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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/172 – La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia – Aziende artigiane

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/172 – La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia – Aziende artigiane

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 18 settembre 2023, n. 31

 

Lo scorso 5 settembre le associazioni di categoria del settore edile artigiano (Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai Edilizia) e i rappresentanti dei lavoratori (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) hanno siglato un accordo grazie al quale sono stati introdotte delle importanti novità rispetto al CCNL Edilizia – aziende artigiane del 4 maggio 2022. Tale documento è l’esito dei lavori svolti dalla Commissione bilaterale apprendistato e bilateralità e dalla Commissione nazionale per la definizione del perimetro contrattuale di categoria.

 

L’accordo approvato si concentra su tre tematiche: la sfera di applicazione del CCNL, la classificazione dei lavoratori, e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Oggetto del presente contributo è l’approfondimento di quest’ultima.

 

Le parti hanno scelto di intervenire in modo sostanziale nella disciplina dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante, ovvero quello maggiormente in uso nel settore. La disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello di alta formazione viene rimandata ad ulteriori accordi ancora da definire.

 

La parte relativa alla disciplina dell’apprendistato si discosta dalla regolamentazione precedente sotto alcuni importanti aspetti. Sono infatti state apportate modifiche alla durata del contratto ed alla classificazione dei gruppi di lavorazione, dalla quale scompare il gruppo 1 super. La disciplina prevede quindi ad oggi la possibilità di scegliere tra 4 distinti gruppi di lavorazione, che prevedono percorsi da 36 a 60 mesi (vedi Tabella 1). È stata aggiornata al rialzo anche la tabella delle percentuali retributive (vedi Tabella 2).

 

Tabella 1. Durata del contratto di apprendistato professionalizzante in base al gruppo di lavorazione

 

Tabella 2. Percentuali retributive in base al gruppo di lavorazione

Nel caso l’apprendista al momento dell’assunzione abbia superato i 26 anni di età è ora prevista una riduzione del 50% del monte ore formativo che l’azienda deve garantire internamente, che passa quindi da 80 a 40 ore su base annua.  Tale riduzione è quindi giustificata dalla sola età anagrafica: non da una certificazione delle competenze effettivamente acquisite in eventuali precedenti rapporti di lavoro. Sussiste quindi il rischio che questa scelta possa risultare in un danno per quegli apprendisti over 26 senza una precedente esperienza professionale nel settore, che riceveranno la metà delle ore di formazione dei colleghi.

 

L’elemento più innovativo dell’accordo in commento è la disciplina di una nuova forma di apprendistato professionalizzante, denominata “apprendistato professionalizzante specialistico”. Nel testo sottoscritto dalle parti infatti emerge chiaramente la volontà di investire su questa nuova forma di apprendistato disegnata sui bisogni specifici del settore edile, che sia le associazioni datoriali che i sindacati riconoscono come uno degli strumenti più utili e meglio strutturati per assumere e formare i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Come vedremo, questa collegialità nella definizione dell’istituto ne ha caratterizzato alcuni importanti aspetti.

 

Le modifiche introdotte (che, in modo analogo a quanto descritto per i percorsi di apprendistato professionalizzante tradizionale, varranno per tutti i contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2023) riguardano elementi importanti quali ad esempio il Piano Formativo Individuale, la cui compilazione dovrà essere condivisa tra l’azienda e le Scuole Edili/Enti unificati. Durante questo processo potranno essere coinvolte anche le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dell’accordo.

 

Altre importanti novità riguardano la durata del periodo di apprendistato e la classificazione dei gruppi di lavorazione. Il sistema di classificazione dei gruppi di lavorazione passa da 4 a 3, con il percorso meno qualificante e più breve che viene escluso da questa nuova disciplina. Si registra quindi una riduzione pari ad un semestre per i percorsi più lunghi (54 mesi) ed un incremento della stessa entità per i percorsi più brevi (non meno di 42 mesi). Il percorso intermedio ha invece una durata prevista di 45 mesi. Colui che termina il percorso di apprendistato professionalizzante specialistico non potrà infine essere inquadrato con una qualifica inferiore a quella di operaio specializzato (operaio di 3° livello).

 

Sempre a seguito di questa riorganizzazione che vede scomparire il percorso meno qualificante, vengono riviste al rialzo anche le tabelle relative alle percentuali retributive rispetto a quelle relative all’apprendistato professionalizzante tradizionale.

 

Tabella 3. Percentuali retributive in base al gruppo di lavorazione per Apprendistato professionalizzante specialistico

A fronte quindi di un maggiore coinvolgimento ed impegno formativo nel caso dell’apprendistato professionalizzante specialistico, e di un uguale impegno per quanto riguarda l’apprendistato in forma tradizionale, in entrambi i casi vengono alzate le percentuali retributive per gli apprendisti.  Una scelta non scontata: le Parti chiedono quindi alle imprese di investire maggiormente su questo istituto, sia in termini formativi che puramente economici.

 

Sempre con riferimento all’apprendistato professionalizzante specialistico è da segnalare il fatto che, per quanto riguarda i corsi previsti dal PFI e compresi nel CFN (Catalogo Formativo Nazionale), questi saranno obbligatoriamente messi a disposizione dell’impresa esternamente dalle Scuole edili/Enti unificati. Non quindi “solo” formazione on the job, svolta sul luogo di lavoro, com’è tipico nell’apprendistato professionalizzante, ma veri e proprio corsi di formazione, anche formale, erogati dagli enti bilaterali del settore. Infine, per gli apprendisti dei soli gruppi 1 e 2 sp viene introdotta poi la possibilità, entro 36 dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, di usufruire di ulteriori corsi professionalizzanti e di aggiornamento.

 

In conclusione, l’accordo commentato riflette la volontà delle parti coinvolte di adattarsi ad un contesto lavorativo in continua evoluzione, investendo sulla formazione specialistica dei giovani. Si tratta senza dubbio di un esempio di come la contrattazione collettiva possa rivelarsi efficace nel promuovere un sistema formativo in grado di rispondere ai bisogni specifici di un particolare settore, adattando l’istituto dell’apprendistato sulla base degli specifici fabbisogni e caratteristiche del settore e valorizzando il ruolo della bilateralità.

 

Michele Corti

ADAPT Junior Fellow

@michele_corti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/171 – Fincantieri S.p.A.: il nuovo accordo sullo smart working nel contesto del modello organizzativo “Work FOR Future”

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/171 – Fincantieri S.p.A.: il nuovo accordo sullo smart working nel contesto del modello organizzativo “Work FOR Future”

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 11 settembre 2023, n. 30

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

In data 18 luglio 2023 Fincantieri S.p.A., azienda leader a livello globale nella progettazione e costruzione di navi da crociera e navi militari, nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico, ha sottoscritto un innovativo accordo sulla modalità di applicazione dello smart working in azienda.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo, sottoscritto da Fincantieri S.p.A. con FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL Nazionali e l’Esecutivo del Coordinamento Sindacale Nazionale, diviene parte integrante del nuovo modello organizzativo “Work FOR Future”, rafforzando gli strumenti di conciliazione vita-lavoro nonché supportando la genitorialità e tutelando i lavoratori con esigenze di salute proprie o dei familiari.

 

L’introduzione del nuovo modello organizzativo si colloca nel contesto dei progetti di evoluzione tracciati nel Piano Industriale del Gruppo, con particolare attenzione ad un cambiamento culturale mirato al miglioramento del clima e dell’ambiente lavorativo, conferendo assoluta attenzione alle persone.

Il nuovo modello, la cui denominazione “Work FOR Future” è rappresentativa delle linee guida che lo caratterizzano (Flexibility, Objectives e Results), si basa sul lavoro per obiettivi e sull’orientamento al risultato allineando gli obiettivi individuali verso quelli comuni in un’ottica di maggiore responsabilizzazione ed empowerment dei singoli ottenendo, allo stesso tempo, ritorni in termini di miglioramento del benessere delle persone e del clima aziendale. Al fine di monitorare l’andamento delle performance aziendali, il modello prevede inoltre la definizione di KPI (Key Performance Indicators) di funzione. In tal senso, il grado di autonomia delle risorse, il rapporto fiduciario con i propri responsabili e la collaborazione con il team di lavoro diventano elementi centrali del nuovo modello organizzativo dell’azienda.

 

Lo smart working diviene parte integrante di “Work FOR Future” che ha permesso di accrescere l’efficacia e la diffusione dello strumento nel contesto dell’organizzazione del lavoro aziendale, consolidando i mezzi a supporto della conciliazione tra sfera lavorativa e sfera privata nonché tutelando la genitorialità e i lavoratori con esigenze di salute sia proprie, che dei propri familiari.

Già nel 2020, Fincantieri aveva sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un accordo per l’introduzione dello smart working (si veda, in materia, V. Piccari, Fincantieri S.p.A.: dopo la fase emergenziale un accordo strutturale sullo Smart Working per l’introduzione di un nuovo modello organizzativo, Bollettino ADAPT 24 agosto 2020, n. 30). Oggi, valutato positivamente tale strumento, l’azienda ha inteso proseguire nell’implementazione del suo utilizzo.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Nel dettaglio, rispetto all’accordo del 2020, è aumentata considerevolmente la platea di lavoratori che potranno svolgere la prestazione in modalità agile a cui potranno accedere, su base volontaria, i dipendenti (Impiegati e Quadri), a tempo indeterminato e determinato (compresi gli apprendisti) che svolgano prestazioni compatibili con lo smart working.

 

Rispetto al precedente accordo, è aumentato anche il numero delle giornate svolgibili da remoto passando da 1 giornata settimanale ad 8 mensili. Il passaggio da una modalità di pianificazione settimanale ad una mensile ha l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità alle persone nella gestione degli impegni lavorativi e personali, pur garantendo il corretto svolgimento delle attività dei diversi team presenti in azienda.

Nell’ottica di tutelare i dipendenti in ragione di situazioni particolari e con l’obiettivo di supportare la genitorialità e l’equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro, a fronte di una valutazione specifica da parte del Responsabile, sono previste giornate aggiuntive per i lavoratori con comprovate gravi esigenze di salute proprie e/o dei familiari di primo grado (garantendo complessivamente un minimo 10 giornate mensili) e per i lavoratori genitori nel periodo precedente al parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

 

Con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra la sfera lavorativa e personale, i lavoratori possono svolgere la prestazione lavorativa nell’arco temporale ricompreso tra le 08:00 e le 19:00, assicurando adeguata contattabilità. In tal modo, il lavoratore è agevolato nella gestione degli impegni lavorativi, familiari e personali ottenendo, quindi, un aumento del benessere generale.

Nel rispetto del diritto alla disconnessione, il dipendente non è tenuto a visualizzare e rispondere ad eventuali comunicazioni tra le 19:00 e le 08:00, nelle pause pranzo e comunque oltre l’orario di lavoro giornaliero, fatte salve particolari situazioni di eccezionalità.

 

Per converso, in un’ottica aziendale, l’accordo prevede che in relazione ad alcune specifiche fasi organizzative, tecnico produttive e gestionali a forte impatto economico e reputazionale, caratteristiche dell’attività della Società e che rendano la prestazione lavorativa, in via temporanea o transitoria, non compatibile o parzialmente compatibile con lo smart working, quest’ultimo potrà essere sospeso con un preavviso di norma di 48 ore su indicazione della Direzione aziendale, previa informativa alle RSU.

 

Per quanto concerne il luogo di svolgimento, il lavoratore può svolgere la prestazione principalmente nella propria abitazione o presso altri luoghi liberamente scelti, ad esclusione di quelli pubblici, che si trovino all’interno del territorio nazionale. Il luogo scelto deve rispettare i requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, in linea con la normativa aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il lavoratore deve altresì garantire che il luogo sia funzionale al diligente adempimento della prestazione lavorativa (es. buona connessione internet).

Nello svolgimento della prestazione in smart working, il lavoratore deve assicurare la riservatezza dei dati trattati e delle informazioni aziendali in coerenza con gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy e riservatezza.

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, Azienda e dipendente possono recedere, in forma scritta, dall’accordo individuale di smart working.

Per quanto riguarda il recesso da parte della Società, costituisce giustificato motivo di recesso senza preavviso la sopravvenuta incompatibilità delle mansioni con l’attività da remoto e la riscontrata inoperatività del dipendente.

 

Ai dipendenti in smart working è garantito l’esercizio delle agibilità sindacali così come previsto dalle Linee Guida definite dall’Osservatorio Paritetico Federmeccanica, FIM – FIOM – UILM del 18 giugno 2020, in particolare con riferimento alla possibilità di partecipare da remoto alle assemblee secondo le modalità che verranno congiuntamente individuate dalle parti.

 

Infine, in linea con il modello di relazioni industriali fortemente partecipativo di Fincantieri, all’interno dell’accordo le parti hanno inteso di effettuare, nell’ambito della “Commissione Flessibilità – Conciliazione vita-lavoro” e a livello locale tra HR Business Partner ed RSU, monitoraggi periodici al fine di valutare l’andamento dell’applicazione del lavoro agile.

 

Valutazione d’insieme

 

Concludendo, con la sottoscrizione di questo innovativo accordo sullo smart working, Fincantieri conferma l’importanza di agire ponendo sempre le persone al centro garantendo adeguati strumenti a sostegno della conciliazione tra impegni lavorativi, familiari e personali e tutelando il benessere collettivo della popolazione aziendale.

 

Gloria Maria Barro

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@GloriaMBarro

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/170 – CCNL ormeggiatori e barcaioli, verso il rilancio della portualità nel Paese

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/170 – CCNL ormeggiatori e barcaioli, verso il rilancio della portualità nel Paese

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 4 settembre 2023, n. 29

 

Contesto del rinnovo

 

In data 31 maggio 2023, presso la sede di Roma dell’Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, Angopi, è stato sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo contrattuale del CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, che avrà decorrenza, sia per la parte normativa che per quella economica, dal 1° luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025. Per la parte datoriale il verbale è stato sottoscritto da Angopi, Legacoop Produzione e Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi, mentre per la parte sindacale hanno firmato l’intesa Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

 

Sin dalla premessa emerge con chiarezza l’obiettivo primario che le parti intendono perseguire, ovvero il rilancio della portualità nel Paese, mediante anche la promozione di tutti quegli interventi che risultano funzionali a favorire la transitabilità nautica e un sicuro stato dell’ormeggio alle unità presenti nel porto.

In continuità poi con gli interventi normativi interceduti a stimolo della qualificazione professionale degli ormeggiatori, le parti si propongono di prevedere strumenti che siano necessari per assicurare la formazione continua obbligatoria prevista, anche in vista del conseguimento del certificato di competenza richiesto.

I sottoscrittori, inoltre, nell’ambito di una specifica dichiarazione a verbale puntualizzano, considerata l’esecuzione del codice della navigazione e l’esigenza di rinnovo del CCNL di categoria, il loro impegno ad incontrarsi successivamente, al fine di riesaminare complessivamente il CCNL, con particolare attenzione verso gli artt. 7,12,13 del CCNL ad oggetto.

 

È opportuno infine specificare che in allegato all’accordo di rinnovo è presente un protocollo sul personale dipendente amministrativo e tecnico dipendente delle società cooperative, nonché di Angopi, Fondormoli e dell’ente bilaterale, volto a riconoscere a tali figure un trattamento di miglior favore, fermo restando il trattamento economico e normativo derivante dal CCNL loro applicato. Tra le novità prospettate su questo punto, si ricordano: quelle in materia di adeguamento economico, con un incremento rispetto ai minimi; un programma di formazione che parta dal fabbisogno formativo individuato e a seguire la programmazione e l’avvio di corsi di formazione specifici; il riconoscimento dell’indennità di trasferta, delle specifiche tutele sanitarie previste dal CCNL e l’applicazione anche per tale categoria di lavoratori, dell’art. 40 in materia di previdenza complementare.

 

Parte economica

 

Entrando nel merito dei contenuti, e partendo dalla parte economica del rinnovo, l’art. 13 del CCNL, rubricato “Retribuzioni” elenca il valore dei minimi conglobati mensili per ormeggiatori e barcaioli iscritti nei Registri, con applicazione dal 1°luglio 2023. In seguito al rinnovo, per il primo livello, considerato un parametro di 180 l’importo del minimo conglobato dal 1°luglio 2023 è 1.721,59 euro, per il secondo livello ammesso un parametro di 170 il minimo è 1.651,99 euro e infine per il terzo livello, considerato un parametro di 160 il minimo è 1.586,88 euro.

 

Viene inoltre specificato che le società cooperative per il periodo luglio-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023 hanno già riconosciuto ai rispettivi lavoratori importi complessivi non inferiori all’aumento contrattuale individuato una tantum e/o adeguamenti della indennità operativa e/o di disponibilità.

 

È inoltre previsto un incremento dell’importo aziendale da destinarsi alla Previdenza Complementare, in caso di adesione esplicita dei lavoratori al fondo di riferimento di settore. Nel nuovo art. 40 viene infatti stabilito che il versamento datoriale, originariamente previsto all’1%, passerà ad un importo del 2%.

 

Parte normativa

 

Per quanto riguarda la parte normativa, la prima novità che si riscontra è riportata all’art. 11 rubricato “Lavoro a turni, lavoro supplementare e lavoro straordinario”, che di fatto si apre statuendo una incompatibilità tra l’attività di ormeggiatore/barcaiolo con qualsiasi altra professione o mestiere.

 

Le parti poi, rivolgendosi alle società cooperative, precisano che, qualora sia erogata la maggiorazione convenzionale e forfettaria nella misura del 55% ed anche l’indennità operativa e di disponibilità, sarà possibile impiegare gli ormeggiatori/barcaioli in turni giornalieri con riposo settimanale pari a sei giorni con un impiego massimo di 8 ore giornaliere. In caso di lavoro eccedente il limite stabilito, questo verrà retribuito come straordinario, secondo le specifiche percentuali indicate nel CCNL (feriale 15%; festivo e notturno feriale 20%; notturno festivo 25%).

 

Inoltre, qualora i lavoratori prestino la propria attività in un giorno festivo viene loro riconosciuto un giorno di riposo in un periodo di sette giorni e la compensazione della maggiore gravosità del lavoro reso in un giorno festivo, pari ad un’indennità del 30% della retribuzione oraria, utile ai fini del calcolo della 13°, della 14° mensilità e del TFR.

In aggiunta a questo, per quanto riguarda la gestione e regolazione del turno giornaliero la disposizione rinvia espressamente alle indicazioni e agli standard forniti dall’Autorità marittima.

 

Nell’articolo 27, dedicato al contratto a tempo determinato, le parti puntualizzano che i rapporti di lavoro di questo tipo non potranno avere una durata inferiore a 30 giorni e non superiore a 24 mesi estendibili a 36 mesi esclusivamente per le esigenze di cui all’art. 24 del d.l. n. 48/2023.

 

Il nuovo articolo 45, volto a regolare le assenze dal lavoro a fronte di particolari esigenze (es. maternità, paternità, funzioni pubbliche)  si apre invece con una premessa, in cui si ribadisce la necessità di contemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei permessi previsti per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e per la tutela e sostegno della maternità e paternità, con i particolari obblighi che gravano sulle società cooperative, in relazione alla natura del servizio prestato. Le assenze da lavoro, dunque, per una delle motivazioni sopra esposte devono essere concordate con il Presidente/ Capo Gruppo con congruo anticipo, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Laddove poi ci fossero difficoltà nell’organizzazione dei turni la società cooperativa potrà richiedere all’autorità marittima il ricorso a personale a tempo determinato e al riguardo si attiveranno anche congiuntamente presso la competente direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché le indicazioni ministeriali in materia di utilizzo di personale a tempo determinato tengano conto delle previsioni contrattuali in materia.

 

L’art. 26 infine chiarisce con riferimento all’istituto della mobilità, la funzione dei bandi indetti e la copertura degli stessi.

 

Valutazione d’insieme

 

Dall’analisi del presente verbale di accordo emerge, sicuramente, il lavoro svolto dalle parti nel perseguire una più ampia sicurezza all’interno dei porti e al tempo stesso una formazione specifica, fortemente incrementata rispetto al passato, rivolta a coloro che sono personalmente impegnati nei ruoli di ormeggiatori e barcaioli, principalmente in un’ottica di prevenzione dei rischi.

L’incremento dei minimi, del versamento previsto per la previdenza complementare e anche per le eventuali ore di lavoro durante le festività o quelle eccedenti l’orario di lavoro normale segnala inoltre la volontà di favorire alcuni specifici miglioramenti del trattamento economico, globalmente inteso.

Particolare attenzione è stata infine posta nei confronti del personale amministrativo e tecnico, al quale viene di fatto dedicato un paragrafo, per la complessiva efficienza del servizio prestato.

 

Cecilia Catalano

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ceci_catalano

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/169 – CCNL coibentazioni termiche acustiche: le principali novità

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/169 – CCNL coibentazioni termiche acustiche: le principali novità

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 24 luglio 2023, n. 28

 

Contesto del rinnovo

 

Il 29 Maggio 2023, è stata sottoscritta da ANICTA, l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche, e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica settore coibentazioni termiche acustiche, che rappresenta circa 5000 addetti. L’accordo è valido per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025.

 

Parte economica

 

Le novità introdotte nella parte economica sono principalmente quattro.

 

Per quanto riguarda il trattamento economico minimo e complessivo, vi sono sostanziali modifiche salariali per i livelli A, C, D, E, F, G e 1. L’aumento avverrà in tre distinte tranche. La prima è già stata corrisposta il primo giugno 2023, la seconda sarà in data 1° gennaio 2024 e la terza il primo gennaio 2025. L’incremento maggiore è previsto per il livello A, che avrà una crescita complessiva salariale di 188,24 euro. Il minor aumento si registra invece al livello 1 ed è pari a 117,65 euro complessivi. Per ogni livello l’incremento più consistente si è registrato a giugno 2023, le altre due tranche hanno il medesimo importo e a seconda dei livelli sono inferiori alla prima di circa 7/4 euro.

 

In aggiunta alle già menzionate novità salariali, sarà anche corrisposto un importo una tantum a copertura del periodo 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023 di 600 euro lordi. Tale somma sarà erogata in tre rate, unitamente alla retribuzione del mese corrente. Così, per il mese di giugno 2023 saranno aggiunti al salario 300 euro, nel mese di settembre 2023 si aggiungeranno 150 euro, per terminare con il mese di novembre 2023, dove saranno erogati altri 150 euro. Tale trattamento sarà riservato a tutti i lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 e non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

 

In materia di welfare, di particolare rilievo è la previsione volta a valorizzare il fondo negoziale di previdenza complementare Fonchim. In tal senso, viene previsto che dal primo gennaio 2024 il contributo a Fonchim a carico dell’azienda per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente è aumentato di 0,05%, passando così da 0,20% a 0,25%.

 

Modifiche rilevanti del rapporto economico riguardano anche le trasferte, con particolare riferimento alle indennità ed ai rimborsi spesa. Per quanto concerne questi ultimi, ai lavoratori operanti fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o dal cantiere, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi pubblici di trasporto impiegati, con la specificazione che per i viaggi superiori ai 300 km è riconosciuto l’utilizzo della prima classe ferroviaria e per i viaggi superiori ai 700 km viene riconosciuto l’utilizzo di rapidi e/o cuccette di 1a classe. Riguardo, invece, alla indennità, questa sarà comprensiva di due pasti e del pernottamento, pari a 46,48 euro giornalieri in Italia e a 77,47 euro giornalieri all’estero.

 

Parte normativa

 

Continuando l’analisi della nuova ipotesi di CCNL, si prosegue con la parte normativa.

 

In prima battuta, si riscontrano importanti modifiche in relazione al contratto a tempo determinato.
Anzitutto, viene previsto che il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non possa superare il 40% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Tale 40% può aumentare fino al 50% nel caso in cui l’impresa operi nei territori del mezzogiorno. Importante anche l’introduzione della previsione di riassunzione a tempo determinato. Viene, infatti, consentita la riassunzione a termine del lavoratore a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo trascorra un intervallo minimo (c.d. “Stop and go“) di 10 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi o di 5 giorni se aveva una durata pari o inferiore. Inoltre, viene definita e regolata la normativa sulle attività stagionali: si identificano come stagionali quelle attività richieste da esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e periodico, ricorrenti in determinati periodi dell’anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a cicli la cui ricorrenza viene stabilita nei settori “clienti”.

 

In secondo luogo, sono presenti modifiche alla disciplina relativa al licenziamento per mancanze. L’immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitta, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni relative alla disciplina, alla diligenza, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale o, ancora, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. L’articolo in questione disciplina espressamente e in maniera tassativa i casi nei quali può risolversi il rapporto di lavoro, prevedendo ben 14 fattispecie.

 

Parte obbligatoria

 

Per quanto concerne la parte obbligatoria della proposta di CCNL, le parti convengono sulla necessità di approfondire, nell’Osservatorio Nazionale del settore della coibentazione termoacustica, la situazione venutasi a determinare per l’individuazione delle azioni da intraprendere per fronteggiare la grave e persistente crisi economica e produttiva del settore.

In primis, viene individuata la definizione di un’attività di informazione e indirizzo, a difesa del settore, nei confronti delle Imprese Industriali Committenti, tramite la promozione di gare d’appalto in grado di valorizzare la professionalità e il servizio delle imprese appaltatrici, con la garanzia dell’applicazione ai lavoratori del presente CCNL.

Inoltre, viene anche prevista un’azione più incisiva nell’ambito del confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A tal fine verrà richiesto, congiuntamente dalle parti, un incontro al Ministero affinché anche le Istituzioni, per quanto di loro competenza, facciano tutto il possibile per promuovere e controllare la correttezza della concorrenza nel settore della coibentazione termo-acustica.

 

Valutazione d’insieme

 

In un quadro complessivo di grave instabilità settoriale, determinata da molti fattori esterni, che si è progressivamente aggravata dal 2019 in avanti, il presente CCNL si inserisce come fattore distensivo di una situazione tesa e delicata. Il riconoscimento di un aumento salariale, al fine di adeguarsi alla progressione dell’inflazione, è un apporto quanto mai importante e per nulla scontato, così come anche l’inquadramento di una regolamentazione dedicata al contratto a tempo determinato, vista la sempre più crescente applicazione di questo istituto. Non mancano anche, nella parte obbligatoria, previsioni di confronto essenziali con il ministero e attività di formazione finalizzate al potenziamento del settore. In generale, dunque, si può osservare che la contrattazione ha raggiunto dei risultati soddisfacenti, in un contesto al quanto complicato in relazione alle trasformazioni che il settore sta subendo.

 

Andrea Megazzini

ADAPT Junior Fellow

@AndreaMegazzin1

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/167 – G.D: un nuovo contratto per accompagnare la crescita aziendale, senza dimenticare la tutela del potere d’acquisto e la sostenibilità

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/167 – G.D: un nuovo contratto per accompagnare la crescita aziendale, senza dimenticare la tutela del potere d’acquisto e la sostenibilità

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 10 luglio 2023, n. 26

 

Parti firmatarie e contesto

 

Lo scorso 30 maggio, G.D – azienda del Gruppo Coesia, leader nella fornitura di macchine per la produzione e il confezionamento di sigarette e di altri prodotti legati all’industria del tabacco, con sede principale a Bologna – ha sottoscritto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e le organizzazioni sindacali territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, il rinnovo del contratto collettivo aziendale. Questo sarà in vigore per oltre tre anni, dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026, e interesserà più di 2.600 lavoratori.

 

Il rinnovo si inserisce in un contesto macroeconomico complicato, segnato da una pluralità di condizioni sfavorevoli – riconducibili al periodo post-pandemico, alle tensioni geopolitiche internazionali, all’alta inflazione e agli aumenti dei prezzi delle materie prime, alle tensioni lungo le catene di fornitura – che hanno finito per minacciare il potere d’acquisto dei lavoratori e la sostenibilità dell’attività industriale. Nonostante tale contesto, l’azienda, in linea con quanto fatto dall’intero Gruppo Coesia, ha registrato risultati economici positivi, grazie al perseguimento di linee di sviluppo indirizzate al consolidamento degli attuali segmenti di mercato e alla diversificazione del business, con investimenti nella trasformazione dei propri modelli operativi.

 

La stipula del contratto collettivo può essere quindi considerata funzionale alla realizzazione di quel percorso di trasformazione e ottimizzazione dei processi produttivi promosso col “piano strategico 2022-2026”, la cui durata è del resto coincidente proprio con quella del contratto aziendale stesso. Accanto all’obiettivo strategico, emerge anche la particolare attenzione che nell’intesa è riservata a questioni come la tutela del potere d’acquisto, la partecipazione dei lavoratori, la sostenibilità ambientale e sociale.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Partendo dal capitolo dedicato alle relazioni sindacali, nel riconoscere nel costante scambio di informazioni lo strumento indispensabile per migliorare le condizioni di lavoro e incrementare la competitività aziendale, le parti individuano tre dimensioni funzionali alla partecipazione sindacale. La prima, “informativa/consultiva”, si sostanzia in una serie di incontri periodici – nel corso dell’anno, con il coinvolgimento della RSU, su tematiche diverse (politica industriale, innovazione e di prodotto, professionalità, tematiche sindacali) – nei quali l’azienda illustrerà le strategie e le attività legate al business di Gruppo e aziendale. La seconda dimensione, del “monitoraggio attivo”, trova concretizzazione nell’azione di tre comitati paritetici bilaterali, ognuno con proprie materie di competenza: a) Comitato occupazione e professionalità; b) Comitato sistema premiante; c) Comitato di partecipazione. Si tratta di organi privi di un ruolo negoziale, avendo funzioni consultive, informative e propositive. A riguardo, relativamente al Comitato di partecipazione, è interessante notare che tra i compiti che gli sono affidati viene menzionato quello di individuare nuovi strumenti aziendali di miglioramento continuo basati sulla partecipazione diretta dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 10, sez. Prima, CCNL Metalmeccanici. Infine, rientrano nell’ultima dimensione partecipativa, quella “negoziale”, le materie definite dal CCNL, dai contratti integrativi e dai regolamenti aziendali.

 

Per quanto attiene agli assetti industriali, a partire da un contesto di mercato altamente competitivo, le parti enunciano i principali investimenti tecnologici sui prodotti, la strategia di internazionalizzazione aziendale e l’attenzione di G.D all’intera filiera di fornitura, nella convinzione che lo sviluppo aziendale non possa prescindere da un orientamento coerente di tutta la rete di aziende fornitrici. Nello specifico, l’azienda si impegna a comunicare, in sede di Comitato occupazione e professionalità, i dati inerenti alle aziende coinvolte nelle attività commissionate, e, nell’ambito della selezione delle relative società, a scegliere quelle che aderiscono ai CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Nel capitolo dedicato all’organizzazione del lavoro, sono enunciate le principali innovazioni digitali sui processi. Il mutamento del modello operativo seguirà tre direttrici, ossia: a) la digitalizzazione dei processi interni e delle piattaforme di prodotto; b) l’ottimizzazione dei processi di sviluppo; c) la sostenibilità ambientale. Viene inoltre prevista l’introduzione, seppur in via sperimentale, del Remote Production Assistance (RPA): un nuovo sistema di gestione delle attività di assistenza da remoto, che ha lo scopo di ridurre i tempi di risposta nelle attività di installazione, collaudo e ottimizzazione delle macchine installate presso il cliente. Come precisato dalle parti, non si tratta di una nuova forma di lavoro, ma di una diversa modalità di svolgimento della prestazione, nei locali aziendali o in modalità agile, e con orario di lavoro che potrà anche essere su turni (con comunicazione che avverrà al lavoratore interessato di norma con almeno un giorno di anticipo). L’espletamento dell’attività RPA dovrà essere debitamente documentato dal responsabile aziendale. Al lavoratore che eseguirà attività di assistenza da remoto, previa verifica del possesso di determinate competenze tecniche e trasversali/relazionali e previo svolgimento di adeguata formazione, saranno infine riconosciute alcune indennità economiche aggiuntive.

 

Con riferimento al paragrafo sull’occupazione e la professionalità, è sancito l’impegno dei firmatari a valutare, nell’ambito dell’omonimo Comitato, la congruità della classificazione del personale di G.D con il nuovo sistema di inquadramento definito dall’ultimo rinnovo nazionale e, in aggiunta a ciò, la coerenza tra mansioni svolte e inquadramento. Qualora, durante la verifica, ciò non dovesse emergere, l’attribuzione del corretto inquadramento avverrà entro tre mesi. In materia di formazione, vengono invece elencate le principali direttrici del piano formativo che dovrà accompagnare la transizione tecnologica e l’ingresso in nuovi mercati. Nell’ambito poi delle 24 ore di formazione previste dal CCNL (art. 7, sez. Quarta – Titolo VI), al fine di consentire la fruizione di tali ore con modalità inedite anche sui temi della transizione digitale, l’azienda si impegna a prevedere un’eventuale contribuzione per i percorsi di “autoformazione” fruiti dal lavoratore, che vanno al di là di quelli definiti dall’azienda. Infine, è menzionata la possibilità di introdurre percorsi di staffetta generazionale.

 

In relazione alla disciplina dei diritti individuali, è data possibilità al lavoratore – che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento presenterà un residuo Ferie/PAR di non oltre 80 ore – di convertire parte della tredicesima in ore di permessi speciali (fino ad un valore equivalente massimo di 40 ore). Sono riconosciute ulteriori 12 ore annue di permessi speciali per l’espletamento di visite mediche per la cura di parenti e affini di primo grado (anche in contesti di famiglia allargata), nonché per visite veterinarie. In tema di part-time, viene previsto il ricorso a tale modalità, oltre che per supportare un corretto bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, anche per rispondere ad esigenze personali di studio o legate alla genitorialità. È altresì aumentata a 20 giorni la durata del congedo di paternità, anche nei casi di adozione o affidamento. L’applicazione dell’istituto della banca ore solidale è invece estesa a quei lavoratori che, avendo già fruito di tutti i residui Ferie/Par e Banca ore, si trovino a dover fronteggiare situazioni che implichino l’assistenza a familiare disabile, nelle more delle pratiche autorizzative di accesso alla legge 104. Infine, in materia di previdenza complementare, è sancita la parità di condizioni di adesione e contribuzione ai fondi contrattuali Cometa (di rilevanza nazionale settoriale) e Previlabor (costituito dalle parti sociali della meccanica di Bologna).

 

Nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, relativamente al tema della sostenibilità ambientale, le parti convengono di: a) azzerare le emissioni di gas serra entro il 2030;  b) mettere a disposizione del personale dei diversi stabilimenti 100 postazioni di ricarica per auto elettrica; c) dotare la maggioranza degli stabilimenti di un impianto fotovoltaico tale da massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili; d) introdurre soluzioni che incentivino la mobilità sostenibile e implementare un sistema di premialità tramite App legato ad iniziative di car sharing, uso di mezzi pubblici o bici. Vi è poi, in chiave di sostenibilità sociale, la costituzione di un sistema di coordinamento di Gruppo in materia di medicina del lavoro (“Coesia Medical Service”), in modo da garantire l’allineamento della qualità dell’assistenza medica erogata nelle diverse realtà, nazionali e internazionali, e assicurare elevati standard di salute e sicurezza al personale in trasferta. Tra le altre iniziative, deve menzionarsi la possibilità per i lavoratori di accantonare i centesimi facenti parte della busta paga netta in uno specifico fondo aziendale da usare per finanziare iniziative di sostenibilità sociale. Altresì, le parti si impegnano a destinare le quote di welfare non fruite ad iniziative condivise di supporto sociale e, per quanto riguarda la recente alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, a definire azioni a sostegno delle popolazioni coinvolte.

 

Incidenza sul trattamento retributivo

 

Per quanto attiene al trattamento economico, i recenti tassi di inflazione e gli elevati costi di trasformazione hanno costretto i firmatari a delineare un sistema retributivo “sostenibile”, basato, cioè, non soltanto sul rafforzamento della parte fissa, ma anche sul potenziamento di quella parte variabile della retribuzione imperniata sull’autofinanziamento.

 

Nel dettaglio, proprio con l’intento di salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, l’azienda si impegna a non operare alcun assorbimento dei minimi contrattuali definiti dalla contrattazione nazionale. A questo proposito, è peraltro utile ricordare che, in virtù della cosiddetta “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL, dal 1° giugno 2023, l’aumento sui minimi, determinato sulla base dell’IPCA depurato dai prezzi dei beni energetici importati a consuntivo per il 2022, è stato del 6,6%, ovvero, considerando il livello mediano C3, pari a 123,40 euro. Inoltre, nell’ambito dei festeggiamenti del Centenario di G.D che ricorrono proprio nell’anno del presente rinnovo contrattuale, è definito un intervento salariale straordinario, mediante il riconoscimento a tutti i lavoratori, a titolo di superminimo aziendale non assorbibile, di una somma pari a 140 euro lordi, così ripartita: 70 euro lordi mensili a ottobre 2023, 35 a ottobre 2025 e ulteriori 35 a ottobre 2026.

 

Relativamente alla disciplina del premio di risultato, nel contratto aziendale sono indicati i nuovi indicatori, i target, i pesi e i valori nominali di riferimento. Per il periodo 2023-2026, gli indicatori sono i seguenti: a) “EBITDA/SALES”, ovvero il risultato aziendale di G.D e filiali (al netto di imposte, ammortamenti, deprezzamenti e interessi) rapportato al fatturato; b) “Tempo di attraversamento macchine”, ovvero il tempo necessario di realizzazione di una macchina dall’avvio della commessa fino alla fase di uscita dallo stabilimento per la consegna al cliente; c) “Qualità di processo”, ossia il rapporto tra ore totali di montaggio e collaudo, sottratte le varianze di processo, e le ore totali di montaggio e collaudo; d) “Safety Walking, calcolato come rapporto tra numero di comportamenti e atteggiamenti virtuosi e proattivi di sicurezza e numero totale di comportamenti osservati.  Il peso percentuale attribuito agli indicatori è del 30% per “EBITDA/SALES” e “Qualità di processo” e del 20% per “Tempi di attraversamento macchine” e “Safety Walking”. L’importo massimo erogabile, per ogni singolo anno di riferimento, oscilla tra 3.200 e 3.500 euro, riparametrato per ogni livello.

 

Tra le novità del presente rinnovo, con l’intento di prevedere sistemi di remunerazione completamente autofinanziati, che possano incoraggiare la partecipazione diretta dei lavoratori al miglioramento continuo, peraltro in linea con quanto già sperimentato da diversi anni, non troppo lontano dalle sedi di G.D, in Ducati e Lamborghini, è da segnalare l’introduzione, in via sperimentale, di tre ulteriori premi variabili:

1. “Premio di Partecipazione” per le aree coinvolte nel processo di trasformazione (Assembly e T&I, Officina, Engineering, Acquisti, Logistica, Project Management, Sales). Tale premio è riconosciuto al personale delle relative aree che partecipa, attraverso i “Gruppi di partecipazione”, al raggiungimento di risultati definiti all’interno dei progetti di miglioramento continuo, secondo indicatori prestabiliti. In base allo schema del premio, al raggiungimento del risultato di Gruppo, ai lavoratori che hanno operato attivamente all’interno dei team sarà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, di natura variabile e legata al livello di raggiungimento dei risultati.

2. “Premio di Team”, destinato a tutto il personale diretto delle aree Assembly T&I e Officina, e legato alla logica di ripartizione del beneficio economico che si determina dall’attività di miglioramento tra azienda e lavoratori. In questo caso, il miglioramento dei risultati dell’indicatore di riferimento da parte del “Gruppo di partecipazione” genera un importo monetario che sarà annualmente accantonato, per essere poi suddiviso, in quota uguale, a tutti i lavoratori delle due aree.

3. “Premio di installazione e collaudo”, che ha come destinatari i lavoratori dell’area Assembly T&I coinvolti nelle trasferte per le attività di installazione e collaudo presso i clienti; l’erogazione e il relativo ammontare sono determinati in misura proporzionale ai tempi di installazione (Lead Time d’installazione).

 

Viene infine prevista, per quanto riguarda la disciplina delle trasferte, la sperimentazione di un nuovo sistema di remunerazione (complementare a quanto già in vigore), in modo da incentivare il personale a svolgere le attività di assemblaggio e installazione di prodotti aziendali presso il cliente. A riguardo, nel testo contrattuale sono definiti i tre “pacchetti di trasferta” (comprensivi rispettivamente di 30, 60 e 90 giorni di trasferta annua) nonché i relativi importi riparametrati per i diversi livelli contrattuali.

 

Valutazione d’insieme

 

Come dimostrato dalla rassegna delle previsioni inserite, il rinnovo del contratto aziendale di G.D si inserisce nel più ampio progetto strategico elaborato dall’azienda e per tutta la sua durata si propone come strumento di supporto alla sua implementazione, con particolare riguardo alle relative implicazioni e necessità organizzative e gestionali. Il potenziamento delle procedure e strutture di partecipazione dei lavoratori, le novità sull’organizzazione del lavoro e la formazione professionale, gli impegni in materia di welfare, conciliazione e retribuzione appaiono quindi come tasselli fondamentali per il perseguimento delle direttrici di sviluppo aziendali in maniera sostenibile e inclusiva. La proposta, poi, di sistemi di retribuzione variabili “autofinanziati”, oltre ad avere il merito di evidenziare, anche ai lavoratori stessi, le possibili connessioni tra partecipazione diretta dei lavoratori e risultati economici, sembra provare a rispondere, con la carta della condivisione e responsabilizzazione congiunta (in luogo di quella ampiamente più battuta dell’unilateralità), a uno scenario economico particolarmente complesso per l’azienda, che impone di legare gli aumenti retributivi ai risultati effettivamente conseguiti. Da segnalare infine l’importante mancanza di un capitolo sul trattamento e la protezione dei dati dei lavoratori, che, analogamente al tema della formazione professionale, dovrebbe essere reso necessario dai considerevoli investimenti in tecnologie digitali prima enunciati e che invece, in G.D e, a dire il vero, in tantissimi altri casi aziendali, ancora fatica ad essere oggetto di attenzione e confronto tra le parti.

 

Ilaria Armaroli

ADAPT Research Fellow

@ilaria_armaroli

 

Giuseppe Biundo

ADAPT Junior Fellow

GiuseppeBiundo­_­­

Conoscere per deliberare: quale impatto per lavoratori, sindacati e imprese di un salario minimo legale a 9 euro?

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Bollettino ADAPT 3 luglio 2023 n. 25

 

Sta facendo molto discutere la proposta di un salario minimo legale fissato a 9 euro. Il dibattito è, come al solito in Italia, fortemente polarizzato, tra chi è favorevole e chi è contrario. Una sorta di guerra di religione dove, tuttavia, nessuno entra nel merito del contendere se non in termini molto superficiali.

 

Occorre allora precisare che, stando al testo della bozza in circolazione dell’accordo appena raggiunto tra i partiti di opposizione, parliamo di un salario minimo orario di 9 euro lordi che indicherebbe il “trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento minimo tabellare, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Se questa è la proposta, per capire l’impatto che questa misura potrebbe avere sul nostro mercato del lavoro, tanto rispetto alla questione del lavoro povero quanto in relazione al costo del lavoro e al rischio che un datore trovi conveniente abbandonare i contratti collettivi per attestarsi sul minimo legale, è in realtà sufficiente calcolare i trattamenti economici complessivi orari previsti per alcune delle figure più basse nella scala dei sistemi di inquadramento dei nostri contratti collettivi nazionali e fare un banale confronto. Questo lasciando ovviamente per il momento da parte il nodo, non secondario per chi sia interessato alla reale soluzione del problema, legato al numero complessivo di ore lavorate (incidenza del part-time), alla durata dei contratti (incidenza del lavoro precario) e all’uso distorto di alcuni schemi giuridici, tra cui i tirocini extracurriculari (incidenza del lavoro irregolare).

 

Ebbene, come indica la tabella 1 che segue, allo stato attuale la tariffa dei 9 euro lordi omnicomprensivi risulta inferiore a quella fissata dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel nostro caso abbiamo preso come riferimento, a titolo meramente esemplificativo, solo undici contratti collettivi nazionali tra i più applicati, tanto nei settori forti (per il rischio di sganciamento dal sistema contrattuale) che nei settori deboli (per valutare l’incidenza o meno della misura prospettata nel dibattito politico), ma il quadro non cambierebbe molto ampliando il campione.

 

Infatti, prendendo come riferimento le figure professionali più frequenti nei livelli di inquadramento più bassi, osservando la tabella 1 si registra un trattamento economico complessivo orario medio di 10,29 euro, che parte dai 9,25 euro di una guardia giurata inquadrata al quarto livello del CCNL vigilanza privata fino ad arrivare alla cifra di 11,34 euro di un operatore di laboratorio di livello E2 del CCNL chimica – farmaceutica.

 

TABELLA 1 – PROFILI PROFESSIONALI BASSI PIÙ FREQUENTI

CCNL Profilo professionale esemplificativo Minimo tabellare orario Con scatti di anzianità Con mensilità aggiuntive Trattamento economico complessivo
Chimica -farmaceutica Operatore di laboratorio livello E2 9,66 € 9,70 € 10,51 € 11,34 €
Logistica, trasporto merci e spedizione Riders con bici livello I 8,86 € 9,60 € 11,20 € 11,20 €
Metalmeccanica industria Manutentore livello D2 9,81 € 10,10 € 10,65 € 11,18 €
Industria alimentare Addetto macchina confezionamento livello 5 9,84 € 10,12 € 10,97 € 11,11 €
Terziario distribuzione e servizi (Commercio) Aiutante commesso livello V 9,14 € 9,38 € 10,94 € 11,01 €
Tessile abbigliamento Orditore livello 2 9,37 € 9,46 € 10,24 € 10,39 €
Distribuzione moderna organizzata Imballatore livello VI 8,51 € 8,75 € 10,21 € 10,25 €
Pubblici esercizi Commis di cucina livello 6S 8,14 € 8,51 € 9,92 € 9,92 €
Turismo Cameriere ai piani di albergo livello VI 8,01 € 8,37 € 9,77 € 9,77 €
Pulizia – multiservizi Addetto potatura livello III 7,73 € 8,09 € 9,43 € 9,43 €
Vigilanza privata  Guardia giurata fissa livello 4 7,68 € 7,93 € 9,25 € 9,25 €

Tutti gli importi indicati sono lordi.

Il trattamento economico complessivo è comprensivo di minimi tabellari, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità contrattuali fisse e continuative.
A fini esemplificativi per gli scatti di anzianità si è ipotizzato il caso di due scatti maturati anche se i diversi CCNL li disciplinano diversamente (numero di scatti o cadenza differente).

 

Significativo, poi, che in tutti i contratti analizzati già soltanto considerando le ipotesi che prevedono minimi tabellari, due scatti di anzianità maturati e i ratei delle mensilità aggiuntive si superano i 9 euro lordi proposti e addirittura in cinque dei contratti presi in considerazione il trattamento economico risulta superiore ai 9 euro lordi già solo considerando i minimi tabellari (CCNL chimica – farmaceutica, CCNL metalmeccanica industria, CCNL industria alimentare, CCNL commercio e CCNL tessile abbigliamento).

 

Se finanche si volesse ricondurre l’analisi agli ultimi due livelli di inquadramento (che vengono nella realtà poco utilizzati) e a lavoratori da poco tempo in azienda (eliminando del tutto la componente degli scatti di anzianità), la situazione non cambierebbe molto.

 

La tabella 2 mostra il trattamento economico complessivo al penultimo livello di inquadramento e si nota che tra i contratti analizzati solo due contratti risultano inferiori, per pochi centesimi, alla soglia indicata dei 9 euro (CCNL pulizia – multiservizi e CCNL vigilanza privata). Al contrario, nove degli undici contratti analizzati anche in questa ipotesi poco frequente risultano garantire già oggi un trattamento superiore alla cifra fissata dalla proposta di salario minimo legale.

 

TABELLA 2 – PROFILI PROFESSIONALI AL PENULTIMO LIVELLO DI INQUADRAMENTO

CCNL Profilo professionale esemplificativo Trattamento economico complessivo
Metalmeccanica industria Manutentore livello D2 10,89 €
Industria alimentare Addetto macchina confezionamento livello 5 10,78 €
Chimica farmaceutica Campionatore livello E4 10,59 €
Logistica, trasporto merci e spedizione Guardiano livello 6 10,41 €
Tessile abbigliamento Orditore livello 2 10,30 €
Distribuzione moderna organizzata Imballatore livello VI 9,98 €
Terziario distribuzione e servizi (Commercio) Addetto carico/scarico livello VII 9,94 €
Pubblici esercizi Caffettiere barista livello VI 9,38 €
Turismo Cameriere ai piani di albergo livello VI 9,35 €
Pulizia – multiservizi Addetto pulizia livello II 8,59 €
Vigilanza privata  Guardia giurata livello 5 (dal 19° al 36° mese) 8,51 €

Tutti gli importi indicati sono lordi.

Il trattamento economico complessivo è comprensivo di minimi tabellari, mensilità aggiuntive e indennità contrattuali fisse e continuative (senza scatti di anzianità).

 

La tabella 3 indica infine, così da togliere gli ultimi dubbi sulla scarsa se non nulla incidenza in positivo della proposta in discussione, il caso del trattamento economico complessivo di lavoratori inquadrati all’ultimo livello del CCNL (utilizzato molto raramente nella pratica) e senza alcuna anzianità maturata.

 

Ebbene anche in questo caso in sei contratti collettivi su undici si supera la soglia dei 9 euro lordi omnicomprensivi. Ciò non accade in cinque settori (CCNL pubblici esercizi, CCNL turismo, CCNL tessile abbigliamento, CCNL pulizia – multiservizi e CCNL vigilanza privata) che peraltro sono quelli a più alta incidenza di lavoro irregolare e dove dilagano i cosiddetti contratti pirata. Inoltre, occorre evidenziare che nella pratica, e talvolta anche per previsione contrattuale (come nel caso delle guardie giurate del CCNL vigilanza), l’ultimo livello di inquadramento rappresenta spesso un mero salario di ingresso in attesa del passaggio al livello successivo dopo alcuni mesi di adattamento.

 

TABELLA 3 – PROFILI PROFESSIONALI ALL’ULTIMO LIVELLO DI INQUADRAMENTO

CCNL Profilo professionale esemplificativo Trattamento economico complessivo
Metalmeccanica industria Addetto servizi collaudo D1 10,31 €
Industria alimentare Addetto scarico e carico merci livello 6 10,10 €
Logistica, trasporto merci e spedizione Addetto movimentazione merci livello 6J 9,49 €
Chimica -farmaceutica Addetto carico scarico livello F 9,45 €
Distribuzione moderna organizzata Addetto pulizie livello VII 9,06 €
Terziario distribuzione e servizi (Commercio) Addetto alle pulizie livello VII 9,04 €
Pubblici esercizi Addetto pulizie sala livello VII 8,77 €
Turismo Commissioniere livello VII 8,76 €
Tessile abbigliamento Etichettatore livello 1 8,22 €
Pulizia – multiservizi Manovale livello 1 8,16 €
Vigilanza privata    Guardia giurata livello 6 (primi 18 mesi) 7,47 €

Tutti gli importi indicati sono lordi.
Il trattamento economico complessivo è comprensivo di minimi tabellari, mensilità aggiuntive e indennità contrattuali fisse e continuative (senza scatti di anzianità).

 

L’analisi qui condotta, oltre a confermare valutazioni di politica del lavoro che abbiamo sviluppato in altra sede (vedi i contributi raccolti in E. Massagli, D. Porcheddu, S. Spattini, Una legge sul salario minimo per l’Italia? Riflessioni e analisi dopo la direttiva europea, Materiali di discussione, 5/2022 e anche F. Lombardo, M. Tiraboschi, Le retribuzioni degli italiani: cosa davvero sappiamo?, in Bollettino ADAPT 13 giugno 2023 n. 22)  ci porta alle considerazioni di Luigi Einaudi nelle sue Prediche inutili: prima conoscere, poi discutere e solo dopo deliberare.

 

Un principio di buon senso purtroppo oggi dimenticato dalla politica, che cerca di risolvere problemi complessi a colpi di tweet e annunci improvvisati, ma anche dalle parti sociali che vengono accusate di una difesa corporativa dei propri interessi (e non di quelli di lavoratori e imprese) quando si oppongono al salario minimo per legge e a cui basterebbe presentare in dettaglio questi e altri dati per spiegare le buone ragioni della difesa dei vigenti sistemi di contrattazione collettiva (che certamente sono da migliorare) senza farsi dettare l’agenda da chi questi temi li conosce solo in superficie (M. Tiraboschi, Giusta retribuzione: chi detta l’agenda politica del lavoro?, in Bollettino ADAPT 3 luglio 2023 n. 25).

 

Francesco Lombardo
Assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

ADAPT, Università degli Studi di Siena
@franc_lombardo

 

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

Coordinatore scientifico ADAPT

@MicheTiraboschi

 

NOTA METODOLOGICA

 

Contratti analizzati

 

I contratti collettivi nazionali di lavoro analizzati nella presente indagine sono stati selezionati secondo il criterio della maggiore applicazione (e quindi coinvolgimento di un maggior numero di imprese e lavoratori) nell’ambito dei settori economici e produttivi di riferimento sulla base del database CNEL (Archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro depositati al CNEL, Aggiornamento al 24 maggio 2023).

 

L’indagine è stata svolta sui minimi retributivi dei CCNL aggiornati al 1° luglio 2023.

 

Per ogni contratto è indicato il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 16-quater della legge n. 120/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) che ne assegna l’attribuzione al CNEL, che cura e gestisce l’Archivio nazionale dei contratti di lavoro pubblici e privati.

 

Oggetto della presente analisi sono i seguenti contratti collettivi:

1) CCNL industria metalmeccanica e installazione di impianti (codice univoco C011) sottoscritto da Federmeccanica (Confindustria), Assistal (Confindustria) (Parte datoriale) e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm (Parte sindacale);

2) CCNL industria chimica-farmaceutica (codice univoco B011) sottoscritto da Federchimica (Confindustria), Farmindustria (Confindustria) (Parte datoriale) e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec (Parte sindacale);

3) CCNL terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio) (codice univoco H011) sottoscritto da Confcommercio (Parte datoriale) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs (Parte sindacale);

4) CCNL logistica, trasporto, spedizioni (codice univoco I100) sottoscritto da Aite, Aiti (Confetra), Assoespressi (Confetra), Assologistica, Fedespedi (Confcommercio), Fedit, Fisi (Confetra), Trasportounito, Confetra, Anita (Confindustria), Fai (Confcommercio), Federtraslochi (Confcommercio), Federlogistica (Confcommercio), Unitai, Conftrasporto (Confcommercio), Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Sna Casartigiani, Claai, Confcooperative Lavoro e servizi, Legacoop Produzione e servizi, Agci Servizi (Parte datoriale) e Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti (Parte sindacale);

5) CCNL pubblici esercizi (codice univoco H05Y) sottoscritto da Fipe (Confcommercio), Angem, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci (Parte datoriale) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs (Parte sindacale);

6) CCNL distribuzione moderna organizzata (codice univoco H008) sottoscritto da Federdistribuzione (Parte datoriale) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs (Parte sindacale);

7) CCNL pulizie e multiservizi (codice univoco K511) sottoscritto da Fise Confindustria (ora Anip), Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi, Unionservizi (Confapi) (Parte datoriale) e

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti (Parte sindacale);

8) CCNL vigilanza privata (codice univoco HV17) sottoscritto da Assiv (Confindustria), Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Servizi (Parte datoriale) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl (Parte sindacale).

9) CCNL industria tessile-abbigliamento (codice univoco D014) sottoscritto da Smi (Confindustria) (Parte datoriale) e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec (Parte sindacale);

10) CCNL industria alimentare (codice univoco E012) sottoscritto da Federalimentare (Confindustria), Aidepi, Aiipa (ora confluite in Unione Italiana Food) (Confindustria), Ancit (Confindustria, Anicav (Confindustria), Assalzoo (Confindustria), Assica (Confindustria), Assitol (Confindustria), Assobibe (Confindustria), Assobirra (Confindustria), Assocarni (Confindustria), Assolatte (Confindustria), Federvini (Confindustria), Italmopa (Confindustria), Mineracqua (Confindustria), Unionzucchero (Confindustria) (Parte datoriale) e Fai Cisl;, Flai Cgil e Uila (Parte sindacale).

11) CCNL turismo Confcommercio (codice univoco H052) sottoscritto da Federalberghi, Faita, Confcommercio (Parte datoriale) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs (Parte sindacale).

 

Minimo tabellare

 

Di seguito le modalità di calcolo dei minimi tabellari orari indicati nel contributo.

1. CCNL metalmeccanica: paga base conglobata divisa per divisore orario contrattuale.

2. CCNL chimica farmaceutica: somma di minimo contrattuale ed EDR diviso per divisore orario contrattuale.

3. CCNL commercio: somma di minimo contrattuale e contingenza diviso per divisore orario contrattuale.

4. CCNL logistica: somma di minimo contrattuale (primi 6 mesi) ed EDR diviso per divisore orario contrattuale.

5. CCNL pubblici esercizi: somma minimo contrattuale e indennità di contingenza diviso per divisore orario contrattuale.

6. CCNL DMO: somma paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, acconto futuro aumento diviso per divisore orario contrattuale.

7. CCNL pulizie e multiservizi: somma minimo contrattuale, indennità di contingenza ed EDR diviso per divisore orario contrattuale.

8. CCNL vigilanza privata: minimo conglobato diviso per divisore orario contrattuale.

9. CCNL industria tessile-abbigliamento: elemento retributivo nazionale diviso per divisore orario contrattuale.

10. CCNL industria alimentare: somma minimo mensile e indennità contingenza diviso per divisore orario contrattuale.

11. CCNL turismo Confcommercio: paga base nazione conglobata per divisore orario contrattuale.

 

Minimo tabellare con scatti di anzianità

 

Di seguito le modalità di calcolo dei minimi tabellari con scatti di anzianità indicati nel contributo.

1. CCNL metalmeccanica: somma di paga base conglobata e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

2. CCNL chimica farmaceutica: somma di minimo contrattuale, EDR e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

3. CCNL commercio: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

4. CCNL logistica: somma di minimo contrattuale (primi 6 mesi), EDR e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

5. CCNL pubblici esercizi: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

6. CCNL DMO: somma di paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, acconto futuro aumento e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

7. CCNL pulizie e multiservizi: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, EDR e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

8. CCNL vigilanza privata: minimo conglobato più due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

9. CCNL industria tessile-abbigliamento: somma di elemento retributivo nazionale e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

10. CCNL industria alimentare: somma di minimo mensile, indennità di contingenza e due scatti di anzianità diviso per divisore orario contrattuale.

11. CCNL turismo Confcommercio: somma di paga base nazione conglobata e due scatti di anzianità per divisore orario contrattuale.

 

Minimo tabellare con scatti di anzianità e ratei mensilità aggiuntive

 

Di seguito le modalità di calcolo dei minimi tabellari con scatti di anzianità e con mensilità aggiuntive indicati nel contributo.

1. CCNL metalmeccanica: somma di paga base conglobata, due scatti di anzianità e rateo tredicesima divisa per divisore orario contrattuale.

2. CCNL chimica farmaceutica: somma di minimo contrattuale, EDR, due scatti di anzianità e rateo tredicesima diviso per divisore orario contrattuale.

3. CCNL commercio: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

4. CCNL logistica: somma di minimo contrattuale (primi 6 mesi), EDR, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

5. CCNL pubblici esercizi: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

6. CCNL DMO: somma di paga base, contingenza, terzo elemento, acconto futuro aumento, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

7. CCNL pulizie e multiservizi: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, EDR, due scatti anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

8. CCNL vigilanza privata: somma di minimo conglobato, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale.

9. CCNL industria tessile-abbigliamento: somma di elemento retributivo nazionale, due scatti di anzianità e rateo tredicesima diviso per divisore orario contrattuale.

10. CCNL industria alimentare: somma di minimo mensile, contingenza, due scatti di anzianità e rateo tredicesima diviso per divisore orario contrattuale.

11. CCNL turismo Confcommercio: somma di paga base nazione conglobata, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima per divisore orario contrattuale.

 

Trattamento economico complessivo

 

Di seguito le modalità di calcolo del trattamento economico complessivo orario comprensivo dei minimi tabellari, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità fisse e continuative indicati nel contributo.

Di seguito le modalità di calcolo dei minimi tabellari orari con scatti di anzianità e con mensilità aggiuntive indicati nel contributo.

1. CCNL metalmeccanica: somma di paga base conglobata, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo elemento perequativo divisa per divisore orario contrattuale.

2. CCNL chimica farmaceutica: somma di minimo contrattuale, EDR, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e IPO diviso per divisore orario contrattuale.

3. CCNL commercio: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, due scatti di anzianità, rateo tredicesima, rateo quattordicesima e terzo elemento Milano (nelle tabelle 2, 3 elemento nazionale 2,07) diviso per divisore orario contrattuale.

4. CCNL logistica: somma di minimo contrattuale (primi 6 mesi), EDR, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale (nessuna indennità aggiunta).

5. CCNL pubblici esercizi: somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale (nessuna indennità aggiunta).

6. CCNL DMO: somma di paga base, contingenza, terzo elemento, acconto futuro aumento, due scatti di anzianità, rateo tredicesima, rateo quattordicesima ed elemento economico garanzia aziende meno 10 dip. diviso per divisore orario contrattuale.

7. CCNL pulizie e multiservizi: somma di minimo contrattuale, contingenza più EDR, due scatti anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale (nessuna indennità aggiunta).

8. CCNL vigilanza privata: somma di minimo conglobato, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo quattordicesima diviso per divisore orario contrattuale (nessuna indennità aggiunta).

9. CCNL industria tessile-abbigliamento: somma di elemento retributivo nazionale, due scatti di anzianità, rateo tredicesima e rateo elemento garanzia retributiva diviso per divisore orario contrattuale.

10. CCNL industria alimentare: somma di minimo mensile, indennità di contingenza, due scatti di anzianità e rateo tredicesima diviso per divisore orario contrattuale.

11. CCNL turismo Confcommercio: somma di paga base nazione conglobata, due scatti di anzianità, rateo tredicesima, rateo quattordicesima e trattamento economico mancata contrattazione II livello per divisore orario contrattuale (nessuna indennità aggiunta).

 

Nelle tabelle 2 e 3 sono stati effettuati i medesimi calcoli senza considerare però alcuno scatto di anzianità.

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/166 – CCNL pelli e ombrelli: tra aumenti economici e rinnovo del sistema di inquadramento

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/166 – CCNL pelli e ombrelli: tra aumenti economici e rinnovo del sistema di inquadramento

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 26 giugno 2023, n. 24

 

Contesto del rinnovo

 

In data 26 maggio è stata sottoscritta, tra Assopellettieri, con l’assistenza di Confindustria Moda, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni, settore che occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese. Il contratto, scaduto lo scorso 31 marzo, decorre dal 1° aprile 2023 con scadenza al 31 maggio 2026, sia per la parte economica che per la parte normativa.

 

Parte economica

 

Sul piano economico, le parti prevedono un aumento del trattamento economico minimo (TEM) di 180 euro per il terzo livello, cifra riparametrata per gli ulteriori livelli. L’aumento verrà suddiviso in tre tranche, ciascuna della somma di 60 euro, che saranno corrisposte a dicembre 2023, dicembre 2024 e dicembre 2025.

 

Un’altra importante novità riguarda l’assistenza sanitaria integrativa. Su questo tema, viene previsto, dal 1° gennaio 2024, il passaggio al piano sanitario Premium del fondo sanitario contrattuale Sanimoda, con un incremento del contributo datoriale di 3 euro per tutti i lavoratori non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con decorrenza dal 13º mese di contratto. La somma passa, dunque, da un contributo di 12 euro mensili a un contributo pari a 15 euro mensili a totale carico delle imprese.

 

Inoltre, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2024, si prevede l’attivazione di una assicurazione a tutela del lavoratore non autosufficiente (c.d. Long Term Care, LTC) a beneficio di tutti i lavoratori. Tale assicurazione verrà finanziata unicamente dalle imprese, a partire dal 1° ottobre 2023, attraverso un contributo pari a 2 euro mensili.

Sempre con riferimento alle misure di welfare contrattuale, è previsto un incremento dello 0,30% sul fondo previdenziale Previmoda a carico delle imprese a partire da luglio 2025. Il contributo a carico delle aziende passa dunque dal 2% al 2,3%.

 

Viene infine previsto un aumento dell’importo dell’elemento di garanzia retributiva (EGR), a favore dei lavoratori dipendenti in aziende prive di contrattazione territoriale o aziendale e in mancanza di ulteriori trattamenti economici individuali o collettivi, che a partire dal 2024 sarà pari a 310 euro annui.

 

Parte normativa

 

Con riferimento alla parte normativa, le parti hanno innanzitutto introdotto modifiche riguardanti i contratti part-time. In particolare, viene introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di accogliere le richieste di trasformazione del contratto part-time fino a un limite complessivo del 12% anziché dell’8%. Questa possibilità di trasformazione sarà garantita per motivi di assistenza a familiari affetti da malattia, disabilità, assistenza a figli conviventi portatori di handicap. La possibilità di richiedere la riduzione oraria viene, inoltre, riconosciuta per la frequentazione di corsi di formazione continua collegati all’attività lavorativa. Sempre guardando al tema della formazione, l’accordo prevede inoltre un aumento delle ore per il diritto allo studio che passano dalle attuali 100 a 120 annue.

 

In secondo luogo, viene previsto l’aumento del periodo di congedo di paternità obbligatorio da 2 a 10 giorni lavorativi, da utilizzarsi anche in via continuativa, dai due mesi precedenti al parto sino ai cinque mesi successivi. In aggiunta, l’accordo riconosce un periodo di aspettativa non retribuita per sostenere le donne nei percorsi di fecondazione assistita, debitamente documentati, per un periodo pari a un massimo di 21 giorni lavorativi, fruibili anche separatamente.

 

Per le vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, viene previsto un periodo di congedo retribuito, per un massimo di 3 mesi con indennità pari all’ultima retribuzione a carico dell’INPS. In caso di necessità, si prevede il prolungamento del periodo di congedo per una ulteriore mensilità, con retribuzione a carico dell’azienda.

 

Pe quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, viene prevista la differenziazione della durata del preavviso per licenziamento o in caso di dimissioni a seconda dell’anzianità di servizio o del livello di inquadramento. Viene inoltre precisata la disciplina del comporto con l’estensione del periodo in cui viene riconosciuto il diritto di conservazione del posto da 13 a 15 mesi in caso di gravi patologie, comprese quelle oncologiche e degenerative, debitamente certificate.

 

Fra le novità più importanti, rilevano poi le modifiche della disciplina in materia di inquadramento: entro dicembre 2023, si prevede l’eliminazione del 1° livello. Si procederà, quindi, alla nomina di due coordinatori nella commissione per l’inquadramento, uno sindacale e l’altro datoriale, che entro il termine della vigenza contrattuale avranno il compito di promuovere una proposta di revisione dell’inquadramento professionale.

 

Di particolare rilievo è poi l’ampliamento del campo di applicazione degli obblighi informativi in materia di esternalizzazioni. Tutte le aziende con più di 50 dipendenti committenti lavoro a terzi (precedentemente la soglia era fissata a 60 dipendenti) avranno l’obbligo di informare a richiesta le R.S.U. sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale, sia con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, sia in merito ai nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro.

 

Fra le ulteriori disposizioni, il rinnovo dispone l’elevazione da 40 a 50 ore dell’accantonamento nella banca ore e la possibilità per le organizzazioni sindacali di convocare, anche disgiuntamente, le assemblee retribuite, per un massimo di 1 ora all’anno.

 

Parte obbligatoria

 

Sul piano della parte obbligatoria, occorre segnalare che l’ipotesi di accordo prevede l’introduzione di nuove linee guida sulla partecipazione. Nello specifico, si distingue fra le diverse modalità di partecipazione, fra cui si annoverano quella indiretta (consultazione, concertazione, orientamento e contrattazione collettiva), quella diretta (consultazione de dipendente sull’organizzazione dell’impresa e sui sistemi di produzione) e quella economica (partecipazione a attraverso la retribuzione e il sistema premiante). Al fine di favorire una migliore partecipazione organizzativa dei lavoratori nell’impresa, sono definite alcune linee direttive, fra cui: la sensibilizzazione e condivisione del progetto partecipativo, la preparazione alla partecipazione, la costruzione operativa del progetto, l’attuazione e la valutazione dell’esperienza organizzativa.

 

L’accordo prevede, infine, la promozione di linee guida sella Responsabilità Sociale di Impresa. A tal fine si indicano, quali strumenti atti a promuovere e concretizzare la RSI, la necessità di esplicitare la visione etica d’impresa, la redazione di un codice etico, la formazione del management e del personale, la definizione di sistemi organizzativi, la rendicontazione sociale, la verificazione e certificazione esterna, il contrasto al dumping contrattuale e il rating di legalità.

 

Valutazione d’insieme

 

La sottoscrizione del rinnovo del contratto nazionale rappresenta senza dubbio un passaggio di rilevante importanza per il settore, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra le esigenze delle aziende e la tutela dei diritti dei lavoratori, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle varie realtà settoriali. Le parti, infatti, promuovono l’innovazione e l’adattamento alle nuove dinamiche del mercato, non solamente attraverso gli aumenti contrattuali ma anche mediante un impegno concreto alla revisione completa del sistema di inquadramento, un passo necessario che mira ad adeguare le figure professionali del settore alle nuove dinamiche e sfide.

 

Sara Prosdocimi

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ProsdocimiSara

La tipizzazione nei contratti collettivi delle condotte disciplinari: un tema ancora aperto

La tipizzazione nei contratti collettivi delle condotte disciplinari: un tema ancora aperto

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 13 giugno 2023 n. 22

 

Tra le cause che prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro, dopo la modifica dell’art.18 della legge n. 300/1970 introdotta dalla legge Fornero (l.92/2012), vi è quella del licenziamento adottato quando «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili».

 

La stessa causale non compare tuttavia nell’art.3 del successivo decreto legislativo n. 23/2015, che si applica solo al personale assunto dopo il 7 marzo 2015.

 

La tipizzazione degli illeciti disciplinari cui è collegata la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo risulta pertanto applicabile solo agli assunti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015.

 

Il comma 2 del’art. 3 dispone infatti che «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento  per  giustificato motivo  soggettivo  o  per  giusta  causa in  cui  sia  direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il  giudice  annulla  il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  del lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un’indennità’ risarcitoria» […]

 

Sulla vexata quaestio della [presunta] discriminazione tra vecchi e nuovi assunti, insorta per aver il legislatore del Jobs Act espunto dalle cause di reintegrazione le condotte per le quali i contratti prevedono sanzioni conservative, si sono ampiamente pronunciati i Giudici di merito, la Corte Costituzionale ed il Supremo Collegio, senza produrre una tesi definitiva (e soprattutto convincente).

 

Va premesso che la discriminazione (rectius: il diverso trattamento tra lavoratori) in ordine alle tutele in caso di licenziamento illegittimo, storicamente riguarda i lavoratori di aziende sotto e sopra la fatidica soglia dei 15 lavoratori, ed è stata affrontata (e più volte respinta) dalla Corte Costituzionale  a partire dalla storica sentenza n. 45/1965 ma anche, più recentemente, dalla sentenza n.183/2022 con cui la Corte ha affermato che spetta al legislatore «nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale» adeguare le tutele in caso di licenziamenti illegittimi. Più in particolare, che «la possibile modulazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi è demandata all’apprezzamento discrezionale del legislatore, vincolato al rispetto del principio di eguaglianza, che vieta di omologare situazioni eterogenee e di trascurare la specificità del caso concreto».

 

Se questo orientamento sia ancora in linea con la realtà socio economica e col diritto vivente, a 50 anni dallo Statuto dei Lavoratori, è da più parti messo in dubbio (ed oggetto di ripetute rimessioni alla Corte, con diverse motivazioni, da parte dei giudici di merito), atteso che il discrimine tra piccole e grandi imprese, che stava all’origine delle scelte del legislatore dello Statuto, non si basa più sul numero dei dipendenti e sul fatturato, ma sul risultato economico dell’impresa. È evidente infatti che un’impresa tecnologicamente avanzata e con pochi lavoratori è spesso in grado di realizzare fatturati e utili maggiori di una grande impresa labour intensive.

 

Tornando sul punto, la questione posta dai commentatori più ostili alla riforma del Jobs Act riguardava l’asserita violazione della legge delega (legge n.183/2014) che avrebbe imposto al Governo (art.1 comma 7, lett. C) di individuare «specifiche fattispecie di condotte disciplinari che consentono la reintegrazione del lavoratore ingiustificatamente licenziato». Il legislatore delegato, tuttavia, assecondando le istanze delle imprese che invocavano certezze sui costi effettivi del licenziamento, avrebbe eluso [o comunque ristretto] l’ambito della delega individuando un’unica fattispecie (al netto delle predette ipotesi di nullità e discriminazione, comuni ad entrambe le discipline) che consente la reintegrazione sul posto di lavoro. In tal modo ignorando anche il ruolo della contrattazione collettiva, cui storicamente è affidato il compito di «tipizzare» la gravità delle condotte disciplinari e le conseguenze sanzionatorie per la loro violazione.

 

Per chiarezza espositiva va osservato che, indipendentemente dalle riforme e dalle intervenute pronunce, il giudice, nel rispetto ed a tutela della volontà negoziale, è comunque obbligato a tener conto delle condotte disciplinari (più o meno) tipizzate dalla contrattazione collettiva. Lo scontro interpretativo si è focalizzato pertanto sul fatto che la gravità delle condotte e la proporzionalità delle sanzioni applicate dal datore di lavoro, venivano (di fatto) sottratte al libero apprezzamento del giudice. Nella sua rigida formulazione, l’art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015 chiede infatti al giudice di limitarsi a «costatare» la sussistenza o meno del fatto materiale, «rispetto alla quale resta estranea ogni [sua] valutazione circa la sproporzione del licenziamento».

 

Al contrasto dialettico è seguito una progressiva demolizione dell’art.3 da parte della giurisprudenza che, insinuandosi nell’incerta definizione del fatto «materiale» contestato, ha allargato le ipotesi di reintegrazione a quei comportamenti in cui il fatto, pur se materialmente accaduto, risulta, secondo il convincimento del giudice, privo di rilievo disciplinare per carenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi [con particolare riferimento alla sua imputabilità al lavoratore ed al nesso causale]. Fino ad affermare il principio nomofilattico, sancito dapprima con sentenza n.12174/2019 e successivamente con sentenza 12745/2022, secondo il quale non può ritenersi legittimo un provvedimento espulsivo «laddove le circostanze in cui si verifica il fatto siano di gravità tale da non giustificare il licenziamento», ovvero «non sia idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia che deve sorreggere il rapporto di lavoro in termini di affidabilità quanto ad un futuro adempimento della prestazione».

 

Queste decisioni, che da una parte restituiscono al giudice il potere-dovere di decidere la controversia secondo il proprio libero apprezzamento, anche indipendentemente dalla stessa previsione contrattuale, hanno contestualmente riacceso il contrasto istituzionale tra chi le leggi è chiamato a farle e chi è chiamato ad applicarle nel caso concreto. Che si traduce in un’incertezza che danneggia sia le imprese che i lavoratori.

 

Altra questione, che riveste tuttavia un carattere «metagiuridico», ma ugualmente importante ai fini della ricostruzione storica dei fatti su cui spesso si innestano le decisioni della giurisprudenza, riguarda la ragione per cui, nonostante le due riforme miranti a restringere le ipotesi di reintegrazione, le parti collettive (datoriali e sindacali) non si siano mai attivate per colmare il vuoto delle definizioni generiche delle condotte disciplinari inserite nei contratti collettivi.

 

Alcuni addebitano il fatto ad una semplice (e colpevole) trascuratezza di chi avrebbe dovuto provvedervi, o al fatto che, quando si procede al rinnovo di un contratto nazionale, le parti siano interessate solo al confronto su alcune materie che incontrano la sensibilità dei lavoratori (come il salario, la gestione dell’orario, le ferie ed i permessi).

 

Nulla di più sbagliato. Vero è che solo alcune questioni sono rese pubbliche in quanto trattate in assemblea «plenaria», a cui partecipano [senza diritto di voto e di parola] i lavoratori e la vasta platea dei sindacalisti che presenziano [ma che in buona parte non sottoscrivono] il testo del rinnovo. Il vero confronto sull’intero contratto da rinnovare avviene infatti nelle [separate] commissioni composte dai soli esperti, nominate da ciascuna delle parti stipulanti, sindacali e datoriali, che a loro volta riportano le conclusioni ad una commissione bilaterale ristretta, che decide, in termini di importanza, su quali punti portare avanti il rinnovo del contratto.

 

Le conclusioni «politiche» vengono infine affidate ad una ristretta commissione tecnica che ha il compito di stendere il testo finale, misurando termini e parole con quel linguaggio criptico, a volte ambiguo, in una parola «sindacale», che spesso (e volutamente) non è un modello di chiarezza ma serve a far passare quelle misure che possono essere mal «digerite» dalle rispettive controparti e dalle basi dalle stesse rappresentate.

 

Scartata quindi l’ipotesi di una [presunta] apatia delle parti collettive sul tema della tipizzazione degli illeciti disciplinari, resta una sola possibile interpretazione: nessuna delle parti aveva (ed ha tuttora) interesse a definire con precisione e dettaglio le “condotte” la cui violazione determina o esclude la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

 

Una formulazione troppo dettagliata, infatti, lascia inevitabilmente fuori altre ipotesi sanzionatorie, restringendo il campo d’azione della causale. Questo non conviene alla parte datoriale, che ha interesse ad avvalersi di una formulazione generica della condotta per poterla applicare, per estensione, a fatti analoghi. Per opposti motivi non conviene alla parte sindacale, che ha l’interesse contrario ad eccepire che un comportamento illecito, se genericamente formulato, non integra il requisito della tipizzazione, legittimando in tal modo l’opposizione al licenziamento disciplinare per «insussistenza del fatto contestato».

 

L’ambiguo comportamento delle parti, ed i conflitti che ne derivano in chiave interpretativa, restano dunque tra i motivi dell’altalenante orientamento della giurisprudenza, spesso additata a censore delle scelte politiche del Legislatore ma a volte costretta a surrogarsi alle sue lacune, fino a reinterpretare la volontà negoziale in modo contrario a chi quelle norme le ha scritte e votate.

 

Anche su questo punto il Supremo Collegio, fino al 2012 (vedasi: sentenza n.12365/2019), aveva fatto proprio un orientamento restrittivo esigendo una previsione esplicita dei comportamenti da punire con sanzione conservativa ed escludendo la possibilità di allargare il campo della reintegra attraverso l’analogia. A distanza di tre anni tuttavia, con la sentenza n.11665/2022 ha cambiato orientamento richiamando la necessità di rifarsi alla volontà negoziale che comporta un’interpretazione restrittiva delle ipotesi reintegratorie, interpretando il riferimento alle condotte meritevoli di sanzioni conservative ai soli casi esplicitamente tipicizzati come tali.  E ciò «anche nei casi in cui le parti introducono criteri valutativi della gravità della condotta con formule riassuntive».

 

Il tema resta dunque di nuovo aperto, riproponendo la necessità di por mano ai codici disciplinari in un clima di perenne conflitto interpretativo che lascia nell’incertezza le imprese e gli operatori del diritto, spesso chiamati a rispondere se un fatto addotto come motivo di licenziamento possa dar origine, in caso di soccombenza, a tutele indennitarie (e, nel caso, di quale gravità) o alla possibilità di reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro.

 

Una risposta utile potrebbe forse ricavarsi dalla stessa formulazione della norma, che esclude il licenziamento quando «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili». Un codice disciplinare infatti, anche se generalmente frutto della contrattazione collettiva, può essere unilateralmente predisposto dallo stesso datore di lavoro.

 

In tale ultimo caso, tuttavia, è opportuno tipizzare il fatto in modo tale da non porlo in contraddizione con l’astratta fattispecie contrattuale, eventualmente allargando il codice disciplinare interno a tutte le altre condotte potenzialmente disciplinari, riconducibili cioè non solo alla normale diligenza ma anche, ad esempio, agli obblighi di sicurezza, alla normativa sulla privacy ed al modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa dell’impresa.

 

Avendo presente che, trattandosi pur sempre di un atto unilaterale predisposto dal datore di lavoro senza il concorso della parte sindacale, la sua efficacia obbligatoria si acquista solo con l’accettazione scritta da parte del lavoratore, che tuttavia generalmente avviene al momento stesso della costituzione del rapporto di lavoro, senza quindi che lo stesso ne abbia preso preventiva visione.

 

In ogni caso può costituire un aiuto alla chiarezza, certamente non risolutivo, ma che toglie qualche dubbio in attesa che, chi ha il compito di farlo, fornisca maggiori certezze.

 

Antonio Tarzia

ADAPT Professional Fellow