Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/131 – Il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica: verso una cultura inclusiva nei luoghi di lavoro

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 7 novembre 2022, n. 38

 

Contesto del rinnovo

 

Nella serata di lunedì 10 ottobre è stato siglato l’accordo tra Filcams, Fisascat e Uiltucs e le Associazioni datoriali artigiane per il rinnovo del CCNL del comparto Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere. L’intesa raggiunta ha messo fine a un vuoto contrattuale di oltre 75 mensilità e ha evidenziato la volontà delle associazioni artigiane e del sindacato di categoria di confermare il valore delle relazioni industriali nella gestione delle dinamiche occupazionali e retributive del settore, anche nell’attuale congiuntura economica negativa. La sottoscrizione dell’accordo, che interessa 130mila lavoratrici e lavoratori occupati in circa 55mila imprese, è giunta a seguito della grave crisi del settore causata dall’emergenza pandemica che ha messo a dura prova la sopravvivenza delle imprese e, conseguentemente, ha apportato gravi difficoltà nel mercato del lavoro del comparto.

Nel rispetto dell’Accordo interconfederale sul modello contrattuale dell’Artigianato, anche il contratto appena siglato scadrà il 31 dicembre 2022, data entro la quale le Organizzazioni sindacali si impegneranno a presentare una nuova piattaforma per il rinnovo.

 

Parte economica

 

Per quanto concerne la parte economica, le principali novità riguardano un aumento di 100 euro sui minimi tabellari, parametrato sul 3° livello, di cui 70 saranno erogati subito, con la mensilità di ottobre e i restanti 30 con quella di febbraio 2023. Inoltre, verrà riconosciuta anche un’indennità una tantum per coprire il lungo periodo di vacanza contrattuale, di importo pari a 246 euro, versati in tre soluzioni di cui 100 a novembre, 100 a dicembre e i restanti 46 con la mensilità di marzo 2023. Per tutti gli altri livelli, la riparametrazione degli aumenti retributivi è stata definita e riportata nel verbale di accordo del 14 ottobre 2022. Tale importo sarà erogato ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, secondo le modalità previste dall’accordo stesso.

 

Parte normativa

 

Con riferimento alla parte normativa, all’art. 22 è stata riscritta la disciplina relativa al contratto a termine, la quale recepisce quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015. Si è dunque proceduto a diminuire la percentuale di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e la durata massima del contratto, passata da 36 a 24 mesi, prevedendo l’inserimento di una causale stabilita dalla legge per i contratti eccedenti i 12 mesi e, solo per proroghe o rinnovi, dall’ulteriore causale prevista dall’accordo, riguardante le «esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale». In aggiunta al periodo massimo, è stata inoltre introdotta la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare con il supporto dell’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente. Sempre sul tema dei contratti a termine, per quanto riguarda la successione degli stessi, l’accordo ribadisce la regola generale secondo cui il periodo c.d. di raffreddamento fra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata non superiore ai 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine oltre i 6 mesi. Fanno eccezione le assunzioni a tempo determinato attuate per sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In questa ipotesi, quindi, in deroga alla norma di legge, è possibile concludere i successivi contratti a tempo determinato senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.

 

All’art. 25, l’apprendistato professionalizzante è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto stabilito dall’accordo precedente del 2014, confermando i precedenti gruppi e le durate dei periodi di apprendistato per le diverse qualifiche professionali. L’unico aspetto di novità è inerente all’aggiornamento dei riferimenti normativi del D. Lgs. n. 81/2015 relativi all’utilizzo di strumenti di flessibilità nell’ambito del rapporto di lavoro part-time.

 

Le novità principali dell’accordo sul piano normativo riguardano tuttavia l’inserimento di alcuni nuovi articoli che, con l’obiettivo di prevenire e diminuire le discriminazioni, evidenziano la necessità di promuovere una cultura maggiormente inclusiva nei luoghi di lavoro. In particolare, agli artt. 61 e 61 bis è stato introdotto il recepimento della Convenzione ILO 190 per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, con la previsione di specifiche misure sul punto. Oltre a corsi di formazione e interventi informativi finanziati da Fondartigianato per incoraggiare la dignità e la libertà della persona nel settore, la donna vittima di violenza potrà disporre di 90 giorni di permessi non retribuiti in aggiunta ai 90 giorni di congedo previsti per legge. La lavoratrice avrà inoltre diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa, potrà presentare richiesta di trasferimento presso un altro salone o negozio della stessa categoria e chiedere l’esonero dai turni disagiati per un periodo di un anno.

In aggiunta, è stato aggiornato l’art. 32 nel quale viene integralmente riportata la normativa legale in essere in materia di congedo di maternità, congedo di paternità obbligatorio per un periodo di 10 giorni lavorativi, congedo parentale indennizzato in applicazione alla recente normativa e permessi per assistenza al figlio usufruibili nei primi tre anni di vita. Si evidenzia dunque come l’obiettivo delle normative europee e nazionali di perseguire un’unificazione e un aiuto effettivo ai lavoratori–genitori, sia stato recepito anche all’interno del CCNL Acconciatura ed Estetica.

 

L’ulteriore novità fa riferimento all’art. 44 il quale, in applicazione della Legge n. 76/2016, stabilisce l’applicazione delle disposizioni contrattuali che regolano il congedo matrimoniale anche alle parti dell’unione civile, prevedendo che le disposizioni contenenti le parole “coniuge/coniugi” o termini equivalenti, trovino applicazione anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

 

Infine, si segnala l’estensione dell’articolato contrattuale dedicato ai lavoratori tossicodipendenti e ai loro familiari anche a quanti vivono condizioni di dipendenze psicotrope, alcoliche e ludopatiche e che seguano programmi terapeutici e riabilitativi.

 

Parte obbligatoria

 

Per quanto riguarda infine la parte obbligatoria, le Parti, con l’obiettivo di debellare il lavoro nero e sommerso, presente da anni nel settore, hanno convenuto di avviare i lavori dell’Osservatorio nazionale di Settore che dal prossimo mese di dicembre sarà impegnato nella valutazione dei problemi inerenti in particolare le tematiche dell’illegalità e dell’abusivismo della professione. Si evidenzia infatti come la funzione dei settori dell’acconciatura e dell’estetica anche nelle dimensioni aziendali minime, sia tale da necessitare di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese. Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali hanno dunque concordato sull’esigenza di individuare politiche congiunte di sviluppo di Settore che, approfondendo le problematiche che investono la categoria e sviluppando un sistema organico di relazioni sindacali, siano finalizzate a un miglioramento dei livelli occupazionali e a garantire lo sviluppo dell’intero Settore.

 

È stato inoltre ribadito dalle Parti che il presente CCNL debba essere individuato come un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Le parti hanno dunque concordato sulla corretta applicazione dell’accordo in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese destinatarie di tale accordo.

 

Da ultimo, in relazione alla contribuzione alla bilateralità, è stato recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 con decorrenza 1° ottobre 2022. Dalle competenze di ottobre 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (EBNA) pari ad euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell’imponibile previdenziale per FSBA.

 

Valutazione d’insieme

 

La lunga fase di carenza contrattuale si è chiusa con un rinnovo che, nonostante non sia stato portatore di cambiamenti di ampia portata, è stato capace di fornire un incremento salariale tangibile nell’immediato, di recepire l’evoluzione normativa in termini di flessibilità aziendale e di bilateralità settoriale e apprendistato professionalizzante e soprattutto di fare propri gli obiettivi di inclusione e tutele nei luoghi di lavoro, dando ampio spazio al contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro.

La sfida che si pone adesso per le parti sociali del settore è quella di dare continuità alla contrattazione, aprendo sin da inizio anno una trattativa che possa portare nei tempi previsti a un contratto rinnovato e che sappia dare un’ulteriore risposta economica a lavoratrici e lavoratori, dimostrandosi capace di seguire tempestivamente l’evoluzione costante delle diverse professionalità che il contratto rappresenta.

 

Elena Zanella

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@e__zanella

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