Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/246 – Il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica tra aumenti retributivi e semplificazione normativa

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 16 dicembre 2024, n. 45

 

Contesto del rinnovo

 

Il 19 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL per l’area meccanica artigiani (codice alfanumerico CNEL C030), tra Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai, per la parte datoriale e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per la parte sindacale.

 

Oltre ai dipendenti delle aziende artigiane operanti nei settori della metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri, odontotecnici e restauro di beni cultural, il CCNL così rinnovato viene esteso anche alle imprese, rientranti nei settori del contratto, che svolgono attività subacquee.

 

Esso ha una durata quadriennale, decorrendo dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026, coprendo quasi 500.000 lavoratori e oltre 124.000 imprese (dati Uniemens). A fronte della scadenza del Contratto collettivo, il 31 dicembre 2022, la trattativa si è svolta in un contesto di crescente pressione inflazionistica e di richieste di adeguamento dei salari da parte dei lavoratori, richieste che hanno trovato riscontro negli aumenti retributivi riconosciuti dal contratto. Il rinnovo ha toccato poi altre tematiche tra cui, l’orario di lavoro, il contratto a tempo determinato e a tempo parziale e altri temi specifici delle parti speciali del contratto.

 

Parte economica

 

Nel verbale integrativo del 25 novembre 2024 sono stati previsti gli aumenti retributivi da riconoscere in quattro tranches: 1° dicembre 2024; 1° luglio 2025; 1° marzo 2026; 1° novembre 2026.

Con particolare riferimento al settore metalmeccanico e dell’istallazione d’impianti, è riconosciuto un incremento complessivo del 14,8%, pari a 216 euro mensili per i lavoratori inquadrati al 4° livello. Tale importo risulta essere la somma tra 96 euro di AFAC (acconto su futuri aumenti contrattuali) e 120 euro di aumento vero e proprio, distribuiti su quattro diverse decorrenze economiche: 50 euro a dicembre 2024, 25 euro a luglio 2025, 25 euro a marzo 2026 e infine 20 euro a novembre 2026.

 

L’articolo 27 dell’accordo di rinnovo, invece, disciplina la retribuzione dell’apprendistato professionalizzante, indicando le percentuali della retribuzione tabellare della categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del percorso di apprendistato. Di particolare rilievo risulta la previsione relativa alla maturazione degli scatti di anzianità per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato, con decorrenza 1° gennaio 2025 per gli apprendisti in forza a quella data. L’ammontare dello scatto di anzianità, maturato durante l’apprendistato, è pari a 10,00 euro. Questo importo viene poi rivalutato alla fine del periodo formativo, in conformità con le disposizioni del CCNL relative al livello finale di inquadramento del lavoratore.

 

In aggiunta il rinnovo del CCNL ha previsto l’inserimento nella Parte Generale di nuovi articoli riguardanti anche temi economici, che precedentemente erano previsti nelle varie Parti Speciali del contratto. Nello specifico, tali accordi riguardano la tredicesima mensilità e della gratifica natalizia (aggiungendo in entrambi i casi che ai fini della maturazione del rateo viene considerato utile la frazione di mese superiore ai 15 giorni) e dell’indennità maneggio denaro (novando l’articolo limitatamente al non riconoscimento della maturazione degli interessi a favore dell’impiegato).

 

Parte normativa

 

In materia di contratto di lavoro a tempo determinato, l’accordo di rinnovo del 19 novembre 2024 conferma a 36 mesi il termine massimo di prosecuzione del rapporto a termine, ciò in considerazione della particolarità dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività. Allo stesso modo, vengono confermate le disposizioni in materia di tetto massimo di assunzioni, stagionalità, diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato, affiancamento in caso di assunzioni per sostituzione di altri lavoratori e le causali per stipulare, rinnovare o prorogare al contratto a tempo determinato, aggiuntive a quelle tipizzate dall’art. 19 e art. 21 D. Lgs. 81 / 2015, come novellati dall’art. 24 del D.L. 4 maggio 2023, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 80.

 

L’orario di lavoro continua ad essere disciplinato dall’art. 18 del CCNL il quale prevede che la durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore normalmente distribuite in cinque giorni lavorativi (o sei nello specifico caso delle imprese artigiane). Viene poi specificato – e questo costituisce la novità del rinnovo – che in caso di distribuzione dell’orario di lavoro non uniforme, viene considerato come lavoro straordinario quello che supera l’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti.

 

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale viene confermata la maggiorazione del 10% per il lavoro supplementare svolto “nei limiti delle ore giornaliere pattuite” e non più nei limiti delle 8 ore giornaliere.

 

Rispetto ai termini di preavviso di licenziamento e dimissioni vengono modificati gli artt. 66 e 88, relativi agli operai dei settori metalmeccanica, installazioni di impianti e agli orafi, argentieri e affini, prevedendo:

– per il 5° e 6° livello: 20 giorni di calendario in caso di anzianità inferiore a 5 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianità da 6 a 10 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianità superiore a 10 anni.

– per il 3° e 4° livello: 25 giorni di calendario in caso di anzianità inferiore a 5 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianità da 6 a 10 anni; 35 giorni di calendario in caso di anzianità superiore a 10 anni.

 

Una importante novità si registra sul fronte della formazione continua ai sensi dall’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n.53. Al fine di accrescere le conoscenze e competenze professionali, infatti, vengono riconosciute 16 ore di formazione a ciascun lavoratore nell’arco del triennio, rispetto alle 8 ore previste dal rinnovo del 2021. Inoltre, viene superato il riferimento alla formazione per “alfabetizzazione digitale”, prevedendo che tali percorsi di formazione, da svolgere durante l’orario di lavoro, dovranno essere attinenti all’attività aziendale di riferimento.

 

Analogamente a quanto già visto nella parte economica, in fase di rinnovo è stata prevista l’unificazione della disciplina di alcuni temi, tra cui le festività, le ferie, le assenze e i permessi, la consegna e la conservazione degli utensili e i doveri del lavoratore, inserendo nuovi articoli nella Parte Generale. È interessante notare che sebbene sia stata effettuata una scelta di unificazione delle varie materie, in alcuni casi norme speciali siano inserite in fondo ai nuovi articoli, come a sottolineare le peculiarità delle diverse professioni coperte dal contratto.

 

Parte obbligatoria

 

Il rinnovo del CCNL in questione non ha previsto modifiche alla parte obbligatoria del contratto, ma sono fatte salve le novità introdotte con il precedente rinnovo, il quale aveva istituito un Osservatorio nazionale di settore congiunto tra associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali e un gruppo di lavoro paritetico, a livello nazionale, per analizzare il sistema di classificazione e inquadramento. (si veda A. Rosafalco, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/79 – Il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica) Sul fronte del sistema di classificazione e inquadramento, all’art. 17, si registra  l’ampliamento della classificazione del personale del settore Metalmeccanica, per opera dell’introduzione di figure professionali che operano nella subacquea e nelle attività marittime connesse.

 

Valutazione d’insieme

 

Ponendosi in un contesto di crescente pressione inflazionistica, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per l’Area Meccanica Artigianato 2024 presta particolare attenzione al tema degli aumenti retributivi. A riprova di ciò, le parti sociali hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto in cui il tema economico è stato particolarmente valorizzato.

Minore enfasi, rispetto al rinnovo del 2021, è invece stata posta alla riforma del sistema di classificazione e inquadramento, di cui si registra solo l’ampliamento mediante l’introduzione di nuove figure professionali, né tanto meno si è verificata l’auspicata creazione di un raccordo tra questo sistema e il diritto soggettivo alla formazione, nonostante l’incremento del monte ore della formazione continua a 16 ore.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda gli elementi normativi, il rinnovo si è uniformato ai vari interventi legislativi che sono avvenuti negli ultimi anni mentre una principale novità ha riguardato la significativa semplificazione delle parti speciali in un’unica disciplina generale.

 

Angela Zaniboni

PhD Candidate – Università di Siena

@AngZanib

 

Chiara Nardo

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@Chiaranardo00

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/246 – Il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica tra aumenti retributivi e semplificazione normativa