La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 5 febbraio 2024, n. 5
Contesto del rinnovo
Il 14 novembre 2023, tra le organizzazioni datoriali CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uilposte-Uil è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali. L’accordo di rinnovo, in un’ottica di diversificazione dell’offerta, ha ampliato la sfera di applicazione, estendendola anche al personale dipendente da imprese che svolgono vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private o anche in forma itinerante.
Il nuovo contratto scadrà il 31 dicembre 2026, salvo quanto previsto in merito ad alcuni singoli istituti.
Parte economica
L’intesa prevede un importante intervento sul fronte economico, stabilendo l’erogazione di un incremento retributivo di 130 euro lordi per il livello 5° Super da aggiungere interamente sui minimi tabellari. Tale importo, che è da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento, viene corrisposto in quattro tranche a partire dal 1° febbraio 2024.
Inoltre, per i periodi di carenza contrattuale, le parti hanno fissato un importo forfettario una tantum di importo pari a 500 euro, da erogarsi in tre parti a decorrere dal mese di gennaio 2024 e da corrispondere in misura uguale a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full-time/part-time), dall’inquadramento e dall’anzianità di servizio.
Il CCNL istituisce poi la sanità integrativa, con l’adesione al Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l’artigianato (San.Arti.), per tutti i lavoratori compresi quelli con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi. A decorrere da dicembre 2023 il contributo mensile a carico azienda è pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore. La mancata iscrizione al Fondo San.Arti. determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario a titolo di “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.a.r.) pari a 25 € mensili per 13 mensilità.
Parte normativa
Con riferimento alla parte normativa, l’articolato condiviso evidenzia plurimi elementi di novità, soprattutto sul fronte delle tutele. In quest’ottica, viene innanzitutto sottoscritta una specifica regolamentazione in tema di contrasto alle molestie sessuali e sono previsti congedi per le donne vittime di violenza di genere. In aggiunta, sono estese le tutele già in essere per le tossicodipendenze ad etilisti e ludopatici, così come il congedo matrimoniale anche alle unioni civili.
In tema di inquadramento, a seguito delle evoluzioni tecnico organizzative degli ultimi anni, vengono inseriti all’interno delle declaratorie professionali, a partire dal 1° dicembre 2023, due nuovi livelli riferiti alle figure junior, ovvero coloro che possiedono un’anzianità di servizio presso la stessa azienda e nelle stesse mansioni inferiore a un anno. La rivisitazione organica dell’intera materia di inquadramento viene invece affidata ai lavori di un’apposita commissione Paritetica da insediarsi a breve, che avrà il compito di sviluppare proposte di ammodernamento complessivo della classificazione del personale. Inoltre, per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio, sono introdotte due nuove figure professionali con tabelle retributive specifiche. Per tutti gli istituti contrattuali l’operatore di livello A fa riferimento al livello 4 e l’operatore di livello B fa riferimento al livello 5S.
Il CCNL introduce altresì l’istituto della reperibilità per il personale addetto al recapito degli oggetti postali e prevede una novità sul versante della flessibilità, dove il limite massimo annuale di superamento dell’orario normale di lavoro viene elevato da 150 a 200 ore, di cui 100 potranno essere utilizzate in relazione ad esigenze organizzative o produttive.
L’ipotesi di accordo rivede anche la disciplina relativa al tempo determinato secondo la quale non possono essere assunti con tale tipologia di contratto lavoratori in misure superiore al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. La durata complessiva del contratto a termine non può superare i 36 mesi comprensivi anche di proroghe e rinnovi. Nell’ipotesi di assunzione a termine viene inoltre disciplinata la possibilità di un periodo di affiancamento non superiore a 120 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito. In tale ambito si disciplinano anche le attività stagionali le quali sono da considerarsi tali qualora siano connesse ad eventi ricreativi o festività dal 1° ottobre al 15 gennaio di ogni anno.
Infine, le parti condividono l’impegno a valorizzare una formazione continua e professionale come strumenti per lo sviluppo e la crescita sia dei lavoratori che delle imprese. In particolare, si considerano i fondi interprofessionali come gli strumenti da utilizzare in via prioritaria sul tema.
Parte obbligatoria
Il CCNL stabilisce elementi di innovazione significativi anche relativamente alla parte obbligatoria, recependo il sistema strutturato di bilateralità dell’artigianato finalizzato ad erogare prestazioni di welfare contrattuale. Infatti, a decorrere dal 1° dicembre 2023, l’accordo di rinnovo del 14 novembre 2023 recepisce l’Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 in materia di bilateralità, con tutti i vantaggi connessi a una legislazione favorevole in termini di detassazione. Le imprese sono tenute a un versamento pari a 139,80 € annui per ciascun dipendente, da erogare in quote mensili pari a 11,65 €. Le imprese che non aderiscono all’Ebna, e che non versano il relativo contributo, dovranno riconoscere a ciascun lavoratore un importo forfettario a titolo di E.a.r. pari a 30 € lordi mensili per 13 mensilità. L’importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali (compresi quelli indiretti o differiti), escluso il TFR.
Infine, uno dei temi maggiormente rilevanti consiste nella previsione di una commissione, che dovrà essere costituita entro tre mesi dal presente accordo, il cui obiettivo sarà quello di proporre nuove discipline normative in materia di appalto e la cui attività risulterà propedeutica al recepimento della clausola sociale.
Valutazione d’insieme
L’intesa raggiunta rappresenta una risposta economica positiva ai lavoratori, che risulta ancora più urgente in una fase in cui l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto dei salari, e che si presenta con impellente improrogabilità per le imprese a fronte delle difficoltà che l’intero settore sta affrontando.
Gli aumenti economici introdotti permettono anche ai livelli più bassi di avere una retribuzione oraria oltre i 9 euro, paga oraria a cui vanno poi aggiunti tutti gli istituti (dalle ferie, ai permessi, al TFR) costitutivi e caratterizzanti della contrattazione collettiva.
Oltre agli avanzamenti in termini di tutele, il rinnovo produrrà ulteriori significativi passi avanti sia per i lavoratori, con la previsione della sanità integrativa e delle prestazioni di welfare contrattuale, sia per le imprese a fronte dell’introduzione di elementi di maggiore flessibilità.
Nel contesto di grande evoluzione del comparto del recapito privato, il rinnovo del CCNL può rappresentare un punto di riferimento nel mercato, ancor più efficace con l’introduzione della clausola sociale la quale garantirebbe la certezza delle regole alle aziende e maggiori tutele ai lavoratori.
Scuola di Dottorato di ricerca in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena