
Ā La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del
Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.
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Bollettino ADAPT 6 giugno 2022, n. 22
Contesto del rinnovo
In data 16 maggio 2022 Confartigianato Comunicazione, CNA Comunicazione e terziario avanzato, Casartigiani e Claai con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno rinnovato il contratto dellāarea comunicazione per i dipendenti delle aziende artigiane, microimprese non artigiane, delle piccole e medie imprese e dei consorzi di imprese artigiane e non artigiane. Lāaccordo decorre dal 1° gennaio 2019 e, fatta salva la clausola di salvaguardia, avrĆ validitĆ fino al 31 dicembre 2022, andando cosƬ a rinnovare il CCNL scaduto al termine del 2018.
Il campo di applicazione del CCNL, invariato dallāaccordo di rinnovo, ĆØ esteso in quanto esso ĆØ applicabile sia alle aziende artigiane (a cui ĆØ dedicata la parte I del CCNL), che alle imprese non artigiane (a cui ĆØ dedicata la parte II del CCNL e, per quanto non espressamente previsto, la disciplina contenuta nella parte I) operanti nellāarea comunicazione, esemplificativamente riconducibile ai settori della grafica, anche pubblicitaria, stampa, editoria, cartotecnica, fotografia e videofonografica, servizi di informatica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware, ivi compresi la manutenzione e lāassistenza, la commercializzazione, la consulenza e le ricerche di mercato. Non da ultimo, il CCNL si applica ai dipendenti dalle Confederazioni datoriali dell’artigianato a tutti i livelli, nonchĆ© dai loro enti e/o societĆ costituiti, partecipati o promossi.
Oltre agli aspetti retributivi, tra i contenuti fondamentali del rinnovo vi ĆØ il recepimento dellāultimo accordo interconfederale in materia di bilateralitĆ per il comparto artigiano, nonchĆ© verso una contrattazione che regola lāinnovazione, lāintroduzione di nuove figure professionali e la disciplina del lavoro svolto in modalitĆ agile.
Parte economica
Le Parti Sociali convengono di erogare gli incrementi retributivi in due tranches, rispettivamente a giugno e dicembre 2022 e, come ĆØ accaduto per i recenti rinnovi che hanno coinvolto le medesime confederazioni di categoria (si veda, a titolo esemplificativo il rinnovo del CCNL Legno e lapidei sottoscritto in data 3 maggio 2022, le cui tabelle retributive sono state pubblicate in data 17 maggio 2022), fanno salva la riparametrazione degli aumenti per ciascun livello contrattuale, impegnandosi ad incontrarsi successivamente per la sottoscrizione delle tabelle retributive. Gli incrementi retributivi si differenziano se destinati alle aziende artigiane o a quelle non artigiane: nel primo caso lāincremento salariale a regime sarĆ pari a 78,00 ā¬, di cui 28,00 ⬠con la retribuzione di giugno e 50,00 ⬠con la retribuzione del mese di dicembre 2022; i dipendenti delle aziende non artigiane, invece, questāanno si vedranno computati 30,00 ⬠nel cedolino paga di giugno.
Lāaumento retributivo giunge dopo 41 mesi di carenza contrattuale e, al fine di ristorare i lavoratori, le parti sociali concordano lāerogazione di un importo a titolo di una tantum: a copertura dellāarco temporale intercorrente tra la scadenza del precedente rinnovo contrattuale e il mese di erogazione della prima tranche di aumenti retributivi (01/01/2019 – 30/05/2022), esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dellāaccordo, si prevede la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad ⬠155,00, da suddividersi in 55,00 ⬠con la retribuzione di luglio 2022 e 100,00 ⬠ad agosto del medesimo anno. La natura dellāuna tantum ĆØ sostanzialmente la medesima dei precedenti rinnovi artigiani, e quindi al singolo lavoratore saranno riconosciute tante quote mensili, o frazioni, quanti sono i mesi di durata del suo rapporto di lavoro nel periodo di carenza. Specifiche modalitĆ di calcolo sono poi individuate per i lavoratori con contratto di apprendistato e per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time o sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti: per la prima tipologia di lavoratori l’una tantum sarĆ erogata nella misura del 70%, nei rimanenti casi, invece, sarĆ proporzionalmente ridotta. L’importo ĆØ stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed ĆØ quindi comprensivo degli stessi, mentre ĆØ escluso dalla base di calcolo del t.f.r.. NellāeventualitĆ in cui, durante il periodo di carenza contrattuale, siano stati riconosciuti degli importi a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, questi cesseranno di essere corrisposti con la retribuzione di giugno 2022 e andranno considerati a tutti gli effetti come anticipazioni dell’una tantum; pertanto, dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Parte normativa
La parte normativa ĆØ notevolmente impattata dal rinnovo, mediante, come sovente sta accadendo nei rinnovi intercorsi successivamente al D. L. n. 73/2021, lāampliamento della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; la conferma della normativa in materia di contratto a termine stagionale, con un leggero ampliamento; modifiche nella disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, e ancora, novitĆ in termini di classificazione del personale e orario di lavoro.
Per quanto attiene al contratto a tempo determinato, si richiama l’applicazione della delega contenuta nella disciplina legale vigente, nello specifico lāart. 41 bis, D.L. n.73/2021, convertito in L. n. 26/2021. Le parti sociali individuano, in aggiunta alle causali legali, specifiche causali contrattuali, afferenti a specifiche esigenze, peculiari ai settori rientranti nel vasto campo di applicazione del CCNL. Il contratto a termine assume quindi una valenza maggiormente flessibile e competitiva, attraverso la previsione di ulteriori ipotesi di ricorso. Le causali contrattuali che permettono di apporre un termine al contratto superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24, sono: punte di più intensa attivitĆ derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantitĆ e/o specificitĆ del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; incrementi di attivitĆ produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, di dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; esigenze di professionalitĆ e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione allāesecuzione di commesse particolari.
Il testo del rinnovo prevede plurime modifiche inerenti la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, sia a livello retributivo che in termini di durata: rammentando che il trattamento economico dell’apprendista segue il principio della percentualizzazione del livello di destinazione finale, il rinnovo prevede la riduzione delle percentuali per il calcolo del trattamento retributivo relativamente al terzo e quarto semestre. In merito alla durata, il CCNL individua la durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante a seconda della dipendenza dellāapprendista da unāazienda artigiana o non artigiana e del gruppo di inquadramento: la durata massima può essere ridotta al realizzarsi di specifici eventi, che lāaccordo di rinnovo individua nella riduzione della durata del contratto di apprendistato professionalizzante fino ad un massimo di 12 mesi, con riferimento alla durata del precedente rapporto di apprendistato, nel caso di trasformazione in apprendistato professionalizzante del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e diploma professionale, con esclusione del periodo di prova e nella riduzione della durata complessiva del periodo di apprendistato di un anno, nel caso di periodi di apprendistato professionalizzante svolti presso più datori di lavoro, purchĆ© stati svolti per una durata pari ad almeno 12 mesi, non separati da interruzioni superiori ad un anno e riferiti alle medesime attivitĆ . Infine, in regime di tempo parziale, le parti interessate nel rapporto di lavoro potranno concordare di ridurre temporaneamente lāorario settimanale per agevolare la frequenza delle lezioni e ai laboratori, fermo restando il rispetto degli obblighi formativi.
Con il rinnovo, le parti sociali recepiscono le recenti trasformazioni in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa, introducendo la disciplina del lavoro agile, che di fatto recepisce la disciplina legale prevista dalle L. n. 81/2017, e tratta i temi dellāorganizzazione del lavoro agile, regolazione della disconnessione, luogo di lavoro, strumenti di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, diritti sindacali, paritĆ di trattamento e pari opportunitĆ , protezione dei dati personali e riservatezza, formazione e informazione.
Il tentativo delle parti sociali di avvicinarsi alle innovazioni tecnologiche legate allo svolgimento della prestazione lavorativa appare evidente analizzando le introduzioni attinenti la classificazione del personale, attraverso lāampliamento delle attrezzature di lavoro con strumenti anche informatici, ma soprattutto grazie allāintroduzione di nuove figure professionali, a cui le parti sociali si impegnano di attribuire un livello di inquadramento: addetto al copywriting, addetto alle relazioni con i media, digital content creator e addetto al social management.
Infine, risulta utile menzionare due ulteriori novitĆ : la previsione in aumento del limite massimo di ore annue (da 144 ore a 160 ore) superanti lāorario contrattuale in regime di flessibilitĆ dellāorario di lavoro, con relativa maggiorazione e la complessiva riduzione del periodo diĀ Ā preavviso in caso di licenziamento e dimissioni, esclusivamente per gli impiegati del settore ICT, in cui rientrano le attivitĆ nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici.
Parte obbligatoria
Per quanto riguarda la parte obbligatoria, occorre in primo luogo considerare che il 17 dicembre 2021 ĆØ stato sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil un accordo interconfederale inerente il sistema della bilateralitĆ nellāartigianato con decorrenza dal 1°gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria: in questo senso, lāaccordo di rinnovo del contratto nazionale recepisce lāaccordo interconfederale, con la conseguenza che, dal mese di giugno 2022, la quota di contribuzione per le imprese aderenti al sistema di bilateralitĆ ĆØ aumentata ad ⬠11,65 e lāelemento aggiuntivo della retribuzione per le imprese non aderenti e che non versano il relativo contributo ad ⬠30,00, per 13 mensilitĆ .
Non solo bilateralitĆ : le parti sociali si impegnano anche ad avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato all’aggiornamento della classificazione del personale, sia in considerazione delle evoluzioni caratterizzanti il settore dellāICT, sia integrando la classificazione stessa inserendo anche le figure professionali previste dello standard European e-competence framework.
Infine, le parti sociali si impegnano, tramite lāOsservatorio nazionale, a monitorare i risultati raggiunti a livello nazionale attraverso il lavoro agile e lo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di regolazione del lavoro agile stesso.
Valutazione d’insieme
Ad interessare le aziende rientranti nel campo di applicazione del CCNL, artigiane e non, sono gli aumenti retributivi per parte economica, che funge anche da ristoro per il periodo di vacanza contrattuale, ma anche le numerose novitĆ attinenti la parte normativa: la maggiore flessibilitĆ accordata al lavoro a tempo determinato, permettendo maggiore competitivitĆ alle imprese, lāampliamento del lavoro stagionale anche alle nuove collezioni del settore artistico e alle produzioni stagionali del settore agroalimentare e turistiche, la nuova disciplina dellāapprendistato, nonchĆ© la regolamentazione del lavoro agile.
In merito alle causali contrattuali del contratto a tempo determinato ĆØ interessante il fatto che esse siano sostanzialmente le medesime a cui fanno riferimento i recenti rinnovi artigiani del CCNL Legno e lapidei e CCNL Tessile moda chimica ceramica, entrambi del mese di maggio (vedi Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/101 ā I rinnovi dei CCNL aziende artigiane area Legno e lapidei e area Tessile moda chimica ceramica: un confronto ragionato, in Bollettino ADAPT del 16 maggio 2022, n. 19); circostanza per cui appare manifesta la natura condivisa del comparto dellāartigianato.
La parte obbligatoria ĆØ sicuramente impattata dalla bilateralitĆ , che inserisce il CCNL allāinterno del percorso di consolidamento del sistema bilaterale EBNA, derivante dalla necessitĆ di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore di imprese e lavoratori (in tema di bilateralitĆ artigiana si veda La capillaritĆ del bilateralismo nellāartigianato, in Bollettino ADAPT del 28 febbraio 2022, n. 8). CapillaritĆ che emerge anche dalla lettura del campo di applicazione dei CCNL artigiani, il cui bacino ĆØ potenzialmente molto vasto, confluendo in essi una pluralitĆ di settori e di aziende.
Utile evidenziare, in conclusione, il raccordo con i rinnovi di maggio 2021 (CCNL Autotrasporto merci e logistica), dicembre 2021 (CCNL Metalmeccanica oreficeria e odontotecnica, CCNL Alimentazione e panificazione), febbraio 2022 (CCNL Moda Chimica Ceramica Decorazione piastrelle in terzo fuoco, in merito al quale si veda Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/90 ā Il rinnovo del CCNL Moda Chimica Ceramica Decorazione piastrelle in terzo fuoco: incrementi retributivi, causali contrattuali e bilateralitĆ per il rinnovo delle OO.AA. artigiane nelle pmi, in Bollettino ADAPT del 21 marzo 2022, n. 11) e maggio 2022 (CCNL Tessile moda chimica ceramica, CCNL Legno e Lapidei e CCNL Edilizia).
Eleonora Peruzzi
Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, UniversitĆ degli Studi di Siena
@PeruzziEleonora