativo con il decreto di nomina del comitato amministratore del 20 maggio 2021. Sono aderenti al Fondo i datori di lavoro del settore attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti come individuati dai codici Ateco e CSC contenuti nell’allegato della circolare Inps n. 77/2021.

Il Fondo eroga ai lavoratori la prestazione di assegno ordinario per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.148/2015, e la prestazione di assegno ordinario con causale Covid-19 secondo le disposizioni previste dalla normativa emergenziale. La Confederazione ha emanato una specifica Nota operativa di riepilogo delle diverse disposizioni ammnistrative che illustra le istruzioni operative.

Previprof: Fondo di previdenza complementare istituito nel 2010 e confluito in FO.NTE (Il fondo di previdenza complementare del terziario) come stabilito dall’art 18 del CCNL studi professionali.

 

In conclusione, la bilateralità del settore degli studi professionali è caratterizzata da una articolazione interna piuttosto variegata che cerca di coprire i molteplici funzioni, prestazioni e compiti con l’obiettivo di governare in modo partecipativo e collaborativo il mercato del lavoro dello specifico settore concependo come un corpus unico i diversi enti per garantire le più ampie tutele a tutte le figure professionali che operano in questo specifico nel mercato del lavoro.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

* Le elaborazioni grafiche e le tabelle sono a cura dell’Osservatorio delle Libere professioni di Confprofessioni.

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/89 – Rinnovato il contratto collettivo nazionale del settore edile: priorità a formazione e sicurezza

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/89 – Rinnovato il contratto collettivo nazionale del settore edile: priorità a formazione e sicurezza

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

Contesto del rinnovo

 

È stata siglata lo scorso 3 marzo tra Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle Cooperative.

Il contratto si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.

 

Tanti sono gli elementi strategici che caratterizzano il rinnovo contrattuale: regolarità, qualità, formazione e sicurezza sono gli obiettivi che il contratto mira a perseguire, garantendo tutele per la qualificazione delle risorse umane e sostenendo le imprese virtuose. A tal fine, le Parti hanno concordato di dover intervenire anche presso gli organi istituzionali, promuovendo ogni intervento normativo volto a supportare le misure introdotte attraverso lo stesso rinnovo contrattuale.

 

Di non minore importanza la stipula del Patto di cantiere, finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro in tutta la filiera e a verificare la corrispondenza tra attività svolte e contratto applicato. Le Parti hanno previsto che alle Casse edili/Edilcasse venga affidato il compito di gestire un database che raggruppi sia le imprese, incluse quelle che non svolgono attività rientranti nella sfera di applicazione del contratto edile, che i lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.

Le Parti hanno, quindi, previsto che gli organismi paritetici di settore possano offrire corsi di formazione sulla sicurezza, a prezzi agevolati, alle imprese non edili impiegate nei predetti cantieri che ne vogliano usufruire su base volontaria, utilizzando il catalogo formativo definito dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda gli aumenti retributivi, a fronte della richiesta di parte sindacale presentata tramite piattaforma e pari a 100 euro a parametro 100, le Parti si sono accordate per un incremento retributivo complessivo di 92,00 euro a parametro 100, riferito all’operaio comune. Pertanto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello, viene previsto un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 92,00 euro da erogarsi in due tranches: 52,00 euro a decorrere dal 1° marzo 2022 e 40,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2023.

Inoltre, al fine di incentivare la presenza una forza lavoro giovane, le Parti hanno istituito il c.d. “premio di ingresso nel settore”, destinato ai giovani di età inferiore a 29 anni, inquadrati come operai, che siano al primo ingresso nel settore e che permangano presso la stessa impresa per un periodo minimo di 12 mesi. Il premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Parte normativa

 

Rispetto alla parte normativa del contratto, risulta di particolare interesse la disposizione relativa alla trasferta regionale, ossia la disciplina prevista per il caso in cui l’operaio in servizio sia comandato a prestare temporaneamente il proprio lavoro in un luogo diverso da quello in cui opera normalmente.  

Il sistema di contrattazione collettiva territoriale di settore ha reso necessaria l’adozione di una disciplina che si applica qualora le Regioni non prevedano una normativa specifica in materia. Al fine di semplificare quanto più possibile gli adempimenti a carico dell’impresa, la norma prevede che la stessa possa effettuarli presso la Cassa edile di appartenenza. Alla CNCE (Commissione nazionale paritetica per le casse edili) viene, invece, attribuito il compito di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per garantire una gestione congiunta e ordinata degli adempimenti tra i vari entri territoriali.

 

Da segnalare anche la disposizione relativa al contratto a termine che modifica l’art.93 del CCNL. In questi termini, le Parti hanno introdotto le causali che consentono, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b-bis del D.Lgs n. 81/2015, di sottoscrivere un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, per le imprese edili in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 della L. n. 341/95. Tali causali, da utilizzare anche per rinnovare o prorogare oltre i 12 mesi un contratto a tempo determinato, vengono individuate in maniera precisa dalle Parti. Oltre all’avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non programmata nel corso di un lavoro edile, le Parti individuano tra le causali la proroga dei termini di un appalto, l’assunzione di giovani fino a 29 anni e di soggetti di età superiore ai 45 anni. A queste ultime si aggiungono l’assunzione di cassaintegrati, le assunzioni di disoccupati e inoccupati avvenute da almeno sei mesi e l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile.

 

Parte obbligatoria

 

I temi centrali della nuova ipotesi di Accordo sono sicuramente formazione e sicurezza dei lavoratori che trovano disciplina in un apposito Protocollo, sottoscritto con l’intento di attribuire consistenza strutturale ed economica alle attività di formazione per garantire il miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori già assunti e da assumere.

 

In primo luogo, le Parti sociali hanno affidato al Formedil-ente bilaterale nazionale per la formazione e la sicurezza- l’elaborazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN) che individui i fabbisogni formativi delle imprese e che sia aggiornato sulla base delle nuove esigenze legate, in particolare, al green building, al rischio sismico, alla bioedilizia e al risparmio energetico, nonché al recupero dei materiali, alla manutenzione e alla digitalizzazione.

 

La finalità principale del Catalogo è la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, individuata dalle Parti come la formazione non derivante da obblighi normativi, da svolgersi unitamente alle attività previste dal catalogo della formazione istituzionale. Valorizzando ulteriormente le funzioni attribuite alle Scuole edili/enti unificati a livello territoriale, il Protocollo prevede che i corsi di formazione inclusi nel CFN siano gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

 

Inoltre, il Protocollo prevede il passaggio ad un livello superiore per gli operai che, su indicazione del datore di lavoro, abbiano frequentato con esito favorevole  almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti bilaterali di settore: gli operai comuni che abbiano almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, potranno ottenere l’inquadramento di operai qualificati, mentre agli operai già inquadrati al livello qualificato che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, verrà riconosciuto l’inquadramento di operaio specializzato.

 

Il Protocollo riserva particolare attenzione anche ai temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire un’adeguata formazione, le Parti hanno ridotto da 5 a 3 anni l’intervallo di tempo che intercorre per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, previsto dal punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Inoltre, viene reso obbligatorio l’invio del verbale di elezione degli RLS da parte dell’impresa all’ente unico/CPT (Comitato paritetico territoriale) e viene prevista la creazione di una relativa anagrafe di categoria aggiornata.

 

Un’ulteriore novità rilevante è rappresentata dall’istituzione, presso il Formedil, di un’apposita Commissione nazionale a cui è affidato il compito di redigere, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione, composta dalle parti sociali stipulanti, dalla Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili, dal Sanedil (fondo di assistenza sanitaria integrativa) e dallo stesso Formedil, avrà il compito di definire un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria della durata di tre anni.

 

Alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili viene, invece, demandata la definizione della Carta d’Identità Professionale Edile (CIPE), da realizzarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto. La Carta, rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale, oltre alle scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

 

Infine, sottolineando il ruolo centrale svolto dalla bilateralità per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, le Parti hanno affidato al Formedil il potenziamento e l’aggiornamento della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it), servizio di sistema nato per facilitare i contatti tra chi cerca e chi offre lavoro. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale, le Parti sociali dovranno definire specifiche linee guida che costituiranno parte integrante del dettato contrattuale.

 

Valutazione d’insieme

 

L’Accordo appena siglato conferma il buono stato di salute delle relazioni industriali di settore che valorizzano il ruolo centrale della bilateralità per la tutela degli aspetti legati alla regolarità, alla formazione e alla sicurezza in un comparto che impegna più di un milione di lavoratori.

 

Il rinnovo è stato accolto con favore dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, che ha valutato positivamente l’aumento salariale e l’impegno assunto dalle parti rispetto ai temi della formazione e della sicurezza dei lavoratori in un settore strategico per l’economia del Paese. Sugli stessi temi ha posto l’accento anche il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che ha sottolineato come il contratto, frutto di un’intensa collaborazione tra le parti, attribuisca il giusto riconoscimento al valore dei lavoratori e alla qualificazione delle imprese.

 

Soddisfazione anche da parte del Vicepresidente Relazioni Industriali e Affari sociali dell’ANCE, Marco Garantola, secondo cui lo sforzo compiuto permetterà alle Parti di presentarsi anche davanti alle istituzioni per affrontare temi di importanza cruciale per il settore.

 

I Segretari generali di Feneal -Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Vito Panzarella, Enzo Pelle e Alessandro Genovesi hanno sottolineato come il contratto confermi la bontà di un sistema di relazioni industriali che, negli ultimi anni, ha lavorato su più fronti: dal contrasto al lavoro irregolare e al dumping, alle recenti norme sul Durc di Congruità, agli incentivi pubblici riservati a chi applica i contratti di settore, passando per la qualificazione del sub appalto e la parità di trattamento economico e normativo, fino alla formazione e alla sicurezza, agli  investimenti in innovazione, sostenibilità e qualità delle imprese.

 

Silvia Rigano

Scuola di dottorato in apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@Silviarigano

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/88 – Le novità contrattuali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tra piani di welfare e ricambio generazionale

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/88 – Le novità contrattuali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tra piani di welfare e ricambio generazionale

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 14 marzo 2022, n. 10

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il 28 Gennaio 2022 le organizzazioni sindacali e i vertici della Banca Popolare di Puglia e Basilicata hanno sottoscritto due importanti accordi aziendali. Nello specifico, le intese sottoscritte sono il nuovo contratto collettivo di secondo livello, che supera tutti gli accordi precedenti sottoscritti in BPPB in tema di contrattazione di secondo livello e l’accordo di incentivo all’esodo tra la banca e le delegazioni sindacali avente ad oggetto il ricambio generazionale.

 

Parti firmatarie e contesto

 

Il contratto collettivo di secondo livello vede come parti firmatarie le organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin e la banca, mentre l’accordo di incentivo all’esodo è stato siglato dalla banca con le prime 3 sigle sindacali menzionate. Se pur sottoscritti nello stesso giorno, il contesto della loro firma risulta essere comunque sensibilmente diverso: da una parte l’accordo di incentivo all’esodo è stato, di fatto, il risultato di trattative iniziate il 3 gennaio, dall’altra parte il contratto collettivo di secondo livello, oltre ad aver accolto il consenso di tutte le organizzazioni sindacali riunite al tavolo, ha di fatto segnato un’importante svolta, in quanto è intervenuto a colmare un vuoto che oramai esisteva da dieci anni.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Il contratto collettivo aziendale è articolato in due parti: nella prima viene affrontata nello specifico la materia relativa alla salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e vengono introdotte specifiche tutele per i lavoratori della banca; nella seconda parte vengono, invece, definite le misure di welfare aziendale e alcuni ulteriori istituti come quello della grande mobilità territoriale dei lavoratori, le trasferte e il TFR.

 

Entrano nel merito della prima parte, in materia di salute e sicurezza sul lavoro il contratto è intervenuto al fine di promuovere un sensibile miglioramento delle condizioni igienico- sanitarie presenti nell’ambiente di lavoro, con la possibilità di prevedere specifici sopralluoghi da parte di tecnici qualificati appartenenti a organizzazioni pubbliche specializzate, nel caso in cui la Banca non si fosse mobilitata per correggere eventuali problematiche segnalate sul tema. Mediante il coordinamento con le organizzazioni sindacali e i RR.LL.S. sono state poi tipizzate alcune iniziative volte a correggere le situazioni di nocività. Per quanto riguarda i casi di rapina, è stata prevista una visita medica per il lavoratore o la lavoratrice che ne sia stata vittima, così come la disponibilità della Banca a vagliare eventuali richieste di trasferimento avanzate a seguito dell’evento criminoso. Con riferimento, altresì, all’assistenza sanitaria viene riportato l’accordo di adesione alla Polizza “Poste assicura S.p.a.” della durata di due anni, operativo dal 1°gennaio 2022, che risulta articolato in premi di adesione diversi a seconda dei piani prescelti (Base, A oppure B).  In merito, invece, alla previdenza complementare si registra un incremento della percentuale di contribuzione aziendale in caso di adesione dei dipendenti al fondo di riferimento, che raggiungerà il 3,8% a partire dal 1 ° gennaio 2024, nonché la fissazione di una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella standard dell’1,5% per i nuovi assunti e per la durata di 30 mesi dall’assunzione.

 

Nella seconda parte del suddetto contratto collettivo di secondo livello oltre alla disciplina dei buoni pasto, estesi a tutto il personale dipendente a tempo pieno, per il valore di 6 euro per ciascun buono, è prevista l’istituzione di una Banca del Tempo Solidale, che sarà gestita  dalla neo-istituita Commissione Welfare Paritetica permanente, ed è finalizzata a supportare i lavoratori con particolari esigenze familiari, attraverso la donazione di ferie e permessi da parte dei colleghi, con un apporto aggiuntivo da parte dell’azienda. Inoltre, per facilitare il bilanciamento tra la sfera personale e lavorativa del soggetto, le parti hanno deciso di regolamentare l’area della grande mobilità territoriale, prevedendo l’impegno da parte della Banca ad accogliere le richieste di trasferimento già pervenute e fornire un quadro chiaro delle misure a sostegno dei pendolari chiamati a percorrere più di 75 km per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Con riferimento alle altre misure è stata poi predisposta una regolamentazione apposita per il rischio cassa, la cui indennità, già determinata dal CCNL 2015 è estesa nel suo campo di applicazione soggettivo ad ulteriori dieci dipendenze; risulta inoltre, introdotta una disciplina migliorativa dei permessi retribuiti, oltre alla conferma dell’impegno della Banca, su richiesta del lavoratore a riconoscere l’anticipo del TFR.

 

La parte più corposa del contratto di secondo livello è inoltre rivolta alla disciplina della materia del Welfare aziendale, in merito alla quale è prevista la creazione di una piattaforma welfare per far confluire le misure economiche compatibili sotto forma di credito, c.d. salvadanaio welfare, che verrà poi regolamentato da un’apposita circolare della Direzione Risorse.

 

Ulteriori misure sono intervenute relativamente alla provvidenza dei figli disabili, ad integrazione di quanto già indicato all’artt. 69 del CCNL 2015, prevedendo che per ciascun figlio a carico, portatore di grave handicap, la Banca corrisponderà un contributo pari a 5.000 euro lordi annui per l’intera vita lavorativa. Sono altresì state apportate modifiche ed integrazioni all’art. 62 del CCNL 2015 in materia di borse di studio, prevedendo un incremento degli importi, che hanno così raggiunto i 500 euro a favore di figli universitari (circa il doppio quindi, rispetto alla previsione del CCNL) ed estendendo ulteriormente tale misura di welfare ad altri gradi di istruzione, come ad esempio agli studenti della scuola primaria.

 

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

 

Per quanto riguarda invece l’altro accordo siglato il 28 gennaio, la novità determinante è rappresentata dall’introduzione di un articolato piano di ricambio generazionale. L’articolo 20 del CCNL dei bancari del 2015, di fatto, introduceva già alcune possibili misure da adottare al fine di non disperdere il patrimonio professionale e umano presente nelle aziende, laddove vi fossero tensioni occupazionali, anche imputabili ad eventi particolari come riorganizzazione o ristrutturazione, prevedendo così il ricorso al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, oppure il ricorso a contratti part-time, ed incentivi all’esodo anticipato volontario. Se pur si tratta di misure ancora previste nell’accordo in esame, peculiare risulta la ratio del loro impiego. La loro finalità attuale è, infatti, quella di garantire la competitività aziendale, incrementando l’assunzione di giovani laureati a fronte di esodi incentivati. Le parti si sono per questo accordate in primo luogo sull’obiettivo di raggiungere 90 uscite volontarie attraverso il ricorso a incentivi all’esodo, effettivamente differenziati a seconda dei mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti ordinari previsti dalla c.d. Legge Fornero e con la possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà. Se da una parte l’accordo mira a consentire la fuoriuscita del personale prossimo alla pensione, le parti si impegnano però al tempo stesso a prevedere nuove assunzioni, definendo come obiettivo la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato di giovani neo laureati, entro il 31 dicembre 2024, per un numero pari al 50% delle uscite volontarie perfezionate. Al fine di una corretta implementazione del piano di ricambio, la banca e le organizzazioni sindacali fissano altresì alcuni criteri prioritari di accoglimento delle domande di esodo, tra i quali si possono menzionare, nell’ordine, la titolarità delle condizioni previste dalla L. n. 104/1992, il possesso dei requisiti per usufruire delle forme anticipate di pensionamento “Quota 100”, “Quota 102” ed “Opzione Donna”, la vicinanza temporale alla prima finestra di uscita prevista, nonché la maggiore età anagrafica.

 

Valutazione d’insieme

 

Come risulta dall’esame sopraesposto, la novità fondamentale introdotta è certamente rappresentata dal programma di ricambio generazionale, che fissa coordinate funzionali a garantire nuove assunzioni che possano facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani. Il contratto collettivo di secondo livello si segnala invece principalmente per l’innalzamento delle tutele garantite alla generalità dei dipendenti, nonché a coloro che si trovino in particolari condizioni, come dimostrano le importanti innovazioni in merito dell’istituto della grande mobilità territoriale. Il tutto in un’ottica di perseguimento di un equo bilanciamento tra esigenze connesse all’espletamento dell’attività lavorativa e necessità relative alla dimensione privata del soggetto.

 

Cecilia Catalano

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ceci_catalano

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/87 – Accordo ultimo miglio Amazon: flessibilità e nuove tutele per il personale viaggiante

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 7 marzo 2022, n. 9

 

Contesto del rinnovo

 

Il 16 febbraio 2022, alla presenza del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, Assoespressi assistita dalla Confetra, per la parte datoriale, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno ratificato l’ipotesi di Accordo di secondo livello nazionale per le aziende aderenti ad Assoespressi che operano nella distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport S.r.l., già raggiunta in data 23 novembre 2021 e validata dai lavoratori nel mese di dicembre 2021. La sua validità decorre dal 1° gennaio 2022, con scadenza il 31 dicembre 2024 e il campo di applicazione viene esteso anche a tutte le aziende che opereranno nell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport s.r.l. ed entreranno a far parte di Assoespressi successivamente alla entrata in vigore dell’Accordo stesso.

 

Tale intesa, immediatamente fruibile a livello territoriale senza necessità di ulteriori accordi di armonizzazione, costituisce il primo patto sindacale a livello mondiale per il gruppo fondato da Jeff Bezos, volto alla realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e realizzi condizioni di competitività legate alla professionalità, alla qualità ed alla produttività, contemperando le esigenze aziendali con quelle di vita dei lavoratori.

 

Tale esigenza nasce proprio dallo sviluppo del settore dell’e-commerce, dovuto ai cambiamenti introdotti dalla nuova società digitale e alle nuove abitudini di acquisto, che ha sicuramente subìto una forte accelerazione durante la pandemia. Le Parti, pertanto, alla luce della crescita esponenziale dei volumi di ordini on-line e del significativo incremento occupazionale, si pongono, con questo Accordo, l’obiettivo di produrre un oggettivo miglioramento delle condizioni del personale viaggiante a cui è rivolto, definendo nel migliore dei modi ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro, gli orari, i ritmi, i carichi di lavoro e il trattamento economico uniforme.

 

Parte economica

 

Le Parti, anzitutto, convengono che il personale viaggiante oggetto dell’Accordo è quello inquadrato nella qualifica “G”, parametro retributivo 1, del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2021. In merito alle modifiche introdotte nell’ambito del trattamento economico, l’Accordo riconosce ai suddetti lavoratori oltre ad una indennità di trasferta anche una indennità aggiuntiva.

 

In particolare, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo in esame, l’indennità giornaliera di trasferta è prevista per il personale viaggiante che per svolgere le proprie mansioni si rechi fuori dal territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità in questione ha un valore pari a Euro 18,00 per ogni giorno lavorato. Un aumento è previsto, invece, a decorrere dal 1° settembre 2023 (Euro 19,00 per ogni giorno lavorato). Detta indennità di trasferta viene erogata in via proporzionale anche ai lavoratori con contratto part-time orizzontale e viene invece riconosciuta integralmente ai lavoratori assunti con part-time di tipo verticale.

 

Quanto alla indennità aggiuntiva (prevista dall’art. 7), le Parti hanno pattuito che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale viaggiante che per lo svolgimento delle proprie mansioni operi, esclusivamente e in maniera continuativa, solo all’interno del comune, viene riconosciuta una indennità pari a Euro 10,00 lordi oltre che ad un ticket restaurant di Euro 8,00, sempre per ogni giornata lavorata. Anche in questo caso, a decorrere dal 23 settembre 2023, è previsto un aumento dell’importo di tale indennità (Euro 11,00 lordi per ogni giorno lavorato). Le Parti precisano, chiaramente, che detta indennità non viene corrisposta ai lavoratori part-time di tipo orizzontale con un orario contrattuale fino a 4 ore giornaliere e che, invece, spetta integralmente ai lavoratori part-time di tipo verticale.

 

Una importante previsione è contenuta, ancora, nell’art. 9. In particolare, le Parti riconoscono comunque la retribuzione al lavoratore che viene informato la mattina stessa dell’annullamento del carico e quindi è impossibilitato ad espletare la propria prestazione giornaliera per un evento improvviso e a lui non imputabile. Chiaramente, in questo caso, al lavoratore non vengono riconosciute le indennità sopra dette e contenute ai punti 6 o 7 dell’Accordo, a meno che allo stesso non venga richiesto di prestare servizio a supporto di altro driver.

 

Sempre con riferimento alla parte economica, l’Accordo contiene, all’art. 18, l’introduzione, a partire dal 1°gennaio 2022, in ogni azienda, di un premio di risultato di importo massimo lordo di Euro 1.100,00, da erogarsi sulla base di parametri collettivi e individuali oggettivamente misurabili in relazione alla qualità del servizio e al livello del servizio stesso.

 

Parte normativa

 

Per quanto riguarda le principali novità che interessano la parte normativa, l’Accordo interviene anzitutto sulla disciplina relativa all’orario di lavoro ordinario, al lavoro semifestivo e domenicale.

 

In particolare, le Parti convengono una diminuzione dell’orario settimanale di lavoro stante il carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante, e stabiliscono che il limite dell’orario ordinario di lavoro sarà di 44 ore settimanali fino al 1° giugno 2022. Da tale data il limite dell’orario ordinario di lavoro viene diminuito a 43 ore settimanali, fino ad arrivare a 42 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2023.

 

Il presente Accordo prende anche in considerazione la circostanza che la distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport s.r.l. preveda la consegna della merce al cliente nelle giornate considerate attualmente semifestive (24 e 31 dicembre), prevedendo che, in tali date, il servizio venga effettuato esclusivamente dai lavoratori su base volontaria e venga retribuito, ove ricorresse, con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e straordinario.

 

Anche in relazione al lavoro domenicale, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 11 del CCNL vigente, le Parti convengono che le aziende debbano fare ricorso prioritariamente alla disponibilità su base volontaria dei lavoratori interessati. Solo ove non fossero soddisfatte le necessità operative, potranno essere assegnati servizi domenicali, nella misura massima di 13 domeniche per anno solare, assicurando la rotazione di tutto il personale coinvolto e garantendo l’equità del trattamento.

 

Garanzie di stabilizzazione vengono, inoltre, riconosciute ai lavoratori con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in caso di esigenze dell’azienda ad assumere. In particolare, nell’occasione di nuove assunzioni viene data priorità ai lavoratori con le medesime qualifiche ovvero a quelli cessati da altre aziende che operano nella distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon e che abbiano esercitato contrattualmente il diritto di precedenza, nonché ai lavoratori somministrati che abbiano maturato una anzianità di lavoro complessiva di almeno sei mesi. Nel caso, invece, in cui l’azienda si trovi dinanzi ad esigenze di instaurare nuovi rapporti di lavoro a tempo pieno, sarà data precedenza a quelli già in forza con contratto part-time, sulla base di una valutazione delle richieste pervenute dagli stessi lavoratori; qualora vi fosse la necessità operativa di assumere a tempo indeterminato, l’azienda dovrà valutare le richieste pervenute dai lavoratori già in forza assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Di rilevante importanza risulta, ancora, la procedura in caso di cambio di fornitore (art. 17): le Parti prevedono che l’impresa uscente debba includere nel contratto di subentro con l’impresa subentrante il passaggio diretto di tutti i lavoratori impiegati nello stabilimento da almeno sei mesi continuativi, purché ciò avvenga nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.

 

Con riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro e formazione continua, le aziende hanno assunto formalmente l’impegno di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81\2008 (TU Sicurezza) e di promuovere corsi di formazione per migliorare la prestazione lavorativa e professionalizzante dei conducenti.

 

Da ultimo, all’art. 25, le Parti convengono che, per esigenze di organizzazione lavorativa e produttiva, i lavoratori debbano essere dotati di cellulari e mezzi con GPS per la geolocalizzazione e detti strumenti vengono considerati necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti. Onde evitare problemi legati al controllo a distanza dei lavoratori, l’Accordo prevede esplicitamente che tutti i dati rilevati dalle suddette strumentazioni, sebbene potranno essere utilizzati ai sensi dell’art. 4 della L. 300\1970, non potranno invece esserlo ai fini disciplinari, sempreché, in ogni caso, la gestione e la raccolta dei dati avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy.

 

Parte obbligatoria

 

In riferimento alla parte obbligatoria, le Parti condividono la necessità di mantenere un corretto e continuo sistema di relazioni sindacali al fine di dare una soluzione alle problematiche che nel tempo si possono manifestare, data anche la continua evoluzione e innovazione che investe il settore dell’e-commerce, come quello di Amazon e della distribuzione correlata. A tale proposito si impegnano a migliorare i canali di comunicazione e confronto tra i rappresentanti delle aziende e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell’Accordo e, in caso di richiesta da parte delle stesse organizzazioni e delle loro RSA\RSU, verranno effettuati incontri periodici volti ad analizzare eventuali criticità operative, situazioni particolari inerenti ai carichi di lavoro e la compatibilità dei ritmi e tempi di lavoro con quelli della vita privata.

 

Al fine di verificare l’andamento dell’Accordo in oggetto, le Parti convengono, inoltre, la necessità di svolgere incontri periodici con cadenza semestrale, mentre le aziende, annualmente, si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali le informazioni riguardanti il numero dei lavoratori distinto per tipologia di contratto, anche a tempo pieno e parziale, nonché sull’equa distribuzione delle domeniche.

 

Valutazione d’insieme

 

Il presente Accordo risulta di portata mondiale, poiché per la prima volta Amazon riconosce la rappresentanza collettiva e il ruolo del sindacato. In particolare, le Parti affermano il duplice valore delle relazioni industriali, capaci, da un lato, di regolare e ordinare la dialettica tra le parti, e dall’altro, di rispondere alle mutevoli dinamiche sociali e di mercato. È alla luce di queste comuni convinzioni che Amazon Italia Transport s.r.l. e le organizzazioni sindacali si impegnano ad applicare il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e, nel rispetto degli spazi regolatori ivi definiti, a declinare un sistema di informazione, consultazione, analisi e contrattazione, che si riproduca a tutti e tre i livelli di interlocuzione (nazionale, regionale/territoriale e aziendale).

 

Tale accordo viene quindi visto come un primo passo importante nella direzione di un sistema di relazioni sindacali più moderno che, nell’ottica di tutelare il bilanciamento vita-lavoro dei lavoratori dell’ultimo miglio, tenga conto anche delle esigenze di flessibilità delle aziende per far fronte alle trasformazioni legate al mondo dell’e-commerce.

 

Graziana Ligorio

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@LigorioGraziana

 

Bilateralismo e sistemi bilaterali nel settore del commercio

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Bollettino ADAPT 7 marzo 2022, n. 9

 

Nel settore del commercio, i cui perimetri contrattuali sono tradizionalmente identificati nel c.d. “terziario della distribuzione e dei servizi”, la filosofia del bilateralismo ha iniziato a diffondersi attorno agli inizi degli anni ’80, seguendo un rapido percorso evolutivo per cui, già negli anni ’90, la grande maggioranza dei sistemi contrattuali presi in considerazione aveva provveduto ad istituire i propri organismi bilaterali.

Tale sensibile estensione si è poi consolidata con la riforma del mercato del lavoro operata dalla Riforma Biagi del 2003, la quale ha voluto offrire alla bilateralità una normativa promozionale e di sostegno individuando, negli Enti Bilaterali istituiti dalle parti comparativamente più rappresentative, le “sedi privilegiate per la regolamentazione del mercato del lavoro”, andando così oltre la tradizionale concezione della bilateralità come mero luogo di erogazione di servizi.

Grazie a questa rapida evoluzione, il commercio rappresenta oggi un ambito produttivo nel quale lo sviluppo degli Enti Bilaterali ha conseguito un elevato grado di strutturalità e di diffusione.

 

Definite in breve le tappe evolutive della bilateralità nel commercio, per impostare un ragionamento utile ad una “mappatura” degli Enti Bilaterali che operano in questo settore è indispensabile partire da una riflessione più ampia sul ruolo che la contrattazione collettiva assume nella bilateralità e nel bilateralismo, essendo il CCNL lo strumento principale attraverso cui l’autonomia collettiva si avvale per istituire un sistema bilaterale.

 

Partendo da questo assunto, è opportuno soffermarsi sull’individuazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative che “governano” tale settore produttivo.

 

Sul lato sindacale, si rinviene una sostanziale omogeneità rappresentativa detenuta dalle Federazioni di categoria operanti nel terziario e aderenti al sistema confederale CGIL, CISL e UIL, ovvero, rispettivamente, Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Sul fronte datoriale, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese dei settori del terziario della distribuzione e dei servizi sono la Confcommercio e la Confesercenti.

 

Di conseguenza, coesistono, all’interno del commercio, due contratti collettivi “gemelli”: uno sottoscritto da Filcams, Fisascat, Uiltucs e Confcommercio, l’altro siglato dalla medesima componente sindacale e dalla Confesercenti.

Sul piano formale, una prima interessante particolarità che storicamente contraddistingue questi contratti è che hanno natura “confederale”. Emerge infatti l’asimmetria organizzativa tra le parti firmatarie: se sul versante sindacale vi sono delle federazioni di categoria “verticali”, su quello datoriale intervengono direttamente le confederazioni “orizzontali”.

 

Passando ad un’analisi vera e propria dei sistemi bilaterali, i 2 CCNL istituiscono 2 diversi Enti: EBINTER, costituito sulla base dell’art. 18 del CCNL Confcommercio 30 marzo 2015 ed EBN.TER, costituito sulla base dell’art. 18 del CCNL Confesercenti 12 luglio 2016.

Come può evincersi da tutte le fonti istitutive (in primis i CCNL, ma anche Statuti e Regolamenti), i due organismi presentano le medesime caratteristiche di funzionamento, in particolare si osservano la natura giuridica di associazione non riconosciuta e soprattutto la gestione nel rispetto del principio della pariteticità, quintessenza della filosofia del bilateralismo.

 

Anche sul versante del finanziamento le norme contrattuali (Artt. 21-23 CCNL Confcommercio 30/07/19, artt.18-21 CCNL Confesercenti), dispongono identiche quote contributive in misura pari allo 0,15% su paga base e contingenza ripartito tra datore e lavoratore rispettivamente in 0,10 e 0,05%. In entrambi i casi è prevista, inoltre, una norma di chiusura che, nel rispetto del principio costituzionale di libertà sindacale negativa, qualora l’impresa intenda non aderire al sistema bilaterale, dispone l’obbligo in capo al datore di corrispondere ai lavoratori un importo retributivo aggiuntivo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

 

Sotto il profilo organizzativo, gli Enti Bilaterali sono ramificati sul territorio nazionale tramite articolazioni di natura territoriale (regionale e/o provinciale) secondo un principio di sussidiarietà orizzontale che vede negli organismi decentrati i veri protagonisti della bilateralità del commercio: infatti, nel rispetto delle norme contrattuali, sono gli Enti Bilaterali Territoriali i soggetti autorizzati alla riscossione diretta dei contributi da parte di aziende e lavoratori iscritti, ed è sempre a questo livello che vengono erogate le prestazioni della bilateralità.

È dunque in ambito territoriale che gli organismi bilaterali sviluppano e gestiscono pariteticamente quelle azioni utili all’erogazione di prestazioni “calibrate” per il soddisfacimento di bisogni che, in un settore come quello del commercio, possono rispondere a esigenze localizzate differenziate.

 

Il rapporto tra Ente Nazionale ed Enti Territoriali è stato inoltre oggetto di specifici Accordi tra le Parti, a testimonianza di come l’autonomia collettiva possa intervenire sulla materia non solo per il tramite dei contratti collettivi.

In particolare, con l’Accordo sulla Governance e criteri di funzionamento degli Enti Bilaterali sottoscritto il 19 marzo 2014 con la Confcommercio e il 12 luglio 2016 con la Confesercenti, le parti hanno voluto orientare la gestione della bilateralità verso obiettivi di maggior efficienza e trasparenza, rafforzando in particolare il ruolo di monitoraggio che i due Enti Nazionali hanno nei confronti dei rispettivi Enti Territoriali tramite una maggior attività di raccordo che si sostanzia nella raccolta periodica dei bilanci e delle relazioni sulle attività. A compimento di tale disegno, con i suddetti accordi le parti hanno voluto dotare gli Enti Nazionali di poteri ispettivi e d’intervento nei casi di inadempienza degli Enti Territoriali.

 

Sul versante funzionale, emerge un nucleo di prestazioni erogate dalla maggior parte delle articolazioni territoriali degli Enti in analisi, che trovano la loro fonte nella legge (art. 2 d. lgs. n. 273/2003 lett. h), nell’autonomia collettiva (artt. 21-22 del CCNL Confcommercio e artt. 19-20 del CCNL Confesercenti) e negli Statuti (agli articoli “Scopi e funzioni”). Prestazioni che, per esigenze di sintesi, possono essere raggruppate in tre categorie:

 

1. Prestazioni di base, ovvero quelle attività “tipiche” che tradizionalmente contraddistinguono la funzione propria degli Enti Bilaterali, ovvero l’istituzione di Commissioni paritetiche tra cui spiccano quella per il mercato del lavoro, per la sicurezza sul lavoro, per la conciliazione delle vertenze di lavoro e quella per la certificazione dei contratti di lavoro.

 

2. Prestazioni a favore dei lavoratori, ove assumono un ruolo prevalente le iniziative formative finalizzate all’upskilling e reskilling, mentre sul versante “passivo” emerge il sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il quale assume un’importanza ancor più rilevante in un settore in cui il grado di protezione pubblica dei lavoratori è tradizionalmente più scarso rispetto ad altri.

 

Una terza categoria di prestazioni in favore dei lavoratori è quella dei “pacchetti di welfare” offerti dagli Enti Bilaterali, tra i quali sovente figurano, a titolo esemplificativo, agevolazioni per l’acquisto di testi scolastici, contributi per asilo nido, sussidi per figli disabili, buoni mensa scolastica, contributi per abbonamenti per attività sportiva, ecc.

 

3. Prestazioni a favore delle imprese, che si sostanziano in incentivi all’innovazione, servizi alle aziende e consulenze tecniche, seppure è opportuno specificare come anche la formazione dei lavoratori giovi all’intera organizzazione produttiva, specialmente in termini di produttività e competitività.

 

In conclusione, dal complesso delle funzioni analizzate, può evincersi il tentativo della bilateralità del commercio di orientare le relazioni industriali di settore verso un modello partecipativo/collaborativo, tramite un processo di progressivo allargamento degli scopi e delle funzioni che ha consentito alle organizzazioni datoriali e sindacali di gestire pariteticamente sempre più materie, intensificando la dialettica sindacale e indirizzandola anche all’infuori dei più tradizionali appuntamenti contrattuali.

 

Jacopo Saracchini

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@JacopoSaracchi1

 

La “Logistica Etica” riparte dalla sicurezza dei lavoratori e dalla catena (consapevole) degli appalti

La “Logistica Etica” riparte dalla sicurezza dei lavoratori e dalla catena (consapevole) degli appalti

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Bollettino ADAPT 7 marzo 2022, n. 9

 

Ormai da qualche anno il settore della logistica è al centro di numerose indagini spesso dirette a verificare l’(in)idoneità dei modelli organizzativi adottati nei processi di esternalizzazione di alcune aziende che vi operano e che, talvolta, ricorrono al sistema degli appalti al fine di trovare un risparmio nei costi e nell’aggravio organizzativo che comporterebbe l’internalizzazione di alcune attività (a tal proposito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente costituito la task force “Settore logistico e trasporto merci”). Un settore, quello della logistica e del trasporto, che al livello nazionale conta – stando ai dati Istat 2020 – circa 90.000 imprese,1,5 milioni di lavoratori e 80 miliardi di euro di fatturato.

 

Se da un lato, dunque, si tratta di un settore spesso caratterizzato da appalti c.d. labour intensive con lavoratori privi di know how specialistico e una normativa di riferimento sempre più stratificata, comportando alcune criticità strutturate che nel corso del tempo stanno emergendo nell’intero settore, dall’altro lato, anche a seguito della impennata che la logistica ha avuto con la diffusione del Covid-19, sembra affiorare – talvolta timidamente – una trasformazione digitale, tecnologica e ambientale che incide anche sull’organizzazione del lavoro e, conseguentemente, sulla maggiore richiesta di lavoratori qualificati.

 

È in questa prospettiva che si inserisce la Carta metropolitana per la Logistica Etica realizzata a Bologna con il principale obiettivo di ostacolare il radicamento di organizzazioni mafiose e di imprese criminali nonché le forme di sfruttamento lavorativo e di caporalato, in continuità con i protocolli di legalità sottoscritti dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali, Interporto Bologna Spa, dagli enti locali e dai loro enti partecipati con la Prefettura di Bologna e con le altre articolazioni governative, oltre che con la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 18/2016.

 

Ai fini della Carta appena richiamata (sottoscritta a Bologna il 27 gennaio scorso e della durata di 5 anni), “per logistica deve intendersi l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell’azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”. Per tale motivo, continua, “all’attività di logistica sono ricondotte esclusivamente le imprese che offrono servizi di trasporto, spedizione, magazzinaggio, movimentazione”.

 

Entrando nel merito, la Carta si occupa di alcuni temi specifici centrali per tutelare le imprese e i lavoratori del settore, tra cui: sicurezza sul lavoro, qualità del lavoro e catena degli appalti, formazione preventiva e continua, integrazione territoriale, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale etc.

 

Con particolare riferimento ai profili di sicurezza sul lavoro, merita ricordare che nel 2020 in Emilia Romagna le denunce per gli infortuni (comprendendo dunque i dati epidemiologici, oltre agli infortuni stradali occorsi durante l’orario di lavoro) nel settore “trasporto e magazzinaggio” (Codice Ateco H) sono state circa il 5,95%. Di particolare interesse, per la natura del settore e della tipologia di lavoro svolto all’interno dei magazzini, risultano essere i c.d. rischi interferenziali causati dalla presenza di diverse aziende all’interno degli stessi locali che, a causa del flusso dei mezzi di trasporto e di movimentazione della merce nonché dei ritmi spesso elevati, possono generare rischi di investimento del personale e di scontro tra i mezzi stessi. Tra i principali elementi correttivi individuati nella Carta per la “Logistica Etica” vi è non soltanto il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative ma, altresì, l’implementazione della formazione continua, i criteri di scelta dell’appaltatore e l’evoluzione tecnologica e digitale.

 

Nel tentativo di perseguire l’obiettivo appena richiamato, viene richiesto in primo luogo il potenziamento del coordinamento tra AUSL, Ispettorato del Lavoro, INAIL e INPS, quali soggetti istituzionali responsabili delle attività di vigilanza, controllo e prevenzione anche al fine di condividere informazioni nell’ambito del neo Comitato metropolitano per la Logistica Etica (all’interno del quale tutte le parti firmatarie della Carta si impegnano a condividere eventuali situazioni di pericolo e di “incidenti mancati”). Contestualmente, le parti sociali si impegnano a promuovere, anche nell’ambito delle esternalizzazioni, il rispetto dei minimi tabellari previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni “maggiormente rappresentative” a livello nazionale, in modo da evitare fenomeni di dumping contrattuale: sul punto, tuttavia, sembra opportuno domandarsi se l’intenzione dei firmatari della Carta era quella di riferirsi alla nozione di “organizzazione comparativamente più rappresentativa” o se invece, il termine ivi utilizzato (cioè quello di “organizzazioni maggiormente rappresentative”) è stato scelto intenzionalmente nonostante i limiti che, nel corso del tempo, tale accezione ha palesato nella selezione degli attori sindacali ritenuti idonei per identificare un dato sistema contrattuale (per un approfondimento sul tema si veda P. Tomassetti, La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015).

 

Un altro elemento su cui merita porre attenzione è il coinvolgimento delle figure deputate alla gestione dei profili di salute e sicurezza sul lavoro, dagli RSPP ai Preposti alla sicurezza, incentivando altresì la presenza di RLS in ogni realtà produttiva. Inoltre, anche se non connesso direttamente ai profili di sicurezza sul lavoro ma rilevante per la salute e il benessere complessivo dei lavoratori, risulta centrale la figura del mobility manager (per aziende con più di 100 dipendenti) addetta alla redazione annuale del Piano degli spostamenti casa-lavoro.

 

Di particolare importanza risulta essere altresì il fattore “formazione”. A tal proposito, infatti, appare indispensabile la formazione professionale continua di tutti gli attori della filiera, al fine di sviluppare le nuove competenze richieste dai processi di digitalizzazione della logistica, dalle nuove tecnologie e dalle trasformazioni green anche mediante il coinvolgimento del sindacato. Tuttavia, tale formazione, se pensata come esclusivamente teorica, non appare sufficiente in un settore caratterizzato da un forte turnover con persone che, in ingresso e spesso straniere, necessitano di un vero e proprio apprendimento per conoscere gli ambienti e gli strumenti di lavoro.

 

Ancora, affrontando il tema della innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale nel settore della logistica e del trasporto, le parti si impegnano “a promuovere investimenti sia pubblici che privati volti a migliorare e potenziare l’utilizzo della sensoristica e dei big data (Industria 4.0) per migliorare la sicurezza dei lavoratori, l’efficientamento dei processi produttivi e il monitoraggio delle performance aziendali”, oltre a sensibilizzare le imprese sul concetto di “logistica condivisa” e sul tema del rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale.

 

In conclusione, merita particolare attenzione il focus dedicato alla “qualità del lavoro e catena degli appalti”, spesso nel mirino delle Autorità ispettive e al centro del dibattito pubblico. Se dunque, come recita la Carta, “la qualità del lavoro è il principio generale che deve essere perseguito mediante azioni parallele e complementari da parte di ciascun sottoscrittore, nella comune consapevolezza che la qualità crea valore, sia a livello economico sia a livello sociale, nonché personale per il lavoratore”, tra i principali obiettivi indicati nella Carta non vi è solo il rispetto del CCNL di settore sottoscritto da organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative” sul territorio nazionale ma anche dei contratti integrativi aziendali, laddove prevedano condizioni più favorevoli del CCNL (il settore di riferimento registra infatti una cospicua presenza di contratti integrativi aziendali sottoscritti dai sindacati c.d. di base). Ancora, di estrema utilità per evitare fenomeni patologici risulta essere tanto la brevità della catena degli appalti e dei subappalti, al fine di assicurare trasparenza nel monitoraggio delle attività e responsabilità a tutela dei lavoratori e delle imprese diligenti, quanto la informazione e la consapevolezza dei lavoratori coinvolti, ad esempio, nella cessazione (e/o cambio) di appalto, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

 

Infine, ulteriori elementi da valorizzare al fine della realizzazione degli obiettivi individuati nella Carta per la “Logistica Etica” risultano essere l’utilizzo di forme contrattuali a tempo indeterminato, il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (sia ordinario che straordinario), l’attivazione di percorsi di formazione e il miglioramento complessivo dell’ambiente di lavoro (compresa la messa a disposizione dei lavoratori di strumenti, attrezzi, macchinari e indumenti idonei al corretto svolgimento delle attività).

 

Giada Benincasa

Assegnista presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

@BenincasaGiada

 

Uno sguardo oltre confine su politiche attive e parti sociali

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 7 marzo 2022, n. 9

 

Le politiche attive sono da tempo al centro del dibattito pubblico, talvolta invocate per affrontare le trasformazioni dell’economia, talaltra per giustificare, a livello comunicativo, l’ingente spesa pubblica per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà (sul punto si veda da ultimo F. Nespoli, Tra povertà e lavoro, le oscillazioni del Reddito di cittadinanza comunicato, in Bollettino ADAPT, 28 febbraio 2022, n. 8). È molto più recente, invece, l’attenzione degli operatori e dei commentatori sul ruolo che può essere giocato dagli attori delle relazioni industriali nell’implementazione di un moderno sistema di servizi per il lavoro.

 

Dopo un silenzio durato oltre un decennio a seguito della riforma Biagi che abilitava un ruolo concreto del bilateralismo nel governo del mercato del lavoro, crescono infatti gli interventi degli esperti e degli stessi rappresentanti sindacali e delle imprese a sostegno di un pieno protagonismo dei corpi intermedi sul tema. Basti pensare al recente «Manifesto sindacale per una stagione di diritti e tutele nelle transizioni lavorative» lanciato dalla Fim-Cisl lo scorso 3 marzo, con il quale la federazione dei metalmeccanici si è proposta come parte attiva nel disegnare linee di azione e strategie per sostenere le transizioni occupazionali.

 

D’altronde, complici anche le novità contenute nell’ultima legge di bilancio (si veda L. Valente, Transizioni occupazionali, politiche attive del lavoro e ruolo del sindacato nell’era del Governo Draghi, in Bollettino ADAPT, 21 febbraio 2022, n. 7), il coinvolgimento diretto delle parti sociali sta diventando necessario per attivare un numero sempre crescente di politiche attive definite dal legislatore nazionale. A una prima ricognizione, possiamo contare l’accordo di ricollocazione ex art. 24-bis, d. lgs. n. 148 del 2015, il contratto di espansione introdotto dall’art. 26-quater, comma 1, d.l. n. 34 del 2019, il Fondo nuove competenze introdotto dall’articolo 88, d.l. n. 34 del 2020 convertito in l. n. 77 del 2020 e il recente accordo di transizione ex art. 22-ter, d. lgs. n. 148 del 2015, appena introdotto dalla l. n. 234 del 2021 e rispetto alle quali le parti hanno già dimostrato interesse (ad esempio nella gestione della oramai quasi dimenticata vicenda GKN).

 

Più estemporanee, e legate all’iniziativa di operatori locali o alle peculiarità di alcuni contesti territoriali e aziendali, sono invece le azioni di politica attiva ideate, avviate e gestite autonomamente dalle parti sociali, senza la combinazione con le (pur spesso necessarie) risorse pubbliche o le cornici normative predisposte dal legislatore. È il caso degli accordi aziendali che definiscono politiche di outplacement, anche con la collaborazione di associazioni imprenditoriali o altre imprese a livello locale, impegnandosi per la ricollocazione dei lavoratori nei casi di ristrutturazione (si veda G. Impellizzieri, F. Seghezzi, Politiche attive, i rischi di un (auto)GOL, in Bollettino ADAPT, 13 settembre 2021, n. 31).

 

Per mostrare però come la progettualità delle politiche del lavoro può avvalersi in maniera più strutturata e complementare sia dell’attore pubblico che delle parti sociali, vale la pena richiamare alcune esperienze internazionali che si sono sviluppate grazie alla forza e alla proattività delle associazioni di rappresentanza nonché, talvolta, al sostegno di idonee cornici istituzionali.

 

L’esempio tipico e più noto in questo ambito è certamente quello della Svezia, che già da diversi decenni, ad integrazione delle tutele offerte dalla Legge sulla protezione occupazionale, ha visto la collaborazione di associazioni sindacali e datoriali nella gestione delle misure di sostegno ai lavoratori in esubero. Operano infatti in Svezia i cosiddetti Consigli per la sicurezza dell’impiego (Trygghetsråden): si tratta di fondi, costituiti a livello settoriale dalle parti sociali e finanziati dai datori di lavoro, allo scopo di anticipare e gestire i cambiamenti strutturali. Così, in totale autonomia rispetto all’intervento pubblico, realizzando anzi quello che i commentatori internazionali hanno definito «uno shift dallo Stato alle parti sociali per la gestione dei problemi del mercato» (A. Scott, Collective bargaining’s contribution to employment skill and transition, Labour & Industry, 31, 3, 301-311),  gli attori delle relazioni industriali svedesi assicurano ai lavoratori in esubero misure di politica attiva (come la partecipazione a percorsi formativi, il sostegno nell’avvio di un’attività imprenditoriale o nella ricerca di un nuovo impiego) e la continuità reddituale in attesa di una nuova collocazione, con risultati occupazionali intorno al 90% (Eurofound, European Monitoring Centre on Change – Job Security Councils, 2021). Uno dei Consigli settoriali più importanti in quanto a imprese e lavoratori coperti è sicuramente il Fondo per le transizioni occupazionali (Trygghetsfonden – TSL), creato nel 2004 dalla Confederazione dei sindacati svedesi che rappresenta gli operai (Landsorganisationen i Sverige – LO) e dalla Confederazione delle imprese svedesi (Svenskt Näringsliv). Tra le altre cose, l’accordo collettivo che ha originato il TSL prevede (in linea del resto con le deleghe legislative) che contratti collettivi aziendali possano deviare dal principio “last in-first out” che, secondo la legge, dovrebbe orientare i licenziamenti per motivi economici, consentendo invece alle aziende di trattenere i lavoratori che, a prescindere dall’anzianità aziendale, sono in possesso delle competenze di cui più hanno bisogno per la continuazione delle attività. E proprio grazie al ruolo attivo che il sindacato ha potuto e saputo giocare nella gestione degli esuberi, si è costruito e giustificato l’impianto di tutele offerto dal TSL e dagli altri Consigli per la sicurezza dell’impiego. 

 

Un’esperienza più recente e in un certo senso vicina alla nostra proviene invece dal Belgio, dove a maggio 2021, alla luce della crescente domanda di maggiori competenze tecniche e trasversali per l’impatto della digitalizzazione, i principali sindacati e l’associazione di rappresentanza datoriale per l’industria metalmeccanica hanno deciso di riprogettare il fondo interprofessionale di settore, istituito negli anni ‘80. Il nuovo fondo, denominato Mtech+, è stato quindi creato per supportare i lavoratori nella valutazione delle proprie traiettorie di carriera e nell’adozione di percorsi di sviluppo professionale, anche non limitati all’attuale posizione lavorativa, e volti a valorizzare talenti e interessi. Il fondo intende promuovere presso le imprese l’adozione di politiche a lungo termine, con attenzione all’occupabilità sostenibile dei dipendenti (sia dentro che fuori l’azienda), allo sviluppo di una classe manageriale responsabile e a condizioni di lavoro dignitose. Il finanziamento di Mtech+ è contrattato ogni due anni dalle parti sociali della metalmeccanica. Attualmente, lo stanziamento è pari allo 0,32% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore, cui si aggiungono i valori ulteriori solitamente pattuiti a livello locale. Le risorse di Mtech+ sono volte principalmente a finanziare iniziative formative e di coaching in favore di singoli lavoratori (sia operai che impiegati), gruppi di lavoratori, persone in cerca d’impiego e studenti, in modo da facilitare transizioni occupazionali di qualità e sviluppi di carriera. In quest’ottica, in aggiunta al finanziamento di specifici progetti presentati dalle aziende o concentrati su alcuni territori, Mtech+ contiene anche soluzioni estese all’intero settore, quali: il c.d. “conto di carriera” da 1000 euro, attribuito a ciascun lavoratore per pagare corsi e altre iniziative formative e di coaching, liberamente individuate dagli stessi lavoratori e frequentabili al di fuori dell’orario lavorativo; e un fondo totalmente dedicato alla riqualificazione dei lavoratori in vista delle future sfide del lavoro.

 

Infine, guardando a un contesto molto diverso da quello italiano per i bassi tassi di sindacalizzazione e di copertura della contrattazione collettiva, merita attenzione quanto sta avvenendo in Bulgaria, dove cresce il coinvolgimento delle parti sociali nel governo degli effetti sul mercato del lavoro della transizione digitale. In particolare, nel contesto del programma operativo “Sviluppo delle risorse umane” (2021-2027) finanziato con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, la confederazione sindacale CITUB, alcune associazioni datoriali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno avviato, a partire dal 2021, un’azione progettuale congiunta, volta a creare, nel corso di 20 mesi, 170 nuovi profili professionali dotati di competenze digitali all’interno di 17 settori economici. I profili dovranno essere testati nell’ambito di sperimentazioni settoriali su almeno 500 lavoratori. Una volta che le competenze saranno state individuate, verranno elaborati i curricula e i percorsi formativi coerenti alle professioni identificate. Curricula e percorsi formativi saranno poi implementati dai centri di formazione professionale, facenti capo alla pertinente agenzia nazionale, NAVET, mentre si svilupperanno alcuni modelli di dialogo sociale e contrattazione collettiva per sostenere la progettazione congiunta di percorsi di sviluppo e aggiornamento delle competenze digitali nei luoghi di lavoro.

 

Ilaria Armaroli

ADAPT Research Fellow

@ilaria_armaroli 

 

Giorgio Impellizzieri

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@giorgioimpe