Per una storia della contrattazione collettiva in Italia

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/84 – Il contratto integrativo della Ferretti S.p.a. accelera sulla partecipazione

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 14 febbraio 2022, n. 6

 

Parti firmatarie e contesto

 

In data 1° febbraio 2022, presso l’headquarter di Forlì, la Direzione Aziendale di Ferretti S.p.A e le RSU di tutti gli stabilimenti assistite da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale, per il triennio 2022-2024.
Il Gruppo Ferretti S.p.A si propone come leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto, potendo vantare sei stabilimenti produttivi in Italia, due controllate in posizioni strategiche in USA e in Asia e un network di 52 dealer a garantirne la presenza in oltre 70 paesi.

 

Il recente accordo si pone in un’ottica integrativa e attuativa delle previsioni contenute nel CCNL Legno Industria. In particolare, le aree del contratto collettivo nazionale alle quali le parti hanno effettuato più rimandi sono quelle inerenti al benessere organizzativo, allo sviluppo della professionalità dei lavoratori e alla formazione in materia di sicurezza.

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

L’accordo è stato raggiunto in un momento di forte crescita dell’Azienda, la quale, consapevole delle nuove sfide, ha deciso non solo di valorizzare i risultati ottenuti attraverso riconoscimenti economici, ma si è posta l’obiettivo di consolidare e rafforzare il proprio sistema di relazioni industriali. La volontà della Direzione Aziendale di promuovere un modello sempre più partecipativo emerge dall’aumento dei momenti dedicati al confronto, su tematiche quali l’occupazione, la riduzione delle esternalizzazioni, lo sviluppo della professionalità dei lavoratori e soprattutto, dallo spazio di intervento concesso alla controparte, chiamata a giocare un ruolo sempre più proattivo.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

L’intento di sviluppare un sistema di relazioni industriali “efficacemente collaborative” è esplicitato sin dal primo paragrafo, all’interno del quale, infatti, si prevedono una serie di interventi che si posizionano come prosecuzioni naturali, della svolta partecipativa presa dall’Azienda nel precedente integrativo, frutto di una fase negoziale contrassegnata da momenti concitati.
Sulla base di tali premesse, il modello che prende forma è caratterizzato da informative periodiche e incontri calendarizzati tra le RSU dei singoli stabilimenti e la Direzione Aziendale. In tali circostanze, ad essere condivise sono principalmente le scelte aziendali in merito alle modifiche dell’orario di lavoro, a decisioni riguardanti l’inquadramento dei lavoratori e ai possibili processi di ristrutturazione, seppur, su questi ultimi, l’Azienda si riserva una piena autonomia imprenditoriale. Si prevede, inoltre, il consolidamento di un tavolo di lavoro paritetico, nato con l’obiettivo di favorire un maggior coinvolgimento dei lavoratori e composto da 6 membri (3 per ciascuna delle parti).

 

In particolare, questo organismo, collegato espressamente all’attuazione di quanto stabilito dall’art.7-bis del CCNL Legno Industria rinnovato nel 2020 più volte citato all’interno dell’accordo, diventa luogo in cui trattare argomenti riguardanti l’industria 4.0, la diversity,la conciliazione vita-lavoro, il miglioramento continuo dei processi produttivi, ma soprattutto diventa espressione del ruolo propulsivo riservato agli organismi paritetici. Cosi definiti, essi possono infatti presentare nuovi progetti e ideare momenti formativi per affrontare le trasformazioni aziendali, apportando un contributo reale. Il tavolo paritetico si riunirà almeno 2 volte l’anno, fatte salve richieste di convocazione specifiche relative a temi e progetti condivisi dalle parti.

 

Emblematica della posizione aziendale sul tema, inoltre, in coerenza con quanto appena affermato, è la decisione di escludere dal computo del monte ore di permesso sindacale, le ore destinate alle riunioni di coordinamento tra le RSU dei vari stabilimenti. Frutto della medesima sensibilità, seppur disciplinato in un paragrafo differente, è la previsione che garantisce la possibilità di partecipare alle assemblee anche ai lavoratori dipendenti delle imprese d’appalto, presenti nei cantieri, congiuntamente ai dipendenti Ferretti, qualora l’ordine del giorno riguardi problematiche di carattere generale in materia di prevenzione, salute e sicurezza del lavoro.

 

Il secondo argomento trattato dall’integrativo è l’organizzazione del lavoro e in particolare il ricorso alle esternalizzazioni. Seppur si occupi di un business fortemente incentivato all’utilizzo di queste forme di contratto, l’Azienda si impegna a ridurne il numero, auspicando di incentivare nei prossimi tre anni un aumento di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso i quali favorire la staffetta generazionale e promuovere l’ingresso di donne e giovani, riducendo contestualmente i carichi di lavoro del personale in uscita. Le intenzioni manifestate riguardano poi anche la possibilità di prevedere per questi lavoratori corsi formativi basati su know how aziendale per renderli maggiormente competitivi.

 

Infine, in ottemperanza agli obblighi di legge e per assicurare tutele idonee anche ai collaboratori delle Società appaltatrici, non solo in termini di salute e sicurezza, l’Azienda condivide il DUVRI e verifica che ad essi sia applicato il CCNL di categoria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Tra i temi centrali disciplinati dall’integrativo rientra a pieno titolo anche quello della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, sempre, tuttavia, in una prospettiva di intenti e sforzi condivisi, formalizzati in incontri periodici almeno semestrali. Il coinvolgimento di rappresentanti aziendali, RLS e RSU è previsto, infatti, attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e analisi periodiche dei sistemi di sicurezza. Con lo scopo di fornire tutti gli strumenti necessari ad espletare al meglio il proprio compito, le parti concordano di estendere di ulteriori 24 ore, rispetto a quelle previsti dal CCNL, i permessi garantiti agli RLS per aggiornamenti e coordinamenti con le RSU sulla sicurezza. Una corretta formazione e informazione sul tema è condizione essenziale per muoversi all’interno dei cantieri e pertanto viene resa fruibile e comprensibile a tutti.

 

Nel proseguire nell’analisi del contratto, non può essere tralasciata la costituzione di una commissione tecnica paritetica, finalizzata a modificare l’inquadramento delle qualifiche in essere. Essa si compone di una rappresentanza dei singoli territori e di specifiche professionalità presenti in azienda, qualificandosi come innovazione probabilmente tra le più incisive in chiave partecipativa. Nel dettaglio, dopo averla istituita, l’accordo ne arricchisce il contenuto attraverso una previsione programmatica finalizzata a circoscrivere il lavoro della commissione, la quale, una volta terminato il proprio compito, discuterà il risultato con una delegazione competente e solo successivamente, il prodotto finale potrà essere oggetto di un accordo. Dopo aver riportato le declaratorie in vigore, nel contratto si sottolinea, in chiave favorevole, come “le indennità professionali acquisite vengono mantenute nei successivi passaggi di categoria, conguagliandosi con i nuovi valore delle stesse”.

 

Infine, nell’ambito di ampie previsioni relative alla flessibilità organizzativa, una menzione particolare va riservata all’introduzione dell’istituto della Banca ore solidale, che, come disciplinata dalla legge, è finalizzata a contenere ore di ferie o permessi maturate negli anni precedenti a quello in corso, donate dai lavoratori ai colleghi in stato di bisogno che ne facciano richiesta. Essa entrerà in vigore contestualmente al contratto integrativo e sarà volta a supportare i dipendenti che abbiano necessità di assistere figli minori o familiari di primo grado che per particolari condizioni di salute necessitino di cure costante.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

I risultati economici raggiunti nell’ultimo anno sono stati criteri orientativi per intervenire anche in merito alla concessione di riconoscimenti economici. Nel dettaglio, per quanto concerne il premio di risultato, il primo punto richiamato dall’accordo evidenzia un aumento dell’importo lordo, già dal 2022, pari a 3500 euro/lordi (con riferimento al livello AE4/AS1/AS1A, da riparametrare sugli altri livelli) in caso di raggiungimento del 100%, composto per l’80% dall’indicatore della produttività e per il 20% dalla produzione pro capite. Tale importo sarà incrementato annualmente di 100 euro, divenendo dunque pari a 3600 euro/lordi nel 2023 e assestandosi nel 2024 a 3700 euro/lordi, riparametrati in base all’inquadramento e erogabili in beni e servizi di welfare per una quota fino al 50% dell’importo totale In particolare, l’indicatore della produttività, sul quale si segnala un aumento del peso percentuale relativo (prima era il 60%), è misurato in base all’indicatore denominato riduzione dell’inefficienza (RdI) i cui indici attesi saranno convenuti ogni anno dalla Direzione Aziendale in accordo con le RSU.

 

Sempre in riferimento alla parte economica del contratto, si prevede in via sperimentale un incremento del premio feriale di 200 euro/lordi per i dipendenti a turno unico di otto ore e per quelli in orario giornaliero/spezzato, escludendo Dirigenti e impiegati al livello AD1, AD2 e AD3. Salvo, tuttavia, si verifichino modifiche all’orario di lavoro.

Si prevede, infine, per i neo inserimenti AE1, AE2, AE3 E AE4 avvenuti dal 2018 al 2021 e per le assunzioni del 2022, un’anticipazione delle erogazioni di alcuni elementi economici tra i quali PDR, premio di produzione aziendale, straordinario, ore viaggio e trasferte, parametrato attraverso un sistema percentuale incrementale a fasce, al fine appunto di favorire un miglior trattamento economico per i neo assunti.
Va sottolineato in chiusura l’inserimento di buoni ticket pasto, erogabili alternativamente al servizio mensa, nonché di specifiche incentivazioni aziendali in materia di previdenza complementare, relativamente ai fondi Previlabor e Arco.

 

Valutazione d’insieme

 

L’accordo sottoscritto è il frutto di un virtuoso sistema di relazioni industriali, che dà evidenza di come uno strutturato sistema partecipativo possa contribuire, non solo a far fronte e risollevare le aziende dopo momenti di crisi, ma sia anche il modello più idoneo per sostenere e supportare forti crescite.
Particolarmente interessanti, infatti, non sono solamente i risultati economici ottenuti, quanto, piuttosto, la formalizzazione di momenti strutturati di condivisione e coinvolgimento su tematiche prioritarie, quali la formazione e l’inquadramento, a riprova che strumenti partecipativi possano svelarsi una risorsa, anche nelle scelte riguardanti aree centrali per le aziende, sulle quali talvolta c’è ancora scetticismo.

 

Giulia Dallari

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@GiuliaDallari2

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/83 – Il contratto integrativo Santander: premio di risultato e benessere del dipendente

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 14 febbraio 2022, n. 6

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

Il 24 Dicembre 2021 è stato rinnovato il contratto aziendale per la Società Santander Consumer Bank S.p.a. Il contratto decorre dal 1° Gennaio 2022, scadrà il 31 Dicembre 2024 e richiama in diverse parti le previsioni già stabilite dai precedenti accordi, integrate da alcune importanti novità in materia di trattamenti economici e welfare aziendale.

 

Parti firmatarie e contesto

 

Le delegazioni sindacali Fabi e Fisac-Cgil hanno sottoscritto con la controparte datoriale il contratto scaduto nel 2018. Esso era stato prorogato fino al 2019 e, ad inizio 2020 le parti avevano manifestato reciprocamente la volontà di mantenere inalterate le condizioni contrattuali integrative vigenti data la forte incertezza determinata dal contesto pandemico. Si è quindi arrivati ad un’ipotesi di piattaforma il 24 Marzo 2021 e, in conclusione, alla sottoscrizione del nuovo integrativo in data 24 Dicembre 2021.

 

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare

 

Sul piano dei trattamenti economici è stato regolato il premio di risultato. Esso sarà scomposto in una quota base ed una aggiuntiva. La prima dipende soprattutto dalla performance dell’azienda. In particolare la quota base prende in esame cinque parametri, tra cui: 2 parametri di redditività, per peso pari complessivamente al 60% del premio; un parametro efficienza (pesato al 30%), uno di soddisfazione del cliente (pesato al 5%) e infine un parametro basato sull’ indagine annuale relativa al benessere dell’ambiente di lavoro (pesato al 5%). A tutela dei redditi più bassi viene inoltre introdotto uno specifico meccanismo di assegnazione del premio, dato che per i percettori di redditi annui lordi fino a 35.000 euro sarà corrisposto, al raggiungimento del 100% di tutti gli indicatori, il 3,15% di 35.000 euro. Diverso è invece il criterio di erogazione per gli altri dipendenti, dato che la quota del 3,15% sarà parametrata sulla loro RAL, a meno che i redditi annui lordi non siano superiori a 55.000 euro. In tal caso, non potrà essere superato il 3,15% di tale cifra. Per ciascun indicatore, è prevista una soglia minima di attivazione pari al 70%, al di sotto del quale il premio pagato per tale indicatore sarà pari a 0.

 

La quota aggiuntiva del premio verrà erogata invece in base ad un sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali della banca, portato avanti attraverso una scheda che prevede 3 aree di valutazione, con peso tra loro differenziato.

 

Una prima area, che impatta con un peso del 50% sul totale della scheda, si basa su obiettivi di direzione e di servizio e obiettivi individuali legati direttamente alla figura del singolo dipendente. Una seconda area (peso pari al 40%) si basa invece sul rispetto da parte del dipendente di alcune competenze trasversali ritenute fondamentali (quale ad esempio la capacità di lavorare in gruppo), secondo il sistema di Santander, per raggiungere un risultato di successo.

 

Infine, è previsto uno specifico parametro “risk” molto innovativo. Esso ha un peso del 10% ed è stato inserito per allenare i dipendenti a non incombere nei sempre più frequenti attacchi cyber: Ai dipendenti verranno inviate durante l’anno quattro finte mail di pishing per verificare se faranno click su link sospetti: chi individuerà l’attacco almeno due volte su quattro sarà premiato.

 

Il premio potrà essere fruito in tutto o in parte in beni servizi di welfare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché essere destinato al servizio “welfare in ore”, che prevede la conversione di denaro in permessi da fruire nell’anno solare in corso.

 

Sul piano invece del welfare aziendale latu sensu, l’accordo regola a livello aziendale quanto previsto dal CCNL del 2019 all’art. 35 in materia di tempo parziale,  esplicitando che l’azienda favorirà il più possibile l’accoglimento di richieste aventi motivazioni sia personali che familiari di gravità ed istituendo una tabella che assegna dei punteggi a seconda del motivo della richiesta, prevedendo un particolare regime di favore per i lavoratori più anziani, i lavoratori con figli e quelli affetti da gravi problemi di salute.

 

Inoltre, è prevista una specifica disciplina relativa alla regolamentazione dei permessi retribuiti e non retribuiti, al fine di consentire una migliore conciliazione vita-lavoro in momenti particolari della vita dei dipendenti.

 

Tra i primi si segnalano ad esempio i due giorni annui introdotti per consentire di partecipare a corsi preparto, nonché i due giorni annui per accompagnare a visite mediche figli e genitori e per supportare i genitori con figli con DSA e i cinque giorni annui per i dipendenti che abbiano nel nucleo familiare portatori di handicap grave. Tra i secondi, di particolare rilievo è invece, al fine di sostenere la genitorialità, l’introduzione di quattro giornate di permesso non retribuito per l’inserimento dei figli nelle strutture di infanzia (nido o scuola materna), nonché i 5 giorni annui per malattia o ricovero in struttura ospedaliera di figli minori di 8 anni.

 

Sul piano della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa, è invece opportuno menzionare alcuni elementi. Nel primo ambito, oltre a richiamare quanto convenuto il 4 Aprile 2004 e da successive integrazioni sul Fondo aperto integrativo aziendale, attualmente gestito da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., si afferma che per coloro che destinino al fondo oltre al TFR un contributo personale, la Banca contribuirà proporzionalmente, secondo quanto stabilito in un’apposita tabella presente nell’accordo, che introduce anche specifiche agevolazioni per i nuovi iscritti. Sul piano sanitario, invece, l’azienda si impegna a mantenere, per tutti i dipendenti a tempo determinato a indeterminato, per il triennio 2022-2024 la convenzione per il rimborso delle spese mediche da malattia e da infortunio, di una polizza con cassa sanitaria, ramo malattia. Il costo della copertura sanitaria sarà interamente a carico dell’azienda e ogni dipendente potrà inserire gratuitamente nella polizza i suoi familiari fiscalmente a carico. Inoltre, unitamente alla copertura sanitaria, i dipendenti potranno fruire di uno tra i sette check-up biennali a loro disposizione, con la possibilità di un check up annuale aggiuntivo per i dipendenti con più di 50 anni.

 

L’ultimo elemento da segnalare riguarda infine il significativo incremento delle borse di studio per figli studenti, rispetto agli importi già previsti dal CCNL.

 

Valutazione d’insieme

 

Sebbene non sia facile individuare una chiave di lettura di un rinnovo aziendale così articolato, si segnala nell’accordo il tentativo delle parti, attraverso diverse misure, di favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei dipendenti. Particolari elementi di novità sono inoltre presenti nella dettagliata modalità di strutturare il premio di risultato, che risulta fortemente ancorato a esigenze-chiave non solo della banca, ma di tutto il settore, quali l’alfabetizzazione digitale e la cybersicurezza.

 

Emanuele Nebbia Colomba

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@EmanueleNebbia

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/82 – CCNL Orafo Argentiero e del Gioiello: aumenti economici e formazione continua

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 7 febbraio 2022, n. 5

 

Contesto del rinnovo

 

Il 23 dicembre 2021 è stato sottoscritto da Federorafi, per la parte datoriale, e da Fim Cisl, Fiom Cgil e UilmUil il rinnovo del CCNL Orafo Argentiero e del Gioiello per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore.  Dopo un anno e mezzo di trattative dalla scadenza dello scorso contratto, interviene quindi il nuovo contratto collettivo che coinvolge circa 7.200 aziende e oltre 30 mila addetti. Il rinnovo viene fatto decorrere dal 1° luglio 2020, con scadenza il 31° dicembre 2024.

 

Le principali innovazioni introdotte dall’accordo riguardano l’adozione di nuovi minimi retributivi, alcune modifiche in materia di inquadramento e classificazione, nonché norme in tema di contratto a termine, apprendistato di primo e terzo livello, formazione, welfare aziendale, pari opportunità, prevenzione violenze e molestie.

 

Parte economica

 

In merito alle modifiche introdotte in ambito di trattamento economico, l’ipotesi di accordo riconosce innanzitutto un incremento delle retribuzioni a partire dal mese di giugno 2021. Il rinnovo interviene quindi con un aumento dei minimi tabellari per ciascuna categoria, da erogarsi in tre tranches, la prima a partire dal 1° giugno 2022, la seconda dal 1° giugno 2023 e la terza dal 1° dicembre 2024. Interessante è notare come l’aumento del TEM, in ogni tranche di incremento, sarà adeguato alle dinamiche inflative misurate dall’IPCA: in questo senso le parti, come espressamente previsto dal rinnovo, dovranno incontrarsi annualmente così da definire l’effettiva quota TEM parametrandola ai movimenti dinamici definiti dall’IPCA.

 

L’accordo prevede, inoltre, un ulteriore aumento del TEM di 99 euro, riferito alla 5° categoria dell’attuale sistema di inquadramento, ai fini di promozione dei processi di transizione ed innovazione dell’organizzazione. L’incremento, riparametrato per ogni categoria, sarà suddiviso in tre tranches: la prima (25 euro) decorrerà a partire dal 1° giugno 2022, la seconda (27 euro) dal 1° giugno 2023 e la terza (47 euro) dal 1° dicembre 2024.

 

Sempre con riferimento alla parte economica, è inoltre importante sottolineare l’aumento dell’elemento perequativo per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello in riferimento al Premio di risultato o ad altro istituto retributivo. L’incremento previsto dall’ipotesi di accordo sarà quindi pari ad una somma comprensiva di 250 euro a decorrere dal 2022, ovvero una cifra inferiore qualora siano presenti retribuzioni aggiuntive premiali fissate dal CCNL.

 

Per quanto riguarda la materia della previdenza complementare, le parti sociali confermano come riferimento centrale il Fondo pensione nazionale di categoria, Cometa, prevedendo a favore dei lavoratori iscritti, a decorrere dal 1° dicembre 2024, un aumento della contribuzione del 2% a carico delle aziende (con una contestuale contribuzione di almeno l’1,2% del minimo contrattuale da parte del lavoratore per avere diritto alla suddetta contribuzione dell’azienda). Per i lavoratori aderenti al Fondo pensione successivamente alla data del 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni, l’aumento della contribuzione datoriale decorrerà, in via anticipata, dal 1° gennaio 2023 per un valore dell’1,8%, che sarà successivamente elevato, a partire dal 1° dicembre 2024, al 2,2%.

 

Sempre in tema di welfare, l’accordo di rinnovo riconferma l’istituto dei flexible benefit. L’articolo 43 dell’articolato contrattuale prevede un obbligo per le aziende del settore di mettere a disposizione dei propri lavoratori a tempo indeterminato o tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità anche non consecutiva, strumenti di welfare per un valore pari a 200 euro entro il mese di giugno di ogni anno. Tali strumenti di welfare, aggiuntivi ad altri eventuali servizi aziendali o beni riconosciuti da contratto collettivo, sono utilizzabili dal lavoratore entro il 31 maggio dell’anno successivo, con possibilità di destinare il valore massimo degli stessi al Fondo COMETA ovvero al fondo metaSalute.

 

Parte normativa

 

Per quanto riguarda la parte normativa, importanti discipline sono state inserite sul tema delle pari opportunità, sulla prevenzione delle molestie e della violenza sulle donne, anche mediante il recepimento degli Accordi quadro sul tema.

 

Con riferimento alla Disciplina Comune, dal 1° giugno 2022, l’ipotesi di accordo prevede l’abolizione della prima categoria, includendo il contestuale passaggio dei lavoratori ivi inquadrati nella seconda. Se il rinnovo sottolinea come tale abolizione consenta la preservazione dell’anzianità di servizio maturata, allo stesso tempo il passaggio non comporta un conseguente (necessario) mutamento delle mansioni del lavoratore. Sul tema, importante è inoltre sottolineare come le parti prevedano, da aprile 2022, l’inizio dei lavori della Commissione Paritetica per la riforma generale della classificazione e l’inquadramento dei lavoratori.

 

L’ipotesi di accordo interviene, inoltre, sulla disciplina del lavoro straordinario, festivo e notturno che viene riformata ed inserita nell’ambito di Disciplina comune, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo così tutte le precedenti previsioni di normativa speciale sul tema. Vengono quindi trattati temi quali percentuali di maggiorazione, distribuzione del lavoro straordinario nell’orario settimanale (con misure massime), e vengono infine unificati i trattamenti della stessa disciplina fra operai ed impiegati.

 

In tema di welfare, è importante sottolineare l’introduzione della procedura per la banca ore solidale, con la quale i lavoratori potranno volontariamente cedere quote di permessi in favore di colleghi con necessità di tempo per assistere i figli che richiedano costanti cure, per le donne vittime di violenza domestica o per altre situazioni di analoga difficoltà. Si delega all’accordo aziendale la normazione della procedura, dell’eventuale partecipazione aziendale, delle modalità dell’esercizio concreto dell’istituto anche tramite permessi aggiuntivi, nonché di altri fattori tecnici.

 

L’ipotesi di rinnovo interviene poi in modo preponderante sugli schemi contrattuali: viene innanzitutto previsto un contratto a tempo determinato con la specifica causale di realizzazione di un percorso misto di formazione e lavoro, espressamente previsto da apposito piano formativo, per tutti i soggetti di età superiore a quella di apprendistato e con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi. Si prevede inoltre la discussione in fase di stesura del contratto e dunque l’inserimento di ulteriori causali.

 

Le parti hanno inoltre innovato la disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante e quella dell’Apprendistato di Alta formazione e di Ricerca, specificatamente per quanto attiene alle modalità di inquadramento e conseguente determinazione della retribuzione. In particolare, per quanto attiene all’Apprendistato Professionalizzante, i lavoratori assunti dal 1 febbraio 2022 verranno direttamente inquadrati nella categoria della qualifica professionale da conseguire; pertanto, viene in aggiunta modificato il sistema di retribuzione, che passa dal sotto inquadramento al criterio della percentualizzazione, suddiviso in tre periodi corrispondenti rispettivamente al 85%, 90% e 95% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire. Similmente viene modificato l’Apprendistato di Alta formazione e di Ricerca.

 

Con riferimento al tema della formazione, viene confermato e rafforzato il diritto alla “formazione continua”, anche con riguardo alle nuove tematiche ambientali e di economia circolare. Si riconosce espressamente come la formazione risponda contestualmente ad esigenze di aziende e lavoratori, poiché aumenta sia la produttività e la competitività aziendale, sia la professionalità dei lavoratori stessi, rappresentando dunque un investimento ed un valore condiviso. Le modifiche alle norme sulla formazione, nello specifico, prevedono un allargamento dei destinatari anche ai lavoratori a tempo determinato (sempre che il contratto abbia durata di almeno 12 mesi), un’elaborazione dei percorsi formativi in collaborazione con le RSU e con un monte ore di 24 ore nel triennio e la possibilità di recuperare le ore non beneficiate nel precedente triennio entro giugno 2022.

 

Inoltre, viene meglio definita la stagionalità, interpretata come attività caratterizzata dalla ricorrente intensificazione dell’attività lavorativa e produttiva in determinati e limitati periodi dell’anno, in ogni caso non superiori ai 6 mesi. Secondo tale definizione, il rinnovo in ogni caso demanda alle RSU e alle Direzioni aziendali la determinazione delle specifiche attività stagionali.

 

Le parti confermano infine l’impegno, entro la data di firma del rinnovo, a definire tramite una Commissione paritetica un quadro normativo sul tema del lavoro agile.

 

Valutazione d’insieme

 

Le discipline economiche e normative introdotte dall’ipotesi di accordo si pongono in linea con la generalità degli altri contratti collettivi recentemente oggetto di rinnovo. Nonostante gli iniziali momenti di tensione in trattativa, si sono perlopiù recepite le principali novità normative del CCNL metalmeccanico, sottolineando in particolar modo l’importanza, sempre crescente della formazione del lavoratore per una maggiore professionalità dello stesso nonché per garantire la competitività aziendale.

 

Le parti, in ogni caso, si impegnano a procedere nella consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati entro il 31 gennaio 2022, così da procedere alla sottoscrizione formale dell’accordo e a concludere la definizione di alcune norme, così da dare piena efficacia ed esigibilità all’intera disciplina.

 

Sara Prosdocimi

ADAPT Junior Fellow

@ProsdocimiSara