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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

L’accordo in esame è stato sottoscritto il 19 Giugno 2024, al fine di integrare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, rinnovato il 22 Marzo 2024 (su cui cfr. C. Altilio, M. della Sega, Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità). Le norme contenute nel presente accordo sono valide per tutto il personale Renault S.p.A. e Sodicam Italia S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei dirigenti), mentre il punto 8 e il punto 9 dell’accordo, relativi rispettivamente al premio di risultato e al credito welfare hanno efficacia anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.

 

I temi trattati dall’Accordo comprendono misure di welfare, tra cui previdenza integrativa e polizza infortuni, passando poi ai permessi individuali, fino ad arrivare all’ambito retributivo, limitandosi però al salario variabile.

 

L’efficacia dell’Accordo Integrativo in esame decorre dal 1° Luglio 2024 fino al 31 Dicembre 2027, potendo però le parti dare disdetta con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla prefissata scadenza.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo integrativo in esame è stato firmato da Renault S.p.A. assistita dalla Confcommercio di Roma e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, unitamente alle RSU di Castel San Giovanni (PC), stipulando così il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Renault in Italia.

 

Le presenti norme rappresentano l’unica disciplina economico – normativa integrativa del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato.

 

Con il presente accordo le parti ribadiscono l’importanza dello scambio di informazioni tra lavoratori e Azienda, concordando che entro il primo trimestre l’Azienda si incontrerà con le organizzazioni sindacali e le relative Rappresentanze sindacali aziendali al fine di fornire informazioni generali sull’Azienda e il Gruppo nel suo complesso.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Tra i temi maggiormente trattati all’interno dell’accordo troviamo i “permessi individuali e ferie”. Viene confermata la possibilità di usufruire a ore dei Permessi Individuali Retribuiti (PIR), differenziandosi dall’articolo 158 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, il quale prevede la fruizione a gruppi di 4 o 8 ore, consentendo dunque di usufruire di permessi da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 8, in relazione alle esigenze aziendali e previa autorizzazione del responsabile diretto, stabilendo però un divieto di utilizzo di detti permessi nelle giornate in cui l’orario di lavoro è inferiore a 8 ore per il resto del personale o inferiore a 7 ore per il personale del CDE.

 

Oltre ai PIR vengono disciplinati anche i “Permessi per Visita Medica” (PVM), infatti dal 1° Gennaio 2025 l’Azienda riconoscerà un monte annuo di 12 ore, fruibili dal dipendente per un massimo di 4 ore giornaliere per sottoporsi a visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Vengono previsti dei “Permessi Lutto”, in aggiunta a quelli già previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e della normativa vigente, fino a quattro giorni all’anno per coniuge o parente entro il II grado o convivente, e fino a due giorni per affini entro il II grado.

Anch’essi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’Articolo 199 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, sono i “Permessi non retribuiti per malattia del figlio”, i quali riconoscono, a partire dal 1°Gennaio 2025, il diritto per i genitori di astenersi dall’attività lavorativa nei casi di malattia del figlio di età inferiore ai 4 anni.

 

Una delle peculiarità del presente Accordo è sicuramente l’istituzione della “Banca ore solidali” finalizzata al sostegno tra i lavoratori tramite la cessione di tempo retribuito, cercando di alimentare l’istituto delle Ferie Solidali, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 151 del 2015. L’Accordo, oltre alla fattispecie legale di assistenza per i figli minori che hanno bisogno di cure costanti, ritiene che ci siano anche altre situazioni di grave necessità per cui un lavoratore o lavoratrice decida di cedere a titolo anonimo e gratuito giornate o ore di PIR residue. L’accordo ne riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui troviamo, ad esempio, il caso del medesimo lavoratore o lavoratrice gravemente ammalato/a che abbia esaurito il periodo di comporto, oppure assistenza per figli non più minori o per il coniuge/convivente.

 

L’accordo propone anche alcuni trattamenti aggiuntivi in materia di “Congedi”, riconoscendo per il “congedo parentale” a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione pari al 100% della retribuzione per i primi 3 mesi di fruizione; anche per il “congedo obbligatorio del padre” viene riconosciuta a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione di 3 giornate di permesso retribuito entro il quinto mese di vita del figlio in aggiunta ai 10 giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge. Infine anche per il “congedo per donne vittima di violenza” viene prevista un’integrazione di 30 giorni di periodo di congedo retribuito, rispetto a quanto previsto dall’Articolo 16 bis del CCNL applicato; articolo peraltro introdotto con l’ultimo rinnovo, di cui l’accordo in commento è quindi, sul punto, assai rapida integrazione.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Uno degli obiettivi delle Parti era proprio quello di valorizzare il sistema di Welfare, migliorando le condizioni dei dipendenti del gruppo Renault. A tal fine, a partire dal 1°Gennaio 2025 il contributo a carico dell’Azienda da destinare al Fondo di Previdenza Complementare aumenterà, partendo dall’attuale 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2025, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2026 e dello 0.20% a partire dal 1°Gennaio 2027.

Oltre ai perfezionamenti alla previdenza integrativa, vengono disciplinate anche la “Polizza Infortuni e Morte” e l’“Assicurazione Vita”. La prima copre il rischio di infortuni, sia professionali che extraprofessionali da cui ne derivi una invalidità permanente o decesso. La seconda è posta in essere per aiutare la famiglia, nella persona del coniuge o persona legata mediante unione civile e figli, mediante il riconoscimento di una somma netta pari a 24 volte la retribuzione lorda più il 25% di tale importo per ogni figlio a carico.

 

Viene revisionato anche il “Welfare Aziendale” in sostituzione del sistema previgente, inserendo un credito Welfare di €600 per i quadri ed €450 per operai ed impiegati attraverso una piattaforma da individuare.

 

In analisi del trattamento retributivo, l’Accordo disciplina solo il salario variabile, tramite l’erogazione di un Premio di Produttività, introducendo un sistema basato su tre livelli di realizzazione: soglia di accesso, engagement e cable, stabilendo che ad ognuno di questi livelli corrisponderà una percentuale di erogazione del premio.

Viene stabilito l’importo lordo annuo del premio di risultato al raggiungimento del 100% degli obiettivi, il quale ammonta per l’anno 2025 a €1.800, per l’anno 2026 a €1.850 e per l’anno 2027 a €1.900. Importo che verrà determinato anche in base alla griglia relativa ai livelli di realizzazione, secondo la quale per la “soglia di accesso” la percentuale di erogazione del premio ammonta all’80%, per l’ “engagement” ammonta al 100% e per il “cable” il “130%”.

Ad aver diritto al premio di produttività sono tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno 9 mesi complessivi nel mese di competenza e lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al 31 Dicembre di ciascun anno di competenza; per i lavoratori assunti dopo il 1°Gennaio il premio verrà corrisposto in relazione alle mensilità di permanenza.

Per coloro che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento redditi da lavoro dipendente superiori ad €80.000 lordi, le Parti offrono la possibilità di convertire, su richiesta del lavoratore o lavoratrice, la totalità del Premio in strumenti Welfare, godendo di un’ulteriore quota in servizi Welfare pari al 15%.

 

Valutazione d’insieme

 

Con il presente accordo le parti si sono impegnate a conservare un corretto sistema di relazioni sindacali, soffermandosi anche su aspetti socialmente rilevanti, come la parità di uomini e donne sul posto di lavoro con un focus sul Gender Pay Gap, istituendo la figura del “Garante di parità”.

 

I temi trattati e le integrazioni rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi dimostrano un proficuo dialogo tra le Parti, dando prova di un interesse verso le esigenze dei lavoratori in materia di permessi, in materia di salario variabile e in tema di servizi welfare.

L’innovativo istituto della “Banca ore solidale” rileva un’importante attenzione non solo verso il dialogo Azienda – lavoratori, ma soprattutto tra i lavoratori stessi, valorizzando le espressioni di solidarietà presenti nel tessuto sociale.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

In data 19 giugno 2024 sono stati sottoscritti una serie di accordi, entrati a far parte degli allegati al più corposo “Patto del buon lavoro” del gruppo Hera S.p.A, relativi al lavoro agile, alla formazione dei dipendenti, al controllo a distanza e alla cybersicurezza.

Questi ultimi disciplinano rispettivamente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile, delineandone i vari aspetti e punti focali; gli obiettivi della formazione aziendale da raggiungere coi piani formativi; l’utilizzo di sistemi di registrazione per il controllo a distanza dei lavoratori e le cautele da adottare per evitare attacchi informatici ed ulteriori problematiche connesse all’informatizzazione.

 

L’obiettivo perseguito dall’accordo è quello di disciplinare analiticamente e in modo descrittivo le attività di lavoro agile per le lavoratrici e i lavoratori, senza trascurarne contemporaneamente l’aspetto formativo della realtà aziendale, del controllo a distanza dei dipendenti e la connessa trattazione della sicurezza informatica a tutela dei dispositivi elettronici e dei dati personali dei lavoratori.

 

Parti firmatarie e contesto

 

All’interno degli accordi succitati si nota come le parti firmatarie siano diversificate. La definizione dei tratti fondamentali della prestazione lavorativa smart all’interno di un accordo nasce dalla richiesta del dipendente di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (denominata dalle parti “remote working”). Tra gli allegati presi in esame, si ritrova un modello di accordo individuale da stipularsi tra dipendente e azienda, il quale dettaglia le condizioni per il lavoro in modalità agile, sulla base delle linee guida individuate all’interno del c.d. “Patto del buon lavoro”.

 

Le parti firmatarie dell’accordo relativo alla formazione sono, invece, le aziende HERA S.p.A., HERA COMM S.p.A., HERA TRADING S.r.l., UNIFLOTTE S.r.l., Inrete Distribuzione Energia S.p.A., Fea S.r.l., Heratech S.r.l. ed Estenergy S.p.A, per le segreterie nazionali di categoria FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA; per le segreterie regionali Emilia Romagna FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA e a livello aziendale il coordinamento nazionale RSU del gruppo. Tale accordo sulla formazione nasce dall’esigenza di valutare e adottare piani formativi da presentare a Fon.Coop per la richiesta di un contributo a valere sul conto delle società succitate. Nello stesso contesto rileva un altro accordo sulla formazione tra Herambiente S.p.A ed Aliplast S.p.A. e le segreterie nazionali CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL, le segreterie regionali Emilia Romagna CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL La RSU Aliplast dello stabilimento di Novara, la RSU Aliplast dello stabilimento di Treviso e le segreterie territoriali di Treviso e Novara, CCNL Gomma Plastica Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil per la presentazione di un piano formativo di gruppo da presentare a valere sulle risorse del conto formazione di Fonservizi.

 

L’accordo sui controlli a distanza è stato stipulato tra Hera S.p.A, Heratech S.r.l, Inrete Distribuzione Energia S.p.A, AcegasApsAmga S.p.A, Marche Multiservizi S.p.A e il coordinamento Nazionale RSU settori gas-acqua ed elettrico del Gruppo Hera e le segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA. L’esigenza della stipulazione di tale accordo deriva dall’attività lavorativa posta in essere dagli operatori dei call center delle aziende firmatarie da cui può, conseguentemente, derivare il controllo a distanza dei lavoratori.                                                                                                                                 L’accordo sulla sicurezza informatica, invece, è stato firmato dal Gruppo Hera e dalle organizzazioni sindacali rappresentate dal coordinamento nazionale RSU del gruppo settori gas ed elettrico e dalle segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA per ridurre i rischi relativi all’utilizzo di account privilegiati e per favorire la compliance aziendale con riferimento alle normative di settore.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Le intese raggiunte hanno delineato i punti qualificanti della prestazione lavorativa in lavoro agile per i lavoratori del gruppo Hera e l’importanza dell’aspetto formativo del dipendente in azienda; legittimato, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori ex art. 4 co. 1, il controllo a distanza dei lavoratori e sottolineato l’importanza della sicurezza informatica non solo per l’azienda, ma anche per gli stessi lavoratori.

 

Analizzando i succitati accordi singolarmente, per ognuno di questi vi sono diversi temi, punti qualificanti ed elementi di originalità che li rendono peculiari. Per quanto concerne l’accordo relativo al lavoro agile, è prevista nel dettaglio la modalità di svolgimento della prestazione che si concretizza nell’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto nel tetto massimo di 8 giorni al mese (elevati a 9 nel caso di mesi composti da 31 giorni). Occorre tuttavia precisare che il tetto massimo di giornate è elevabile nel caso ne facessero richiesta particolari categorie di lavoratori, prevalentemente con esigenze assistenziali o di cura, individuate nel dettaglio dallo stesso accordo. L’accordo disciplina anche il luogo di lavoro della prestazione in remote working, che può essere discrezionalmente scelto dal prestatore di lavoro a patto che sia uno spazio capace di garantire i criteri di sicurezza e riservatezza. Per quanto concerne l’orario di lavoro, il lavoratore può articolare la propria prestazione in orari diversamente distribuiti nell’arco della giornata, previo accordo col proprio responsabile, pur rispettando il normale orario di lavoro alle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile. Al dipendente che svolge la prestazione lavorativa tramite questa modalità è garantito, nei periodi di pausa e riposo, il c.d. diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Per quanto concerne la sicurezza delle strumentazioni in uso al dipendente è fatto divieto di accedere alla rete aziendale attraverso connessioni non protette e che potrebbero minacciare i dati aziendali, i quali sono coperti anche dal dovere di riservatezza che incombe sul dipendente che svolge l’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’azienda stessa. Coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017, è inoltre prevista un’informativa annuale contenente i rischi per la salute e la sicurezza, oltre che la tutela contro gli infortuni occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro prescelto, quando tale scelta derivi da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del dipendente di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

Per quanto concerne gli accordi sulla formazione, quello da presentare a Fon.Coop, ha come obiettivo di offrire competenze tecnico-professionali e manageriali ai dipendenti, nonché di sviluppare conoscenze in materia di sicurezza. I lavoratori coinvolti sono 650 di cui 527 uomini e 123 donne, suddivisi in 198 percorsi formativi pari 5297 ore di formazione. L’elemento qualificante dell’accordo in questione concerne l’individuazione del personale soggetto ai corsi, individuato secondo i criteri di: nuova assunzione, mobilità, obblighi normativi, specificità ed evoluzioni organizzative. Invece, il piano formativo da presentare a Fonservizi prevede 202 lavoratori interessati di cui 180 uomini e 22 donne da dividere in 116 percorsi formativi della durata di 916 ore, con una richiesta di finanziamento complessivo di 131.037 euro. I criteri di partecipazione sono analoghi all’accordo sulla formazione precedentemente citato, ma sono diversi gli obiettivi. Infatti, quest’ultimo accordo ha come fine il trasferimento ai dipendenti di abilità tecnico-professionali e competenze informatiche.

 

Il tema del controllo a distanza dei lavoratori del gruppo Hera è stato affrontato con la stipulazione di un ulteriore accordo, che si occupa di definire l’installazione presso il telecontrollo e call center tecnico Heratech di Forlì, presso il call center tecnico e centro operativo di INRETE Distribuzione Energia di Modena e presso il centro operativo telecontrollo elettrico di AcegasApsAmga di Trieste di un sistema di registrazione delle chiamate in entrata ed in uscita. I punti salienti dell’accordo in esame riguardano la possibilità di accesso alle registrazioni da parte di figure aziendali autorizzate per necessità di servizio finalizzate a riscontrare, se necessario, l’attività svolta, anche in caso di richieste pervenute dai soggetti esterni (tra cui la magistratura) e di trasmettere copia a questi ultimi; la possibilità di utilizzo in caso di audit interno previa comunicazione alle RSU; l’utilizzo di registrazioni a campione da parte dei responsabili delle unità operative, nel solo ambito pronto intervento servizi regolati da ARERA, per finalità formative relative all’utilizzo delle istruzioni operative, solo in caso di consenso del lavoratore, soggetto a revoca in qualsiasi momento; l’impossibilità, negli eventi formativi collettivi,  di riascoltare la registrazione senza l’ulteriore consenso specifico del lavoratore interessato; il fine della possibilità di riascolto delle chiamate per gli operatori interessati e i loro responsabili, di accrescere le proprie competenze, condividendo l’esperienza che deriva dal riascolto delle telefonate, favorendo così anche il rapporto di fiducia fra l’operatore ed il proprio responsabile e la possibilità per i lavoratori stessi di riascoltare le registrazioni delle proprie telefonate. L’accesso al dispositivo di registrazione è possibile tramite l’utilizzo di una password consegnata ai responsabili delle unità operative delle aziende del gruppo Hera coinvolte. L’ascolto delle registrazioni avviene a seguito di contestazioni o richieste motivate e segue un iter ben preciso (culminante con la redazione di un verbale), delineato espressamente dall’accordo, a tutela della dignità morale del dipendente.

                                                                     

La tematica della cybersicurezza, fortemente legata all’esigenza di controllo a distanza e all’utilizzo di strumentazioni informatiche per svolgere la prestazione lavorativa, è stata altresì oggetto, come citato precedentemente, di un apposito accordo.  Quest’ultimo ha come obiettivo primario l’implementazione di una soluzione di Privileged Access Management, denominato nell’accordo (PAM), che possa rafforzare la sicurezza informatica e la garanzia alla conformità normativa vigente, delle cui variazioni verranno informate le organizzazioni sindacali. Inoltre, introduce la piattaforma CyberArk per la gestione degli account amministrativi, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e di utilizzo improprio dei dati. Alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro potrà accedere, previa apertura di un incidente di sicurezza, solo il personale della struttura ICSM: le stesse saranno inoltre conservate per massimo 90 giorni, salvo casi eccezionali. È inoltre previsto il divieto di utilizzo delle videoregistrazioni succitate ai fini valutativi delle performance dei lavoratori o per l’adozione di misure disciplinari. L’accordo, tramite il sistema PAM, riduce il rischio di attacchi informatici e di violazione dei dati e garantisce la conformità del Gruppo Hera alle normative sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

 

Valutazione d’insieme

 

In conclusione, gli accordi sottoscritti rappresentano un modo efficace per la regolamentazione della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile. L’accordo che si occupa di disciplinare tale prestazione garantisce un equo contemperamento degli interessi tra le parti del rapporto contrattuale. Infatti, il dipendente è tenuto a garantire una prestazione efficiente e rispettosa delle regole come se fosse svolta fisicamente all’interno dei locali aziendali ed il datore di lavoro deve fornire strumentazioni che siano adeguate al rispetto della sicurezza della prestazione lavorativa. Quest’ultima viene ben delineata con un’apposita informativa indirizzata al lavoratore e all’RLS comprensiva della descrizione di tutte le misure idonee ed i comportamenti da mantenere per evitare infortuni e situazioni di rischio che possano riguardare la prestazione di lavoro smart. Altro elemento capace di garantire il rispetto della tutela della sicurezza, nello specifico relativa ai dati personali del lavoratore, è dato dalla sottoscrizione dell’accordo sulla cybersicurezza, il quale stabilisce che l’accesso alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro è consentito esclusivamente al personale della struttura di ICSM (Information & Cyber Security Management) per il tramite di appositi meccanismi di profilazione e gestione puntuale dei ruoli abilitati sulla piattaforma, solo a seguito dell’apertura di un formale incidente di sicurezza a cura di ICSM stesso, di cui ogni 90 giorni la RSU è informata tramite un report relativo agli accessi avvenuti. L’accordo sul controllo a distanza, relativo agli impianti audiovisivi installati presso i call center del gruppo Hera, delineando i fini dell’utilizzo delle videoregistrazioni consente sia ai lavoratori di essere tutelati dall’utilizzo indiscriminato delle stesse (l’accordo vieta, per esempio, l’utilizzo per fini disciplinari e sanzionatori) sia all’azienda di regolare la compliance aziendale, soprattutto con riferimento alla disposizione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Gli accordi relativi alla formazione, mirati rispettivamente al trasferimento di competenze necessarie allo sviluppo di abilità tecnico professionali, competenze manageriali e allo sviluppo di competenze informatiche per i lavoratori, consentono di rendere ancora più utile il processo di innovazione aziendale considerando come fondamentale la promozione dello sviluppo di competenze tecniche e specialistiche e della diffusione di una cultura condivisa di responsabilità, crescita dei propri collaboratori e consapevolezza del proprio ruolo.

Non è da sottovalutare, inoltre, come le tematiche affrontate comportano indubbiamente alle parti sottoscrittrici degli accordi una continua attenzione ed un aggiornamento stabile inerente alla regolamentazione della prestazione di lavoro smart e alle conseguenze legate alla scelta di questo modello di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Mattia Maneli

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/226 – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea investe sul benessere dei dipendenti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/226 – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea investe sul benessere dei dipendenti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il 19 aprile 2024 Banca ICCREA e la Delegazione Sindacale di Gruppo composta per le OO.SS Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca/Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il primo contratto integrativo aziendale di secondo livello, valido fino al 31 dicembre 2024. L’Accordo in oggetto rappresenta oggi il punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori appartenenti al Gruppo inquadrati nelle aree professionali e come quadri direttivi, trovando applicazione a oltre 21.000 dipendenti.

 

Parti firmatarie e contesto

 

La sottoscrizione dell’intesa rappresenta il risultato di un complesso processo di confronto tra le parti scandito da 31 incontri tra le organizzazioni sindacali e la capogruppo che consente di superare quanto previsto in 19 diversi contratti precedentemente stipulati a livello regionale o aziendale. La firma dell’accordo, infatti, costituisce un notevole passo in avanti nell’ambito della contrattazione di secondo livello del Gruppo che ha dato il via a un processo di armonizzazione dei contratti integrativi, iniziato con gli accordi sottoscritti in materia di lavoro agile (2022) e sul valore di produttività aziendale (2023), i quali costituiscono parte integrante del contratto aziendale.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Sul versante retributivo, il Gruppo ha introdotto l’indennità della mobilità, riconoscendo – a decorrere dal 1° aprile 2024 – un indennizzo a tutti quei lavoratori con anzianità aziendale di almeno 3 anni che, in caso di trasferimento, verranno allocati in una sede distante più di 50 km dal comune di residenza. Tale indennità viene calcolata giornalmente ed è pari a € 0,40 per ogni chilometro della sola tratta di andata, fra la residenza del lavoratore e la sede di lavoro, eccedente i 30 chilometri. Qualora il trasferimento fosse oltre i 120 km, l’indennità viene quantificata nella misura di € 770 mensili lordi.

 

In materia di welfare, le novità riguardano la disciplina dei buoni pasto, le coperture assicurative contro i rischi per i dipendenti, le agevolazioni riguardanti l’iscrizione dei figli dei lavoratori fiscalmente a carico alla previdenza complementare e le prestazioni sanitarie integrative.

 

Nel dettaglio, procedendo per punti, è anzitutto previsto l’aumento dell’importo del buono pasto, elevato fino ad un importo pari a € 9,40 a decorrere dal 1° maggio 2024. Inoltre, per i lavoratori assunti in regime di part-time orizzontale o misto il ticket pasto viene riconosciuto per un valore pari a € 6,00, elevato a € 8,80 nel caso in cui la prestazione lavorativa sia pari o superiore alle 5 ore giornaliere.

 

Rispetto alle polizze assicurative contro i rischi, le Parti convengono l’erogazione annuale di €300 per ogni dipendente a integrazione della copertura contro i rischi di morte e invalidità permanente derivante da infortuni come previsto dall’art. 71 del CCNL. Altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è prevista l’elevazione dei capitali assicurati contro il rischio di morte, pari a € 92.176,19, e contro il rischio di invalidità permanente, fino al valore di € 135.191,89.

 

In materia di previdenza complementare, a partire dal 1° maggio 2024 le Aziende/BCC si impegnano a versare un contributo pari a € 50 per ogni figlio fiscalmente a carico del dipendente, qualora siano iscritti al Fondo Pensione Nazionale. È inoltre previsto che per il biennio successivo l’importo annuale versato sarà pari a € 25 qualora il dipendente decida di versare autonomamente un contributo dello stesso ammontare.

 

Infine, le Parti hanno riservato un importante sezione anche all’assistenza sanitaria integrativa, destinando un contributo pari ad € 300 per ciascun dipendente iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, valido per prestazioni odontoiatriche nonché un contributo di € 167 al fine di garantire un check-up biennale per ogni dipendente, anche tramite pacchetti di prevenzione o – alternativamente – per richiedere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Cassa mutua nazionale.

 

Valutazione d’insieme

 

Nell’insieme il nuovo accordo integrativo di Gruppo porta delle numerose novità ed integrazioni interessanti in materia di welfare.

A fianco di un welfare decisamente strutturato, si segnala l’introduzione di due commissioni paritetiche che evidenziando l’interesse delle parti nel proseguire un percorso che vede al centro il benessere dei dipendenti. È prevista infatti, da un lato, l’istituzione di una commissione paritetica al fine di individuare delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, dall’altro, una commissione per le pari opportunità, l’inclusione e le tematiche ESG.

 

Dunque, come già anticipato, il nuovo contratto valido per il Gruppo Iccrea si muove lungo una direttrice ben precisa che vede la tutela del benessere soggettivo al centro dell’interesse del Gruppo e concretizzatasi tramite la previsione di molteplici iniziative in materia di welfare aziendale, volte a garantire nel tempo un incremento del well-being, sia fisico che psicologico dei dipendenti e delle loro famiglie.

 

Youri Giovannoni

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@GiovannoniYouri

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/225 – Gli accordi aziendali del Gruppo Generali: premio di risultato e sperimentazione di un nuovo modello di gestione del lavoro

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/225 – Gli accordi aziendali del Gruppo Generali: premio di risultato e sperimentazione di un nuovo modello di gestione del lavoro

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il presente contributo prende in esame tre accordi integrativi del Gruppo Generali in materia di orario di lavoro e di retribuzione variabile, arricchita da una particolare proposta di calcolo del premio di risultato correlato a un indice di sostenibilità ambientale.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’11 luglio 2024 il Gruppo Generali e i Coordinamenti della Rappresentanze Sindacali Aziendali (appartenenti a FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA) del Gruppo stesso hanno sottoscritto tre verbali di accordo contenenti varie innovazioni.

 

Data la scadenza al 31 dicembre 2023 del precedente Contratto Integrativo Aziendale, risalente al 2021, nelle more della trattativa per il suo rinnovo le suddette parti sociali hanno concordato di portare avanti la negoziazione e definire l’assetto del Premio di Risultato Variabile (PRV) per l’anno 2025.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

La contrattazione aziendale in un primo verbale, oltre a riconfermare il PRV, si è occupata di ideare un interessante programma pilota di commuting sostenibile, a cui viene legata la quantificazione del premio.

 

Con l’occasione di incontro, inoltre, le Parti sociali hanno sottoscritto un secondo accordo che prevede un modello di gestione del lavoro svolto in presenza, contenente una serie di novità inerenti l’organizzazione dell’orario di lavoro. A seguito della riuscita sperimentazione di nuove forme di lavoro ibrido negoziate nell’accordo Next normal, infatti, è stato pattuito di proseguire nell’intento di riorganizzare il lavoro in modo innovativo e flessibile, nel rispetto dei principi di fiducia e inclusione dei lavoratori, responsabilità e sostenibilità, conciliazione vita-lavoro e produttività.

 

Accanto alla precedente regolazione delle giornate di lavoro in modalità smartworking, si prevede che a decorrere al 1° ottobre 2024 – per la durata di 12 mesi (art. 1) – vengano implementate modifiche in materia di orario lavorativo in presenza, assenze, permessi, ferie e lavoro straordinario. Fra queste novità desta sicuramente interesse la previsione per cui la rilevazione della presenza in sede viene tracciata attraverso le sole timbrature in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, con l’effetto di non rilevare le pause intermedie effettuate nel corso della giornata (art. 2). Correlativamente, si dispone che il buono pasto venga erogato ogniqualvolta si registri la presenza del lavoratore in sede.

 

Inoltre, le parti sociali introducono una nuova forma di flessibilità oraria in entrata e in uscita (art. 3). Nello specifico viene consentito al personale di accedere nei locali aziendali ad un orario ricompreso in un’ampia fascia oraria, di circa due ore e mezza (fra le 7:45 e le 10:30), e lo stesso anche per l’orario di uscita (fra le 16:00 e le 18:30), venendo così a sostituire la passata misura del contatore di flessibilità. Questo dato favorisce senz’altro l’autonomia dei prestatori di lavoro, cui è lasciata sostanzialmente la libertà di decidere quando svolgere il proprio lavoro in presenza, senza dover più compensare le ore di ritardo entro una certa data.

 

Altrettanto peculiare è la clausola riguardante le assenze, per ferie e permessi personali (artt. -5-6). Nell’accordo si decide di monitorare solamente le assenze a giornata intera. Di conseguenza, non è più richiesta la presentazione di una giustificazione per assenze limitate a poche ore o riferibili a permessi contrattualmente previsti. In aggiunta, persino la scelta delle giornate in modalità smartworking viene delegata totalmente al singolo lavoratore, il quale non deve attendere l’approvazione del proprio manager ma può direttamente procedere a comunicare la scelta su un apposito portale c.d. Self-service. Tramite lo stesso sistema l’azienda viene informata dal lavoratore dell’utilizzo di permessi di legge o di assenze per motivi di salute; resta poi un obbligo del lavoratore quello di caricare sull’apposito applicativo informatico il documento giustificativo, convalidato in un momento successivo dall’ufficio Time Management.

 

Le già menzionate modifiche si affiancano infine ad una speculare regolazione flessibile del lavoro straordinario/supplementare (art. 7). La domanda di straordinario/supplementare viene semplificata poiché è comunicata a preventivo direttamente sul portale Self-service ed il manager del lavoratore ha l’incarico di autorizzare l’effettuazione. Sarà poi compito del lavoratore inserire a consuntivo l’effettiva durata della prestazione extra normale orario di lavoro. La decorrenza del lavoro straordinario/supplementare può peraltro prevedersi dalla fine del normale orario di lavoro oppure prima dell’inizio dell’orario di lavoro o in pausa pranzo. Esclusivamente in casi eccezionali e motivati da ragioni organizzative e di business, il lavoro straordinario/supplementare può avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere previste e potrà essere richiesto entro il termine della giornata stessa in cui viene svolto.

Vengono ulteriormente confermate anche le modalità di funzionamento della banca ore (art. 8), un’altra forma di flessibilità che ha un alto potenziale d’incidere sulla performance dell’impresa.

 

Incidenza sul trattamento retributivo

 

In continuità con il passato, le Parti sociali, in un secondo verbale di accordo del luglio 2024, decidono di confermare per ulteriori 12 mesi la previsione di una retribuzione premiale, da applicare a tutto il personale amministrativo delle Aziende del Gruppo, cui veniva già applicato il precedente accordo (del 29.12.2015) poi rinnovato l’8.7.2021, cioè la Società Assicurazioni Generali, nonché agli Agenti Generali, dipendenti di Alleanza Assicurazioni.

 

La struttura del Premio di Risultato Variabile è connotata da una composizione eterogenea e personalizzata per ogni azienda. Il premio viene in primis determinato nel suo importo complessivo, parametrato in base al livello di inquadramento del lavoratore e suddiviso in tre quote:

– la quota “A” sarà calcolata in base all’indicatore del “Risultato Netto” conseguito complessivamente dalle Aziende della Country Italia ed è prevista nella misura fissa del 75% sul totale;

– la quota “B” viene invece calcolata in correlazione al risultato netto conseguito dalle Società datrici di lavoro dei dipendenti cui si eroga il premio ed è prevista nella misura fissa del 5% sul totale. Dunque, si considera il risultato netto per l’esercizio 2024 della Società Generali Italia, o di Alleanza Assicurazioni o di Genertel e G. Life, confrontato a quello registrato nel 2023.

– una terza quota, “C”, viene erogata invece per il 20% del totale, in base ad un obiettivo individuale, legato alla variazione del “Monte Ferie” del 1° gennaio 2025 rispetto al 1° gennaio del 2024 (totale dei giorni di ferie e di permessi per festività abolite maturati negli anni precedenti non ancora fruiti al 1° gennaio).
Questo obiettivo, per libera scelta del lavoratore, può essere in alternativa determinato in base al numero di viaggi ecosostenibili nella tratta casa-lavoro (c.d. Commuting Sostenibile) effettuati nel periodo luglio-dicembre 2024. La quota sarà così composta al 12% dall’obiettivo “Monte Ferie” (giorni di ferie e di festività abolite) e all’8% da quello del “Commuting sostenibile”.

 

Considerando nello specifico quest’ultima misura “green”, si sottolinea che questa viene regolamentata in un apposito programma pilota ed è destinata al solo personale dipendente direzionale, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno da parte dei lavoratori nel percorso di riduzione dell’impronta carbonica e di tutela dell’ambiente. Si ricorda invero che il Gruppo ha già promosso una strategia per il clima nel R.E.D. Working (Relevant, Empowering, Dynamic), un modello di lavoro flessibile e inclusivo, che mira a contribuire alla sostenibilità ambientale oltre che sociale, grazie, ad esempio, al contenimento delle trasferte, all’ottimizzazione degli spazi e alla chiusura programmata delle sedi.

 

Entrando nel dettaglio della misura, lo scopo del programma consiste essenzialmente nel raccogliere una prima serie di dati sulle abitudini di spostamento da e per l’ufficio, tramite un monitoraggio dei viaggi casa-lavoro da luglio a dicembre 2024. Ai lavoratori che desiderano partecipare al progetto verrà quindi sottoposto un questionario su una apposita piattaforma digitale aziendale che calcola ed evidenzia le quantità di CO₂ emesse. Questa proposta mira senz’altro ad accrescere la consapevolezza dei dipendenti sul proprio impatto ambientale legato alla propria mobilità. Inoltre, incoraggia opzioni di viaggio sostenibile, ad esempio facilitando la realizzazione di forme di condivisione del tragitto in automobile (c.d. carpooling).

Per chiudere la panoramica su questo accordo, le Parti sociali prevedono di applicare ulteriori previsioni premiali al personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e di Alleanza Assicurazioni, in forza al 31 dicembre 2024.

 

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale

 

Rispetto al CCNL di settore, i presenti accordi sviluppano sicuramente gli stimoli offerti dal livello nazionale e si possono definire in linea con le tendenze innovative delle altre Società che operano in ambito assicurativo. Si conferma infatti la propensione a contrattare il premio di risultato variabile ed a concedere l’estensione della distribuzione dell’orario di lavoro attraverso la flessibilità in entrata/uscita, servendosi della delega che il livello nazionale concede al livello della contrattazione aziendale (artt. 84 e 101 del CCNL A.N.I.A.).

 

Valutazione d’insieme

 

L’introduzione in via sperimentale di un nuovo modello di gestione del lavoro in presenza è certamente una soluzione organizzativa di rilievo nel panorama italiano del mercato del lavoro. La proposta di eliminare la rilevazione di ritardi determina un superamento della tradizionale gestione organizzativa del lavoro, che per il Gruppo Generali era già stata segnata da una netta evoluzione in termini di flessibilità. L’idea di reimmaginare l’orario di lavoro richiede senz’altro un coinvolgimento del sistema di pianificazione e controllo dei lavoratori; la digitalizzazione del sistema di monitoraggio condiviso fra management e lavoratori sviluppato da questo Gruppo ha il pregio di agevolare tutti questi processi innovativi.

Il risultato a cui si giunge è la flessione del classico orario di lavoro “rigido” ad un nuovo schema, più libero, seppur altrettanto efficace nel conservare il rispetto del monte ore giornaliero previsto per legge. Si perviene così ad un nuovo modo di concepire il lavoro, che ruota sempre di più attorno a principi di autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori. Questi ultimi vengono coinvolti anche nelle strategie più ambiziose del Gruppo, legate ai fondamentali obiettivi di sostenibilità. L’ideazione/ipotesi di un parametro “green” a cui legare il valore del premio concede infatti al lavoratore la possibilità di contribuire alla sostenibilità ambientale dell’azienda attraverso un commuting casa-lavoro più ecologico.

 

Complessivamente, le disposizioni dei contratti del Gruppo Generali denotano un buon dialogo sociale, che ricerca nella contrattazione l’incontro fra le esigenze di impresa e bisogni sociali dei lavoratori, in vista della promozione di misure innovative. Il cambiamento organizzativo qui presentato può rappresentare da un lato un miglioramento della vita per chi lavora e dall’altro un indubbio fattore di competitività per la Società. Nella rinnovata negoziazione si confermano infine la centralità dei temi della flessibilità oraria, indizio di fiducia nei lavoratori, e della sostenibilità ambientale, sensibilità già evidenziata nella preferenza della modalità di lavoro da remoto.

 

Giulia Comi

Apprendista di Ricerca ADAPT

@giulphil

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/224 – Il rinnovo del CCNL Cooperative alimentari: incrementi retributivi e principali novità normative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

Contesto del rinnovo

 

Il 14 maggio 2024, è stato firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. Per la parte datoriale il verbale è stato sottoscritto da Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Agci-Agrital, mentre per la parte sindacale hanno firmato l’intesa Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il periodo di validità del nuovo CCNL si estende dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2027.

 

I dati dei flussi UNIMENS pubblicati sul sito del CNEL rivelano che il rinnovo del CCNL (Cod. CNEL E016) coinvolge 15.257 lavoratori distribuiti su 681 aziende.

 

Le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, nell’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto, hanno evidenziato l’importanza del rinnovo come strumento chiave per promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese e del settore. Allo stesso tempo, lo considerano centrale nel definire soluzioni utili a tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni, difendendo i lavoratori dagli effetti dell’inflazione e assicurando loro una retribuzione equa e adeguata.

 

Parte economica

 

Il rinnovo della parte economica del contratto porta con sé importanti novità.

Riguardo al Trattamento Economico Minimo (TEM), le parti hanno concordato un aumento di € 214,00 per il parametro 137 (portando ad una crescita dei minimi tabellari mensili del 14,50%). Ogni livello di inquadramento ha associato uno specifico parametro. L’aumento determinato per il parametro 137 serve come base per calcolare gli aumenti retributivi relativi a tutti gli altri parametri associati ai diversi livelli di inquadramento. L’incremento verrà erogato in cinque tranche distinte: dicembre 2023 settembre 2024 gennaio 2025 gennaio 2026 gennaio 2027.

 

L’articolo 45 prevede, oltre all’aumento del TEM, anche un aggiornamento degli importi dell’Incremento Aggiuntivo di Retribuzione (IAR). L’aumento IAR, calcolato sul parametro 137, ammonta a € 66,00 complessivi ed erogato in due tranche, la prima di € 55,00 corrisposta a partire dal 1° dicembre 2023 e la seconda di € 11,00 corrisposta a partire dal 1° settembre 2027.

 

Si rileva inoltre che, sempre con riferimento al parametro 137, per le aziende che non hanno un accordo di contrattazione sul premio per obiettivi, a partire dal 1° gennaio 2027 l’indennità per la mancata contrattazione di secondo livello sarà pari a € 45,00, a seguito di un incremento di € 15,00 rispetto all’importo attualmente previsto.

 

Le parti intervengono anche in modifica dei trattamenti economici per le prestazioni di lavoro straordinarie del settore della macellazione. In particolare, a causa di specifiche caratteristiche della lavorazione e di vincoli normativi igienico-sanitari, è necessario completare la macellazione giornaliera programmata. Per le ore di straordinario dedicate a queste attività, è prevista una maggiorazione del 50%.

 

Un altro aspetto di particolare rilievo è l’incremento del contributo aziendale al Fondo di previdenza complementare per i lavoratori aderenti. A partire dal 1° gennaio 2025, la contribuzione subirà un aumento dello 0,30%, passando dall’1,20% all’1,50%.

 

Al fine di migliorare le prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa, è stato previsto un aumento del contributo aziendale da € 13,50 a € 15 mensili.

 

Parte normativa

 

All’articolo 9, nella sezione “Patto Formativo”, l’accordo prevede che, nel caso in cui il lavoratore esprima la volontà «di partecipare a corsi di specializzazione per acquisire competenze utili alle attività aziendali, anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte» o l’azienda desideri far partecipare i propri lavoratori a corsi per ottenere competenze difficili da reperire sul mercato, sia possibile ricorrere a ulteriori permessi retribuiti, rispetto a quelli già previsti dal CCNL, fino ad un massimo di 40 ore. Continua l’accordo, introducendo per via contrattuale un vero e proprio patto di stabilità «a fronte dell’impegno da parte del lavoratore alla permanenza in azienda per un periodo di due anni conseguenti il termine del corso».

 

Altre novità significative riguardano il periodo di prova, per i lavoratori del 4° e 5° livello, è stato esteso ad un mese e mezzo, invece, per i lavoratori del 6° livello, è stato esteso a 18 giorni lavorativi. E, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs. 104/2022, le parti sociali prevedono il prolungamento del periodo di prova in caso di assenze per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, per una durata pari a quella dell’assenza. Anche le assenze per congedi facoltativi comportano un prolungamento del periodo di prova.

 

Di notevole rilievo è la nuova disciplina che regola l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. L’accordo introduce le causali che permettono la stipula di contratti a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, pur sempre mantenendo il limite massimo di 24 mesi. Tali condizioni sono: l’esecuzione di progetti, opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo che non rientrano nelle normali attività aziendali, realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e modernizzazione degli impianti produttivi e variazioni del prodotto conferito dai soci in cooperativa.

 

Escluso il lavoro stagionale, la stipula di contratti a termine, di somministrazione a termine e a tempo indeterminato non potrà complessivamente superare la soglia limite del 25% e «a decorrere dal 1 luglio 2024 tale limite è da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione o nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a tempo determinato».

 

Le parti hanno concordato la possibilità di anticipare l’assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale fino a due mesi prima dell’inizio del congedo stesso, estendendo così il periodo rispetto a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

 

All’articolo 27 sono state introdotte novità in materia di riduzione dell’orario di lavoro (ROL). A partire dal 1° gennaio 2027 i dipendenti avranno diritto a ulteriori 4 ore di ROL, per un totale di 80 ore. Ai turnisti che svolgono la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana e su tre turni per sette giorni alla settimana, sono riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a partire dal 1° gennaio 2026 a cui se ne aggiungono altre 4 a partire dal 1° gennaio 2027.

 

Con riguardo alla flessibilità oraria a favore del datore di lavoro, invece, sono da attenzionare le nuove regole per il lavoro straordinario nel settore della mangimistica. Questo settore è caratterizzato da una normativa europea sulla gestione dello stoccaggio e della somministrazione dei mangimi, che influisce direttamente sulle attività delle cooperative alimentari. Di conseguenza, può essere necessaria una maggiore flessibilità lavorativa nella gestione dei mangimi. L’azienda potrà, eccezionalmente, utilizzare 8 delle 88 ore di flessibilità previste dal contratto collettivo per far fronte a questa particolare situazione, con una maggiorazione del 50% per i lavoratori.

 

Tra le novità introdotte dal rinnovo del contratto, particolare attenzione è riservata al tema del comporto di malattia per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99. Riconoscendo la maggiore possibilità di ricadute a causa della loro condizione, le parti hanno concordato un aumento di 90 giorni a questo periodo. Durante questo periodo aggiuntivo di conservazione del posto di lavoro, non decorrerà né la retribuzione né l’anzianità per alcun istituto (in tema pare utile richiamare F. Alifano, Discriminazione per disabilità, comporto e contrattazione collettiva. Primi appunti ad un anno dalla pronuncia della Cassazione, Working Paper ADAPT, n. 7/2024).

 

All’articolo 55, lettera B), l’accordo ha introdotto importanti novità anche in materia di infrazioni disciplinari per i lavoratori in modalità di lavoro agile. Sono state infatti precisate le condotte che, se ripetute, possono portare al licenziamento (violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, utilizzo senza autorizzazione di strumenti informatici e/o telematici diversi da quelli assegnati, disconnessione non autorizzata durante l’orario di lavoro previsto nell’accordo collettivo, accordo individuale e/o nel regolamento aziendale in tema di lavoro agile, ecc.).

 

Infine, è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici madri o lavoratori padri di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La finestra temporale per usufruire dei permessi retribuiti per l’inserimento del figlio all’asilo nido/infanzia è stata estesa. Prima del rinnovo, era possibile fino ai 36 mesi di età del figlio; ora, è estesa fino ai 4 anni.

 

Parte obbligatoria

 

Tra le novità introdotte in merito alla parte obbligatoria, è da evidenziare l’ampliamento delle tematiche oggetto di informative. In particolare, l’articolo 6 della prima parte del CCNL, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e delle loro rappresentanze nelle scelte strategiche delle imprese, introduce alla lettera C) nuove materie di confronto a livello di cooperativa, consorzio o gruppo. Tra queste, la procedura di segnalazione whistleblowing, formazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, iniziative e misure volte al contrasto delle violenze di genere e del mobbing e, infine, interventi per facilitare il reinserimento di lavoratori e lavoratrici dopo l’assenza per congedi di maternità/paternità. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di tenere un ulteriore incontro nell’arco di un anno rispetto a quanto già previsto.

 

Il rinnovo del CCNL prevede, all’articolo 7, lettera B, punto 2, nell’ambito della bilateralità, l’organizzazione e la gestione di nuove attività e servizi bilaterali in tema di welfare, con particolare riferimento a interventi a sostegno della genitorialità, promozione della formazione a livello aziendale e collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Queste misure includono anche il sostegno economico per le vittime di violenza e l’attivazione di coperture assicurative per il rischio morte a beneficio degli operai. Per sovvenzionare la gestione di queste nuove attività e servizi bilaterali, a partire dal 1° gennaio 2025 saranno applicate le seguenti contribuzioni mensili: € 1,50 per lavoratore per le attività di promozione della formazione aziendale e collaborazione con gli ITS; € 0,50 per lavoratore per le attività di sostegno economico alle vittime di violenza; € 2,00 per lavoratore per le coperture assicurative per il rischio morte a beneficio degli operai. Le contribuzioni dovranno essere versate al Filcoop sanitario.

 

L’accordo prevede inoltre la possibilità per la RSU di individuare al proprio interno un delegato alla formazione. Questo delegato avrà il compito di interfacciarsi con l’azienda per tutte le questioni relative alla formazione.

 

Valutazione d’insieme

 

La piattaforma sindacale aveva proposte molto ambiziose e il rinnovo del contratto, pur non avendo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati (per esempio in materia di appalti e processi di re-internalizzazione, di aumento delle ore di permesso retribuito per gli RLS e di riduzione dell’orario settimanale a 36 ore a parità di salario), contiene comunque miglioramenti per i lavoratori. Tra questi, un significativo aumento delle retribuzioni minime e un potenziamento delle misure di welfare. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti verso condizioni di lavoro migliori per chi opera nelle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e nella lavorazione di prodotti alimentari.

 

Matteo Santantonio

ADAPT Junior Fellow

@santantonio_mat

La contrattazione settoriale nel Regno Unito

La contrattazione settoriale nel Regno Unito

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 2 settembre 2024 n. 30

 

A differenza del panorama italiano, in cui la contrattazione c.d. “multi-datoriale” di settore è fortemente sviluppata, nel Regno Unito, sin dagli anni ’80 si è assistito ad un decentramento della contrattazione collettiva. Si è giunti, dunque, ad una situazione in cui la contrattazione di settore è tendenzialmente scomparsa e si è creato un mercato del lavoro altamente individualizzato con uno scarso ruolo dei sindacati.

 

All’interno del contributo Introducing sectoral bargaining in the UK: why it makes sense and how it might be done, Keith Sisson, professore emerito di Relazioni industriali presso l’Università di Warwick si dedica all’analisi di un potenziale reinserimento della contrattazione settoriale nel Regno Unito e ai benefici che questa comporterebbe sia per i sindacati che per le associazioni dei datori di lavoro. Nella seconda parte del suo contributo, si affrontano invece le questioni che sarebbe necessario risolvere nel caso in cui il Regno Unito riuscisse ad introdurre la contrattazione settoriale.

 

I benefici dell’introduzione di una contrattazione di settore

 

Il contributo prende le mosse dalla circostanza che i lavoratori inglesi avrebbero perso molto a causa del declino della contrattazione settoriale e della regolamentazione congiunta: un esempio sono gli aumenti salariali inferiori all’inflazione e la maggiore insicurezza dei rapporti di lavoro. È però interessante osservare come anche i datori di lavoro risultino impoveriti dallo scarno ruolo della contrattazione di settore, avendo ottenuto non tanto la flessibilità contrattuale sperata, quanto piuttosto una maggiore rigidità giuridica. In mancanza di accordi settoriali, infatti, è stato necessario introdurre una serie di tutele legali per la gestione dei rischi, ma non sempre soluzioni uniformi nel panorama nazionale risultano efficaci in contesti lavorativi fortemente differenziati.

 

È essenziale tenere a mente che quando si parla di contrattazione collettiva, non ci si riferisce al solo salario, ma a una regolamentazione congiunta di diverse questioni, come il coinvolgimento dei dipendenti, la formazione e lo sviluppo del personale, la disciplina del licenziamento e tanto altro. Sisson si dedica all’approfondimento dei benefici dello sviluppo della contrattazione di settore. Secondo l’autore, ci sono due ragioni principali per cui gli accordi settoriali devono essere preferiti alla regolamentazione legale: la prima è il maggiore coinvolgimento dei lavoratori e la seconda è la capacità della contrattazione collettiva di adeguarsi alle peculiarità dei singoli ambiti e settori.

 

La contrattazione di settore andrebbe preferita alla regolazione unilaterale aziendale, inoltre, perché per i datori di lavoro vi è un notevole risparmio sui costi di gestione delle relazioni di lavoro.

 

Sulla base dell’analisi dell’autore, un approccio di settore permetterebbe di uniformare le condizioni di lavoro delle aziende di un determinato ambito e di evitare che si crei una ricchezza fondata su salari bassi e cattive condizioni per i lavoratori. Questo approccio va a vantaggio sia dei sindacati che delle organizzazioni datoriali. Queste ultime, infatti, acquisirebbero un ruolo di intermediario, consentendo a tutte le aziende rappresentate e non solo alle grandi realtà, di partecipare ai processi di definizione delle politiche sul lavoro a livello nazionale.

 

Peraltro, i benefici del coinvolgimento dei rappresentanti sindacali e datoriali sono stati riconosciuti anche nel rapporto dell’OCSE, Global Deal report, Social Dialogue, Skills and Covid-19 (2020),  in cui si afferma che il dialogo sociale è stato fondamentale per affrontare i danni causati dalla pandemia. La contrattazione settoriale migliora, infatti, la qualità delle decisioni rendendole più coerenti con la specifica problematica. Un confronto costante con le organizzazioni rappresentative migliora la comprensione dei problemi e permette, all’insorgere di una crisi, di trovare un maggiore consenso e una maggiore apertura ad una soluzione condivisa.

 

All’interno del suo elaborato, Sisson elenca anche quelli che potrebbero essere i vantaggi degli accordi di settore a livello macroeconomico, ovvero:

1. un migliore bilanciamento fra salari, inflazione, livelli di disoccupazione e tassi di crescita economica. Sempre secondo l’OCSE (in Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work del 2019): “(…) il coordinamento aiuta le parti sociali a tenere conto della situazione del ciclo economico e degli effetti macroeconomici degli accordi salariali sulla competitività. Il livello effettivo di centralizzazione è un’altra dimensione cruciale: i sistemi in cui il decentramento è organizzato e coordinato dal centro (cioè sistemi in cui gli accordi a livello settoriale stabiliscono ampi quadri normativi ma lasciano le disposizioni di dettaglio alle negoziazioni di livello aziendale e dove il coordinamento è piuttosto forte) tendono a produrre buone performance occupazionali e una maggiore produttività”;

2. minori disuguaglianze. L’OCSE prende come riferimento tre misure per i confronti internazionali sulle disuguaglianze: la dispersione dei redditi (in base alla quale per salario basso si intende un salario inferiore di due terzi rispetto al salario orario mediano e per salario alto si considera quello che supera di 1,5 volte il salario orario mediano); il coefficiente di Gini (che condensa la distribuzione del reddito disponibile fra le famiglie in un numero compreso fra zero e uno; più alto il numero, maggiore la disuguaglianza); il c.d. “gender wage gap” misurato come differenza tra i guadagni mediani di uomini e donne rispetto ai guadagni mediani degli uomini. Con riferimento a tutte e tre le misure, la disuguaglianza risulta maggiore nel Regno Unito e negli Stati Uniti rispetto agli altri paesi OCSE, e ciò probabilmente è legato ad un maggiore decentramento (disorganizzato) della contrattazione collettiva. È emerso, infatti, che maggiori densità sindacale e centralizzazione/coordinamento della contrattazione salariale sono direttamente proporzionali ad una minore disuguaglianza salariale complessiva.

 

Contrattazione settoriale nel Regno Unito – Come introdurla

 

Sisson parte da un punto di attualità nel Regno Unito, ossia l’impegno da parte del Labour Party di introdurre un accordo nel settore socio-sanitario, ad oggi incapace di assolvere ai suoi compiti essenziali a causa di numerose questioni, tra cui l’assetto composto sia dal settore pubblico (NHS) che da servizi privati, problemi nell’assunzione e nel mantenimento della forza lavoro.

 

Nonostante il Labour Party mostri cautela verso il sostegno alla contrattazione di settore per l’intera economia del Regno Unito, questa è ritenuta particolarmente necessaria nella cosiddetta “foundational economy”, ovvero quella parte di economia composta da settori non competitivi e al di fuori della concorrenza internazionale (es.: assistenza all’infanzia, servizi di pulizie, logistica). Di particolare importanza è la struttura di questi settori, costituiti principalmente da piccole e medie imprese (PMI) costrette a contrattare individualmente, che quindi beneficerebbero grandemente dall’introduzione di un accordo di settore capace di abbattere i costi di transazione. Tuttavia, la debolezza delle parti datoriali nel settore è fonte di preoccupazione, rispetto alla quale accordi tripartiti (con il coinvolgimento del governo) potrebbero essere risolutivi.

 

Istituzioni principali

 

La proposta ha come punto di partenza i Wages Council e i contratti già consolidati, e la responsabilità statutaria di avviare le procedure spetterebbe al Segretario di Stato. Dopo la consultazione delle parti, egli dovrebbe quindi istituire un National Joint Council (NCJ) qualora “non esistesse una contrattazione collettiva efficace a livello settoriale; o la contrattazione collettiva presente nel settore non sia sufficiente a stabilire termini e condizioni minimi per l’intero settore in relazione alle materie obbligatorie”. Tale consiglio sarebbe composto da un pari numero di rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro e in cui il Segretario di Stato potrebbe decidere se inserire dei membri indipendenti con diritto di voto con il compito di conciliatori in caso di stallo delle negoziazioni. L’importanza degli accordi tripartiti rimarrebbe la stessa.

 

Gli accordi settoriali come codici anziché contratti

 

Sisson ricostruisce la storia del quadro giuridico riguardante le relazioni industriali, affermando che il declino della contrattazione collettiva in Regno Unito si riconduce spesso alla mancanza di contratti giuridicamente vincolanti, obbligari solo a livello d’onore e non come codici statutari in un contesto di common law. Tuttavia, di fatto non c’era nessun ostacolo per le parti sociali nel rendere i contratti negoziati legalmente vincolanti, quanto piuttosto una mancanza di volontà delle stesse parti e un’incompatibilità di linguaggio (a questo proposito la Royal Commission on Trade Union and Employers’ Associations argomentava che per essere codificati, essi avrebbero dovuto essere stati riscritti con l’ausilio di un avvocato professionista). Invero, la maggioranza della Commissione ha respinto le proposte di rendere giuridicamente vincolanti i contratti collettivi non tanto per motivi di principio, quanto piuttosto adducendo come causa la concretezza della contrattazione collettiva nel Regno Unito.

 

Dunque, oggi, per quanto riguarda la legislazione necessaria per introdurre la contrattazione settoriale, il suggerimento è di rendere gli accordi di settore dei contratti giuridicamente vincolanti, in forma di “Good Work sector Agreements”, e attuati, ad esempio, dagli stessi organismi governativi che vigilano sulle normative nazionali, come avviene in Irlanda e in Nuova Zelanda. A sostegno di tale proposta, si suggerisce l’introduzione di un nuovo sistema di Tribunale del Lavoro, articolato in più livelli, con giurisdizione esclusiva per trattare tutte le questioni relative al lavoro. Le criticità emerse per questa ipotesi riguardano i numerosi problemi di adattamento del quadro legislativo: difatti, la stessa Royal Commission afferma che il modello di common law britannico richiederebbe il lavoro congiunto di esperti di relazioni sindacali e di avvocati.

 

Per questi motivi, sono esplorate nel testo altre ipotesi, fra cui la possibilità di rendere l’accordo di settore un ‘Order’, il mancato rispetto del quale costituirebbe un reato, legittimando così i lavoratori a presentare una richiesta civile in caso di mancato pagamento delle tariffe appropriate; ovvero, consentire al Segretario di Stato di proporre alle parti sociali di trasformare il proprio accordo di settore in un Codice di Condotta dell’Acas, ente pubblico che fornisce servizi di consulenza, conciliazione e mediazione fra le parti sociali. È indubbio, d’altronde, che questo approccio richiederebbe minori aggiustamenti al quadro legislativo, avendo inoltre il vantaggio di far esprimere i contratti di settore nel linguaggio delle relazioni sindacali e di non richiedere il supporto di un avvocato, oltre a promuovere e condividere le relazioni industriali stesse, nonché le best practices con ruolo educativo fondamentale nell’aiutare le imprese a rimanere aggiornate sulle sfide di settore.

 

Se, da un lato, chiarisce Sisson, è chiaro che la scelta di un percorso rispetto a un altro dipenderà da come il governo vorrà promuovere gli accordi settoriali in termini di obiettivi e finalità, dall’altro è evidente che, qualunque sia il percorso scelto, vi sia la necessità di istituire un’autorità pubblica che controlli la legittimità degli accordi settoriali.

 

Il principio di equità

 

All’interno del documento, il principio di equità (fairness) assume un ruolo centrale, soprattutto riguardo alla priorità da attribuire al “lavoro equo” rispetto alla “paga equa”. Questo principio si articola in due dimensioni: l’equilibrio tra sforzi e benefici e l’equità nelle decisioni che vengono prese. Il pericolo di concentrarsi sulla sola questione del salario è che, infatti, questioni come queste così come il dialogo sociale, vengono marginalizzate perché poco si prestano alla “negoziazione distributiva”. In aggiunta, ciò deteriorerebbe anche la situazione delle PMI in quanto si aumenterebbe in maniera significativa il costo del lavoro, portando a tagli del personale e un aumento del carico di lavoro sui dipendenti rimanenti.

 

Il contenuto degli accordi

 

Due sono quindi le tipologie di contenuti degli accordi descritti da Sisson se venisse inserita la contrattazione settoriale, considerando poi che argomenti specifici varierebbero da settore a settore:

il lavoro equo, ripreso anche da Fair Work Tales, e in particolare le questioni relative a: giusta ricompensa; rappresentanza collettiva; sicurezza e flessibilità; possibilità di accesso; crescita e progresso; ambiente lavorativo sano e inclusivo; diritti sostanziali;

– la disciplina di questioni sostanziali come retribuzione, straordinari, pensioni e ferie, come riaffermato anche da una proposta del Trade Union Congress (TUC); aspetti procedurali e diritti dei lavoratori, come quello di informazione e consultazione.

 

È indubbio, però, afferma Sisson, che le proposte finali dovranno tenere in considerazione il rapporto fra i diversi livelli di contrattazione. Le preoccupazioni dell’autore riguardano principalmente il fenomeno della “decentralizzazione disorganizzata” che può verificarsi quando la contrattazione si sposta dal livello settoriale a quello aziendale senza alcun coordinamento tra i due livelli. Questo comporta infatti il rischio che l’autorità dell’accordo settoriale venga indebolita, soprattutto a discapito dei lavoratori nelle PMI, a causa delle deroghe, delle riforme e delle eccezioni previste a livello aziendale. Difatti, solo se avviene in maniera adeguata e dunque con un “decentramento organizzato”, caratterizzato da coordinamento fra i livelli, questa transizione può portare ad una situazione ideale in cui vengono affermate le condizioni minime a livello settoriale, senza il rischio che vengano messe in discussione nelle negoziazioni a livello aziendale.

 

A tal fine, il documento suggerisce la necessità che le stesse parti sociali sostengano lo sviluppo del dialogo sociale, in particolare attraverso una dichiarazione dell’obiettivo complessivo dell’accordo settoriale, dunque facendo esplicito riferimento alle questioni che l’accordo si propone di affrontare; ovvero l’organizzazione di incontri trimestrali del consiglio tripartito, con gruppi di lavoro congiunti che si occupino di ricercare e monitorare le principali criticità del settore, anche con l’ausilio di esperti e terze parti.

 

Per quanto riguarda invece il ruolo del governo nazionale guidato dai Labour, l’autore si rifà alle linee guida della Commissione Europea. Si richiama, in particolare, la necessità di:

– assicurare la consultazione delle parti sociali nella progettazione di politiche economiche e sociali;

– incoraggiare le parti sociali a prendere in considerazione nuove forme di lavoro;

– consentire alle organizzazioni datoriali e dei lavoratori di crescere, facendo in modo che abbiano le informazioni rilevanti e assicurando loro il supporto da parte del governo nazionale.

 

Promuovere la produttività

 

Afferma Sisson che, tuttavia, nelle discussioni sull’introduzione della contrattazione settoriale si è prestata poca o nessuna attenzione a come verranno finanziati i miglioramenti previsti in termini di salario e condizioni di lavoro, che ovviamente dipenderanno a seconda del settore. Ad esempio, nel settore socio-sanitario è probabile che i fondi possano arrivare direttamente dal governo nazionale nella forma di investimenti sulla forza lavoro. Diversamente, in altri settori, non essendo previsto alcun finanziamento a causa delle pressioni attese sulla spesa pubblica, si prevede che i finanziamenti potranno derivare dagli stessi profitti delle aziende.  Tuttavia, anche in questo caso alcune aziende registreranno alcune criticità poiché ancora intrappolate nello schema di “bassa retribuzione, bassa qualificazione, bassa produttività”. Considerando, dunque, la limitata capacità di redistribuzione dai lavoratori più pagati a quelli meno pagati all’interno del settore, queste aziende avranno bisogno di aiuto per migliorare la loro produttività e performance, agendo non solo sull’eliminazione del basso salario ma incentivando tutta una serie di politiche coordinate e di sotto investimento e crescita.

 

In generale, si raccomanda al governo nazionale di modificare il suo modello di sviluppo economico investendo nell’innovazione e nella produttività della foundational economy, oltre a eliminare fattori che minano standard lavorativi dignitosi.

 

Conclusioni

 

Auspicando l’introduzione della contrattazione settoriale nel Regno Unito, Sisson analizza nel suo paper come questo possa concretamente attuarsi nel contesto politico-legislativo attuale britannico. È evidente, infatti, che questa transizione possa avvenire in un sistema di common law, in cui gli accordi sono di difficile codificazione, solo attraverso concrete misure a sostegno. Sisson raccomanda, inoltre, una visione più ampia del concetto di contrattazione settoriale, non basata esclusivamente sull’aumento dei salari ma piuttosto sul ‘fair work’, ossia l’insieme delle garanzie di cui deve godere il lavoratore (es.: formazione, sicurezza).

 

Nel contesto delineato, è quindi chiaro come la proposta dell’attuale Governo di introdurre la contrattazione settoriale nell’ambito socio-sanitario possa essere un trampolino di lancio per mettere in pratica le proposte illustrate dall’autore per migliorare non solo la contrattazione collettiva, ma anche, attraverso essa, le condizioni di quei settori appartenenti alla ‘foundational economy.

 

Francesca Coluccia

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

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Emanuele Ligas

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/223 – Work life balance e potere d’acquisto al centro del rinnovato CCNL Giocattoli

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/223 – Work life balance e potere d’acquisto al centro del rinnovato CCNL Giocattoli

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

Contesto del rinnovo

 

Il giorno 12 giugno 2024 è stato siglato il documento finale per il rinnovo del CCNL Giocattoli Industria tra Assogiocattoli e Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL. Il CCNL interessa i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia. Secondo i dati del CNEL del 2023 l’accordo interesserà 495 aziende e 5391 dipendenti.

Le principali novità introdotte nel rinnovo riguardano gli aumenti contrattuali e una serie di misure volte a migliorare la work-life balance di lavoratori e lavoratrici con particolare attenzione alla genitorialità.

 

Parte economica

 

Sotto il profilo economico sono due le principali novità del nuovo accordo: l’aumento dei minimi contrattuali e la maggiorazione dell’elemento di garanzia retributiva (EGR).

Come indicato nelle tabelle retributive allegate al testo del rinnovo, è previsto un aumento di 182 euro lordi per il terzo livello nel triennio 2024-2026. Gli aumenti sono così distribuiti: 55 euro a giugno 2024, 55 euro a settembre 2025 e 72 euro a marzo 2026. L’importo, riparametrato, è esteso a tutti i livelli previsti nella tabella allegata al testo del rinnovo. Va inoltre sottolineato che entro il 31 dicembre 2024 tutti i lavoratori e le lavoratrici inquadrate al primo livello saranno inquadrati al secondo, con la conseguente eliminazione del primo livello di inquadramento.

 

L’EGR è un importo annuo lordo spettante a tutti quei lavoratori e lavoratrici che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal contratto collettivo, ovvero a coloro le cui aziende non applicano la contrattazione di secondo livello. Tale somma, indicata all’articolo 8 comma 6 del contratto collettivo, passerà, a partire dal 2025,da 200 a 300 euro lordi.

 

Per quanto concerne il welfare, vengono modificati gli articoli 79 e 80 del CCNL che riguardano rispettivamente la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa. Per la prima, viene aumentato di 0,3 punti percentuali il contributo a carico delle aziende arrivando così al 2,30% dal 1° gennaio 2026. Per la seconda, sempre da gennaio 2026, verrà aumentato a 15 euro mensili il contributo a carico delle imprese. Inoltre, dal gennaio 2025, sempre a carico delle imprese, verrà istituito un contributo di 2 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda (l’assistenza sanitaria integrativa) per la copertura di prestazioni per la non autosufficienza (LTC Long Term care – non autosufficienza).

 

Infine, vengono aumentate le maggiorazioni per i lavoratori e le lavoratrici turniste e in regime di flessibilità. Per i primi (art. 40), la maggiorazione passerà dal 1,1% al 2,2% della retribuzione di fatto. Per i secondi (art. 33), tutte le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali: dal 13% al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% per le ore prestate il sabato. Entrambe le maggiorazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2025.

 

Parte normativa

 

Dal punto di vista normativo sono diverse le novità introdotte dal rinnovo del contratto in merito a diritto allo studio e formazione continua, work-life balance e pari opportunità.

Viene introdotto l’articolo 10 bis incentrato sulla formazione continua; a partire dal 1° gennaio 2025 le aziende coinvolgeranno i dipendenti in forza a tempo indeterminato e determinato (con contratto non inferiore a 9 mesi) in percorsi di formazione della durata di 8 ore pro-capite. Come specificato nel testo, la formazione sarà inizialmente concentrata per affrontare il gap sulle competenze digitali. Viene inoltre specificato che la formazione in materia di sicurezza non può rientrare in questi percorsi formativi.

 

Per quanto riguarda il diritto allo studio non sono presenti novità rispetto al testo del 2021, ma viene sottolineato l’impegno da parte del datore di lavoro di agevolare lavoratori e lavoratrici frequentanti corsi di studio di poter usufruire di permessi per svolgere le prove di esame e di richiedere turni di lavoro che agevolino la frequenza alle lezioni e la preparazione degli esami (art. 64).

 

Sul tema della conciliazione vita-lavoro sono introdotte differenti innovazioni. La principale novità in tema di conciliazione vita-lavoro è la definizione del lavoro agile all’articolo 38. È competenza del datore di lavoro stabilire la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile e, se queste sussistono, i lavoratori e le lavoratrici potranno accedervi su base volontaria. I luoghi convenuti per la prestazione dell’attività lavorativa devono rispettare le norme sulla privacy e sulla sicurezza e potranno essere definiti dalle parti in sede aziendale.

 

Vengono introdotte delle novità in tema di genitorialità (art. 60) con la previsione di due giornate aggiuntive di congedo parentale oltre a quelle previste dalla legge, l’indenizzazione del secondo mese gi congedo parentale all’80% anche per gli anni successivi al 2024 e l’istituzione di 30 giorni continuativi di permesso non retribuito per tutte le lavoratrici che al rientro dell’aspettativa facoltativa post partum non dispongano più di giorni di ferie o ROL. Inoltre, per i lavoratori e le lavoratrici con figli viene prevista la possibilità di flessibilizzare l’orario di lavoro per facilitare l’inserimento al nido o alla scuola materna (art. 52).

 

Sempre in tema di permessi, all’articolo 53, vengono previsti i permessi per la donazione di sangue e viene introdotto un mese, fruibile anche a giorni, di aspettativa non retribuita per le lavoratrici che avviano un percorso di fecondazione assistita.

 

Per quanto riguarda le pari opportunità, con l’articolo 61 bis viene recepita la normativa in merito ai congedi per le donne vittime di violenza con la possibilità, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 1 del d.lgs. 80/2015, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi percependo un’indennità a carico dell’INPS. L’art. prevede il prolungamento dell’astensione dal lavoro per un ulteriore mese retribuito a carico dell’azienda, rispetto a quanto già previsto dalla legge. Con l’articolo 66 bis (Diversity and Inclusion) le parti si impegnano invece, attraverso la contrattazione nazionale e di secondo livello, a promuovere delle soluzioni per diffondere nei luoghi di lavoro una cultura basata sull’inclusione e sul rispetto dell’altro.

 

Parte obbligatoria

 

Sul rapporto fra le parti firmatarie del rinnovo vengono introdotte delle novità agli articoli 9 e 15 bis. Il primo introduce la possibilità da parte dell’Osservatorio Nazionale del settore giocattoli, composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di quella datoriale, di promuovere il settore attraverso delle iniziative di informazione e sensibilizzazione con autorità ed enti pubblici. Con l’art. 15 bis viene invece introdotta, in caso di appalti esterni, la possibilità di istituire dei gruppi di monitoraggio insieme alle RSU per vigilare sull’applicazione da parte dell’azienda appaltatrice del CCNL del settore di riferimento dell’azienda appaltatrice sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL Giocattoli Industria rappresenta un passo avanti per il settore. In linea con il precedente rinnovo sono stati previsti nuovi aumenti salariali, fondamentali in un periodo in cui il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici si fa sempre più debole e precario. Oltre ai miglioramenti economici, anche i progressi normativi per favorire la formazione continuano e il bilanciamento vita privata e vita professionale sottolineano la volontà delle parti di garantire il miglioramento delle condizioni lavorative e il benessere dei e delle dipendenti.

 

Davide Rossi

ADAPT Junior Fellow

@98Rdavide

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/222 – Accordo integrativo Nike Retail B.V.: maggiore attenzione al benessere dei lavoratori tra partecipazione alla prevenzione, inclusione e diversità

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/222 – Accordo integrativo Nike Retail B.V.: maggiore attenzione al benessere dei lavoratori tra partecipazione alla prevenzione, inclusione e diversità

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 2 settembre 2024, n. 30

 

In data 23 maggio 2024 sono state introdotte importanti novità nell’ambito delle relazioni industriali di Nike Retail B.V. in Italia. La direzione aziendale dello storico marchio statunitense di calzature, abbigliamento e accessori sportivi infatti, dopo oltre 2 mesi di trattative, ha siglato con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l’accordo sul primo Contratto integrativo aziendale da applicare ai circa 500 dipendenti retail e corporate impiegati nei 25 store diretti attivi in Italia e nella sede legale della società a Milano. L’intesa, approvata dalle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, resterà in vigore per tre anni fino a giugno 2027.

 

L’accordo in parola, dal punto di vista del sistema di relazioni sindacali prevede riunioni annuali a livello nazionale e incontri, su richiesta, a livello decentrato, con il coinvolgimento delle RSU/RSA. Le assemblee sindacali, inoltre, potranno svolgersi in presenza o da remoto, entro i limiti di 12 ore annue pro-capite per dipendente.
L ’accordo si occupa di definire una pluralità di temi, molti dei quali oggetto di discussione già da diverso tempo; tra questi alcuni meritano un’attenta riflessione.

 

Salute e sicurezza

 

Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, l’intesa valorizza la prevenzione,prevedendo modelli organizzativi partecipativi e percorsi di formazione e informazione dedicati. L’accordo nello specifico valorizza le connessioni tra RLS e RSPP e le altre figure coinvolte per garantire il corretto presidio territoriale e per sviluppare un dialogo integrato e partecipativo; inoltre prevede l’istituzione di quattro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su tutto il territorio nazionale, individuati per ambito geografico, con 12 ore di permesso retribuito all’anno e il rimborso delle spese di viaggio. Sempre in tema di salute e sicurezza l’accordo si occupa di disciplinare anche l’accesso ai luoghi di lavoro, stabilendo che gli RLS accederanno ai luoghi di lavoro compresi nell’ambito territoriale di competenza durante il normale orario di lavoro previa comunicazione al RSPP, inviata tramite mail con un preavviso di 5 giorni salvo urgenze.

 

Organizzazione del lavoro

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, nell’accordo si ribadisce come, di regola, l’orario di lavoro sia di 40 ore settimanali 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e si prevede che i dipendenti corporate beneficeranno di orari flessibili, mentre per i dipendenti retail i turni saranno programmati con un anticipo di quattro settimane; prevedendo inoltre una pausa ulteriore rispetto a quella prevista dal CCNL, di 15 minuti per ogni turno superiore alle 6 ore. La prestazione domenicale inoltre sarà pianificata prevedendo una media di due domeniche al mese. La gestione delle presenze e dei turni sarà supportata da applicazioni aziendali che consentiranno una maggiore flessibilità ed una maggiore facilità nella gestione dei turni e delle paghe. Ai dipendenti part-time, inoltre, saranno garantite almeno 20 ore settimanali, salvo diverse e specifiche richieste del dipendente.
Per quanto riguarda le ferie, l’accordo prevede come queste possano essere richieste ed autorizzate in ogni periodo dell’anno e chiarisce che ogni dipendente è tenuto, per ogni anno ad organizzare la fruizione di almeno 2 settimane consecutive.

Oltre a ciò, per i dipendenti corporate viene previsto il programma “summer hours”, ovvero una modalità di lavoro che consentirà durante l’estate di completare le ore lavorative settimanali in anticipo rispetto al venerdì e che prevede 40 ore di permessi retribuiti, denominati “well-being days/week”, per tutti i dipendenti. Inoltre, la società si impegna a stabilizzare i dipendenti a tempo determinato pari al 5% delle ore lavorate tra febbraio 2024 e gennaio 2025.

 

Formazione e sviluppo professionale

 

Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo professionale l’accordo evidenzia come la società abbia grandi ambizioni di crescita e per questo motivo mette a disposizione dei dipendenti un’ampia gamma di corsi per la formazione professionale. Lo stesso accordo prevede come peralcune figure interne specifiche,ad esempio i people manager, vengano messi a disposizione strumenti di sviluppo delle competenze manageriali, finalizzati a comprendere che cosa significhi essere dei leader migliori. Per lo sviluppo individuale dei dipendenti, inoltre, la società si impegna ad offrire una pluralità di momenti e strumenti di apprendimento anche attraverso il ricorso alle nuove tencologie digitali, con la costituzione di apposite App aziendali.

 

Welfare

 

Tra i temi trattati dall’accordo vi è anche quello relativo al Welfare, a tal proposito si prevede come i dipendenti retail per ogni giorno lavorativo di almeno 6 ore avranno diritto ad un buono pasto di 8 euro, mentre i dipendenti corporate avranno diritto ad un buono pasto di 10 euro.
Inoltre, viene garantito,per i dipendenti corporate, il diritto ad ottenere il rimborso dell’abbonamento annuale ai trasporti per l’area di Milano, qualora siano assegnati a tale area come sede di lavoro e il diritto all’accesso a servizi sportivi o di fitness convenzionati.

 

Lavoro agile

 

Oltre a quanto già esposto, l’accordo si occupa anche del lavoro agile (definito Hybrid Working Policy) stabilendo che sarà concesso ai dipendenti corporate della sede fino a 2 giorni su base settimanale e sulla base degli accordi individuali sottoscritti; l’accordo inoltre stabilisce che i dipendenti potranno lavorare da remoto fino a quattro settimane ogni anno in linea con le disposizioni della policy stessa.

 

Diversità, equità e inclusione

 

L’azienda, inoltre, si impegna a promuovere una cultura e un ambiente all’insegna della diversità, dell’inclusione e del rispetto per consentire a ognuno di esprimere pienamente se stesso e dare il meglio di sé. Oltre a ciò, offrirà anche il servizio Employee Assistance Program per il supporto psicologico e la consulenza, promuovendo la diversità e l’inclusione attraverso un Codice di Condotta dedicato al cui rispetto sono tenuti anche i fornitori. Importante è il richiamo alla lotta alla violenza di genere sostenuta da Nike attraverso campagne e progetti finalizzati ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione in base al sesso o all’orientamento sessuale.

 

Conclusioni

 

L’accordo in questione rappresenta un importante risultato frutto di un dialogo costruttivo e di una collaborazione proficua tra la direzione aziendale di Nike Retail B.V e le sigle sindacali, le quali esprimono grande soddisfazione per quanto ottenuto.
Con l’accordo sono state introdotte importanti novità in termini di salute e sicurezza sul lavoro, flessibilità oraria e welfare aziendale, dimostrando da parte della dirigenzae della proprietà un impegno concreto verso un maggiore benessere dei dipendenti e una migliore organizzazione del lavoro. Tuttavia, si tratta di un primo importante traguardo, che, come ribadito anche dalle principali sigle sindacali rappresenta un punto di partenza affinché questi principi siano rispettati e applicati al meglio in tutte le realtà del marchio.

 

Edoardo Del Sal

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/221 – Il rinnovo del contratto del Turismo: ridefinito l’ambito di applicazione, novità sugli appalti e le figure professionali

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/221 – Il rinnovo del contratto del Turismo: ridefinito l’ambito di applicazione, novità sugli appalti e le figure professionali

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 22 luglio 2024, n. 29

 

Contesto del rinnovo

 

Il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo è stato firmato il 5 luglio 2024 per la parte datoriale da Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio, e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la parte sindacale. Il rinnovo, intervenuto a 10 anni di distanza da quello precedente, è stato firmato dopo una trattativa durata circa cinquanta mesi.

Il contratto decorre dal 1° luglio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027. In caso di mancata disdetta dalle Parti entro sei mesi dalla scadenza, è prevista l’ultrattività. Peculiare, invece, è l’impegno delle Parti sociali di rincontrarsi il 30 settembre 2024 per redigere il Testo Unico del CCNL Turismo, comprensivo del testo integrale del CCNL del 20 febbraio 2010 e dei successivi rinnovi.

Secondo i dati CNEL il CCNL Turismo è applicato a circa 580 mila lavoratori e lavoratrici.

 

Parte economica

 

Tra le novità a carattere economico si più menzionare l’aumento dei minimi tabellari. Da luglio 2024 a novembre 2027 verranno aumentati i minimi in quattro tranche, per un totale di 200 euro per il quarto livello.

 

Inoltre, viene parzialmente modificata la disciplina relativa alla contribuzione per gli enti bilaterali. Il datore di lavoro che ometta il versamento della contribuzione è obbligato, fermo restando l’obbligo di erogare in favore del lavoratore prestazione analoghe a quelle dell’ente bilaterale, a riconoscere al medesimo lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata.

 

Sempre in tema di welfare, le Parti sociali hanno aumentato la contribuzione dovuta per l’assistenza sanitaria. La contribuzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) a decorrere dal 1° luglio 2027 sarà pari a 15 euro per ciascun iscritto, di cui 13 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. Anche in questo caso, il datore che ometta tale versamento è obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione, non assorbibile, pari a 14 euro lordi e a garantire le medesime prestazioni sanitarie. Viene aumentata la contribuzione anche per la Cassa di Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.) portata, a partire dal 1° gennaio 2025, a 360 euro annui a carico del datore di lavoro e a 50 euro a carico del Quadro. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la quota aumenterà ulteriormente rispettivamente di 380 euro e 50 euro.

 

Ulteriori novità riguardano la contrattazione di secondo livello e il premio di risultato. Fra gli indicatori utilizzabili per corrispondere il premio di risultato, vengono introdotti anche la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti, che possono essere calcolate sul numero di arrivi dei clienti abituali e sul punteggio ottenuto sui portali di prenotazione, a condizione che si possa garantire che corrispondano ai giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato nella struttura. Per promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, viene introdotto un elemento economico di garanzia fino a 186 euro nel caso in cui non venga sottoscritto un contratto integrativo entro il 31 ottobre 2026.

 

Sono presenti, inoltre, svariate disposizioni volte a tutelare la genitorialità. In particolare, viene espressamente previsto che in caso di assenza per congedo di maternità, paternità o per congedo parentale, tale periodo di assenza venga comunque computato al fine dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

 

Parte normativa

 

Una delle principali novità del rinnovo riguarda la classificazione del personale. I livelli di inquadramento rimangono gli stessi (area quadri A e B e ulteriori 8 livelli), mentre si rilevano modifiche per quanto concerne il loro contenuto. In particolare, la classificazione prima operata per ciascuna parte speciale viene ora riorganizzata in un unico articolo, l’art. 48, nel quale si introducono nuove figure professionali. In questo modo, sebbene si tengano differenziate le professionalità per le aziende alberghiere, i complessi turistico-ricettivi dell’aria parte e dei porti e approdi turistici, la disciplina viene resa più omogenea. Vengono sostituite le figure più obsolete e se ne introducono delle nuove (come ad esempio l’insegnante yoga e la guida per trekking per quanto concerne il quarto livello del settore alberghiero) per rispondere alle nuove esigenze tecnologiche, del mercato del settore e della valorizzazione della professionalità. Viene specificato, comunque, che i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale, qualora svolgano mansioni corrispondenti a figure professionali non più presenti nella nuova classificazione, mantengono la precedente denominazione, le relative mansioni e il medesimo livello di inquadramento.

 

Sempre in fatto di mansioni, le Parti sociali aumentano il periodo in cui il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia diritto al riconoscimento del livello di inquadramento conforme alle mansioni superiori svolte. Tale limite viene portato da tre a sei mesi.

 

Una maggiore flessibilità è riconosciuta anche dall’introduzione di una causale (ai sensi e per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2015, successive modifiche e integrazioni) per stipulare, rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato per una durata superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24. La causale riguarda lo svolgimento di grandi eventi come il giubileo, l’Expo e le Olimpiadi.

 

Anche l’appalto viene riformato. In particolare, il coinvolgimento delle RSA e delle RSU e delle organizzazioni territoriali deve essere garantito anche in caso di successivi cambi d’appalto. Un importante novità è poi rappresentata dalla regolazione dell’internalizzazione, ossia la gestione diretta di un servizio che precedentemente era affidato alla gestione di un appaltatore. In questo caso, il datore informerà le rappresentanze sindacali al fine di instaurare un dialogo sull’armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall’appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in commento e dalla contrattazione di secondo livello. In questo modo, si vuole agevolare l’internalizzazione permettendo un adeguamento progressivo della disciplina contrattuale.

 

Infine, viene rinnovata la materia in tema di parità di genere e di tutela delle donne vittime di violenza di genere. Nel primo caso si conviene di dare piena attuazione alla normativa vigente per garantire il principio di parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore e viene istituita la figura del “Garante della parità” e la Commissione permanente all’interno dell’ente bilaterale del settore. Nel secondo caso, vengono inseriti nel CCNL i congedi per le donne vittime di violenza di genere. Oltre ai tre mesi previsti per legge, alle lavoratrici del turismo è riconosciuto un ulteriore periodo di tre mesi indennizzato al 100%.

 

Parte obbligatoria

 

L’altra grande novità del rinnovo riguarda l’ambito di applicazione del contratto collettivo e la modifica delle parti speciali. Prima del rinnovo, il CCNL veniva applicato a: aziende alberghiere; complessi turistico-ricettivi all’area aperta; aziende pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo; porti ed approdi turistici e rifugi alpini.

 

Con il rinnovo, invece, è stato riorganizzato l’ambito di applicazione in: aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta; porti e approdi turistici e rifugi alpini. Fra le principali conseguenze di questa novità vi è la ridefinizione dell’azienda alberghiera, nella quale rientrano anche i servizi di alloggio per vacanze e affitti brevi. Inoltre, viene chiarito che l’applicazione ai pubblici esercizi riguarda solo i pubblici esercizi “annessi” alle attività ricettive.

 

Valutazione d’insieme

 

Nell’insieme, le maggiori novità riguardano la classificazione del personale e il mutamento dell’ambito di applicazione. Si tratta, in entrambi i casi, di rispondere alle nuove esigenze del settore, chiarificando che il CCNL non riguarda solo il settore alberghiero in senso stretto ma si applica anche alle aziende e ai lavoratori che operano – ad esempio – nell’ambito degli affitti brevi. È evidente, infatti, che il settore del turismo sia cambiato in modo importante negli ultimi dieci anni e di conseguenza le esigenze della sua regolamentazione.

 

Si tratta, comunque, di un testo che ha mantenuto la sua struttura di base. Un ulteriore elemento da attenzionare sarà il Testo Unico che le parti si sono impegnate a sottoscrivere il 30 settembre 2024. Questo, ad avviso di chi scrive, potrà fare ulteriore chiarezza sull’ambito di applicazione del CCNL e, in particolare, sul contenuto delle parti speciali. Inoltre, è da accogliere con favore l’estensione della procedura di consultazione sindacale prevista per gli appalti e sarà interessante osservare gli effetti della disciplina sulle internalizzazioni.

 

In conclusione, trattandosi il CCNL Turismo di uno dei contratti collettivi maggiormente applicati in Italia per numero di lavoratori (secondo i dati CNEL del flusso Uniemens, al quarto posto), grazie a questo rinnovo centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici beneficeranno di aumenti salariali, maggiori tutele contrattuali e nuove misure di welfare.

 

Federica Chirico

Apprendista di ricerca ADAPT

@fedechirico

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/220 – L’ipotesi di rinnovo per il CCNL della panificazione unificato

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/220 – L’ipotesi di rinnovo per il CCNL della panificazione unificato

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 22 luglio 2024, n. 29

 

In data 18 luglio 2024 tra Assipan con l’assistenza di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Assopanificatori – Fiesa, con l’assistenza di Confesercenti e le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo di rinnovo per il CCNL della Panificazione unificato (Codice Archivio Contratti CNEL-INPS E023).

 

È stato così consolidato un percorso di unificazione contrattuale già avviato dalla sola Assipan – Confcommercio con la sottoscrizione, in data 13 gennaio 2023, del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, e proseguito con gli Accordi del 25 settembre 2023 (sull’elemento perequativo regionale) e del 31 gennaio 2024 (sull’AFAC). Il contratto ha una sfera d’applicazione piuttosto diversificata che ruoto intorno al mondo della panificazione sia nella sua componente artigianale che industriale come testimoniano le differenziazioni economico-normative presenti all’interno dell’unico CCNL.

 

Le Parti, con l’obiettivo di garantire l’unicità ed evitare la proliferazione contrattuale hanno previsto una clausola di garanzia che subordina l’eventuale adesione di altre OO.SS o Associazioni datoriali ad un preventivo confronto tra le Parti.

 

Il CCNL ha durata quadriennale con scadenza il 31 dicembre 2026 e vengono modificati e innovati numerosi istituti, sia di carattere economico che normativo.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico, è stato previsto un aumento tabellare a regime sul livello A2 per i panifici artigianali pari a 183 euro comprensivi dell’AFAC, già erogato come prima tranche in data 1° febbraio 2024, da riparametrare su ogni singolo livello di inquadramento ed erogato in ulteriori tre tranches.

Per quanto riguarda i panifici ad indirizzo industriale l’aumento previsto è pari a 280 euro sul livello 3B comprensivi dell’AFAC già erogato come prima tranche in data 1° febbraio 2024, da riparametrare su ogni singolo livello di inquadramento ed erogato anch’esso in ulteriori tre tranches.

 

In virtù della vacanza contrattuale tra il 31 gennaio 2023 e il 1° febbraio 2024 (data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento (AFAC) è stata stabilita l’una tantum di valore pari a 100 euro erogate in due soluzioni (la prima pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di agosto 2024; la seconda pari a euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2024). Per i panifici ad indirizzo industriale l’una tantum prevista è pari a 160 euro erogate in due soluzioni (la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di agosto 2024, la seconda pari a euro 80 con la retribuzione del mese di ottobre 2024).

 

Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31 gennaio 2023 – 1° febbraio 2024 nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

 

Bilateralità, welfare e previdenza complementare

 

Nell’ambito del rinnovo grande importanza è stata data al rafforzamento della bilateralità di settore ed al welfare contrattuale che rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Viene altresì stabilito che l’impresa di panificazione aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi assolve ogni suo obbligo in materia, nei confronti dei lavoratori. Nel caso in cui vi siano imprese non versanti, le stesse sono obbligate a riconoscere prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale nazionale, ivi comprese quelle relative all’assistenza sanitaria integrativa. Nel caso in cui vi siano imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a euro 20 lordi mensili per quattordici mensilità che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.

Per quanto riguarda la previdenza complementare è stato confermato Alifond come fondo di previdenza complementare settoriale con l’impegno contestuale di monitorarne le adesioni al fine di prevedere, nel corso della prossima tornata contrattuale, l’introduzione di un ulteriore fondo. Rispetto a tale ultimo punto le Parti hanno garantito ai lavoratori già iscritti a Fon.te. il mantenimento delle loro posizioni individuali.

Nel caso di adesione da parte del lavoratore ad Alifond il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per anno civile (1 gen.-31 dic.) l’1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all’1% come sopra calcolato. A decorrere dal 1° gennaio 2025 tale contributo viene innalzato al 1,5%.

 

Causali tempi determinati e lavoro intermittente

 

Diverse le novità introdotte riguardo ai contratti a tempo determinato e alla disciplina del mercato del lavoro sulla base di quanto sancito dal decreto legge n. 48/2023 in coerenza con quanto previsto da altri CCNL del sistema Confommercio.

Nell’ambito dei panifici industriali è stato individuato, in relazione a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015, nel 25% il limite percentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, in tutti i casi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.

 

È stato convenuto che, fatta eccezione per il lavoro stagionale, la stipula di contratti di lavoro mediante contratto a termine, somministrazione a termine e tempo indeterminato, non potrà superare complessivamente la percentuale del 25% nei limiti stabiliti dalla legge vigente per i singoli istituti.

 

Sono state introdotte, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni, le causali del contratto a tempo determinato declinandole sulla base delle esigenze del settore della panificazione. Le casistiche individuate dalle parti sono le seguenti:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori:

– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria derivati da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

– partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti e/o nuove linee commerciali;

– realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;

– incrementi attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

– ulteriori, specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D. Lgs. 81/2015.

 

Sono state rese strutturali le modifiche in materia di lavoro intermittente introdotte precedentemente in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023 a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio del consumatore. È stata confermata l’indennità di disponibilità in misura pari al 25% della retribuzione

 

Stagionalità

 

In aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore le parti hanno convenuto che debbano essere considerate attività stagionali anche le seguenti ipotesi:

attività produttive svolte in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand’anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincidenti temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi;

– quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi (dal 1° giugno al 30 settembre; dal 1° novembre al 30 marzo);

– le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi a) periodo natalizio: dalla prima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio.; b) periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua; c) periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle R.S.A. o R.S.U. ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OO.SS. territoriali.

 

Nel caso delle ipotesi di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo rapporto di lavoro nell’arco di 12 mesi che decorrono dal primo contratto stagionale stipulato, comprese le eventuali proroghe e rinnovi.

 

Orario di lavoro, Straordinario, Notturno, festivo e domenicale.

 

L’ipotesi di Accordo interviene sulla disciplina dell’orario di lavoro fissandolo in 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali distribuito su  5 o 6 giorni. È stato previsto, per i soli panifici ad indirizzo artigianale che il datore di lavoro ha la facoltà di fissare gli orari di lavoro secondo le esigenze produttive dell’azienda. Per i panifici ad indirizzo industriale il datore di lavoro dovrà invece comunicare le eventuali variazioni dell’orario settimanale entro e non oltre il giovedì della settimana precedente. Per soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di lavoro sono stati contrattualmente previsti, per i panifici ad indirizzo artigianale, regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive.

Con l’obiettivo di dare una disciplina compiuta ed accurata al lavoro notturno, molto utilizzato nell’ambito della panificazione, è stato deciso contrattualmente di costituire un’apposita Commissione Nazionale. Nelle more della costituzione dell’apposito gruppo di lavoro la disciplina resterà quella disciplinata dal precedente contratto collettivo.

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e diritti sindacali

 

La disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata in gran parte rivisitata introducendo una giornata dedicata al tema della sicurezza sul luogo di lavoro, fissata il 28 aprile di ogni anno in occasione della Giornata internazionale della sicurezza (istituita dall’Ilo). È stata introdotta, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, l’elezione dell’RLS tramite l’elezione diretta dei lavoratori all’interno delle aziende o individuandolo nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.

 

A partire dal 1° settembre 2025 le Parti, condividendo e sostenendo l’importanza della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro hanno stabilito un contributo per il finanziamento dei RLST (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ex art. 48 del D. Lgs. 81/2008) fino a 21 euro annui (1,75 euro per 12 mensilità). Restano escluse le aziende che già contribuiscano al finanziamento degli RLST tramite accordi regionali e/o territoriali sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente CCNL.

 

Per quanto attiene ai diritti sindacali è stata data una compiuta disciplina prevedendo permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici a indirizzo artigianale pari a 5 ore per ciascun dipendente in forza, di permessi retribuiti complessivamente pari a un minimo di 20 ore annue e un massimo di 64 ore annue. Per quanto riguarda i permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale è stato stabilito che, i Dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di 1 ora di permesso all’anno ogni due dipendenti in aggiunta a quelle previste dalla legge 20-5-70 n. 300, art. 23; un ulteriore ore 1 all’anno ogni due dipendenti a disposizione dei membri dei comitati direttivi delle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto (legge 20-5-70 n. 300, art.  30).

 

Appalti e terziarizzazioni

 

È stata introdotta ex novo la disciplina relativa agli appalti e alle terziarizzazioni che prevede, in prima battuta, l’esclusione dalla suddetta dei lavori pertinenti le attività di produzione e trasformazione proprie dell’azienda stessa, comprese quelle di manutenzione tecnica ordinaria, e delinea un articolato normativo che persegue l’obiettivo di tutela dei lavoratori attraverso clausole che vincolino le aziende appaltatrici all’effettiva assunzione del rischio di impresa nonché all’osservanza degli obblighi di stampo assicurativo, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, oltre a prevedere l’applicazione dei CCNL del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative.

 

Valutazione d’insieme

 

Come già evidenziato in premessa l’obiettivo principale raggiunto dalle Parti è stato quello di addivenire alla stipula di un CCNL unificato adeguandolo al moderno scenario della panificazione in Italia che interessa una vasta schiera di lavoratori ed imprese sia di carattere artigianale che industriale. L’obiettivo del rinnovo e dell’unificazione del tavolo sono ben evidenziati nella clausola finale sulle condizioni di concorrenza: qualora infatti le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro di aziende del settore della panificazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente accordo. Questa clausola ha l’obiettivo di permettere lo sviluppo di una sana competitività tra le imprese evitando forme di dumping contrattuale

 

Andrea Zoppo

Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali-Confcommercio Imprese per l’Italia

@AndreaZoppo