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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/232 – Il primo CCNL per gli Stuntman del settore cineaudiovisivo

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/232 – Il primo CCNL per gli Stuntman del settore cineaudiovisivo

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 23 settembre 2024, n. 33

 

Contesto del rinnovo

 

Il 12 luglio 2024 tra ANICA, APA, APE e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, è avvenuta la firma del CCNL per gli Stuntman impiegati nella produzione di filmati e prodotti audiovisivi dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva e multimediale. Il contratto rappresenta una novità nel settore in quanto è il primo CCNL del settore cineaudiovisivo interamente dedicato ad un “mestiere” (cioè la figura dello stuntman) e pertanto testimonia un esempio interessante nel panorama delle relazioni industriali italiano, in quanto finora, in pochi altri casi, sono stati siglati contratti dedicati a un’unica categoria professionale (oltre allo storico contratto per i dirigenti dell’industria, si ricorda anche il CCNL per la disciplina dei lavoratori dipendenti delle gaming hall). Si tratta dunque di un contratto dedicato a un’unica professione seppur, come si può leggere nelle premesse e nella nota finale, per la regolamentazione di alcune parti si rimanda esplicitamente ad altri CCNL del settore (CCNL per gli addetti alle troupes attualmente in fase di rinnovo, CCNL generici dipendenti operanti sui set di ripresa cineteleaudiovisiva e il CCNL degli interpreti/attrici/attori). Il presente contratto si inserisce in un periodo di rinnovi contrattuali per il settore cineaudiovisivo (è stata avviata anche la trattativa per il rinnovo del CCNL delle troupe), entrerà in vigore dal 31 ottobre 2024 e avrà durata triennale.

 

Parte normativa

 

Considerate tali condizioni contestuali il punto di partenza dell’analisi del CCNL non può che essere la ricostruzione della figura dello stuntman. L’art. 1 è interamente dedicato alla classificazione della figura, definisce la categoria degli stuntmen ed esemplifica tutte le figure base della categoria stessa. Le figure elencate sono cinque: stunt performer, stuntman coordinator, assistant coordinator, stunt head rigger e stunt rigger. Lo stuntman è descritto come “colui che compare sulla scena (…) svolgendo ruoli anche d’azione che richiedono una specifica preparazione atletico/acrobatica, inserito in modo appropriato nel contesto scenico, in modo da consentire anche inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute”. Per ciascuna delle cinque figure vengono esplicitate le attività, le competenze, i requisiti base, l’esperienza necessaria e i livelli di responsabilità.

 

Il rapporto di lavoro individuale è disciplinato nel presente contratto attraverso tre principali dimensioni: tipologia contrattuale, retribuzione e orario di lavoro. Anzitutto, viene specificato che il CCNL disciplina rapporti di lavoro subordinati con contratto a tempo determinato (giornaliero, settimanale o mensile) e che l’ingaggio degli stuntmen non può avvenire con contratti di appalto e/o fornitura di servizi e materiali verso le società di produzione cine-audiovisiva. L’art. 3 definisce anche le modalità, la struttura e i contenuti del contratto di scrittura individuale.

 

L’orario di lavoro dello stuntman, tenendo conto di quanto previsto dal d.lgs. 66/2003, rispecchia le peculiarità del settore. Nel dettaglio viene definito l’orario normale di lavoro giornaliero di 8 ore (9 più una di pausa) ed è precisato che i tempi dedicati al trucco e alla vestizione rientrano nell’orario lavorativo. È riconosciuto un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore consecutive. Inoltre, è presente anche una specificazione relativa alla comunicazione dell’orario giornaliero di lavoro (art. 6); allo Stuntman Coordinator la comunicazione dell’orario di inizio del lavoro deve avvenire, anche tramite posta elettronica, almeno 12 ore prima, così come alle altre figure contenute nella classificazione dell’art. 1. Vengono precisati anche alcuni dettagli riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione all’interno dell’orario di lavoro. Viene esplicitato che le scene d’azione verranno girate, se possibile, nel rispetto dell’ordine del giorno e che sul set deve esserci un luogo per l’attesa e per il recupero psico-fisico (per esempio roulotte, camerini, ecc.). Una chiosa specifica, inoltre, che le condizioni metereologiche possono incidere sulla sospensione o modifica temporale delle prestazioni. Il CCNL chiarisce che la modalità di consumazione dei pasti all’interno dell’orario di lavoro sarà la medesima di quella prevista per la troupe.

In riferimento al luogo di lavoro, l’art. 8, stabilisce che il criterio per definire la trasferta è una distanza di 100km dalla sede del set principale.

 

Il CCNL contiene anche dei rimandi espliciti al tema della sicurezza sul lavoro. L’art. 9 specifica, infatti, che lo Stuntman Coordinator, insieme al RSPP e al direttore di produzione (o un suo rappresentante), è il responsabile del rispetto delle norme e condizioni di sicurezza durante le scene d’azione e dovrà essere presente durante il loro svolgimento. Il contratto dispone, all’art. 10, una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e in itinere (un’ora prima e un’ora dopo l’inizio e la fine dell’attività lavorativa).

 

Parte economica

 

Anche le sezioni relative alla sfera retributiva risentono della peculiarità della mansione, del settore e della professionalità della figura. Il CCNL contiene in allegato due tabelle: una relativa alle retribuzioni e l’altra riguardante le giornate figurative per il trattamento previdenziale. La retribuzione è differenziata su tre livelli in base alle figure: (1) rigger, (2) stuntman/head rigger/assistant coordinator e (3) stuntman coordinator. La retribuzione totale è giornaliera ed è il risultato della somma di quattro voci: paga base giornaliera per 8 ore, forfait istituti normativi TFR, maggiorazione nona ora lavorativa e TFR della nona ora. Per tutti i livelli, dal 31 ottobre 2027, è previsto un aumento di 50 euro. Nell’ambito della retribuzione il CCNL contiene delle precisazioni rispetto alle giornate di prova, al lavoro festivo, alla disdetta delle giornate di lavoro, e alle trasferte. L’art. 5 stabilisce che la prova delle scene deve essere retribuita al 100%, cioè come una normale giornata lavorativa, mentre le prove del trucco e dei costumi sono retribuite al 50% rispetto alla normale retribuzione.

 

Considerate le caratteristiche del settore e dei set, il CCNL prevede delle specifiche indennità legate alla disdetta della giornata lavorativa. L’art. 6 riconosce una indennità pari al 50% del compenso della giornata o delle giornate disdette se il preavviso della disdetta è compreso tra le 96 e le 48 ore e del 100% se il termine della disdetta è inferiore alle 48 ore.

 

In caso di trasferta, le giornate di viaggio sono retribuite al 50% del compenso giornaliero. Se le giornate lavorative in trasferta sono intervallate da giorni di inattività il CCNL pattuisce una loro retribuzione al 100% (ad eccezione di giornate festive e giorni di riposo) o, qualora possibile, un rientro rimborsato da parte della produzione presso la sede principale del set.

 

Per la maggiorazione della retribuzione in caso di lavoro durante un giorno festivo il CCNL rimanda invece a quanto previsto dal CCNL Troupe. La nota a verbale specifica che un ampliamento delle mansioni (per esempio recitazione di battute) comporta una maggiorazione della retribuzione. L’art. 14 prevede che le modalità di pagamento delle prestazioni dovranno avere cadenza settimanale ma anche quindicinale o mensile se stabilito tra le parti.

 

L’intesa introduce poi un interessante sistema che prevede, sul piano previdenziale, l’assegnazione di giornate figurative aggiuntive ai lavoratori: in questo modo, viene fornito agli stuntmen un supporto concreto per il raggiungimento dei requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, considerata la discontinuità lavorativa che caratterizza tali figure. Una specifica tabella illustra in maniera dettagliata il rapporto tra giornate lavorate e giornate coperte sul piano previdenziale.

 

Parte obbligatoria

 

Per quanto riguarda la disciplina collettiva che incide sul rapporto tra le parti firmatarie, il CCNL stuntman contiene tre articoli che rimandano alla definizione di strumenti finalizzati a irrobustire il sistema di relazioni industriali. Anzitutto, in materia di formazione, all’art. 2 le parti esplicitano il proprio impegno a intraprendere delle consultazioni finalizzate a elaborare un regolamento per valutare l’acquisizione delle competenze che costituiscono la professionalità delle figure regolate dal contratto. Le parti, durante i 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, dovranno definire i criteri per l’accreditamento degli enti formativi che potranno rilasciare l’attestato di qualificazione professionale. Le parti all’art.13, si impegnano a costituire entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, un Osservatorio che monitorerà l’applicazione del contratto nel settore cine-audiovisivo e farà dei confronti con altre categorie su alcune specifiche tematiche (relazioni sindacali, rappresentanti per la sicurezza), al fine di facilitare la costruzione di un contratto di filiera. Con l’intento di sviluppare il sistema di relazioni industriali del settore le parti avvieranno dei confronti, a partire dal prossimo ottobre, per la costituzione di nuovi organismi sindacali (art. 15).

 

Valutazione d’insieme

 

La firma del contratto rappresenta un importante svolta per il settore, che per la prima volta ha compreso l’esigenza di sottoscrivere un contratto interamente dedicato alla figura dello stuntman. Il CCNL, infatti, definisce la professionalità dello stuntman e riconosce specifiche tutele e strumenti alla luce delle condizioni lavorative e delle caratteristiche della prestazione. L’accordo può inoltre fornire una spinta alla stagione dei rinnovi contrattuali del comparto cineaudiovisivo.

 

Stefania Negri

Ricercatrice ADAPT Senior Fellow

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