contratto collettivo

Partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva: a che punto siamo?*

Partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva: a che punto siamo?*

Bollettino ADAPT 3 marzo 2025, n. 9

 

Un attento osservatore delle relazioni industriali come Dario Di Vico, riferendosi alla possibile ed imminente approvazione del disegno di legge promosso dalla Cisl in materia di partecipazione dei lavoratori (la Camera dei deputati ha dato il via libera lo scorso mercoledì con 163 voti favorevoli, 57 astenuti e 40 contrari, qui il testo), ha parlato di un indubbio successo politico; il rischio, però, è che nella realtà dei luoghi di lavoro si tratti solo di una vittoria di facciata, perché la scelta sulla partecipazione dei lavoratori, nella proposta legislativa uscita dal dibattito alla Camera, rimane saldamente nelle mani dell’imprenditore. Il ruolo della contrattazione collettiva, sempre per Di Vico, è destinato a rimanere sullo sfondo e nei fatti sarà del tutto marginale (Corriere della Sera, 17 febbraio 2025, Meloni e il sindacato. La conta dei rischi).

 

Il disinteresse mostrato dal legislatore, oltre che dal dibattito politico-sindacale, nei confronti della contrattazione collettiva è in effetti quanto mai singolare se si pensa che oggi l’unico ambito in cui la partecipazione trova una regolazione concreta sono proprio i contratti collettivi di lavoro (tanto a livello nazionale che aziendale). Di questa ricca casistica contrattuale si sa tuttavia ancora ben poco, nonostante il crescente interesse registrato dai pochi osservatori (in genere sindacali) che si fanno carico del monitoraggio sistematico della contrattazione collettiva. Secondo il Ministero del Lavoro, l’11,4% degli oltre 10.500 contratti decentrati vigenti prevede forme di partecipazione (dato stabile negli ultimi cinque anni), mentre i contratti che disciplinano produttività e welfare sono nettamente superiori (rispettivamente 78,3% e 59,9%). Questi dati trovano conferma anche dall’osservatorio “FareContrattazione” di ADAPT, che raccoglie e analizza con continuità la contrattazione aziendale e settoriale, offrendo una panoramica concreta sulle dinamiche delle relazioni industriali in Italia.

 

Nonostante le resistenze culturali e il disinteresse legislativo, la partecipazione è in effetti una realtà contrattuale già consolidata. Lo stesso Patto della Fabbrica tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL del 2018 aveva già indicato la partecipazione come un pilastro di un moderno sistema di relazioni industriali, e gli accordi collettivi lo hanno recepito, seppur con una effettività limitata. Nei settori più avanzati, come il metalmeccanico e il chimico-farmaceutico, la partecipazione si concretizza in strumenti soft (Osservatori aziendali, Commissioni paritetiche, Comitati). La maggior parte delle previsioni contrattuali di livello nazionale si limita infatti alla partecipazione tramite informazione e consultazione piuttosto che far riferimento a meccanismi realmente di co-gestione. Nel settore metalmeccanico, la contrattazione aziendale mostra un dinamismo significativo: il 67% degli accordi esaminati dai rapporti ADAPT sulla contrattazione contiene previsioni in materia di partecipazione, anche se solo nel 7% dei casi si tratta di forme di co-determinazione. Le pratiche più diffuse prevedono la costituzione di Commissioni aziendali (36% dei casi) e strumenti di monitoraggio e verifica. Esempi concreti si trovano in aziende come Brembo, Piaggio, Toyota e Ducati, che hanno istituito Commissioni tecniche paritetiche per il miglioramento dei processi produttivi, la formazione e l’organizzazione del lavoro. Strutturato anche il modello partecipativo del settore chimico-farmaceutico, dove il CCNL ha introdotto l’obbligo di costituire Osservatori aziendali per le imprese con più di 50 dipendenti. Questi organismi hanno una funzione consultiva e si occupano di temi come formazione, lavoro agile, riqualificazione professionale e innovazioni tecnologiche. Tra le aziende che hanno adottato strumenti partecipativi più avanzati si segnalano Bayer, Johnson & Johnson e Fater, che hanno implementato Osservatori e gruppi di lavoro dedicati alla gestione dell’orario di lavoro e della formazione.

 

Dal punto di vista tematico, la partecipazione si concentra prevalentemente su questioni relative alla organizzazione del lavoro – orario di lavoro e smart working (circa il 30% degli accordi), formazione e riqualificazione professionale (circa il 30% degli accordi), classificazione del personale (15%) – intesa dalle parti, datori di lavoro inclusi, come ambito privilegiato per la collaborazione dei lavoratori che (benché i titoli di giornali siano dedicati esclusivamente a partecipazione economica e strategica) apprezzano il coinvolgimento su queste materie quanto (e forse più) di una poltrona assegnata al sindacalista in un consiglio di amministrazione. In alcuni casi, gli accordi aziendali prevedono meccanismi di partecipazione diretta, come la cassetta delle idee (presente però solo nel 7% degli accordi), che consente ai lavoratori di avanzare proposte migliorative sulla produttività e l’efficienza. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle esperienze di partecipazione rimane mediata dalle rappresentanze sindacali, che non vengono scavalcate da queste prassi come temuto da qualcuno, ma anzi ne detengono il pieno controllo e indirizzo strategico.

 

In conclusione si può ben ritenere che se il dibattito pubblico e il legislatore si soffermassero meno su astratte dichiarazioni di principio o bandiere politiche e più sulla realtà concreta delle relazioni di lavoro nelle aziende, emergerebbe con maggiore chiarezza il ruolo centrale della contrattazione collettiva nelle pratiche di partecipazione dei lavoratori. Probabilmente, si avrebbe anche meno paura della partecipazione, intesa non come una imposizione ideologica alla proprietà della azienda, ma come uno strumento pragmatico di miglioramento delle condizioni di lavoro, della qualità e produttività del lavoro e, dunque, anche della competitività delle imprese.

 

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

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*pubblicato anche su Contratti & contrattazione collettiva, n. 8/2025

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/255 – Il rinnovo per i dirigenti delle imprese cooperative

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/255 – Il rinnovo per i dirigenti delle imprese cooperative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 10 febbraio 2025, n. 6

 

Contesto del rinnovo

 

È stato firmato, in data 12 luglio 2024, da Legacoop e A.G.C.I. con CGIL, CISL, UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di azienda dipendenti di imprese cooperative (cod. CNEL V032). L’accordo – che interessa 287 società cooperative e 944 dirigenti (dati archivio CNEL, 2023) – giunge dopo un decennio circa di attesa, se pensiamo che l’ultimo rinnovo fu siglato a settembre 2013 e successivamente si contano solo alcuni accordi in materia di assistenza sanitaria integrativa (29 ottobre 2015, 24 settembre 2019, 7 novembre 2022).

 

L’accordo ha decorrenza il 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026.

 

Parte economica

 

Il principale elemento di interesse del rinnovo è costituito, anche a fronte del periodo di vacanza contrattuale, dalla revisione della retribuzione globale del dirigente. Ai sensi del nuovo art. 6 del CCNL, la retribuzione base conglobata lorda mensile è pari ad euro 3.690 lordi. A questa si aggiungono 309,87 euro a titolo di indennità dirigenziale mensile, che potrà essere incrementata sulla base di criteri connessi al ruolo come il livello di responsabilità, la competenza tecnica, la complessità delle funzioni o della struttura organizzativa.

 

Lo stesso accordo prevede poi incrementi della retribuzione base conglobata per il triennio di vigenza, arrivando a gennaio 2026 ad euro 4.990 lordi.

 

Al fine di attenuare l’impatto economico sulle società cooperative è inoltre espressamente previsto un meccanismo di assorbibilità degli aumenti del triennio, sia nel caso di concessione a titolo di acconto o anticipazione sui futuri aumenti, sia nel caso di prevista assorbibilità in generale.

 

A copertura del periodo gennaio 2015 – dicembre 2023 è prevista poi l’erogazione di una somma una tantum per i soli dirigenti già in forza al 31 dicembre 2023 ed in azienda al 12 luglio 2024 pari ad euro 2.000, in due tranche. La somma, per espressa previsione di contratto, non concorre al computo del TFR (ex art. 2120, co. 2 c.c.) né di altri istituti contrattuali o di legge.

 

Infine, con una modifica all’art. 31, l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa ai pensionati è assicurata sia ai titolari di pensione di vecchiaia, anzianità ed anticipata, ma anche a soggetti collocati in isopensione (si nota infatti il rinvio all’art. 4, co. 1, l. n. 92/2012).

 

Parte normativa

 

Altre disposizioni oggetto di modifica sono:

– il preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 20), fissato in 7 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino ai 4 anni compiuti e ulteriori 15 giorni di calendario per ogni anno successivo compiuto di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi di preavviso;

– disciplina del licenziamento del dirigente, con definizione delle mensilità (escluse le quote variabili) da corrispondere a titolo di indennità supplementare.

 

Parte obbligatoria

 

Infine, all’Allegato C al contratto è previsto come sarà trattenuto, al dirigente, con la retribuzione di settembre 2024, un importo pari ad euro 150 a titolo di «quota una tantum per contratto e servizi contrattuali, salvo manifesta volontà in contrario» (principio del silenzio assenso).

 

È impegno delle parti, assunto con apposita nota a verbale, procedere (entro il 31 dicembre 2024) alla stesura del testo consolidato, recependo sia il presente rinnovo che le intese succedutesi nel tempo in materia di assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare.

 

Valutazione d’insieme

 

L’accordo si caratterizza, perlopiù, per l’adeguamento del trattamento economico del dirigente, non rinvenendo ulteriori novità sul piano normativo ed obbligatorio del CCNL che comportino valutazioni d’insieme di rilievo.

 

Marco Menegotto

Ricercatore ADAPT Senior Fellow

@MarcoMenegotto

 

Apprendistato e lavoro pubblico: il nodo della contrattazione collettiva*

Apprendistato e lavoro pubblico: il nodo della contrattazione collettiva*

Bollettino ADAPT 3 febbraio 2025, n. 5

 

È da quasi trent’anni che il legislatore italiano tenta, senza esiti concreti, di estendere l’applicazione del contratto di apprendistato anche nel settore pubblico quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nelle pubbliche amministrazioni e leva per la costruzione di nuove competenze e professionalità. L’idea di rendere operativo l’apprendistato in tutti i settori – compreso dunque il settore pubblico – si trova già nella legge Treu del 1997. Ulteriori tentativi sono stati fatto con la legge Biagi e soprattutto con il Testo Unico dell’Apprendistato del 2011. Un ulteriore tentativo è stato infine fatto dieci anni fa con il Jobs Act che affida a un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di definire i necessari passaggi tecnici anche alla luce delle regole costituzionali di accesso al lavoro pubblico.

 

Nonostante questi plurimi tentativi, l’apprendistato nella Pubblica Amministrazione italiana rimane una chimera. Per fare una comparazione con altri Paesi a noi vicini, per ordinamento giuridico e cultura, basti ricordare che in Francia sono stati sottoscritti nel 2023 ben 25.609 contratti di apprendistato con amministrazioni pubbliche, con un andamento crescente dal 2013 a oggi, pari al 3% del totale degli apprendistati attivi. Nel settore pubblico francese l’apprendistato cresce in misura maggiore (+9%) che in quello privato (+1%), rispetto all’anno precedente, con una collocazione prevalente, pari al 60%, nelle amministrazioni locali, il 29% nelle amministrazioni statali e il restante nella sanità o imprese pubbliche.

 

È merito del Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo lo sforzo di aver avviato, in tempi recenti, un nuovo tentativo di ricorso al contratto di apprendistato come occasione unica per ringiovanire e accelerare il processo di innovazione e di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tuttavia, le sperimentazioni avviate prima con la tardiva attuazione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e poi con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 non hanno prodotto i risultati sperati, coinvolgendo un numero esiguo di giovani. Parliamo di meno di 100 posizioni contrattuali in totale che sono state formalmente attivate seppure non si conoscano gli esiti pratici e se questi apprendisti sono ancora dentro la pubblica amministrazione. Queste iniziative sono state caratterizzate da ritardi applicativi e da un impianto giuridico che non rispecchia l’essenza dell’apprendistato, operando in deroga al regime ordinario e mancando di un adeguato raccordo con il sistema scolastico, universitario e, soprattutto, con la contrattazione collettiva del settore pubblico.

 

La sperimentazione del 2021, ad esempio, ha portato all’attivazione di soli 20 rapporti di apprendistato, tutti nell’ambito di programmi di dottorato di ricerca. Quella del 2023 ha messo a bando appena 75 posizioni, molte delle quali non rappresentano veri e propri contratti di apprendistato, ma si configurano come borse di studio o periodi di tirocinio presso le amministrazioni, senza l’attivazione di un rapporto di lavoro stabile.

 

Non si tratta solo di una mancata attuazione, ma di un problema di metodo e di sistema. L’apprendistato è stato ridotto a un mero strumento di inserimento occupazionale, perdendo la sua dimensione formativa e sistemica. La sua funzione di raccordo tra domanda e offerta di lavoro è stata trascurata, così come la necessaria interazione con gli standard professionali previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Le amministrazioni hanno attivato questi contratti con un approccio frammentato e privo di una reale finalizzazione alla costruzione di percorsi professionali. La formazione, elemento cardine dell’apprendistato, risulta assente o marginale nei bandi. Non si è registrata alcuna reale volontà di integrare l’apprendistato in un sistema strutturato di ingresso nel settore pubblico. Piuttosto è evidente il tentativo di reperire personale attraverso strumenti contrattuali che si avvicinano più a tirocini o contratti a termine che a veri contratti di apprendistato. In alcuni bandi, non a caso, si parla di indennità anziché di retribuzione degli apprendisti.

 

La mancata partecipazione della contrattazione collettiva, che sarebbe stata essenziale per definire inquadramenti e percorsi professionali coerenti con il sistema pubblico, ha contribuito al fallimento delle sperimentazioni. Anche l’inquadramento professionale degli apprendisti è stato incoerente con la natura dell’apprendistato stesso: le posizioni bandite si riferivano già a categorie legali e professionali “piene”, come quella di funzionario, dimenticando però che l’apprendistato è innanzitutto un percorso per costruire e raggiungere una qualifica contrattuale e non tanto un contratto di ingresso per un lavoratore con una professionalità già compiuta.

 

A oltre venticinque anni dai primi tentativi, la lezione è chiara: non è sufficiente introdurre l’apprendistato nella pubblica amministrazione con norme sperimentali e derogatorie. Serve un approccio strutturale che lo integri pienamente nel sistema di reclutamento pubblico, con il necessario coinvolgimento della contrattazione collettiva e un chiaro riferimento agli standard professionali. Solo così l’apprendistato potrà rappresentare una opportunità reale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e non restare un esperimento fallimentare. L’auspicio è che siano le parti negoziali a farsi carico di questa urgenza stabilendo i necessari raccordi di sistema tra apprendistato e famiglie professionali. Solo così le prossime sperimentazioni potranno dare qualche risultato tangibile.

 

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

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*pubblicato anche su Contratti & contrattazione collettiva, n. 4/2025

 

Salari minimi e archivio nazionale dei contratti collettivi*

Salari minimi e archivio nazionale dei contratti collettivi*

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

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Bollettino ADAPT 25 novembre 2024 n. 42

 

Lo scorso 15 novembre è scaduto il termine per la trasposizione negli ordinamenti nazionali della direttiva europea n. 2022/2041 sui salari minimi adeguati. Pochi Stati membri si sono fatti trovare pronti all’appuntamento. Unicamente Lituania, Romania e Repubblica Ceca hanno infatti adottato provvedimenti per adempiere alle prescrizioni europee. Mentre solo la Germania ha inviato formale documentazione alla Commissione UE per attestare la piena conformità della legislazione tedesca ai contenuti della direttiva. Pesa indubbiamente l’attesa per l’esito del ricorso promosso lo scorso anno dalla Danimarca, con il sostegno del governo svedese, davanti alla Corte di Giustizia europea per l’annullamento della direttiva. Per questi Paesi la determinazione del livello dei salari negli Stati membri sarebbe infatti materia che esula pacificamente dalle competenze del legislatore dell’Unione.

 

In Italia la direttiva e il percorso per la sua attuazione hanno invero riscosso ben poco interesse. Tutta l’attenzione, tanto nel dibattito politico-sindacale che nel confronto accademico, è stata infatti indirizzata sulla proposta di una legge per la fissazione dei salari minimi. Questo nonostante la direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, ammettendo infatti l’ipotesi che ciascuno Stato possa affidare la tutela dei salari alla contrattazione collettiva nei confronti della quale è se mai richiesto un maggior impegno dei legislatori interni per la sua promozione e per il rafforzamento della capacità delle parti sociali di determinare trattamenti retributivi minimi adeguati e trasparenti. Sono così uscite dai radar previsioni importanti contenute in questa direttiva; previsioni che, quale che sia l’esito della proposta sul salario minimo per legge, è bene ricordare perché si tratta di misure destinate a incidere sulle dinamiche salariali e sul funzionamento dei sistemi nazionali di contrattazione collettiva. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva che impongono, rispettivamente, un sistematico monitoraggio e processo di documentazione e valutazione delle dinamiche retributive (largamente assente nella nostra visione delle politiche del lavoro e nella nostra cultura delle relazioni industriali) e una facile accessibilità ai trattamenti retributivi da parte dei lavoratori e del pubblico in generale.

 

Da questo punto di vista merita, pertanto, di essere segnalato l’intervento del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro con due modifiche di grande rilievo del proprio regolamento (vedile in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 dell’11 novembre 2024)) che vanno appunto nella direzione di contribuire a dare piena ed effettiva attuazione alla direttiva anche nel nostro Paese.

La prima modifica attiene all’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all’articolo 17, commi 1-3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (si veda il nuovo articolo 25-bis del regolamento del CNEL). Come è noto, la Commissione dell’informazione del CNEL impartisce alla direzione generale competente, anche attraverso l’approvazione di un apposito regolamento, gli indirizzi generali e le direttive per l’organizzazione e la gestione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all’articolo 17 della legge 936/1986. La modifica del regolamento richiede ora che l’organizzazione e la gestione dell’archivio dei contratti siano improntati ai principi di trasparenza e piena accessibilità «in modo tale da fornire alle istituzioni pubbliche e agli operatori informazioni chiare e utili a contribuire a un ordinato sviluppo delle relazioni industriali e di lavoro e a monitorare le dinamiche della contrattazione collettiva». L’organizzazione e la gestione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro devono in ogni caso «risultare coerenti con la normativa di recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 così da garantire, conformemente agli articoli 10 e 11 della medesima, pubblicità e totale trasparenza nel monitoraggio e nella raccolta dei dati».

 

La seconda modifica attiene al Procedimento istruttorio per l’attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (si veda il nuovo articolo 25-ter del regolamento del CNEL). Il regolamento consente ora di formulare alle parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro oggetto di deposito specifiche «osservazioni e richieste di chiarimenti» disponendo inoltre eventuali indagini sulle retribuzioni previste e applicate dai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria per i quali si richieda l’attribuzione del codice alfanumerico unico. Entro il mese di gennaio e il mese di luglio di ogni anno il CNEL predisporrà «un apposito quadro sinottico e un prospetto riepilogativo» relativamente ai contratti depositati e ai rinnovi contrattuali avvenuti nel semestre precedente e per i quali è stata conseguentemente disposta l’assegnazione del codice alfanumerico unico così da garantire trasparenza sui contenuti dei contratti e sui loro firmati anche con riferimento al loro «effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali» ovvero al grado di «diffusione nel settore o sottosettore di riferimento» del relativo contratto visto che il CNEL è in grado di dare precise indicazioni sul numero reale di lavoratori e di aziende ai quali un CCNL è applicato.

 

Saranno ora Governo e Parlamento a valutare cosa rispondere alla Commissione europea per documentare la conformità o meno del nostro ordinamento giuridico alle prescrizioni della direttiva. L’impegno del CNEL per una maggiore conoscibilità e pubblicità dei testi contrattuali è comunque un contributo pragmatico per dare piena attuazione a una delle previsioni cardine della direttiva: quella che impone agli Stati membri di assicurare a tutti i lavoratori un facile accesso e informazioni complete rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi così da assicurare totale trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro ad essi applicabili.

 

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

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*pubblicato anche su Contratti & contrattazione collettiva, n. 44/2024

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/241 – Il rinnovo per i dirigenti dell’industria

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/241 – Il rinnovo per i dirigenti dell’industria

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 18 novembre 2024, n. 41

 

Contesto del rinnovo

 

È stato firmato, in data 13 novembre 2024, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. L’intesa arriva dopo svariati incontri tenuti negli ultimi mesi, a seguito della scadenza del precedente contratto (31 dicembre 2023).

 

Il percorso di avvicinamento delle delegazioni trattanti ed i relativi incontri, iniziati a gennaio 2024, ha portato a sintesi le diverse posizioni iniziali, partendo – e si tratta di un elemento piuttosto peculiare nelle dinamiche classiche delle relazioni industriali – da “audizioni” di rappresentanti degli enti bilaterali (Fondirigenti, 4.Manager, Previndai, Fasi) anche per verificare possibili punti di riforma da analizzare nel corso della trattativa. Solo successivamente, si è entrati nel merito delle proposte, dal campo di applicazione sino alla revisione del trattamento economico, con la richiesta di recupero dell’inflazione posta sul tavolo da Federmanager, assieme a meccanismi di maggior incisività dei previsti trattamenti variabili.

 

L’accordo ha decorrenza 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027.

 

Parte economica

 

Le Parti hanno definito i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) in 80.000 euro per il 2025 (contro i 75.000 del 2023) e 85.000 per il 2026, da confrontare – per operare gli eventuali opportuni conguagli – al 31 dicembre di ciascun anno, con il trattamento economico annuo lordo effettivamente riconosciuto al dirigente. Si badi come nel TMCG sono ricompresi tutti gli elementi retributivi previsti all’art. 3, co. 3 del CCNL, ivi comprese elementi precedentemente riconosciuti (ex meccanismo di variazione automatica, ex elemento di maggiorazione, aumenti di anzianità) ed i superminimi o assegni ad personam e tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti anche in forma non continuativa; fanno invece eccezione gli importi variabili, le gratifiche e l’importo aggiuntivo per rimborsi spese non documentabili.

 

L’art. 29, a copertura dell’anno 2024, prevede poi il riconoscimento, entro marzo 2025, di un importo una tantum omnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024, per i dirigenti che: risultino inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2019; fruiscano di un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000 euro lordi; nel periodo di vigenza del precedente rinnovo e fino alla stipula non abbiano ricevuto aumenti retributivi o compensi di altra natura.

 

Altro aspetto di assoluto rilievo è l’obbligo, oggi generalizzato, di definire sistemi di retribuzione variabile collegati a indici o risultati (MBO), che secondo quanto previsto dall’art. 6-bis, dovrà considerar anche i periodi di congedo obbligatorio e parentale.

 

Vengono previsti miglioramenti in termini di coperture assicurative in caso di morte o invalidità permanente, ma anche rispetto alla contribuzione al Previndai (il fondo di previdenza complementare di settore), che dal 1° gennaio 2025 sarà composta, riguardo al trattamento minimo, da: contributo a carico impresa del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita ( per un minimo di 4.800 euro ed entro i 200.000 euro/anno – in precedenza, 180.000 euro/anno); un’ulteriore quota del 2% fino al limite dei 200.000 euro/annui; un minimo del 2% (in precedenza: 4%) a carico dei dirigenti. Entro il complessivo 8%, l’azienda potrà farsi carico della metà del contributo del dirigente.

 

Parte normativa

 

La modifica di maggior rilievo, anche sul piano sistematico, pare essere quella intervenuta all’art. 1 del CCNL, con l’estensione del campo di applicazione. Il CCNL si applicherà ora anche alle «figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo».

 

Se è vero che il primo comma dell’articolo in commento già faceva riferimento a lavoratori con un «elevato grado di professionalità» ed orientati agli obiettivi d’impresa, il nuovo inciso introdotto contribuisce ad esplicarne i contenuti, sembrando andare oltre il semplice posizionamento gerarchico nell’impresa, nell’ottica di una riconducibilità più ampia nell’alveo della categoria legale. La novella, apprezzabile se si pensa alle nuove professionalità emergenti ed alle tendenze di sviluppo orizzontale delle organizzazioni, non sarà certamente esente da problematiche interpretative e rivendicazioni, per le quali, peraltro, esiste storicamente un’apposita procedura negoziale (art. 21, co. 2-4).

 

Di non poco conto è anche l’estensione (da 12 a 18 mesi) del periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, prevista all’art. 11, co. 1, nella sua nuova formulazione, per lavoratori affetti da malattie oncologiche. I 6 mesi aggiuntivi saranno riconosciuti unicamente per il primo triennio d’insorgenza della patologia, ove debitamente certificata e comunicata all’azienda.

 

Non mancano interventi in materia di congedi di maternità e paternità (art. 11-bis), con l’innalzamento dell’indennità per il congedo parentale per il primo mese di fruizione (dall’80% al 100%) e la previsione di un supporto al rientro dal periodo di astensione, anche mediante incontri calendarizzati di aggiornamento, anche durante il congedo.

 

Parte obbligatoria

 

Con riferimento alla parte obbligatoria, si segnalano alcuni impegni assunti dalle parti, vuoi in materia di divario di genere, con la raccolta di relative best practice (art. 11), vuoi per l’aggiornamento di determinati elementi tecnici (come la ricerca di soluzioni assicurative per le coperture di cui agli artt. 12 e 15 di CCNL) e per l’aggiornamento del sistema di copertura del Fasi (assistenza sanitaria integrativa). Oppure ancora, nel supporto all’attività di monitoraggio su talune novità contrattuali, come i percorsi di reinserimento al lavoro dopo un periodo di congedo.

 

Merita in questa sede un cenno circa il maggior rilievo dato dalle parti al welfare aziendale a favore dei dirigenti, tanto da dedicargli un nuovo articolo (18-ter), seppure di contenuto programmatico, impegnandosi a proporre iniziative di sensibilizzazione delle imprese sul tema.

 

Infine, nel solco della diffusa pratica interconfederale sul punto, all’accordo di rinnovo viene allegato l’accordo sulle molestie e la violenza dei luoghi di lavoro, con relativi impegni d’attuazione.

 

Valutazione d’insieme

 

Se è vero che il rinnovo giunge a quasi un anno dalla scadenza del contratto collettivo, non sono mancati strumenti di copertura del periodo di vacanza contrattuale, sebbene non generalizzato ma secondo un articolato meccanismo di proporzionalità rispetto ai trattamenti economici individuali e di requisiti stringenti. E neppure elementi di assoluta novità.

 

Al di là delle clausole relative al trattamento economico e ad altri istituti, preme sottolineare in questa sede due profili di maggiore innovazione, ricchi di implicazioni tutte da verificare e monitorare: da un lato, l’estensione del campo di applicazione, che appare oggi più convintamente rivolgersi anche a figure aziendali non solo gerarchicamente apicali ma anche professionalmente attrezzate a raggiungere obiettivi d’impresa; dall’altro, una (prima) estensione del periodo di comporto per soggetti affetti da patologie oncologiche, sulla scia di pronunciamenti giurisprudenziali (di più ampia portata) in via di consolidamento.

 

Marco Menegotto

Ricercatore ADAPT

@MarcoMenegotto