Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/201 – Il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali: un sistema che bilancia le esigenze di imprese e lavoratori
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 22 aprile 2024, n. 16
(photocredit: Legacoop Nazionale)
Parti firmatarie e contesto
Il 26 Gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali (scaduto il 31 Dicembre 2019), recentemente confermata con il verbale di accordo dello scorso 5 marzo dalle associazioni sindacali e datoriali di settore, dopo la consultazione dei lavoratori e dei rispettivi organi di rappresentanza.
L’intesa, che acquisisce convenzionalmente validità dal 1° Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2025, è stata dunque raggiunta tra Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali (lato datoriale) e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs (lato sindacale), dopo un anno di intense trattative.
Del resto, la strada per il rinnovo del contratto collettivo è stata tutt’altro che agevole: da un lato, le organizzazioni sindacali e gli oltre 400.000 lavoratori e soci del settore chiedevano a gran voce un miglioramento delle condizioni contrattuali, evidenziando l’eccessivo gap rispetto ai trattamenti economici e normativi riconosciuti in altri settori merceologici; dall’altro, le cooperative sociali, che registrano per tali ragioni forti difficoltà nel reclutamento del personale (si pensi agli infermieri, agli educatori, ecc.), sottolineavano l’indisponibilità di risorse necessarie per incrementare in misura sensibile i costi del personale.
Di conseguenza, le Parti Sociali, chiamate ad individuare soluzioni sostenibili per rilanciare il settore, hanno dovuto lavorare a lungo per raggiungere un risultato soddisfacente, soprattutto sul fronte della disciplina economica del CCNL.
Parte economica
Anzitutto, in sede negoziale è stato affrontato il tema delle retribuzioni, divenuto cruciale non solo per ripristinare il potere di acquisto eroso dalle recenti spinte inflattive, ma anche per attrarre nuova forza lavoro nel settore.
In tal senso, il rinnovo contempla un aumento complessivo dei minimi tabellari conglobati pari a 120 euro lordi per il livello C1 (riproporzionati per gli altri livelli presenti nel sistema di inquadramento), i quali verranno riconosciuti nelle seguenti tre tranche: la prima, di 60 euro, dal 1° febbraio 2024; la seconda, pari a 30 euro, dal 1° ottobre 2024; la terza ed ultima, di ulteriori 30 euro, dal 1° febbraio 2025.
Sulla stessa scia, a partire dal 1° gennaio 2025, viene prevista l’introduzione della quattordicesima mensilità (che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno) con un importo pari alla metà di una retribuzione mensile ordinariamente riconosciuta. In aggiunta, si registra anche l’incremento del contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate dai fondi di settore (che passa da 60 a 120 euro annuali per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato).
Parte obbligatoria
Il comparto della cooperazione sociale, costituito in prevalenza da piccole-medie realtà operanti nel campo socio-sanitario-assistenziale e dell’inserimento di soggetti svantaggiati (così come regolato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381), ha assistito negli ultimi anni ad una progressiva riduzione del valore reale delle commesse, in larga parte derivanti da un sistema di concessioni e di appalti pubblici sempre meno redditizio.
Per tale ragione, le associazioni sindacali e datoriali hanno confermato (in linea con quanto stabilito nella disciplina previgente del CCNL) per i rispettivi organi di rappresentanza territoriale ed aziendale la facoltà di sottoscrivere specifiche intese (i c.d. “Accordi di gradualità”), che posticipano la decorrenza degli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo. Dette intese, peraltro, sono funzionali anche ad estendere il livello di applicazione del contratto, cioè a consentire alle imprese che al momento sfuggono dalla sua efficacia di potervi aderire con un progressivo adattamento alle condizioni economico-normative da esso previste.
Al contempo, si registra anche l’istituzione di una nuova rete di osservatori paritetici (articolata su due livelli, nazionale e regionale), chiamata ad intavolare un confronto con i diversi livelli della Pubblica Amministrazione, per promuovere la corretta applicazione delle norme, ma soprattutto, l’adeguamento dei canoni e delle tariffe sugli appalti e gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali.
Parte normativa
In linea di continuità con altri recenti rinnovi contrattuali (a titolo esemplificativo, si v. Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità – Bollettino Adapt), le Parti hanno avviato un processo di valutazione e rinnovamento del sistema di classificazione del personale, con il duplice obiettivo di valorizzare le esigenze produttive delle organizzazioni e di tutelare maggiormente le variegate professionalità presenti al loro interno. A tal fine, il rinnovo arricchisce il sistema di inquadramento con l’inserimento di sei nuove figure professionali (afferenti ad aree molto differenti tra loro, come quella dell’Agronomo e del Necroforo) ed istituisce una commissione paritetica bilaterale che avrà il compito di analizzare il tessuto delle cooperative sociali per aggiornare le attuali declaratorie del CCNL.
Particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla categoria degli Educatori socio-pedagogici e dei servizi per l’infanzia (una delle posizioni maggiormente ricercate e vacanti nel settore delle cooperative sociali, per via delle condizioni contrattuali ritenute non ottimali da parte dei candidati), ai quali verrà riconosciuto, dal 1° gennaio 2025, un aumento temporaneo della retribuzione mensile (il cd. “ETDR Educatore”) pari a 41 euro, incrementato a 81 euro a partire dal mese di settembre 2025. Per i periodi successivi, ovvero a far data dal 1° gennaio 2026, gli Educatori decadranno dal diritto all’aumento temporaneo, essendo previsto un loro avanzamento di categoria (dal livello D1 al D2) che determinerà, automaticamente, un incremento del loro trattamento retributivo (una previsione “singolare”, considerando che il CCNL da poco rinnovato ha validità sino al 31 dicembre 2025).
Novità importanti riguardano anche la disciplina del lavoro a tempo determinato, modificata con lo scopo di regolamentare l’utilizzo dei contratti a termine (in linea con quanto previsto dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85; sul punto si v. Le causali contrattuali negli ultimi rinnovi: un’opzione da maneggiare con cura – Bollettino Adapt) e di ridurre i livelli di precarietà del lavoro nel settore. Da un lato, si registra l’introduzione nel corpo del CCNL di ben 7 causali giustificative alle quali le aziende possono ora fare riferimento (mediante l’apposizione di clausole in forma scritta) per instaurare, prorogare o rinnovare legittimamente rapporti di lavoro a tempo determinato di durata (complessivamente) superiore a 12 mesi (elevabili fino ad un massimo di 36 mesi, come disposto anche dalla disciplina contrattuale previgente). Dall’altro, viene stabilito che i datori di lavoro possono costituire rapporti di lavoro a termine con durata eccedente i 24 mesi, a patto di aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% (in luogo del 20% previsto nel precedente testo contrattuale) dei lavoratori a tempo impiegati nei 12 mesi precedenti.
Si registrano, infine, alcuni miglioramenti in relazione ai temi della tutela della genitorialità e della gestione degli orari di lavoro. In particolare, alle lavoratrici madri viene ora riconosciuta un’integrazione (a carico del datore di lavoro) dell’indennità erogata dagli enti previdenziali durante il periodo di astensione obbligatoria (ex art. 16 e ss., d.lgs. n. 151/2001): le dipendenti in congedo di maternità, a partire dal 1° gennaio 2024, percepiscono così un trattamento complessivo pari al 100% della normale retribuzione.
Con uno sguardo alla realtà degli operatori socio-sanitari ed assistenziali, il nuovo CCNL riconosce i tempi di vestizione e svestizione (pari a 15 minuti giornalieri) come orario di lavoro ed abolisce l’obbligo di residenza nelle strutture, introducendo l’istituto della reperibilità nelle ore notturne (a cui si riconduce la corresponsione di un’indennità pari a 20 euro su base giornaliera).
Valutazione d’insieme
In definitiva, il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali mette in luce la capacità delle Parti di bilanciare le rivendicazioni dei lavoratori con l’interesse alla sostenibilità economica delle imprese operanti nel comparto. Gli organi di rappresentanza sono ora chiamati a negoziare con le amministrazioni pubbliche i necessari adeguamenti dei corrispettivi contrattuali e delle tariffe (per i servizi offerti in regime di appalto e concessione), al fine di garantire il rilancio del settore e la piena soddisfazione delle aspettative economiche di soci e dipendenti nell’ambito dei futuri rinnovi contrattuali.
ADAPT Junior Fellow