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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/206 – Sostegno alla genitorialità, aumenti retributivi e nuova classificazione del personale per le imprese della distribuzione cooperativa

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/206 – Sostegno alla genitorialità, aumenti retributivi e nuova classificazione del personale per le imprese della distribuzione cooperativa

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 20 maggio 2024, n. 20

 

Contesto del rinnovo

 

Il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa è stato sottoscritto il 29 marzo 2024, con una durata prevista di quattro anni, decorrenti dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027. L’accordo raggiunto coinvolge circa 2.000 cooperative operanti sul territorio nazionale e 70.000 lavoratori.

L’intesa è stata attesa per diverso tempo ed è stata raggiunta a distanza di oltre quattro anni dalla scadenza del precedente contratto, nell’ambito di un settore, quello del terziario, in grande fermento nell’ultimo periodo. Basti pensare, in questi termini, alla firma del rinnovo del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio, siglata lo scorso 22 marzo dopo un lungo periodo di carenza contrattuale.

Dopo una lunga e complessa trattativa, si è quindi giunti a una nuova intesa anche per il settore della distribuzione cooperativa, siglata da Ancc Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, A.C.G.I. Agrital, sul fronte datoriale e da Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil, per i lavoratori.

In questa sede, saranno analizzate le principali previsioni del nuovo testo contrattuale.

 

Parte economica

 

Per quanto concerne il trattamento economico, gli interventi sono importanti e hanno interessato tre diversi punti, con l’intento di arginare il crescente divario tra salario e costo della vita.

 

Una prima area d’intervento riguarda la ridefinizione dei minimi tabellari, a cui si affiancano alcune modifiche del sistema di inquadramento del personale; in questa direzione sono state introdotte nuove figure professionali nella declaratoria del II e III livello (capi reparto, farmacisti e ottici abilitati) e sono stati stabiliti gli aumenti dei minimi tabellari per tutti i lavoratori del settore. L’aumento salariale è di 240 euro per il IV livello, riparametrato per gli altri, con una prima tranche di 70 euro ad aprile 2024, che segue gli importi di 30 euro mensili, versati a titolo di acconto nel periodo tra novembre 2023 e marzo 2024, come concordato con il protocollo straordinario di settore del dicembre 2022. Il protocollo in questione era stato firmato dalle parti sociali del settore per fornire una prima risposta economica ai lavoratori in attesa del rinnovo nazionale, attraverso l’erogazione di una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale e un ulteriore importo a titolo di acconto sui futuri aumenti retributivi.

 

È stata poi definita l’assegnazione di una somma una tantum per tutti i lavoratori in forza al momento della sottoscrizione dell’accordo, in riferimento alla durata del rapporto di lavoro e all’effettivo servizio. Si tratta di 350 euro, destinati ai lavoratori del IV livello, riparametrati per gli altri. Per le imprese che, al momento di sottoscrizione dell’intesa, non abbiano adempiuto al protocollo del 2022, è previsto il versamento di una somma aggiuntiva di 170 euro per il IV livello, riparametrata per gli altri, da versare in un’unica soluzione.

 

Un terzo punto d’intervento del rinnovo riguarda il fondo Coopersalute la forma di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore, istituita nel 2006, in linea con quanto stabilito dal CCNL della distribuzione cooperativa del 2004. Le imprese che applicano il CCNL sono tenute a iscrivere al fondo i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché, a partire dal 2008, anche gli apprendisti, con contributo interamente a carico aziendale. Tale contributo, in sede di rinnovo, è stato aumentato di 36 euro annui, a partire dal 2025, al fine di migliorare le prestazioni sanitarie previste.

 

Parte normativa

 

La parte dell’accordo che ha subito maggiori modifiche è tuttavia quella normativa.

 

Sotto quest’aspetto è innanzitutto previsto un più ampio sostegno alla genitorialità, come dimostra l’introduzione di due congedi aggiuntivi, fruibili dai genitori.

 

Una prima misura, fruibile dalla sola madre, in caso di completo godimento del congedo parentale facoltativo, consiste in un mese di congedo retribuito (al 30% lordo) e un restante periodo, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, di congedo non retribuito. Il lavoratore padre, è invece tutelato dal secondo congedo aggiuntivo, della durata di 10 giorni, che si aggiunge al periodo di congedo previsto per legge in caso di paternità. Tali giorni sono godibili entro i primi 5 mesi di vita del bambino e solo a giornate intere, con una retribuzione del 100%. Il periodo è estendibile a un mese nel caso in cui il padre sia l’unico genitore a fruire del congedo parentale o sia l’unico affidatario del nascituro.

 

Infine i genitori possono richiedere la conversione del rapporto di lavoro in tempo parziale, fino al tredicesimo anno di età del figlio, secondo modalità definite a livello aziendale.

 

Sempre per tutelare la genitorialità, sono riconosciuti 30 giorni di permesso non retribuito per i soggetti che intraprendano un percorso di fecondazione assistita. Analogamente per i lavoratori stranieri è previsto un periodo di congedo non retribuito, della durata massima di 30 giorni, in caso di ricongiungimento famigliare, usufruibile a condizione d’idonea certificazione.

 

Importanti modifiche interessano anche i contratti di lavoro a tempo determinato e part – time.

 

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato sono stabilite le specifiche ipotesi nell’ambito delle quali sarà possibile stipulare tali contratti per una durata superiore a 12 mesi e non eccedente 24 mesi nonché rinnovare o prorogare tali contratti. Alla contrattazione di secondo livello è poi demandata la possibilità di concordare percorsi di stabilizzazione, nonché di verificare che le opportunità di lavoro previste, siano utilizzate anche per incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale. Per ogni impresa le assunzioni a tempo determinato, comprese i contratti di somministrazione, non potranno superare la soglia del 22% annuo dell’organico in forza nella singola unità produttiva.

 

Sul tema del part-time, la principale novità riguarda l’aumento (da 120 euro annui a 155) dell’indennità annuale in caso di previsione di clausole elastiche, ossia quelle clausole che consentono di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente.

 

Quanto alle imprese minori (come definite all’art 146 del CCNL) sono invece introdotte specifiche modifiche migliorative per i lavoratori in tema di orario di lavoro e permessi retribuiti.

 

Rispetto all’assistenza in caso di malattie e infortuni è stato previsto, per i pazienti oncologici, un permesso aggiuntivo retribuito di un mese, una volta esaurito il periodo di comporto, e la possibilità di convertire il rapporto di lavoro in tempo parziale. Quest’ultima previsione si applica anche al coniuge, convivente o genitore di persona ammalata.

 

Da ultimo, sono introdotte nuove misure volte alla prevenzione e alla gestione dei casi di violenza di genere.  Nello specifico la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, che svolge attività di studio e ricerca, volte allo sviluppo di azioni positive a favore del personale femminile, dovrà vigilare affinché sia garantita una parità sostanziale e ampliata la prevenzione dei casi di violenza. Inoltre, le lavoratrici vittime di violenza avranno diritto a un permesso retribuito della durata massima di 90 giorni lavorativi, retribuito al 100%, ulteriore rispetto al congedo di 3 mesi previsto dalla legge. Per le lavoratrici vittime di violenza sarà inoltre possibile richiedere il trasferimento ad altra sede di lavoro o la conversione dell’orario di lavoro a tempo parziale. Infine la tutela prevista si estende anche dopo il termine del percorso di protezione, dato che la lavoratrice non potrà sostenere turni disagiati (es. notturni) per l’intero anno successivo.

 

Parte obbligatoria

 

Per quanto riguarda la parte obbligatoria, è da menzionare l’istituzione di una commissione paritetica con il compito di portare a termine uno studio sulle modifiche intervenute negli ultimi anni nell’organizzazione del lavoro, evoluzione dei mercati e delle imprese, digitalizzazione, trasformazione del lavoro e delle professionalità, al fine di definire una proposta d’aggiornamento dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

Inoltre, occorre segnalare la novità introdotta dall’art 9 dell’intesa di rinnovo. In caso di mancato accordo entro i 6 mesi successivi alla scadenza del CCNL, oppure qualora siano trascorsi senza esito positivo 6 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo, sarà corrisposto ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione, cd. indennità di vacanza contrattuale. Tale indennità è pari al 30% dell’IPCA, con riferimento al dato previsionale dell’anno corrente, al netto degli energetici importati, con riferimento ai minimi retributivi e inclusa la ex indennità di contingenza.  Nel caso il periodo di vacanza si protragga nel tempo, le parti concordano di stabilire di anno in anno le somme dovute a titolo d’indennità, secondo le modalità citate sopra. Tale importo potrà essere assorbito solamente dalle somme versate a titolo di acconto sui futuri aumenti retributivi, a partire da marzo 2027.

 

Valutazione d’insieme

 

Le modifiche introdotte dal rinnovo in oggetto sono numerose, sia nella parte economica che in quella normativa. Di particolare interesse è l’attenzione mostrata dalle parti verso l’applicazione del principio di uguaglianza di genere, che si manifesta nelle previsioni concernenti la genitorialità, promossa attraverso soluzioni all’avanguardia, e nel sistema di prevenzione e gestione dei casi di violenza di genere. Nel complesso l’intesa di rinnovo rappresenta un segnale importante delle parti sociali del settore, le quali hanno raggiunto un equilibrio tra i diversi interessi in campo.

 

Celeste Sciutto

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@celeste_sciutto

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/201 – Il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali: un sistema che bilancia le esigenze di imprese e lavoratori

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/201 – Il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali: un sistema che bilancia le esigenze di imprese e lavoratori

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 22 aprile 2024, n. 16

 

(photocredit: Legacoop Nazionale)

 

Parti firmatarie e contesto

 

Il 26 Gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali (scaduto il 31 Dicembre 2019), recentemente confermata con il verbale di accordo dello scorso 5 marzo dalle associazioni sindacali e datoriali di settore, dopo la consultazione dei lavoratori e dei rispettivi organi di rappresentanza.

 

L’intesa, che acquisisce convenzionalmente validità dal 1° Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2025, è stata dunque raggiunta tra Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali (lato datoriale) e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs (lato sindacale), dopo un anno di intense trattative.

 

Del resto, la strada per il rinnovo del contratto collettivo è stata tutt’altro che agevole: da un lato, le organizzazioni sindacali e gli oltre 400.000 lavoratori e soci del settore chiedevano a gran voce un miglioramento delle condizioni contrattuali, evidenziando l’eccessivo gap rispetto ai trattamenti economici e normativi riconosciuti in altri settori merceologici; dall’altro, le cooperative sociali, che registrano per tali ragioni forti difficoltà nel reclutamento del personale (si pensi agli infermieri, agli educatori, ecc.), sottolineavano l’indisponibilità di risorse necessarie per incrementare in misura sensibile i costi del personale.

Di conseguenza, le Parti Sociali, chiamate ad individuare soluzioni sostenibili per rilanciare il settore, hanno dovuto lavorare a lungo per raggiungere un risultato soddisfacente, soprattutto sul fronte della disciplina economica del CCNL.

 

Parte economica

 

Anzitutto, in sede negoziale è stato affrontato il tema delle retribuzioni, divenuto cruciale non solo per ripristinare il potere di acquisto eroso dalle recenti spinte inflattive, ma anche per attrarre nuova forza lavoro nel settore.

 

In tal senso, il rinnovo contempla un aumento complessivo dei minimi tabellari conglobati pari a 120 euro lordi per il livello C1 (riproporzionati per gli altri livelli presenti nel sistema di inquadramento), i quali verranno riconosciuti nelle seguenti tre tranche: la prima, di 60 euro, dal 1° febbraio 2024; la seconda, pari a 30 euro, dal 1° ottobre 2024; la terza ed ultima, di ulteriori 30 euro, dal 1° febbraio 2025.

Sulla stessa scia, a partire dal 1° gennaio 2025, viene prevista l’introduzione della quattordicesima mensilità (che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno) con un importo pari alla metà di una retribuzione mensile ordinariamente riconosciuta. In aggiunta, si registra anche l’incremento del contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate dai fondi di settore (che passa da 60 a 120 euro annuali per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato).

 

Parte obbligatoria

 

Il comparto della cooperazione sociale, costituito in prevalenza da piccole-medie realtà operanti nel campo socio-sanitario-assistenziale e dell’inserimento di soggetti svantaggiati (così come regolato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381), ha assistito negli ultimi anni ad una progressiva riduzione del valore reale delle commesse, in larga parte derivanti da un sistema di concessioni e di appalti pubblici sempre meno redditizio.

 

Per tale ragione, le associazioni sindacali e datoriali hanno confermato (in linea con quanto stabilito nella disciplina previgente del CCNL) per i rispettivi organi di rappresentanza territoriale ed aziendale la facoltà di sottoscrivere specifiche intese (i c.d. “Accordi di gradualità”), che posticipano la decorrenza degli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo. Dette intese, peraltro, sono funzionali anche ad estendere il livello di applicazione del contratto, cioè a consentire alle imprese che al momento sfuggono dalla sua efficacia di potervi aderire con un progressivo adattamento alle condizioni economico-normative da esso previste.

Al contempo, si registra anche l’istituzione di una nuova rete di osservatori paritetici (articolata su due livelli, nazionale e regionale), chiamata ad intavolare un confronto con i diversi livelli della Pubblica Amministrazione, per promuovere la corretta applicazione delle norme, ma soprattutto, l’adeguamento dei canoni e delle tariffe sugli appalti e gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali.

 

Parte normativa

 

In linea di continuità con altri recenti rinnovi contrattuali (a titolo esemplificativo, si v. Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/196 – Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: una prima rassegna delle principali novità – Bollettino Adapt), le Parti hanno avviato un processo di valutazione e rinnovamento del sistema di classificazione del personale, con il duplice obiettivo di valorizzare le esigenze produttive delle organizzazioni e di tutelare maggiormente le variegate professionalità presenti al loro interno. A tal fine, il rinnovo arricchisce il sistema di inquadramento con l’inserimento di sei nuove figure professionali (afferenti ad aree molto differenti tra loro, come quella dell’Agronomo e del Necroforo) ed istituisce una commissione paritetica bilaterale che avrà il compito di analizzare il tessuto delle cooperative sociali per aggiornare le attuali declaratorie del CCNL.

 

Particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla categoria degli Educatori socio-pedagogici e dei servizi per l’infanzia (una delle posizioni maggiormente ricercate e vacanti nel settore delle cooperative sociali, per via delle condizioni contrattuali ritenute non ottimali da parte dei candidati), ai quali verrà riconosciuto, dal 1° gennaio 2025, un aumento temporaneo della retribuzione mensile (il cd. “ETDR Educatore”) pari a 41 euro, incrementato a 81 euro a partire dal mese di settembre 2025. Per i periodi successivi, ovvero a far data dal 1° gennaio 2026, gli Educatori decadranno dal diritto all’aumento temporaneo, essendo previsto un loro avanzamento di categoria (dal livello D1 al D2) che determinerà, automaticamente, un incremento del loro trattamento retributivo (una previsione “singolare”, considerando che il CCNL da poco rinnovato ha validità sino al 31 dicembre 2025).

 

Novità importanti riguardano anche la disciplina del lavoro a tempo determinato, modificata con lo scopo di regolamentare l’utilizzo dei contratti a termine  (in linea con quanto previsto dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85; sul punto si v. Le causali contrattuali negli ultimi rinnovi: un’opzione da maneggiare con cura – Bollettino Adapt) e di ridurre i livelli di precarietà del lavoro nel settore. Da un lato, si registra l’introduzione nel corpo del CCNL di ben 7 causali giustificative alle quali le aziende possono ora fare riferimento (mediante l’apposizione di clausole in forma scritta) per instaurare, prorogare o rinnovare legittimamente rapporti di lavoro a tempo determinato di durata (complessivamente) superiore a 12 mesi (elevabili fino ad un massimo di 36 mesi, come disposto anche dalla disciplina contrattuale previgente). Dall’altro, viene stabilito che i datori di lavoro possono costituire rapporti di lavoro a termine con durata eccedente i 24 mesi, a patto di aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% (in luogo del 20% previsto nel precedente testo contrattuale) dei lavoratori a tempo impiegati nei 12 mesi precedenti.

 

Si registrano, infine, alcuni miglioramenti in relazione ai temi della tutela della genitorialità e della gestione degli orari di lavoro. In particolare, alle lavoratrici madri viene ora riconosciuta un’integrazione (a carico del datore di lavoro) dell’indennità erogata dagli enti previdenziali durante il periodo di astensione obbligatoria (ex art. 16 e ss., d.lgs. n. 151/2001): le dipendenti in congedo di maternità, a partire dal 1° gennaio 2024, percepiscono così un trattamento complessivo pari al 100% della normale retribuzione.

Con uno sguardo alla realtà degli operatori socio-sanitari ed assistenziali, il nuovo CCNL riconosce i tempi di vestizione e svestizione (pari a 15 minuti giornalieri) come orario di lavoro ed abolisce l’obbligo di residenza nelle strutture, introducendo l’istituto della reperibilità nelle ore notturne (a cui si riconduce la corresponsione di un’indennità pari a 20 euro su base giornaliera).

 

Valutazione d’insieme

 

In definitiva, il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali mette in luce la capacità delle Parti di bilanciare le rivendicazioni dei lavoratori con l’interesse alla sostenibilità economica delle imprese operanti nel comparto. Gli organi di rappresentanza sono ora chiamati a negoziare con le amministrazioni pubbliche i necessari adeguamenti dei corrispettivi contrattuali e delle tariffe (per i servizi offerti in regime di appalto e concessione), al fine di garantire il rilancio del settore e la piena soddisfazione delle aspettative economiche di soci e dipendenti nell’ambito dei futuri rinnovi contrattuali.

 

Claudio Innamorati

ADAPT Junior Fellow

@ClaudioInna