Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/221 – Il rinnovo del contratto del Turismo: ridefinito l’ambito di applicazione, novità sugli appalti e le figure professionali
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 22 luglio 2024, n. 29
Contesto del rinnovo
Il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo è stato firmato il 5 luglio 2024 per la parte datoriale da Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio, e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la parte sindacale. Il rinnovo, intervenuto a 10 anni di distanza da quello precedente, è stato firmato dopo una trattativa durata circa cinquanta mesi.
Il contratto decorre dal 1° luglio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027. In caso di mancata disdetta dalle Parti entro sei mesi dalla scadenza, è prevista l’ultrattività. Peculiare, invece, è l’impegno delle Parti sociali di rincontrarsi il 30 settembre 2024 per redigere il Testo Unico del CCNL Turismo, comprensivo del testo integrale del CCNL del 20 febbraio 2010 e dei successivi rinnovi.
Secondo i dati CNEL il CCNL Turismo è applicato a circa 580 mila lavoratori e lavoratrici.
Parte economica
Tra le novità a carattere economico si più menzionare l’aumento dei minimi tabellari. Da luglio 2024 a novembre 2027 verranno aumentati i minimi in quattro tranche, per un totale di 200 euro per il quarto livello.
Inoltre, viene parzialmente modificata la disciplina relativa alla contribuzione per gli enti bilaterali. Il datore di lavoro che ometta il versamento della contribuzione è obbligato, fermo restando l’obbligo di erogare in favore del lavoratore prestazione analoghe a quelle dell’ente bilaterale, a riconoscere al medesimo lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata.
Sempre in tema di welfare, le Parti sociali hanno aumentato la contribuzione dovuta per l’assistenza sanitaria. La contribuzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) a decorrere dal 1° luglio 2027 sarà pari a 15 euro per ciascun iscritto, di cui 13 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. Anche in questo caso, il datore che ometta tale versamento è obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione, non assorbibile, pari a 14 euro lordi e a garantire le medesime prestazioni sanitarie. Viene aumentata la contribuzione anche per la Cassa di Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.) portata, a partire dal 1° gennaio 2025, a 360 euro annui a carico del datore di lavoro e a 50 euro a carico del Quadro. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la quota aumenterà ulteriormente rispettivamente di 380 euro e 50 euro.
Ulteriori novità riguardano la contrattazione di secondo livello e il premio di risultato. Fra gli indicatori utilizzabili per corrispondere il premio di risultato, vengono introdotti anche la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti, che possono essere calcolate sul numero di arrivi dei clienti abituali e sul punteggio ottenuto sui portali di prenotazione, a condizione che si possa garantire che corrispondano ai giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato nella struttura. Per promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, viene introdotto un elemento economico di garanzia fino a 186 euro nel caso in cui non venga sottoscritto un contratto integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Sono presenti, inoltre, svariate disposizioni volte a tutelare la genitorialità. In particolare, viene espressamente previsto che in caso di assenza per congedo di maternità, paternità o per congedo parentale, tale periodo di assenza venga comunque computato al fine dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Parte normativa
Una delle principali novità del rinnovo riguarda la classificazione del personale. I livelli di inquadramento rimangono gli stessi (area quadri A e B e ulteriori 8 livelli), mentre si rilevano modifiche per quanto concerne il loro contenuto. In particolare, la classificazione prima operata per ciascuna parte speciale viene ora riorganizzata in un unico articolo, l’art. 48, nel quale si introducono nuove figure professionali. In questo modo, sebbene si tengano differenziate le professionalità per le aziende alberghiere, i complessi turistico-ricettivi dell’aria parte e dei porti e approdi turistici, la disciplina viene resa più omogenea. Vengono sostituite le figure più obsolete e se ne introducono delle nuove (come ad esempio l’insegnante yoga e la guida per trekking per quanto concerne il quarto livello del settore alberghiero) per rispondere alle nuove esigenze tecnologiche, del mercato del settore e della valorizzazione della professionalità. Viene specificato, comunque, che i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale, qualora svolgano mansioni corrispondenti a figure professionali non più presenti nella nuova classificazione, mantengono la precedente denominazione, le relative mansioni e il medesimo livello di inquadramento.
Sempre in fatto di mansioni, le Parti sociali aumentano il periodo in cui il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia diritto al riconoscimento del livello di inquadramento conforme alle mansioni superiori svolte. Tale limite viene portato da tre a sei mesi.
Una maggiore flessibilità è riconosciuta anche dall’introduzione di una causale (ai sensi e per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2015, successive modifiche e integrazioni) per stipulare, rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato per una durata superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24. La causale riguarda lo svolgimento di grandi eventi come il giubileo, l’Expo e le Olimpiadi.
Anche l’appalto viene riformato. In particolare, il coinvolgimento delle RSA e delle RSU e delle organizzazioni territoriali deve essere garantito anche in caso di successivi cambi d’appalto. Un importante novità è poi rappresentata dalla regolazione dell’internalizzazione, ossia la gestione diretta di un servizio che precedentemente era affidato alla gestione di un appaltatore. In questo caso, il datore informerà le rappresentanze sindacali al fine di instaurare un dialogo sull’armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall’appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in commento e dalla contrattazione di secondo livello. In questo modo, si vuole agevolare l’internalizzazione permettendo un adeguamento progressivo della disciplina contrattuale.
Infine, viene rinnovata la materia in tema di parità di genere e di tutela delle donne vittime di violenza di genere. Nel primo caso si conviene di dare piena attuazione alla normativa vigente per garantire il principio di parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore e viene istituita la figura del “Garante della parità” e la Commissione permanente all’interno dell’ente bilaterale del settore. Nel secondo caso, vengono inseriti nel CCNL i congedi per le donne vittime di violenza di genere. Oltre ai tre mesi previsti per legge, alle lavoratrici del turismo è riconosciuto un ulteriore periodo di tre mesi indennizzato al 100%.
Parte obbligatoria
L’altra grande novità del rinnovo riguarda l’ambito di applicazione del contratto collettivo e la modifica delle parti speciali. Prima del rinnovo, il CCNL veniva applicato a: aziende alberghiere; complessi turistico-ricettivi all’area aperta; aziende pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo; porti ed approdi turistici e rifugi alpini.
Con il rinnovo, invece, è stato riorganizzato l’ambito di applicazione in: aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta; porti e approdi turistici e rifugi alpini. Fra le principali conseguenze di questa novità vi è la ridefinizione dell’azienda alberghiera, nella quale rientrano anche i servizi di alloggio per vacanze e affitti brevi. Inoltre, viene chiarito che l’applicazione ai pubblici esercizi riguarda solo i pubblici esercizi “annessi” alle attività ricettive.
Valutazione d’insieme
Nell’insieme, le maggiori novità riguardano la classificazione del personale e il mutamento dell’ambito di applicazione. Si tratta, in entrambi i casi, di rispondere alle nuove esigenze del settore, chiarificando che il CCNL non riguarda solo il settore alberghiero in senso stretto ma si applica anche alle aziende e ai lavoratori che operano – ad esempio – nell’ambito degli affitti brevi. È evidente, infatti, che il settore del turismo sia cambiato in modo importante negli ultimi dieci anni e di conseguenza le esigenze della sua regolamentazione.
Si tratta, comunque, di un testo che ha mantenuto la sua struttura di base. Un ulteriore elemento da attenzionare sarà il Testo Unico che le parti si sono impegnate a sottoscrivere il 30 settembre 2024. Questo, ad avviso di chi scrive, potrà fare ulteriore chiarezza sull’ambito di applicazione del CCNL e, in particolare, sul contenuto delle parti speciali. Inoltre, è da accogliere con favore l’estensione della procedura di consultazione sindacale prevista per gli appalti e sarà interessante osservare gli effetti della disciplina sulle internalizzazioni.
In conclusione, trattandosi il CCNL Turismo di uno dei contratti collettivi maggiormente applicati in Italia per numero di lavoratori (secondo i dati CNEL del flusso Uniemens, al quarto posto), grazie a questo rinnovo centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici beneficeranno di aumenti salariali, maggiori tutele contrattuali e nuove misure di welfare.
Apprendista di ricerca ADAPT