Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 9 settembre 2024, n. 31

 

Oggetto e tipologia di accordo

 

In data 19 giugno 2024 sono stati sottoscritti una serie di accordi, entrati a far parte degli allegati al più corposo “Patto del buon lavoro” del gruppo Hera S.p.A, relativi al lavoro agile, alla formazione dei dipendenti, al controllo a distanza e alla cybersicurezza.

Questi ultimi disciplinano rispettivamente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile, delineandone i vari aspetti e punti focali; gli obiettivi della formazione aziendale da raggiungere coi piani formativi; l’utilizzo di sistemi di registrazione per il controllo a distanza dei lavoratori e le cautele da adottare per evitare attacchi informatici ed ulteriori problematiche connesse all’informatizzazione.

 

L’obiettivo perseguito dall’accordo è quello di disciplinare analiticamente e in modo descrittivo le attività di lavoro agile per le lavoratrici e i lavoratori, senza trascurarne contemporaneamente l’aspetto formativo della realtà aziendale, del controllo a distanza dei dipendenti e la connessa trattazione della sicurezza informatica a tutela dei dispositivi elettronici e dei dati personali dei lavoratori.

 

Parti firmatarie e contesto

 

All’interno degli accordi succitati si nota come le parti firmatarie siano diversificate. La definizione dei tratti fondamentali della prestazione lavorativa smart all’interno di un accordo nasce dalla richiesta del dipendente di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (denominata dalle parti “remote working”). Tra gli allegati presi in esame, si ritrova un modello di accordo individuale da stipularsi tra dipendente e azienda, il quale dettaglia le condizioni per il lavoro in modalità agile, sulla base delle linee guida individuate all’interno del c.d. “Patto del buon lavoro”.

 

Le parti firmatarie dell’accordo relativo alla formazione sono, invece, le aziende HERA S.p.A., HERA COMM S.p.A., HERA TRADING S.r.l., UNIFLOTTE S.r.l., Inrete Distribuzione Energia S.p.A., Fea S.r.l., Heratech S.r.l. ed Estenergy S.p.A, per le segreterie nazionali di categoria FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA; per le segreterie regionali Emilia Romagna FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FLAEI, FIT – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA e a livello aziendale il coordinamento nazionale RSU del gruppo. Tale accordo sulla formazione nasce dall’esigenza di valutare e adottare piani formativi da presentare a Fon.Coop per la richiesta di un contributo a valere sul conto delle società succitate. Nello stesso contesto rileva un altro accordo sulla formazione tra Herambiente S.p.A ed Aliplast S.p.A. e le segreterie nazionali CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL, le segreterie regionali Emilia Romagna CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FIADEL La RSU Aliplast dello stabilimento di Novara, la RSU Aliplast dello stabilimento di Treviso e le segreterie territoriali di Treviso e Novara, CCNL Gomma Plastica Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil per la presentazione di un piano formativo di gruppo da presentare a valere sulle risorse del conto formazione di Fonservizi.

 

L’accordo sui controlli a distanza è stato stipulato tra Hera S.p.A, Heratech S.r.l, Inrete Distribuzione Energia S.p.A, AcegasApsAmga S.p.A, Marche Multiservizi S.p.A e il coordinamento Nazionale RSU settori gas-acqua ed elettrico del Gruppo Hera e le segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA. L’esigenza della stipulazione di tale accordo deriva dall’attività lavorativa posta in essere dagli operatori dei call center delle aziende firmatarie da cui può, conseguentemente, derivare il controllo a distanza dei lavoratori.                                                                                                                                 L’accordo sulla sicurezza informatica, invece, è stato firmato dal Gruppo Hera e dalle organizzazioni sindacali rappresentate dal coordinamento nazionale RSU del gruppo settori gas ed elettrico e dalle segreterie nazionali FILCTEM, FP – CGIL; FIT, FEMCA, FLAEI – CISL; UILTRASPORTI, UILTEC – UIL; FIADEL; CISAL FEDERENERGIA per ridurre i rischi relativi all’utilizzo di account privilegiati e per favorire la compliance aziendale con riferimento alle normative di settore.

 

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

 

Le intese raggiunte hanno delineato i punti qualificanti della prestazione lavorativa in lavoro agile per i lavoratori del gruppo Hera e l’importanza dell’aspetto formativo del dipendente in azienda; legittimato, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori ex art. 4 co. 1, il controllo a distanza dei lavoratori e sottolineato l’importanza della sicurezza informatica non solo per l’azienda, ma anche per gli stessi lavoratori.

 

Analizzando i succitati accordi singolarmente, per ognuno di questi vi sono diversi temi, punti qualificanti ed elementi di originalità che li rendono peculiari. Per quanto concerne l’accordo relativo al lavoro agile, è prevista nel dettaglio la modalità di svolgimento della prestazione che si concretizza nell’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto nel tetto massimo di 8 giorni al mese (elevati a 9 nel caso di mesi composti da 31 giorni). Occorre tuttavia precisare che il tetto massimo di giornate è elevabile nel caso ne facessero richiesta particolari categorie di lavoratori, prevalentemente con esigenze assistenziali o di cura, individuate nel dettaglio dallo stesso accordo. L’accordo disciplina anche il luogo di lavoro della prestazione in remote working, che può essere discrezionalmente scelto dal prestatore di lavoro a patto che sia uno spazio capace di garantire i criteri di sicurezza e riservatezza. Per quanto concerne l’orario di lavoro, il lavoratore può articolare la propria prestazione in orari diversamente distribuiti nell’arco della giornata, previo accordo col proprio responsabile, pur rispettando il normale orario di lavoro alle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile. Al dipendente che svolge la prestazione lavorativa tramite questa modalità è garantito, nei periodi di pausa e riposo, il c.d. diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Per quanto concerne la sicurezza delle strumentazioni in uso al dipendente è fatto divieto di accedere alla rete aziendale attraverso connessioni non protette e che potrebbero minacciare i dati aziendali, i quali sono coperti anche dal dovere di riservatezza che incombe sul dipendente che svolge l’attività lavorativa al di fuori dei locali dell’azienda stessa. Coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017, è inoltre prevista un’informativa annuale contenente i rischi per la salute e la sicurezza, oltre che la tutela contro gli infortuni occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro prescelto, quando tale scelta derivi da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del dipendente di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

Per quanto concerne gli accordi sulla formazione, quello da presentare a Fon.Coop, ha come obiettivo di offrire competenze tecnico-professionali e manageriali ai dipendenti, nonché di sviluppare conoscenze in materia di sicurezza. I lavoratori coinvolti sono 650 di cui 527 uomini e 123 donne, suddivisi in 198 percorsi formativi pari 5297 ore di formazione. L’elemento qualificante dell’accordo in questione concerne l’individuazione del personale soggetto ai corsi, individuato secondo i criteri di: nuova assunzione, mobilità, obblighi normativi, specificità ed evoluzioni organizzative. Invece, il piano formativo da presentare a Fonservizi prevede 202 lavoratori interessati di cui 180 uomini e 22 donne da dividere in 116 percorsi formativi della durata di 916 ore, con una richiesta di finanziamento complessivo di 131.037 euro. I criteri di partecipazione sono analoghi all’accordo sulla formazione precedentemente citato, ma sono diversi gli obiettivi. Infatti, quest’ultimo accordo ha come fine il trasferimento ai dipendenti di abilità tecnico-professionali e competenze informatiche.

 

Il tema del controllo a distanza dei lavoratori del gruppo Hera è stato affrontato con la stipulazione di un ulteriore accordo, che si occupa di definire l’installazione presso il telecontrollo e call center tecnico Heratech di Forlì, presso il call center tecnico e centro operativo di INRETE Distribuzione Energia di Modena e presso il centro operativo telecontrollo elettrico di AcegasApsAmga di Trieste di un sistema di registrazione delle chiamate in entrata ed in uscita. I punti salienti dell’accordo in esame riguardano la possibilità di accesso alle registrazioni da parte di figure aziendali autorizzate per necessità di servizio finalizzate a riscontrare, se necessario, l’attività svolta, anche in caso di richieste pervenute dai soggetti esterni (tra cui la magistratura) e di trasmettere copia a questi ultimi; la possibilità di utilizzo in caso di audit interno previa comunicazione alle RSU; l’utilizzo di registrazioni a campione da parte dei responsabili delle unità operative, nel solo ambito pronto intervento servizi regolati da ARERA, per finalità formative relative all’utilizzo delle istruzioni operative, solo in caso di consenso del lavoratore, soggetto a revoca in qualsiasi momento; l’impossibilità, negli eventi formativi collettivi,  di riascoltare la registrazione senza l’ulteriore consenso specifico del lavoratore interessato; il fine della possibilità di riascolto delle chiamate per gli operatori interessati e i loro responsabili, di accrescere le proprie competenze, condividendo l’esperienza che deriva dal riascolto delle telefonate, favorendo così anche il rapporto di fiducia fra l’operatore ed il proprio responsabile e la possibilità per i lavoratori stessi di riascoltare le registrazioni delle proprie telefonate. L’accesso al dispositivo di registrazione è possibile tramite l’utilizzo di una password consegnata ai responsabili delle unità operative delle aziende del gruppo Hera coinvolte. L’ascolto delle registrazioni avviene a seguito di contestazioni o richieste motivate e segue un iter ben preciso (culminante con la redazione di un verbale), delineato espressamente dall’accordo, a tutela della dignità morale del dipendente.

                                                                     

La tematica della cybersicurezza, fortemente legata all’esigenza di controllo a distanza e all’utilizzo di strumentazioni informatiche per svolgere la prestazione lavorativa, è stata altresì oggetto, come citato precedentemente, di un apposito accordo.  Quest’ultimo ha come obiettivo primario l’implementazione di una soluzione di Privileged Access Management, denominato nell’accordo (PAM), che possa rafforzare la sicurezza informatica e la garanzia alla conformità normativa vigente, delle cui variazioni verranno informate le organizzazioni sindacali. Inoltre, introduce la piattaforma CyberArk per la gestione degli account amministrativi, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e di utilizzo improprio dei dati. Alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro potrà accedere, previa apertura di un incidente di sicurezza, solo il personale della struttura ICSM: le stesse saranno inoltre conservate per massimo 90 giorni, salvo casi eccezionali. È inoltre previsto il divieto di utilizzo delle videoregistrazioni succitate ai fini valutativi delle performance dei lavoratori o per l’adozione di misure disciplinari. L’accordo, tramite il sistema PAM, riduce il rischio di attacchi informatici e di violazione dei dati e garantisce la conformità del Gruppo Hera alle normative sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

 

Valutazione d’insieme

 

In conclusione, gli accordi sottoscritti rappresentano un modo efficace per la regolamentazione della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile. L’accordo che si occupa di disciplinare tale prestazione garantisce un equo contemperamento degli interessi tra le parti del rapporto contrattuale. Infatti, il dipendente è tenuto a garantire una prestazione efficiente e rispettosa delle regole come se fosse svolta fisicamente all’interno dei locali aziendali ed il datore di lavoro deve fornire strumentazioni che siano adeguate al rispetto della sicurezza della prestazione lavorativa. Quest’ultima viene ben delineata con un’apposita informativa indirizzata al lavoratore e all’RLS comprensiva della descrizione di tutte le misure idonee ed i comportamenti da mantenere per evitare infortuni e situazioni di rischio che possano riguardare la prestazione di lavoro smart. Altro elemento capace di garantire il rispetto della tutela della sicurezza, nello specifico relativa ai dati personali del lavoratore, è dato dalla sottoscrizione dell’accordo sulla cybersicurezza, il quale stabilisce che l’accesso alle videoregistrazioni delle sessioni di lavoro è consentito esclusivamente al personale della struttura di ICSM (Information & Cyber Security Management) per il tramite di appositi meccanismi di profilazione e gestione puntuale dei ruoli abilitati sulla piattaforma, solo a seguito dell’apertura di un formale incidente di sicurezza a cura di ICSM stesso, di cui ogni 90 giorni la RSU è informata tramite un report relativo agli accessi avvenuti. L’accordo sul controllo a distanza, relativo agli impianti audiovisivi installati presso i call center del gruppo Hera, delineando i fini dell’utilizzo delle videoregistrazioni consente sia ai lavoratori di essere tutelati dall’utilizzo indiscriminato delle stesse (l’accordo vieta, per esempio, l’utilizzo per fini disciplinari e sanzionatori) sia all’azienda di regolare la compliance aziendale, soprattutto con riferimento alla disposizione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Gli accordi relativi alla formazione, mirati rispettivamente al trasferimento di competenze necessarie allo sviluppo di abilità tecnico professionali, competenze manageriali e allo sviluppo di competenze informatiche per i lavoratori, consentono di rendere ancora più utile il processo di innovazione aziendale considerando come fondamentale la promozione dello sviluppo di competenze tecniche e specialistiche e della diffusione di una cultura condivisa di responsabilità, crescita dei propri collaboratori e consapevolezza del proprio ruolo.

Non è da sottovalutare, inoltre, come le tematiche affrontate comportano indubbiamente alle parti sottoscrittrici degli accordi una continua attenzione ed un aggiornamento stabile inerente alla regolamentazione della prestazione di lavoro smart e alle conseguenze legate alla scelta di questo modello di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Mattia Maneli

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/227 – Patto del buon lavoro: un’analisi sugli accordi collettivi del gruppo Hera S.p.A