premio di produttività

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/236 – La disciplina di Saipem S.p.A. in materia di premio di produttività, redditività e partecipazione

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/236 – La disciplina di Saipem S.p.A. in materia di premio di produttività, redditività e partecipazione

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT  7 ottobre 2024, n. 35

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

L’accordo in esame, sottoscritto il 12 Settembre 2024, è finalizzato a definire gli obiettivi dell’anno 2024 in materia di Premio di Produttività, Redditività  e Partecipazione, rispettando le previsioni previste dall’accordo quadro 2023 – 2025. Le norme presenti in questo accordo sono valide oltre che per i dipendenti di Saipem S.p.A anche per coloro i quali venga applicato il Contratto Collettivo Nazionale Energia e Petrolio presso società controllate.

 

Il tema trattato dal presente accordo è la disciplina del, già citato, Premio di Produttività, Redditività e Partecipazione, individuandone i parametri, le modalità di calcolo e la fruizione da parte dei lavoratori, riferendosi esclusivamente all’anno 2024.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo qui analizzato è stato firmato da Saipem S.p.A ed il Comitato di Negoziazione, costituito dalle Segreterie Nazionali di Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, dalle rispettive strutture territoriali e da una delegazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle sedi Saipem.

 

Con il presente accordo le Parti si dichiarano intenzionate a confermare le premesse, le previsioni normative, la struttura generale e i parametri di riferimento contenuti nell’accordo quadro 2023 – 2025 sopra richiamato; evidenziando il recupero della redditività come elemento imprescindibile per la competitività aziendale, ritenendola un parametro centrale con riferimento all’apporto professionale del personale Saipem.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

I temi affrontati dal presente accordo vengono trattati in maniera schematica, individuando i parametri per l’anno 2024 in questo modo: 1.Redditività Saipem, 2.Produttività Saipem, 3.Parametro Ambientale e 4.Inclusività di Genere, allegando per ogni parametro una tabella contenente i valori di riferimento e i moltiplicatori utili per la determinazione degli importi erogabili in base ai risultati raggiunti.

 

In relazione al punto 1 disciplinato dall’accordo, le Parti hanno stabilito che la Redditività Saipem sarà misurata mediante l’indicatore EBITDA Adjusted, esplicabile come utile o perdita che un’impresa consegue in assenza di componenti non ricorrenti, ricavabile dal rendiconto annuale di Saipem reso alla Comunità Finanziaria.

 

Il punto 2 è relativo alla Produttività Saipem, che le parti hanno deciso di misurare tramite 3 indicatori, misurabili e ricavabili da dati aziendali normalmente monitorati oppure dalle comunicazioni ufficiali rese alla Comunità Finanziaria. I 3 indicatori corrispondono a: Volume Acquisizioni, misurato tramite il tasso di ricostituzione del backlog (rapporto tra acquisizione e ricavi), Formazione, descritto da etica aziendale e comportamentale ed infine di Key Performance Indicator (KPI) gestionali, monitorati tramite l’abbattimento ferie residuo medio pro capite e tramite i Contratti di lavoro ad Obiettivo Indicato (COI).

 

Estrema importanza ricopre il punto 3, disciplinato come Parametro Ambientale, misurato tramite un indicatore che riporta il risparmio di emissioni in termini di tonnellate di Green House Gases (GHG), monitorato su base annua grazie a tutte quelle manovre a livello societario finalizzate ad un efficientamento energetico. Questo dato sarà reso pubblico nel Bilancio di Sostenibilità di Saipem e nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

 

Il punto 4 previsto dall’accordo disciplina l’Inclusività di Genere, ribadendo la necessità di un contesto lavorativo sempre più indirizzato verso la partecipazione e l’inclusione, finalizzate al perseguimento di obiettivi prefissati e condivisi.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

L’accordo in esame incide esclusivamente sul trattamento retributivo, disciplinando quel salario detto variabile determinato dai premi di Produttività, Redditività e Partecipazione, per il quale le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro il 30 Aprile 2025 per la consuntivazione dei risultati dell’anno precedente e la determinazione dei parametri utili per la disciplina del Premio di Produttività, Redditività e Partecipazione relativo all’anno in corso.

 

L’erogazione del premio relativo alla Produttività, Redditività e al Parametro Ambientale non sarà in egual misura per tutti i lavoratori, ma sarà parametrata in base al livello di inquadramento contrattuale, partendo dal 100% per il 6 Livello fino ad arrivare al 250% per il 1 Livello.

 

Nello specifico, il premio relativo alla Redditività, misurato tramite il EBITDA Adjusted aumenterà in maniera graduale partendo da quota di €100 per un valore risultante tra gli 850 e i 900 milioni di Euro. Stesso meccanismo per il premio Produttività legato al Volume delle Acquisizioni. In questo caso il valore preso in esame è la % di Ricostituzione del Backlog, dunque si partirà da un valore di €22,50 per ogni punto percentuale compreso tra il 70 e il 75%, fino ad arrivare ad un valore di €37,50 per una percentuale superiore al 100%. Stesso meccanismo utilizzato anche in relazione al Premio Produttività relativo alla Formazione, per il quale si avrà un incremento per ogni punto percentuale di incremento della frequenza.

Diverso invece il metodo di calcolo per il Premio Produttività relativo ai KPI gestionali, rilevando che minore è il rapporto Ferie/COI maggiore è l’ammontare del premio, partendo da un minimo di €50 ad un massimo di €175.

Peculiare anche il meccanismo per il premio relativo il Parametro Ambientale, in quanto ad ogni tonnellata di “Green House Gases” risparmiate corrisponde un moltiplicatore in euro strutturato in maniera decrescente (ad esempio al range tra 44.000 e 44.500 tonnellate corrisponderà un moltiplicatore di €0.150 a tonnellata, mentre per il range 48.001 – 48.500 avremo un valore per tonnellata di €0.005).

Infine, per il calcolo del premio relativo all’Inclusività di Genere le Parti hanno deciso di monitorare la percentuale di componente femminile rispetto al totale dell’organico al 31 Dicembre di ciascun anno di riferimento, partendo da un premio di €100 per una percentuale compresa tra il 17% e il 20%, fino ad arrivare ad un premio di €250 per una percentuale maggiore del 26%. Quelli relativi al premio per Inclusività di Genere sono importi, come accennato precedentemente, non riparametrati in funzione delle categorie contrattuali di riferimento.

 

In merito alla fruizione di detti premi, le Parti coerentemente con le normative vigenti in materia di welfare, relative ai premi di produttività, hanno condiviso di motivare il ricorso alla conversione del premio in servizi welfare. Questa scelta può essere manifestata dal lavoratore sulla piattaforma informatica Welfy, con modalità e tempistiche comunicate dall’azienda. I lavoratori, dunque, saranno stimolati verso una scelta di questo tipo da una maggiorazione del premio a carico dell’azienda del 15% per una quota convertita di €1.000 o €1.500, del 20% per una quota convertita di €2.300 ed infine del 25% per una quota convertita di €3.000.

 

Infine, è utile sottolineare che le caratteristiche del premio sono coerenti con i requisiti richiesti dal comma 182 dell’articolo 1 della Legge 208 del 2015, in quanto, secondo le Parti, le somme erogate sono legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione.

 

Valutazione d’insieme

 

Con il presente accordo le parti concordano sulla necessità di conseguire quell’obiettivo di forte focalizzazione e recupero della redditività, in quanto elemento imprescindibile per la competitività aziendale. Allo stesso tempo però, le Parti si sono impegnate e si impegneranno nel ribadire l’importanza della partecipazione e del continuo confronto, finalizzato anche a coltivare quel percorso inerente all’istituto paritetico aziendale, definito nell’accordo quadro 2023 – 2025 menzionato precedentemente.

 

Le tematiche affrontate dai premi di Produttività, Redditività e Partecipazione, non si mostrano come superficiali e relative esclusivamente ad interessi dell’azienda in sè, ma dimostrano anche un interesse verso tematiche sociali di rilievo, quali l’impatto ambientale e l’inclusività di genere, argomenti troppo spesso trascurati o affrontati in maniera approssimativa.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/228 – L’accordo integrativo di Renault S.p.A., tra servizi di Welfare, premio di produttività e permessi retribuiti

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

L’accordo in esame è stato sottoscritto il 19 Giugno 2024, al fine di integrare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, rinnovato il 22 Marzo 2024 (su cui cfr. C. Altilio, M. della Sega, Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità). Le norme contenute nel presente accordo sono valide per tutto il personale Renault S.p.A. e Sodicam Italia S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei dirigenti), mentre il punto 8 e il punto 9 dell’accordo, relativi rispettivamente al premio di risultato e al credito welfare hanno efficacia anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.

 

I temi trattati dall’Accordo comprendono misure di welfare, tra cui previdenza integrativa e polizza infortuni, passando poi ai permessi individuali, fino ad arrivare all’ambito retributivo, limitandosi però al salario variabile.

 

L’efficacia dell’Accordo Integrativo in esame decorre dal 1° Luglio 2024 fino al 31 Dicembre 2027, potendo però le parti dare disdetta con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla prefissata scadenza.

 

Parti firmatarie e contesto

 

L’accordo integrativo in esame è stato firmato da Renault S.p.A. assistita dalla Confcommercio di Roma e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, unitamente alle RSU di Castel San Giovanni (PC), stipulando così il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Renault in Italia.

 

Le presenti norme rappresentano l’unica disciplina economico – normativa integrativa del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato.

 

Con il presente accordo le parti ribadiscono l’importanza dello scambio di informazioni tra lavoratori e Azienda, concordando che entro il primo trimestre l’Azienda si incontrerà con le organizzazioni sindacali e le relative Rappresentanze sindacali aziendali al fine di fornire informazioni generali sull’Azienda e il Gruppo nel suo complesso.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Tra i temi maggiormente trattati all’interno dell’accordo troviamo i “permessi individuali e ferie”. Viene confermata la possibilità di usufruire a ore dei Permessi Individuali Retribuiti (PIR), differenziandosi dall’articolo 158 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, il quale prevede la fruizione a gruppi di 4 o 8 ore, consentendo dunque di usufruire di permessi da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 8, in relazione alle esigenze aziendali e previa autorizzazione del responsabile diretto, stabilendo però un divieto di utilizzo di detti permessi nelle giornate in cui l’orario di lavoro è inferiore a 8 ore per il resto del personale o inferiore a 7 ore per il personale del CDE.

 

Oltre ai PIR vengono disciplinati anche i “Permessi per Visita Medica” (PVM), infatti dal 1° Gennaio 2025 l’Azienda riconoscerà un monte annuo di 12 ore, fruibili dal dipendente per un massimo di 4 ore giornaliere per sottoporsi a visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

Vengono previsti dei “Permessi Lutto”, in aggiunta a quelli già previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e della normativa vigente, fino a quattro giorni all’anno per coniuge o parente entro il II grado o convivente, e fino a due giorni per affini entro il II grado.

Anch’essi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’Articolo 199 del Contratto Collettivo Nazionale sopra citato, sono i “Permessi non retribuiti per malattia del figlio”, i quali riconoscono, a partire dal 1°Gennaio 2025, il diritto per i genitori di astenersi dall’attività lavorativa nei casi di malattia del figlio di età inferiore ai 4 anni.

 

Una delle peculiarità del presente Accordo è sicuramente l’istituzione della “Banca ore solidali” finalizzata al sostegno tra i lavoratori tramite la cessione di tempo retribuito, cercando di alimentare l’istituto delle Ferie Solidali, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 151 del 2015. L’Accordo, oltre alla fattispecie legale di assistenza per i figli minori che hanno bisogno di cure costanti, ritiene che ci siano anche altre situazioni di grave necessità per cui un lavoratore o lavoratrice decida di cedere a titolo anonimo e gratuito giornate o ore di PIR residue. L’accordo ne riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui troviamo, ad esempio, il caso del medesimo lavoratore o lavoratrice gravemente ammalato/a che abbia esaurito il periodo di comporto, oppure assistenza per figli non più minori o per il coniuge/convivente.

 

L’accordo propone anche alcuni trattamenti aggiuntivi in materia di “Congedi”, riconoscendo per il “congedo parentale” a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione pari al 100% della retribuzione per i primi 3 mesi di fruizione; anche per il “congedo obbligatorio del padre” viene riconosciuta a partire dal 1°Gennaio 2025 un’integrazione di 3 giornate di permesso retribuito entro il quinto mese di vita del figlio in aggiunta ai 10 giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge. Infine anche per il “congedo per donne vittima di violenza” viene prevista un’integrazione di 30 giorni di periodo di congedo retribuito, rispetto a quanto previsto dall’Articolo 16 bis del CCNL applicato; articolo peraltro introdotto con l’ultimo rinnovo, di cui l’accordo in commento è quindi, sul punto, assai rapida integrazione.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Uno degli obiettivi delle Parti era proprio quello di valorizzare il sistema di Welfare, migliorando le condizioni dei dipendenti del gruppo Renault. A tal fine, a partire dal 1°Gennaio 2025 il contributo a carico dell’Azienda da destinare al Fondo di Previdenza Complementare aumenterà, partendo dall’attuale 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2025, dello 0.15% a partire dal 1°Gennaio 2026 e dello 0.20% a partire dal 1°Gennaio 2027.

Oltre ai perfezionamenti alla previdenza integrativa, vengono disciplinate anche la “Polizza Infortuni e Morte” e l’“Assicurazione Vita”. La prima copre il rischio di infortuni, sia professionali che extraprofessionali da cui ne derivi una invalidità permanente o decesso. La seconda è posta in essere per aiutare la famiglia, nella persona del coniuge o persona legata mediante unione civile e figli, mediante il riconoscimento di una somma netta pari a 24 volte la retribuzione lorda più il 25% di tale importo per ogni figlio a carico.

 

Viene revisionato anche il “Welfare Aziendale” in sostituzione del sistema previgente, inserendo un credito Welfare di €600 per i quadri ed €450 per operai ed impiegati attraverso una piattaforma da individuare.

 

In analisi del trattamento retributivo, l’Accordo disciplina solo il salario variabile, tramite l’erogazione di un Premio di Produttività, introducendo un sistema basato su tre livelli di realizzazione: soglia di accesso, engagement e cable, stabilendo che ad ognuno di questi livelli corrisponderà una percentuale di erogazione del premio.

Viene stabilito l’importo lordo annuo del premio di risultato al raggiungimento del 100% degli obiettivi, il quale ammonta per l’anno 2025 a €1.800, per l’anno 2026 a €1.850 e per l’anno 2027 a €1.900. Importo che verrà determinato anche in base alla griglia relativa ai livelli di realizzazione, secondo la quale per la “soglia di accesso” la percentuale di erogazione del premio ammonta all’80%, per l’ “engagement” ammonta al 100% e per il “cable” il “130%”.

Ad aver diritto al premio di produttività sono tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno 9 mesi complessivi nel mese di competenza e lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al 31 Dicembre di ciascun anno di competenza; per i lavoratori assunti dopo il 1°Gennaio il premio verrà corrisposto in relazione alle mensilità di permanenza.

Per coloro che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento redditi da lavoro dipendente superiori ad €80.000 lordi, le Parti offrono la possibilità di convertire, su richiesta del lavoratore o lavoratrice, la totalità del Premio in strumenti Welfare, godendo di un’ulteriore quota in servizi Welfare pari al 15%.

 

Valutazione d’insieme

 

Con il presente accordo le parti si sono impegnate a conservare un corretto sistema di relazioni sindacali, soffermandosi anche su aspetti socialmente rilevanti, come la parità di uomini e donne sul posto di lavoro con un focus sul Gender Pay Gap, istituendo la figura del “Garante di parità”.

 

I temi trattati e le integrazioni rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi dimostrano un proficuo dialogo tra le Parti, dando prova di un interesse verso le esigenze dei lavoratori in materia di permessi, in materia di salario variabile e in tema di servizi welfare.

L’innovativo istituto della “Banca ore solidale” rileva un’importante attenzione non solo verso il dialogo Azienda – lavoratori, ma soprattutto tra i lavoratori stessi, valorizzando le espressioni di solidarietà presenti nel tessuto sociale.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio