CCNL

Più tutele nella temporaneità, le sfide del nuovo CCNL della somministrazione

Più tutele nella temporaneità, le sfide del nuovo CCNL della somministrazione

Bollettino ADAPT 17 febbraio 2025, n. 7

 

Lo scorso 3 febbraio è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL del settore della somministrazione di lavoro, che disciplina il rapporto tra le Agenzie per il Lavoro e le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione.

 

È sicuramente un contratto collettivo “atipico” in quanto non è la parte economica ad essere quella maggiormente rilevante, ma bensì la parte normativa. Questo perché i lavoratori somministrati, durante la loro missione lavorativa, godono del medesimo trattamento economico dei dipendenti assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Pertanto, non vengono negoziati i classici elementi retributivi in quanto si applicano anche ai lavoratori somministrati le disposizioni dei contratti collettivi dei diversi settori.

 

Questo rinnovo ha interessato diversi istituti contrattuali, caratterizzandosi pertanto non come un accordo di “manutenzione”, ma come intesa profondamente innovativa nel settore.

 

In questa sede mi limiterò ad evidenziare solo alcuni punti, che ritengo contrattualmente più significativi dell’ampio articolato dell’intesa. Sicuramente innovativa, perché credo rappresenti un unicum in tutta Europa, è l’indennizzo in favore del lavoratore nel caso di mancato rispetto del periodo di preavviso per la comunicazione della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato. Innanzitutto, va precisato che già nei precedenti contratti collettivi esisteva una norma che prevedeva l’obbligo, da parte delle agenzie per il lavoro, di comunicare con un preavviso da 5 a 2 giorni la proroga del contratto del lavoratore. Appare tuttavia evidente che una norma di questo tipo, senza una procedura che ne sancisca, l’esigibilità, appare fortemente depotenziata e quindi non prescrittiva. In questi quasi 30 mesi di trattative negoziali, il confronto e la partecipazione attiva dei lavoratori nell’evidenziare la necessità di un intervento sul tema era diventata una discriminante: molte le testimonianze di lavoratrici e lavoratori che, arrivati alle ultime ore del proprio contratto, non sapevano se il giorno dopo avrebbero dovuto presentarsi ancora sul posto di lavoro. Una condizione fortemente provante, sotto il profilo sociale, psicologico, umano, che incide fortemente sulla motivazione e il senso di sé nel proprio lavoro, arrivando, soprattutto quando questa esperienza si ripete ciclicamente, anche alla mortificazione.

 

Con questo rinnovo abbiamo posto un primo tentativo di risposta, ovvero abbiamo previsto un periodo di preavviso della comunicazione della proroga pari a 3 giorni e per i contratti pari o superiori a sei mesi (anche non continuativi, ovvero frutto di precedenti proroghe) nel caso di mancato rispetto di questo periodo deve essere riconosciuto al lavoratore un indennizzo giornaliero pari a 20 euro in fringe benefit (pertanto se la comunicazione della proroga dovesse arrivare all’ultimo giorno l’indennizzo ammonterà a 60 euro). L’altro elemento di forte valore politico e contrattuale che contiene questa misura consiste nel considerare l’agenzia per il lavoro come vero datore di lavoro del lavoratore. Spesso nel rapporto di lavoro in somministrazione l’impresa utilizzatrice assurge impropriamente il ruolo di datore di lavoro essendo il soggetto che gestisce il potere direttivo e autodetermina le proprie esigenze di flessibilità e di organizzazione del lavoro. Pertanto, in molteplici circostanze le Agenzie per il Lavoro, nel concedere troppa libertà alle imprese utilizzatrici, vivono la contraddizione dell’essere il datore di lavoro formale, ma di non essere il soggetto che in ultima istanza assume le decisioni in merito al rapporto di lavoro che le stesse agenzie hanno sottoscritto con i lavoratori. Per questo riteniamo che sia necessario che le agenzie si (ri)approprino di questo ruolo cruciale, perché ne va del profilo qualitativo che uno strumento contrattuale come la somministrazione può esprimere. Tornando sull’istituto del preavviso della proroga, questa norma può essere una leva attraverso la quale le Agenzie per il Lavoro possono esercitare la loro prerogativa di veri datori di lavoro, pretendendo con maggiore incisività il rispetto di una più corretta gestione ed organizzazione della flessibilità da parte delle imprese utilizzatrici. Per ultimo, appare importante rilevare come la profonda modifica di questo istituto introduca anche un elemento economico (seppur indennitario) disciplinato dal CCNL della Somministrazione e non dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, che viene corrisposto durante la missione lavorativa. Questo è pertanto un fattore di forte novità che porta le relazioni sindacali della somministrazione dentro una nuova e inedita fase, tutta da esplorare, soprattutto per come potrà essere implementata, praticata e migliorata questa misura nelle relazioni contrattuali di secondo livello.

 

Daniel Zanda

Segretario Generale FeLSA CISL

@daniel_zanda

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/258 – Rinnovo contrattuale del CCNL Agricoltura Contoterzisti attività agromeccaniche: le novità economiche e normative

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/258 – Rinnovo contrattuale del CCNL Agricoltura Contoterzisti attività agromeccaniche: le novità economiche e normative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Contesto del rinnovo

 

Il 19 giugno 2024, in seguito alla scadenza del contratto avvenuta il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto a Bergamo il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende che operano nel settore delle attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura). Il nuovo accordo valido sia per la parte economica che per quella normativa regolerà il quadriennio 2024-2027.

 

Dai dati dei flussi Uniemens 2023 emerge che il CCNL, avente codice CNEL A051, interessa un settore con un numero medio di lavoratori pari a 3.683. Le trattative per il rinnovo hanno visto il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, mentre per la parte datoriale, l’accordo è stato firmato dalla CAI Agromec.

 

Parte economica

 

L’accordo prevede un aumento complessivo di € 220,00 per il terzo livello (da riparametrare sugli altri livelli), distribuito in quattro tranche nel periodo di vigenza contrattuale: € 80,00 dal 1° giugno 2024, € 60,00 dal 1° giugno 2025, € 40,00 dal 1° giugno 2026 e € 40,00 dal 1° giugno 2027.

 

A partire dal 1° gennaio 2024 il rinnovo introduce un nuovo premio di continuità professionale che riconosce € 50,00 ai lavoratori che raggiungono i 5 anni di anzianità presso la stessa azienda. Questo nuovo premio si aggiunge alle somme già previste dagli scaglioni di anzianità stabiliti nel 2018: € 150,00 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità e € 180,00 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.

 

A sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie l’accordo aumenta i permessi retribuiti annui per la cura dei genitori anziani e l’assistenza ai figli fino ai 12 anni di età in caso di malattia, che passano da 18 a 24 ore.

 

Le novità riguardano anche l’ampliamento delle casistiche per la richiesta di anticipo sul TFR. I lavoratori potranno richiedere l’anticipo anche in caso di danni alla prima casa derivanti da calamità naturali o eventi catastrofici ed estinzione o riduzione del mutuo relativo alla prima casa.

Il CCNL dei contoterzisti in agricoltura prevede, all’articolo 42 e all’allegato 5, un contributo di assistenza contrattuale. Nel rinnovo del 19 giugno 2024 le parti si sono impegnate a rivedere la normativa sul contributo, con approfondimenti tecnici in corso per valutare la possibilità di riscuoterlo tramite una convenzione con l’INPS. In attesa di tale convenzione, è stato deciso di costituire un conto corrente bancario cointestato dalle organizzazioni che hanno firmato l’intesa per raccogliere i contributi. Questi dovranno essere versati trimestralmente o semestralmente entro il mese successivo alla scadenza di ciascun periodo.

 

Parte normativa

 

Altre novità riguardano l’ampliamento del periodo di prova per gli operai, assunti sia con contratto a tempo determinato che indeterminato. L’articolo 7 introduce le nuove durate, che risultano differenziate in base al livello di inquadramento: 12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello, 15 giorni per quelli del 5° e fino a 27 giorni per i livelli superiori, che comprendono il 4°, il 3° e il 2°.

Per gli operai con contratti a tempo determinato, inclusi gli stagionali impiegati all’esecuzione di più fasi lavorative nell’arco dell’anno, si stabiliscono durate non superiori a: 15 giorni per i lavoratori impegnati in mansioni complesse e altamente specializzate (livelli 2°, 3° e 4°), 10 giorni per chi possiede conoscenze tecniche e capacità professionali più specifiche (livello 5°) e 5 giorni per gli operai comuni (livello 6°).

 

All’articolo 8 dell’accodo, con riferimento alla classificazione del personale, si introducono nuove figure nei livelli 4°, 3°, 2° e 1°.  Al livello 4° si inserisce l’operatore specializzato nelle operazioni legate agli impianti energetici. Al livello 3° sono inclusi gli operai che, con adeguata formazione professionale, gestiscono i trattamenti fitosanitari e le operazioni connesse. Per il livello 2°, si includono gli impiegati che, pur operando in condizioni di autonomia esecutiva e con limitata iniziativa, devono possedere competenze tecniche specifiche attestabili con titoli di studio come quello di perito agrario o geometra. Infine, al livello 6° rientrano gli impiegati specializzati nella gestione dei dati informatici raccolti durante le lavorazioni.

 

Sul fronte della gestione dell’orario di lavoro, l’articolo 10 annuncia delle novità che garantiscono una maggiore flessibilità. In particolare, prevede che attraverso specifici accordi è possibile modulare la distribuzione dell’orario lavorativo rispettando un massimo di 48 ore settimanali e un limite di 24 settimane all’anno, su una base di 6 giorni lavorativi settimanali.

 

In materia di assistenza alla prole, si introduce per i lavoratori: 5 giorni di permessi non retribuiti per chi ha figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni, in caso di malattia.

 

Anche il tema della sicurezza sul lavoro riceve un’attenzione particolare. Ai fini dei controlli e delle iniziative sindacali il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si rafforza. Essi devono essere informati di ogni ispezione degli Organismi di Vigilanza e coinvolti nella valutazione dei rischi derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie.

 

Di notevole rilievo è quanto stabilito dall’articolo 29, il quale dispone che “Considerata l’importanza ed il ruolo strategico che la formazione riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, si riconosce il diritto soggettivo alla formazione, favorendo l’accesso di tutto il personale ai programmi di formazione professionale e riconoscendo a ciascun lavoratore un pacchetto di ore di formazione annua”. Infatti, all’articolo 10 è disposto che ai lavoratori che ne facciano richiesta saranno concesse, garantendo comunque il regolare svolgimento dell’attività lavorativa delle imprese, 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare ai corsi di formazione attinenti anche a materie non inerenti alle mansioni svolte. I lavoratori che potranno fruire contemporaneamente di detti permessi non possono comunque superare il 5% del totale della forza occupata. Il lavoratore che usufruisca di tali permessi dovrà documentare l’avvenuta partecipazione al corso formativo.

 

Tra le altre novità normative, sono quelle che interessano le norme in materia disciplinare. Nello specifico si prevede che il lavoratore addetto all’utilizzo delle macchine agricole a cui viene sospesa la patente debba darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Il lavoratore stesso ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né mantenimento di alcun istituto contrattuale.

 

Infine, si aggiorna il sistema di preavviso, includendo esplicitamente nella tabella dei termini anche i lavoratori inquadrati al livello 2°.

 

Parte obbligatoria

 

Tra le novità introdotte nella parte obbligatoria del rinnovo contrattuale vi è quanto disposto dall’articolo 2  in merito alla contrattazione integrativa territoriale, che avrà validità non più triennale, ma quadriennale.
Sempre all’articolo 2 dell’accordo, le parti concordano che non sarà possibile ripetere la negoziazione a livello integrativo per le materie già definite in modo esaustivo nel contratto collettivo nazionale, mantenendo la competenza su tali materie nella contrattazione collettiva decentrata. A tal proposito due sono le eliminazioni che sono apportate: l’eliminazione della materia relativa alla definizione dei casi in cui è ammessa l’assunzione a termine, indicata nella lettera a). e l’eliminazione che riguarda le casistiche in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, nello specifico la voce: “nonché nei casi previsti dalla contrattazione territoriale e con relative modalità”.

 

All’articolo 4 dell’accordo, invece, nella parte relativa alle relazioni sindacali sono elencati una serie di compiti a cui è tenuto il Comitato Nazionale Paritetico. Tra questi c’è il compito di esaminare sia le questioni relative alla previdenza dei lavoratori del settore, coinvolgendo anche gli istituti previdenziali, sia le eventuali controversie collettive che sorgono in merito all’interpretazione e applicazione del presente CCNL.

 

Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed esprimono la volontà comune di verificare, entro il 30 giugno 2025, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa di settore.

 

Infine, con riguardo a quando già richiamato nella parte economica circa il contributo di assistenza contrattuale si precisa altresì che alle parti è concessa la possibilità di istituire il Comitato CAC  del “ comparto agromeccanico ( contoterzismo in agricoltura), formato da un componente ciascuno per Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL e da alemeno due per CAI Agromec che avrà il compito di verificare l’effettiva operatività di quanto previsto dal presente accordo e dalle disposizioni contrattuali in materia e procedere al riparto delle risorse tra le stesse.  Suddetto comitato funzionerà secondo apposito regolamento da redigere entro il 30 settembre 2024, avrà durata di quattro anni e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle Organizzazioni firmatarie. Infine, le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare l’andamento e la corretta attuazione degli impegni assunti con tale accordo.

 

Valutazione d’insieme

 

Nel complesso, il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura) introduce diverse novità sia sotto il profilo economico che quello normativo. L’aumento dei minimi tabellari rappresenta un impegno importante volto a migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori.

 

La possibilità di ricorrere all’anticipo del TFR in caso di danni da calamità naturali o per riduzione del mutuo rappresenta un chiaro segno di attenzione delle parti ad affrontare le difficoltà economiche impreviste che i lavoratori potrebbero incontrare in situazioni maggiore problematicità.

 

Matteo Santantonio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@santantonio_mat

 

Nunzia Tancredi

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/257 – Il nuovo CCNL Edilizia ANIEM: un occhio di riguardo per la formazione

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/257 – Il nuovo CCNL Edilizia ANIEM: un occhio di riguardo per la formazione

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 10 febbraio 2025, n. 6

 

 

Contesto del rinnovo

 

Il 29 febbraio 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dell’industria edilizia e settori affini. Per la parte datoriale ha firmato l’associazione Confapi Aniem, per la parte sindacale hanno firmato le sigle FENEAL-Uil, FILCA-Cisl, FILLEA-Cgil.

La peculiarità dell’accordo in esame deriva dal fatto che lo stesso si è svolto tramite una serie di accordi separati seppur siglati contestualmente dalle parti, contrariamente a quanto avviene ordinariamente con la stipula di un accordo unico.

Il rinnovato CCNL si applica alle imprese svolgenti attività di costruzioni, manutenzioni, completamenti e rifiniture edili, (scavi di fondazione, armature, incastellature, carpenterie, impianti e disarmi di cantieri, ecc.); restauri, scavi archeologici e corredi urbani; costruzioni idrauliche (opere marittime, impianti idroelettrici, ecc.); opere di movimento terra, costruzioni stradali, sotterranee, di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato e, comunque, a tutte quelle imprese che svolgono attività afferenti in modo complementare e/o sussidiario all’edilizia.

 

Parte economica

 

In riferimento alla parte economica, viene modificata la disciplina del fondo Prepensionamento per cui si prevede: un periodo di integrazione al reddito di 24 mesi in aggiunta ai 24 mesi di contribuzione volontaria; un periodo di 48 mesi di contribuzione volontaria nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico; 36 mesi di integrazione al reddito per consentire il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In più, si aggiunge una prestazione integrativa dell’importo Naspi pari al 100% dall’inizio del décalage fino a concorrenza con l’importo massimo previsto. La CassaEdile/Edilcassa erogherà l’integrazione (nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione) dell’intero importo Naspi netto in forma bimestrale e a partire dal bimestre successivo all’inizio del décalage in base alla documentazione fornita dal lavoratore, inerente all’erogazione della prestazione da parte dell’INPS nel bimestre di riferimento. Inoltre, le parti stabiliscono che le risorse accumulate nel fondo saranno utilizzate, fino a esaurimento, in ciascuna cassa edile/edilcassa e che le richieste, una volta esauriti i fondi, dovranno essere inviate al fondo nazionale. Il 70% delle risorse (accantonate al 31.12.2023) del fondo di prepensionamento è destinato all’incremento dell’1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno ai fondi previdenziali con il proprio contributo; questa previsione ha la durata di 3 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il restante 30% delle risorse del fondo viene destinato alle richieste di prepensionamento degli operai.

Il rinnovato CCNL, oltre a intervenire sul tema della previdenza, interviene anche sulla retribuzione.

Per quanto concerne l’ Elemento Variabile Retribuzione (EVR), voce retributiva erogata mensilmente al lavoratore e assegnata come premio al raggiungimento di determinati parametri produttivi dell’azienda, il CCNL premette che ogni impresa possa provvedere a valutare l’incremento della redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione calcolando le ore denunciate in CassaEdile/Edilcassa e prendendo a riferimento il parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica annuale. Tuttavia, fornisce anche alcuni criteri orientativi al riguardo, stabilendo che, nel calcolo degli indicatori succitati, si debba tenere conto dell’azienda nel suo complesso, prescindendo dalle singole unità produttive dislocate a livello territoriale e che, per le aziende con soli impiegati, il parametro delle ore denunciate in CassaEdile/Edilcassa è sostituito con quello delle ore lavorate.

L’erogazione dell’EVR, previo confronto dei parametri sopracitati con il precedente triennio aziendale da parte dell’impresa, è regolata nei seguenti termini: per parametri pari o positivi rispetto al triennio precedente, è erogato defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale; con entrambi i parametri negativi non è erogato; con un solo parametro negativo è erogato nella misura del 50% dell’importo determinato dal livello territoriale. Negli ultimi due casi citati, l’impresa deve rendere un’autodichiarazione all’associazione datoriale territoriale di riferimento e alla Cassaedile/Edilcassa sul mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri, dandone inoltre comunicazione alla RSA/RSU. È da segnalare che per le aziende di nuova costituzione, il succitato calcolo per l’erogazione dell’EVR è effettuato su base annuale o biennale.

 

Parte normativa

 

Il CCNL interviene poi sulla materia dell’apprendistato professionalizzante. Le parti stabiliscono per il contratto di apprendistato professionalizzante che è possibile, ai fini della riqualificazione professionale, assumere lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale ex art. 22 ter d.lgs. 148/2015, oltre ai lavoratori beneficiari di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Il periodo di prova può avere durata massima di 6 settimane e per l’assunzione in prova è richiesto l’atto scritto. I percorsi formativi sono finanziabili tramite fondi paritetici interprofessionali anche tramite accordi con le regioni. I periodi di apprendistato svolti presso altre aziende sono cumulabili per i fini della durata prevista per l’apprendistato e l’apprendista deve documentarne all’atto di assunzione, quelli già compiuti tramite i dati registrati sulla Carta di Identità Professionale Edile (CIPE) o tramite altra documentazione equipollente. Inoltre, per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve documentare anche l’avvenuta formazione con attestazione del tutor nel CIPE o con attestato rilasciato dalla Scuola edile o dall’ente formativo. Per la durata del contratto, il CCNL stabilisce una divisione nei gruppi come seguono: 1° gruppo, di durata 60 mesi, per i lavoratori riconducibili a profili professionali con competenza in materia di salute e sicurezza, tecniche legislative relative all’impresa per lo svolgimento di mansioni richiedenti conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva; 2° gruppo, di durata 51 mesi, per lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive – che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di carpenteria e muratura con capacità interpretativa dei disegni e di esecuzione in autonomia – e per  le lavorazioni artistiche ad elevato contenuto tecnico e professionale; 3° gruppo, con durata di 48 mesi, per lavorazioni esecutive di carattere tradizionale e a medio contenuto professionale; 4° gruppo, di durata 36 mesi, per lavorazioni esecutive di carattere tradizionale e a basso contenuto professionale; per gli impiegati con qualifiche finali di secondo e terzo livello la durata equivale a 48 mesi, per quelli con qualifiche finali di quarto e quinto livello è di 51 mesi; per quelli con qualifiche finali di sesto e settimo livello la durata è di 60 mesi. Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante il livello di inquadramento degli apprendisti diventa del 4° e 5° livello per gli apprendisti operai del 1° gruppo; 3° livello per quelli del 2° gruppo; 2° livello per quelli del 3° e 4° gruppo. Le parti stabiliscono anche l’introduzione di un apprendistato professionalizzante specialistico, con la definizione di un PFI da parte dell’impresa con riferimento a mansioni di elevate qualifiche e con corsi professionalizzanti previsti nel PFI e inclusi nel CFN fruibili gratuitamente; inoltre, il PFI può prevedere per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp corsi professionalizzanti e di aggiornamento entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato. Al termine del periodo di questa tipologia di apprendistato, i livelli di inquadramento sono i seguenti: 4° o 5° livello per apprendisti operai del 1 gruppo sp (al termine dei 54 mesi di apprendistato); 3° o 4° livello per quelli appartenenti al 2° gruppo sp (al termine dei 45 mesi di apprendistato); 3° livello per quelli appartenenti al 3° gruppo sp (al termine dei 42 mesi di apprendistato). È stabilito che, ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale, all’apprendista devono essere erogate non meno di 80 ore medie annue di formazione, che può essere erogata in modalità di affiancamento sul lavoro, aula, e-learning, seminari, testimonianze, esercitazioni ecc. ed è integrabile con ulteriori 120 ore nel triennio. Le ore formative sopra citate possono essere ridotte del 50% se l’apprendista ha un’età pari o superiore a 26 anni compiuti.

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per eventi per cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, l’apprendistato può essere prolungato per una durata pari al periodo dell’evento a patto che sia già in corso da almeno 60 giorni di calendario. La descritta regolamentazione stabilita dal rinnovato CCNL si applica per i contratti sottoscritti dal 1° aprile 2024 mentre quelli stipulati precedentemente a questa data vengono disciplinati dalla contrattazione precedente.

Per la formazione, è stabilito che il Formedil, l’ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro, insieme alle parti sociali, entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo stabilirà un Catalogo Formativo Nazionale con riferimento ai bisogni formativi delle imprese e, a seguito di ciò, tutte le scuole edili dovranno adeguare l’offerta formativa già erogata a quella stabilita dal CFN. Per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile sono gratuiti i corsi di formazione inclusi nel CFN e i corsi in materia di sicurezza sul lavoro, mentre quelli non obbligatori per legge svolti presso il sistema bilaterale edile, possono effettuarsi anche di sabato con esonero per le imprese del relativo versamento in Cassaedile e del pagamento dello straordinario.

È prevista un’aliquota contributiva pari allo 0,20% della retribuzione imponibile da destinare al Fondo per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, istituito al livello territoriale. Il fondo in questione prevede tre tipologie di incentivi economici, tra cui: il primo, variabile da 150 a 500 euro, riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla CassaEdile/EdilCassa competente previo svolgimento di un corso di formazione professionalizzante incluso nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN) o promosso dalla scuola edile territoriale in base alle ore di corso svolte; il secondo, riconosciuto nella forma dell’incentivo precedente, è erogato nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema Cassaedile/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico e secondo gli importi di 40 euro per ogni operaio di 2° livello in organico, 45 euro per ogni operaio di 3° livello in organico e 50 per ogni operaio di 4° livello in organico; il terzo incentivo è relativo a un buono formazione di euro 100 per ciascun operaio da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione non obbligatori inclusi nel CFN e solo in determinati casi elencati dal CCNL. Gli incentivi economici predetti sono riconosciuti al datore di lavoro – che risulti in regola con il DOL – nei limiti non superiori alle percentuali che seguono: 100% per imprese fino a 5 operai; per imprese da 6 a 15 operai, 5 operai più il 50% dei restanti; per imprese da 16 a 50 operai, 10 operai più il 30% dei restanti; per imprese oltre 50 operai, 21 operai più il 20% dei restanti.

Per gli operai che frequentano con esito favorevole almeno un corso presso gli enti del settore, sono assegnati: all’operaio comune con anzianità di almeno 36 mesi e di cui 12 presso lo stesso datore, l’inquadramento di operaio qualificato; agli operai con inquadramento qualificato e con anzianità di servizio di mesi 48 (di cui 12 presso lo stesso datore) l’inquadramento di operaio specializzato.

Le parti stabiliscono anche un’aliquota contributiva specifica dello 0,20% destinata al Fondo territoriale per la qualificazione del settore da versare a decorrere dal 01.03.2024 per il finanziamento della formazione per gli operai di primo livello in forza da oltre 18 mesi. Per l’Ente territoriale formazione e sicurezza, la contribuzione da destinare è dello 0,60% con decorrenza dal 01.04.2024, mentre a partire dal 01.01.2025 diventa parti alla misura massima dell’1%.

Inoltre, danno mandato a Formedil di procedere al potenziamento e all’aggiornamento della borsa lavoro e intervengono anche nella creazione di un’apposita anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema. Sempre in ambito di salute e sicurezza, è prevista l’obbligatorietà della formazione gratuita di 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere e l’aggiornamento triennale della formazione di 6 ore in ambito di salute e sicurezza per i lavoratori. Tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema degli enti bilaterali del settore saranno contenuti nella Carta di identità professionale edile (CIPE) rilasciata dalle Casse edili/ Edilcasse.

 

Parte obbligatoria

 

Nell’ambito dell’apprendistato, le parti si fanno carico di: istituire una commissione per lo studio e l’aggiornamento sulla disciplina dell’apprendistato; demandare alle organizzazioni locali relative alla provincia autonoma di Bolzano la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Inoltre, è istituita una commissione per la bilateralità, le cui attività decorreranno dal 21 marzo 2024.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL esamina in dettaglio vari aspetti rilevanti per il settore dell’edilizia, con un occhio di riguardo verso la formazione continua e la regolamentazione dell’apprendistato. Questi elementi di attenzione lasciano intendere quanto sia importante l’aspetto formativo in un settore come l’edilizia, soprattutto per le caratteristiche dell’attività lavorativa. Pur risultando complesso e articolato in alcune sue parti, il CCNL appare orientato a sostenere sia le esigenze economiche che quelle di sviluppo professionale, mirando a un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle opportunità di crescita per i lavoratori del settore.

 

Mattia Maneli

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/255 – Il rinnovo per i dirigenti delle imprese cooperative

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/255 – Il rinnovo per i dirigenti delle imprese cooperative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 10 febbraio 2025, n. 6

 

Contesto del rinnovo

 

È stato firmato, in data 12 luglio 2024, da Legacoop e A.G.C.I. con CGIL, CISL, UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di azienda dipendenti di imprese cooperative (cod. CNEL V032). L’accordo – che interessa 287 società cooperative e 944 dirigenti (dati archivio CNEL, 2023) – giunge dopo un decennio circa di attesa, se pensiamo che l’ultimo rinnovo fu siglato a settembre 2013 e successivamente si contano solo alcuni accordi in materia di assistenza sanitaria integrativa (29 ottobre 2015, 24 settembre 2019, 7 novembre 2022).

 

L’accordo ha decorrenza il 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026.

 

Parte economica

 

Il principale elemento di interesse del rinnovo è costituito, anche a fronte del periodo di vacanza contrattuale, dalla revisione della retribuzione globale del dirigente. Ai sensi del nuovo art. 6 del CCNL, la retribuzione base conglobata lorda mensile è pari ad euro 3.690 lordi. A questa si aggiungono 309,87 euro a titolo di indennità dirigenziale mensile, che potrà essere incrementata sulla base di criteri connessi al ruolo come il livello di responsabilità, la competenza tecnica, la complessità delle funzioni o della struttura organizzativa.

 

Lo stesso accordo prevede poi incrementi della retribuzione base conglobata per il triennio di vigenza, arrivando a gennaio 2026 ad euro 4.990 lordi.

 

Al fine di attenuare l’impatto economico sulle società cooperative è inoltre espressamente previsto un meccanismo di assorbibilità degli aumenti del triennio, sia nel caso di concessione a titolo di acconto o anticipazione sui futuri aumenti, sia nel caso di prevista assorbibilità in generale.

 

A copertura del periodo gennaio 2015 – dicembre 2023 è prevista poi l’erogazione di una somma una tantum per i soli dirigenti già in forza al 31 dicembre 2023 ed in azienda al 12 luglio 2024 pari ad euro 2.000, in due tranche. La somma, per espressa previsione di contratto, non concorre al computo del TFR (ex art. 2120, co. 2 c.c.) né di altri istituti contrattuali o di legge.

 

Infine, con una modifica all’art. 31, l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa ai pensionati è assicurata sia ai titolari di pensione di vecchiaia, anzianità ed anticipata, ma anche a soggetti collocati in isopensione (si nota infatti il rinvio all’art. 4, co. 1, l. n. 92/2012).

 

Parte normativa

 

Altre disposizioni oggetto di modifica sono:

– il preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 20), fissato in 7 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino ai 4 anni compiuti e ulteriori 15 giorni di calendario per ogni anno successivo compiuto di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi di preavviso;

– disciplina del licenziamento del dirigente, con definizione delle mensilità (escluse le quote variabili) da corrispondere a titolo di indennità supplementare.

 

Parte obbligatoria

 

Infine, all’Allegato C al contratto è previsto come sarà trattenuto, al dirigente, con la retribuzione di settembre 2024, un importo pari ad euro 150 a titolo di «quota una tantum per contratto e servizi contrattuali, salvo manifesta volontà in contrario» (principio del silenzio assenso).

 

È impegno delle parti, assunto con apposita nota a verbale, procedere (entro il 31 dicembre 2024) alla stesura del testo consolidato, recependo sia il presente rinnovo che le intese succedutesi nel tempo in materia di assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare.

 

Valutazione d’insieme

 

L’accordo si caratterizza, perlopiù, per l’adeguamento del trattamento economico del dirigente, non rinvenendo ulteriori novità sul piano normativo ed obbligatorio del CCNL che comportino valutazioni d’insieme di rilievo.

 

Marco Menegotto

Ricercatore ADAPT Senior Fellow

@MarcoMenegotto

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/254 – Il rinnovo del CCNL Dipendenti Agenzie Marittime: aumenti retributivi, flessibilità e tutela delle categorie vulnerabili

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/254 – Il rinnovo del CCNL Dipendenti Agenzie Marittime: aumenti retributivi, flessibilità e tutela delle categorie vulnerabili

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 3 febbraio 2025, n. 5

 

Contesto del rinnovo

 

Il 13 Settembre 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi. L’accordo di rinnovo di durata triennale è stato sottoscritto, dopo la sua scadenza il 31 Dicembre 2023, per parte datoriale da FederAgenti e per parte sindacale dalle sigle settoriali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

 

Parte economica

 

Per quanto riguarda la parte economica, l’accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo, calcolato con riferimento al 4° livello, pari a €200 totali, da erogarsi in quattro tranche suddivide in: €75 dal 1° settembre 2024, €45 dal 1° settembre 2025, €40 dal 1° gennaio 2026 e €40 dal 1° settembre 2026.

 

A tale somma si aggiungono €300 complessivi una tantum, erogati in due soluzioni pari a €150 l’una da erogarsi, la prima, il 1° gennaio 2025, e la seconda, il 1° gennaio dell’anno successivo. Il contratto prevede, inoltre, l’erogazione annuale di €60,00 a titolo di welfare, prevista dal precedente rinnovo ma cristallizzata e anticipata al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2025. Per le società prive di piattaforma welfare, l’erogazione viene corrisposta mediante erogazione di ticket compliments. Infine,con decorrenza dal quarto trimestre 2024, l’importo versato a favore della cassa mutua viene aumentato di €5 mensili.

 

Parte normativa

 

In merito alla parte normativa, l’accordo in esame apporta innovazioni rispetto al precedente CCNL in ambito di formazione; diritti e doveri; lavoro agile.

 

Con riferimento alla formazione professionale, il CCNL riconosce ai lavoratori il diritto a 20 ore di formazione all’anno, da svolgersi durante l’orario di lavoro ed erogate dall’Ente bilaterale nazionale. Le aziende devono, inoltre, organizzare campagne di formazione per prevenire e contrastare comportamenti indesiderati come discriminazioni, violenze e molestie sessuali, psicologiche e morali.

 

Per tutti i lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale è prevista invece la possibilità di utilizzare le 20 ore per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale, con un costo massimo di € 500,00 a carico del datore di lavoro.

 

Il rinnovo del CCNL definisce, inoltre, nuove disposizioni dedicate a materie quali la tossicodipendenza e l’etilismo.

 

Per quanto riguarda il primo tema, si riconosce il diritto al mantenimento del posto di lavoro durante il trattamento riabilitativo del lavoratore per un massimo di 12 mesi, pur tuttavia prevedendo che in tale periodo il lavoratore non abbia diritto a ricevere retribuzione e sospenda lo svolgimento della mansione a rischio. Ulteriori disposizioni riguardano i lavoratori familiari di tossicodipendenti, che possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.

 

Sul tema dell’etilismo, il rinnovo prevede invece che al lavoratore assunto a tempo indeterminato con etilismo accertato possa essere concesso un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per un massimo di tre mesi, per partecipare a programmi terapeutici e riabilitativi. Anche in questo caso, il periodo di aspettativa viene considerato come interruzione del servizio, dunque senza diritto a retribuzione né decorrenza di anzianità. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa, l’azienda può ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

Le parti firmatarie dedicano, inoltre, una sezione corposa alla tutela delle persone disabili tramite la definizione dei permessi retribuiti fruibili dal lavoratore/trice. Si afferma, in aggiunta, il diritto del lavoratore genitore di un minore con handicap a ricorrere a vari strumenti, tra cui il periodo di astensione facoltativa al lavoro o la richieste di permessi giornalieri retribuiti, che variano a seconda di vari elementi quali età del/la figlio/a; grado di parentela. Tra i diritti dei lavoratori genitori e lavoratori con handicap si sottolinea anche la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio o a quello della persona da assistere.

 

Importante novità è, inoltre, quella introdotta all’art. 55 in merito al lavoro agile/smart working, con il fine di favorire l’implementazione di nuovi modelli di lavoro agile in coerenza con le specificità aziendali e non modificando il normale orario di lavoro applicato alla lavoratrice/al lavoratore qualsiasi sia la modalità di lavoro applicata. Nello specifico, si afferma che lo smart working viene considerato una modalità volontaria di lavoro che può svolgersi sia in sede che da remoto, con flessibilità organizzativa per migliorare la conciliazione vita-lavoro. Il rinnovo prevede, inoltre, il diritto alla disconnessione al termine dell’orario di lavoro, così come si permette il riconoscimento dei buoni pasto e altre forme di welfare anche per le giornate lavorative in modalità agile.

 

Si delineano inoltre le materia oggetto della contrattazione di II livello, tenendo conto delle necessità organizzative aziendali. Tra queste citiamo: la definizione delle funzioni aziendali rientranti nel campo del lavoro agile; la percentuale di attività svolte in presenza e da remoto; informative e formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro; la garanzia del sistema dei diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi da parte delle aziende; le modalità di svolgimento del lavoro agile e il rientro in sede del lavoratore per almeno un giorno a settimana o in misura non inferiore al 20% del proprio orario mensile; la corresponsione di buoni pasto e ulteriori misure di welfare di carattere economico.

 

Parte obbligatoria

 

Le parti sociali nel rinnovo del contratto si impegnano a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità, combattendo ogni forma di discriminazione, condividendo la definizione di “violenza e molestie” nel mondo del lavoro, come definita dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla relativa legge di ratifica n. 4 del 2021. In primo luogo, si invitano le aziende a dotarsi della certificazione UNI/PdR 125:2022, legata alla parità di genere. Le parti sottolineano, inoltre, la necessità di tutelare e includere ogni diversità e a tal fine, si impegnano a implementare misure di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (es.: part-time reversibile), e a dare attuazione a progetti di formazione per i lavoratori che rientrano dopo un periodo di congedo (come, ad esempio, progetti per il reinserimento delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri dopo periodi di congedo, per garantire il mantenimento della professionalità acquisita). Al fine di dare attuazione agli obiettivi condivisi, si prevede la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale col compito di: rapporto delle attività svolte, individuazione di principi e tutele per l’inclusione, monitoraggio delle misure e delle iniziative adottate, esaminazione degli andamenti economici e occupazionali a livello settoriale.

 

Per quanto riguarda, inoltre, lo specifico tema della violenza di genere, vengono previste misure specifiche per proteggere le vittime di violenza. Fra queste, si annoverano: congedi retribuiti per un massimo di tre mesi per tutti coloro che partecipano a percorsi di protezione certificati; il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno su richiesta; misure disciplinari a livello aziendale.

 

Interessante, inoltre, l’istituzione di una Commissione Bilaterale Nazionale Paritetica che dovrà esaminare svariate questioni quali la verifica e aggiornamento dell’attuale scala classificatoria dei lavoratori, individuando ed inserendo nuove figure e/o posizioni professionali; l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto a tempo determinato; ed infine l’aggiornamento alla normativa vigente.

 

Valutazione d’insieme

 

Il CCNL in esame presenta numerosi aspetti di novità rispetto al contratto collettivo nazionale precedente, introducendo disposizioni che vanno a migliorare le condizioni dei lavoratori sia da un punto di vista retributivo che di flessibilità del lavoro, regolando il lavoro agile e lo smart working in modo tale da mantenere paritarie le condizioni del lavoro in sede e da remoto anche a livello di welfare e buoni pasto.

 

A ciò si affianca una grande attenzione delle parti sociali su numerose tematiche, dalla tutela dei lavoratori vulnerabili e dei loro parenti, alle tematiche di genere, assimilando ad esempio la Convenzione OIL sulla violenza e molestie. Si giudica positiva in questo senso la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale e i compiti che le parti le hanno affidato, testimoniando una forte volontà di accertarsi che avvenga un cambiamento in favore di una maggiore inclusività e tutela all’interno dei luoghi di lavoro. L’implementazione del compito di ricerca della Commissione in ambito economico e dell’occupazione femminile potrebbe in questo senso fornire una maggiore assicurazione del raggiungimento degli obiettivi che le parti si sono preposte.

 

Emanuele Ligas

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@LigasEmanuele

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/253 – Il rinnovo del CCNL Industria armatoriale: fra aumenti economici e novità normative

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/253 – Il rinnovo del CCNL Industria armatoriale: fra aumenti economici e novità normative

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 3 febbraio 2025, n. 5

 

Contesto del rinnovo

 

L’11 luglio 2024 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale sottoscritto per parte datoriale da Confitarma, la Confederazione italiana armatori, Assarmatori, l’Associazione italiana armatori di rimorchiatori, e Assorimorchiatori, la Federazione italiana armatori di rimorchiatori e per parte sindacale da Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

 

I contraenti hanno rinnovato la parte economica e normativa con decorrenza dal 1° luglio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026, ferme restando le titolarità e le prerogative per ciascuna sezione in capo alle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il contratto.

 

L’accordo segna un passo in avanti per tutto il settore che comprende circa 63.000 marittimi a cui si aggiungono oltre 8.000 addetti di terra, per un totale di oltre 71.000 lavoratori.

 

Parte economica

 

La principale novità dell’accordo guardando alla parte economica riguarda l’incremento dei minimi tabellari, con un aumento complessivo di 202 euro calcolato sul parametro medio, ripartito in tre tranche e suddiviso in 138 euro sul minimo contrattuale e 64 euro come Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR). Gli incrementi saranno erogati in modo progressivo a partire da luglio 2024: una prima tranche di 80,80 euro sarà corrisposta a luglio 2024, seguita da un aumento di 60,20 euro a decorrere dal 1° luglio 2025 e da un ulteriore incremento di 60,20 euro a partire dal 1° luglio 2026.

 

È stata inoltre prevista un’indennità una tantum di 380 euro per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici a compensazione del periodo di vacanza contrattuale (gennaio-giugno 2024), suddivisa in due tranche pari a 200 euro, erogati a luglio 2024, e 180 euro, corrisposti a luglio 2025.

 

Sempre per quanto riguarda l’aspetto economico, l’aliquota del contributo mensile al Fondo Priamo per la previdenza complementare a carico dell’azienda viene incrementata al 2,5%, mentre resta invariata quella a carico del lavoratore, fissata all’1%.

 

Le parti concordano, inoltre, sull’introduzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo modalità specifiche definite congiuntamente, alla totalità dei lavoratori soggetti al CCNL. Tale sistema sarà finanziato dalle aziende con un contributo mensile di 16,50 euro per ciascun lavoratore, pari a 198 euro annui. Per la definizione delle caratteristiche dello strumento e per armonizzarlo con eventuali forme di assistenza sanitaria già esistenti, le parti concordano di istituire un tavolo tecnico composto dai soggetti firmatari il CCNL, con l’obiettivo di completare i lavori entro gennaio 2025. In ogni caso, a partire da gennaio 2025, qualora la copertura sanitaria integrativa non fosse ancora operativa, le imprese accantoneranno in ogni caso mensilmente l’importo previsto, in attesa di definire congiuntamente la sua destinazione. Si precisa inoltre che, nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello prevedesse già forme di assistenza sanitaria integrativa, questa disposizione di primo livello possa essere compatibile e cumulabile con quelle preesistenti, previa definizione di specifiche armonizzazioni contrattuali a livello aziendale.

 

Infine, salvo diversi accordi definiti nelle singole sezioni contrattuali, le parti concordano che la percentuale dell’elemento perequativo, già previsto o introdotto con il rinnovo del CCNL nelle relative sezioni contrattuali, sarà incrementata al 3% a partire dal mese di luglio 2024.

 

Specifiche innovazioni vengono poi inserite nelle singole sezioni che compongono il CCNL. Per quanto riguarda la prima sezione del CCNL per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 T.S.L. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 T.S.L. e inferiori a 3.000 T.S.L. o 4.000 T.S.C. si rinnova infatti la disciplina sull’indennizzo per mancata chiamata all’imbarco. In particolare, in caso di mancata chiamata al termine del periodo di riposo, al marittimo viene riconosciuto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo. La franchigia è ridotta da 30 a 18 giorni e, trascorso il 18° giorno, viene corrisposto un importo pari al 50% dell’indennità di preavviso. Per ogni successivo periodo di 15 giorni di mancata chiamata all’imbarco, l’importo è incrementato del 10% dell’indennità di preavviso, fino a raggiungere un massimo dell’80%. Si specifica che tale indennizzo non avrà alcun riflesso, né diretto né indiretto, su altri istituti economici previsti dal contratto collettivo. Per beneficiare di tale indennizzo, il marittimo deve aver comunicato per iscritto la propria disponibilità all’imbarco prima della conclusione del periodo di riposo e non deve aver prestato servizio presso un’altra impresa armatoriale durante il periodo di mancata chiamata. Sono esclusi dal calcolo del periodo che dà diritto all’indennizzo i giorni di malattia, infortunio o quelli comunque indennizzati da enti assicurativi.

 

Si specifica, inoltre, che l’indennizzo non si applica ai marittimi iscritti ai Turni Particolari di Riserva o alle Liste Stagionali, salvo che non siano previsti accordi di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

 

Ancora, le parti sociali riconoscendo che, in alcune aziende, in particolare quelle con servizi stagionali, sono stati sottoscritti accordi di secondo livello finalizzati ad ampliare la base occupazionale o a ottimizzare l’organizzazione del lavoro e di come tuttavia, tali accordi potrebbero risultare non allineati alla nuova disciplina prevista dall’articolo 60, commi 3, 3 bis e 3 ter, concordano che le modifiche all’articolo diventeranno applicabili a partire da nove mesi dopo l’entrata in vigore della relativa Sezione.

 

Sempre relativamente alla Sezione 1, si rinnova inoltre la disciplina relativa all’indennità di navigazione che viene estesa anche alla qualifica di Giovanotto e Garzone.

 

Anche per quanto riguarda la terza sezione del CCNL per l’imbarco dei comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 TSL dell’armamento nazionale, si rinnovano le discipline già richiamate per la sezione 1.

 

Numerose sono invece le novità relative alla sezione 4, per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri. In primo luogo, viene modificata la disciplina relativa ai compensi per lavoro straordinario, in particolare riconoscendo una maggiorazione del 5% sulle ore eccedenti di riposo compensativo non fruite, da liquidarsi entro il primo trimestre dell’anno solare successivo a quello di maturazione (o comunque al momento della risoluzione del contratto di arruolamento). Con riferimento, invece, all’indennità di navigazione viene diminuito da 12 a 10 anni il periodo necessario per il riconoscimento della maggiorazione del 50% dell’indennità stessa. Ancora, viene aumentata da 0,10 euro a 0,15 euro l’importo riconosciuto al personale che esegue la movimentazione dei bagagli nonché il valore del buono pasto da 7 a 8 euro. Per quanto riguarda infine la sezione 15, viene introdotto un miglioramento del trattamento economico per malattia.

 

Parte normativa

 

Sul piano normativo, il CCNL introduce numerose innovazioni nelle diverse sezioni che compongono il contratto stesso.

 

Per quanto riguarda la sezione 1 già richiamata e similmente la sezione 4, viene unificato il periodo di congedo matrimoniale pari a un totale di 15 gg anche per i sottufficiali e i comuni. Si avvia, inoltre, un comitato paritetico per la revisione di cui all’allegato 1 sul numero dei componenti dell’equipaggio.

 

Con riferimento invece alla sezione 3, si riforma invece la disciplina riguardante il periodo di prova, per il quale viene sanata la mancanza di una previsione contrattuale. Nello specifico si chiarisce che il periodo di prova, della durata massima di 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa, possa essere previsto per il primo contratto a tempo determinato o indeterminato e inizia con la prima partenza su una nave dell’armatore. Si specifica che nel caso in cui un Comandante o Direttore di macchina dovesse essere riassunto entro tre anni dall’ultimo sbarco, con lo stesso grado e su una nave simile, il periodo di prova non dovrà essere ripetuto, salvo che l’imbarco precedente non sia stato interrotto per colpa del lavoratore. Il CCNL prevede inoltre che durante il periodo di prova, sia l’armatore che il marittimo possano risolvere il contratto in qualsiasi porto nazionale, con il pagamento delle competenze maturate. In assenza di comunicazione dell’esito, il periodo di prova si considera superato positivamente, ed è valido per l’anzianità di servizio. Infine, il CCNL amplia per questa sezione la platea delle lavoratrici e dei lavoratori a cui si applica il fondo di assistenza nazionale integrativa marittima FANIMAR con l’estensione da 55 a 65 anni del periodo di fruizione.

 

In relazione all’organizzazione del lavoro, l’articolo 4-bis della sezione 4 introduce invece una nuova interessante disciplina che prevede che il personale marittimo possa essere impiegato in due modalità: un impiego continuativo per tutta la durata del periodo di imbarco, oppure un’alternanza di giorni di impiego e giorni di ferie e riposo, in costanza del contratto di arruolamento (ad esempio, cicli lavoro/riposo 2:1 o 1:1). A seguito di queste modifiche, sono quindi stati aggiornati alcuni istituti, come le ferie, il periodo di riposo nel regolamento dei Turni Particolari e il periodo di imbarco nel regolamento della CRL.

 

Altra sezione fortemente innovata è la sezione 11, per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi. Tra le modifiche più significative, è prevista la possibilità di pubblicare telematicamente l’elenco del personale imbarcato, mentre la composizione numerica complessiva degli equipaggi rimane quella stabilita dalla Capitaneria di Porto (CP). È stata inoltre adeguata la Tabella di Armamento, con la decisione di affrontare a livello nazionale la discussione su come le innovazioni tecnologiche, di rilevante impatto, possano influire sulla composizione degli equipaggi. Ancora, è stata introdotta la possibilità di assumere a tempo determinato, in conformità con le disposizioni del Codice della Navigazione.

 

Si chiarisce, inoltre, la disciplina di cui all’articolo 9 relativo all’orario di lavoro: in particolare, parte datoriale può ora determinare autonomamente una turnistica che superi le 8 ore giornaliere e prevedere una ciclicità nella turnazione superiore alla settimana, ma non può disporre della prestazione lavorativa durante la pausa pranzo, né compensare lo straordinario o prevedere il riposo a bordo, se non concordato a livello aziendale. Salvo il diritto dell’azienda di stabilire le modalità di erogazione del servizio, nel caso in cui venga avviata una trattativa di secondo livello per definire l’articolazione dei turni, si chiarisce che le parti debbano incontrarsi a livello locale per esaminare la proposta aziendale di organizzazione del lavoro. Qualora non si raggiunga un accordo entro 5 giorni, ciascuna delle parti avrà poi la possibilità di deferire la questione a una commissione paritetica, che esaminerà la materia a livello nazionale.

 

Vari sono gli altri temi toccati dal rinnovo: in relazione alle ferie, è stato introdotto l’obbligo di pianificare almeno due settimane consecutive, mentre per la risoluzione del contratto di imbarco il preavviso è stato esteso da 2 a 7 giorni in caso di dimissioni. Inoltre, a partire da settembre 2025, le aziende dovranno predisporre corsi gratuiti per il rinnovo dei certificati professionali (articolo 37 ter) i cosiddetti corsi di “refresh”.

 

Infine, viene modificata la sezione 15 del CCNL riguardante il personale di terra, uffici e terminal delle società di navigazione che operano con armamento privato. In particolare, viene istituito un gruppo di lavoro per valutare l’aggiornamento dei profili professionali di cui all’art. 4, viene aggiornata la disciplina del contratto a termine e viene stabilita disciplina del lavoro agile (Allegato 7).

 

Parte obbligatoria

 

Al di là delle disposizioni economiche e normative, il rinnovo introduce per il settore una dichiarazione comune su diversità e inclusione, violenza di genere, e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda diversità e inclusione, le Parti si impegnano a garantire a ciascuna persona la libertà di esprimere la propria opinione, praticare il proprio credo religioso e vivere la propria identità di genere, promuovendo misure inclusive e lottando contro qualsiasi comportamento vessatorio o discriminatorio. In tema di violenza di genere, le Parti ripudiano ogni forma di violenza e discriminazione e concordano sull’adozione di misure per prevenire e reprimere atti di umiliazione, intimidazione o prevaricazione, sia in presenza che da remoto. È previsto anche un congedo retribuito per chi intraprende un percorso di protezione dalla violenza di genere, con la possibilità di trasformare il contratto da tempo pieno a tempo parziale.

 

In merito invece alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti concordano sull’importanza di applicare rigorosamente le normative nazionali e sovranazionali e promuovere una cultura della sicurezza. A tal proposito, viene prevista una campagna di sensibilizzazione e l’istituzione di un tavolo di confronto sugli aggiornamenti normativi e per incentivare la consapevolezza dei lavoratori sulla sicurezza, con particolare attenzione al principio dello “stop work authority” nel lavoro marittimo e al rafforzamento del ruolo degli RLS e dei safety meeting a bordo.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico per l’industria armatoriale segna un passo significativo per il settore, introducendo rilevanti innovazioni economiche e normative. Tra i principali interventi, l’accordo prevede aumenti dei minimi tabellari, il riconoscimento di un’indennità una tantum e l’introduzione di nuovi strumenti come l’assistenza sanitaria integrativa. Sul piano normativo, sono state armonizzate alcune discipline trasversali alle numerose sezioni, come il congedo matrimoniale, e introdotte novità riguardanti, fra gli altri temi, l’organizzazione del lavoro e i periodi di prova. Ancora, aspetto centrale affrontato dal nuovo CCNL è il consolidamento della cultura della sicurezza, perseguito attraverso il confronto sistematico con il sindacato, e che ricomprende il riconoscimento del principio Stop Work Authority, che permette ai lavoratori di sospendere l’attività in caso di situazioni di rischio. Fra le numerose parti che compongono il contratto, particolare rilievo assume il rinnovo della sezione rimorchio, il cui impianto contrattuale non veniva aggiornato dal 2003.

 

Le innovazioni introdotte, frutto di una lunga trattativa, rafforzano quindi le condizioni lavorative e rispondono alle specifiche necessità delle diverse sezioni del settore, promuovendo fra l’altro un’armonizzazione tra le parti sociali e una maggiore competitività dell’intero comparto.

 

Sara Prosdocimi

Ricercatrice ADAPT Senior Fellow

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Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/252 – L’accordo ponte ARIS: verso la stipula di un CCNL unico di settore

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/252 – L’accordo ponte ARIS: verso la stipula di un CCNL unico di settore

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

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Bollettino ADAPT 27 gennaio 2025, n. 4

 

Contesto del rinnovo

 

Nella giornata di sabato 24 gennaio 2024, è stata raggiunta un’intesa tra ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e le tre federazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, riguardo la sottoscrizione di un accordo ponte economico applicabile al personale dipendente da CdR e RSA.

L’accordo entra in vigore a partire dal 1° marzo 2024 e rimane in vigore fino al 30 giugno dello stesso anno, è tuttavia destinato a conservare la sua validità fino alla stipula di un nuovo CCNL di settore.

Tale accordo si inserisce nelle more di un rinnovo del CCNL ARIS CdR e RSA, la cui stipula risale al dicembre 2012 ed è giunto a scadenza nell’ormai lontano 2018. Del CCNL di riferimento non faceva altresì parte la federazione FP CGIL, che, invece, entra ora nel sistema contrattuale, rafforzandolo.

Gli attori della rappresentanza del settore, dunque, hanno deciso di rispondere alle ormai improrogabili esigenze del personale dipendente dei Centri di Riabilitazione e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, tramite la sottoscrizione di un testo dal valore temporaneo, destinato ad introdurre novità quasi solamente con riguardo al trattamento economico dei dipendenti.

 

Parte economica

 

Fulcro dell’accordo ponte in esame sono gli incrementi economici predisposti a beneficio del personale dipendente di CdR e RSA.  Viene previsto un aumento mensile lordo che si concretizza nell’attribuzione dell’Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA), quale nuovo elemento del trattamento economico complessivo. L’ERA verrà corrisposto per tredici mensilità in aggiunta alla normale retribuzione in vigore. Per tutti i lavoratori dipendenti non beneficiari del superminimo di cui all’art 56 del CCNL, è prevista la corresponsione di un ERA che varia sulla base della categoria di inquadramento professionale, e che comunque potrà raggiungere un valore massimo di 318,50 euro. È altresì prevista una maggiorazione dell’ERA per il personale inquadrato in specifiche categorie e che ricopre una delle qualifiche espressamente indicate all’interno della Tabella 2 di cui al punto 2 dell’accordo in esame.

Invece, per quanto riguarda il personale beneficiario del superminimo di cui all’art. 56 del CCNL, vale a dire tutti i lavoratori dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del CCNL, è prevista la corresponsione di un ERA del valore di 40 euro lordi mensili, indipendentemente dalla categoria di inquadramento professionale di riferimento e/o dalla qualifica ricoperta.

 

Parte normativa

 

Così come anche definito dalle parti al paragrafo tre delle premesse di cui al presente accordo, avendo voluto redigere un accordo ponte economico, le parti sociali hanno trattato della parte normativa del CCNL in maniera estremamente esigua e del tutto residuale rispetto invece all’attenzione riservata alla parte economica.

Un primo intervento si è avuto con riguardo all’introduzione della possibilità per il personale dipendente di fruire della formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in modalità e-learning.

Secondo ed ultimo intervento sulla parte normativa del CCNL riguarda l’implementazione della disciplina del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal legislatore all’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015 e ss. mm., viene arricchito l’elenco, di cui all’art. 22 del CCNL, delle specifiche causali in virtù delle quali è possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Parte obbligatoria

 

Se, come si è detto, primario interesse sotteso alla conclusione del presente accordo ponte è stata la revisione della parte economica del CCNL, di altrettanta valenza appaiono gli obblighi cui si sono impegnati tanto le organizzazioni sindacali, quanto l’associazione datoriale ARIS.

In particolare, viene espressamente sancito l’impegno delle parti alla sottoscrizione di un contratto collettivo unico di settore che coinvolga le OO.SS. comparativamente e maggiormente rappresentative, e che veda altresì l’impegno e la partecipazione delle “Istituzioni pubbliche competenti”. Va specificato che, allo stato attuale, le due principali associazioni datoriali di settore, vale a dire ARIS e AIOP firmano congiuntamente il CCNL sanità privata riferito al personale non medico, ma hanno due CCNL differenti per quanto riguarda il personale delle case di cura.

 

Valutazione d’insieme

 

Per quanto l’Accordo ponte ARIS rappresenti un passo avanti per le lavoratrici e i lavoratori del settore sanitario dei CdR e delle RSA, si tratta di una soluzione estremamente limitata tanto nei temi affrontati quanto nelle soluzioni messe in campo.

Le migliorie apportate al trattamento economico sono in grado di rispondere solo parzialmente alle difficoltà di un settore che, come riportato nelle premesse dalle stesse parti sociali, “ha visto esponenzialmente aggravarsi la propria situazione economico-finanziaria”.

Nonostante il rinnovo in esame, dunque, a causa dello stallo remunerativo cui sono stati sottoposti i dipendenti dei CdR e delle RSA interessati, e i mancati adeguamenti normativi di valorizzazione delle loro professionalità, sembra che per assicurare migliori condizioni di lavoro ai lavoratori del settore ci sia ancora molta strada da fare.

 

Marta Migliorino

ADAPT Junior Fellow

@martamigliorino

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/251 – Il percorso di transizione digitale in Intesa Sanpaolo, tra nuovi organi bilaterali e ricambio occupazionale

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/251 – Il percorso di transizione digitale in Intesa Sanpaolo, tra nuovi organi bilaterali e ricambio occupazionale

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 27 gennaio 2025, n. 4

 

Parti firmatarie e contesto

 

Il 23 ottobre 2024, il Gruppo Intesa Sanpaolo – maggiore gruppo bancario e primo datore di lavoro privato in Italia con 74mila dipendenti – e le delegazioni sindacali di Gruppo di FABI, First-CISL, Fisac-CGIL, UILCA e UNISIN hanno firmato un accordo di percorso sulla trasformazione digitale.

L’accordo rappresenta una delle tappe fondamentali di un processo che è in corso da tempo all’interno del Gruppo. Il Piano d’Impresa 2022-2025, infatti, identifica la trasformazione tecnologica e il processo di digitalizzazione come uno dei suoi 4 pilastri fondanti: l’innovazione tecnologica viene considerata da un lato come un mezzo per migliorare il servizio nei confronti della clientela, sempre più orientata verso prestazioni bancarie parzialmente o totalmente digitali e, dall’altro, come causa e conseguenza dell’evoluzione nell’organizzazione del lavoro all’interno del Gruppo. Come tuttavia sottolinea il sindacato First-CISL, i primi passi verso la digitalizzazione delle relazioni di lavoro in Intesa Sanpaolo sono stati mossi già nel 2014, con la sottoscrizione del primo accordo in materia di lavoro da remoto (11 dicembre 2014).

 

Gli accordi precedenti

 

Coerentemente con le disposizioni del Piano, dal 2022 ad oggi Intesa Sanpaolo ha stipulato diversi accordi volti a regolare una serie di aspetti attinenti al tema dell’innovazione digitale.

Oltre creazione della banca digitale Isybank (si veda, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici dell’operazione, l’accordo del 19 luglio 2023), si rileva, ad esempio, attenzione per la formazione dei dipendenti (accordo dell’8 dicembre 2021, le cui previsioni sono state integrate dagli accordi del 31 marzo 2023 e del 4 dicembre 2024), anche in relazione ai nuovi ruoli e figure professionali legati allo sviluppo e all’espansione della c.d. “Filiale Digitale” (accordo del 20 aprile 2023). Notevoli, infine, le previsioni dell’accordo del 4 dicembre 2024 in tema di sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori videoterminalisti, che prevedono l’analisi aggregata dei risultati delle visite al fine di mettere in atto programmi e misure volte a migliorare l’ambiente lavorativo e il benessere psicofisico degli stessi lavoratori.

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, invece, è sicuramente necessario citare l’accordo del 26 maggio 2023, che rinnova la regolazione del c.d. smart working/lavoro flessibile – estendendone la possibilità di fruizione nel corso dell’anno – e introduce la c.d. “settimana corta”, ossia un orario di lavoro di 9 ore giornaliere articolato su 4 giorni (per ulteriori informazioni in materia, si rinvia a D. Porcheddu, Smart Working e “settimana corta” in Intesa Sanpaolo: un esempio di “transizione digitale” negoziata, in DRI, 2023, n. 3, pp. 852-861). L’andamento positivo di tali sperimentazioni ha peraltro poi portato Intesa Sanpaolo ad ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo di tali strumenti con l’accordo del 13 giugno 2024.

 

I contenuti dell’accordo del 23 ottobre 

 

L’accordo del 23 ottobre 2024 si inserisce dunque in un contesto di transizione digitale già ampiamente avviato, alcune delle cui tappe fondamentali sono richiamate all’interno delle premesse. Tuttavia, l’accordo introduce un tassello importante in questo senso, regolando il tema del confronto sindacale sulla materia della digitalizzazione e gestendo il ricambio occupazionale.

 

Per quanto concerne il primo punto, all’interno delle premesse dell’accordo viene specificato come, a partire dal mese di luglio del 2024, Intesa Sanpaolo abbia avviato la fase di informazione sul percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Gruppo con l’obiettivo di creare un confronto continuo sul tema con le rappresentanze sindacali. A culmine di tale processo di confronto, le parti condividono la creazione del “Comitato trasformazione digitale”, con il compito di “monitorare gli effetti derivanti dall’evoluzione tecnologica e dalle novità in tema di digitalizzazione nel Gruppo con particolare riferimento all’impatto presso le filiali”. Tale comitato si inserisce tra gli organi di partecipazione del Gruppo, integrando il Protocollo sulle relazioni industriali stipulato il 14 aprile 2021, come primo organo ad hoc sul tema della transizione digitale in Intesa Sanpaolo. Esso ricalca, a livello aziendale, il “Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell’industria bancaria” – previsto al livello nazionale dal rinnovo del CCNL di settore del 23 novembre 2023 (art. 2). Come specificato da Patrizia Ordasso, Responsabile affari sindacali e welfare di Intesa Sanpaolo, il Comitato trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo rappresenta un riferimento aziendale per l’organo al livello nazionale, creato al fine di gestire al meglio l’impatto di tecnologie come l’intelligenza artificiale sulle attività del Gruppo. Tuttavia, deve essere specificato come all’interno dell’azienda esistesse già – sin dal 2007 – un organo deputato alla trasformazione organizzativa del gruppo, il c.d. “Comitato welfare, sicurezza, e sviluppo sostenibile” – il quale negli anni si è occupato di temi fondamentali quali le strategie per l’incremento della produttività e il miglioramento del livello di inclusione dei lavoratori disabili.

 

Il Comitato trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo è composto, per la parte sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria e ulteriori componenti in proporzione alla rispettiva rappresentatività in Azienda. Chiaramente, la composizione è integrata da un’adeguata rappresentanza aziendale.

Da segnalare la previsione secondo la quale, qualora le materie oggetto di discussione da parte del Comitato richiedessero competenze specialistiche, questo potrà essere di volta in volta eccezionalmente integrato da un membro aggiuntivo ad hoc per ogni sigla sindacale. Questa, infatti, ricorda – seppur con le dovute distinzioni – l’art. 80, par. 3 della Legge tedesca sulla co-determinazione, che permette ai consigli di fabbrica, se lo ritengono, di rivolgersi a esperti per la negoziazione di specifiche materie con il datore di lavoro (per maggiori informazioni al riguardo, si veda I. Armaroli, D. Porcheddu, In Germania un nuovo progetto di legge punta a rafforzare la codeterminazione, Bollettino ADAPT 26 aprile 2021, n. 16).

Nonostante il carattere innovativo del Comitato, resta da verificare, in fase di applicazione, la sua integrazione con le procedure ordinarie di interlocuzione sindacale, visto che, come sottolineato da First-CISL, “La contrattazione in Intesa Sanpaolo è continua, e gli incontri si susseguono settimana dopo settimana”. Patrizia Ordasso evidenzia come questo tipo di dialogo continuo con le parti sociali sia molto più proficuo rispetto a eventuali interlocuzioni “spot” nell’occasione dell’apertura di specifiche procedure sindacali, soprattutto in considerazione dell’alto tasso di sindacalizzazione del Gruppo (pari al 75%).

 

L’accordo del 23 ottobre 2024 contiene anche diversi richiami ai temi della formazione, del benessere organizzativo e della sorveglianza sanitaria, disciplinati tuttavia nel dettaglio da accordi differenti (vedi sopra).

Contenuto chiave dell’accordo in esame è invece l’individuazione di criteri e requisiti per 4000 uscite volontarie per pensionamento o accesso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, istituito nel 2014. All’interno delle premesse dell’accordo, infatti, si specifica come, a fronte di un accordo per l’uscita volontaria di 2000 dipendenti del gruppo (sancite nell’accordo del 16 novembre 2021), più di 5000 dipendenti abbiano manifestato volontà in tal senso, con la conseguente esclusione dalla graduatoria stilata in tale occasione di più di 3000 dipendenti.

L’offerta avviata ai sensi dell’accordo del 2024 è rivolta a tutto il personale, compresi i Dirigenti, dipendente delle società italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che applicano il CCNL Credito che al momento dell’attivazione dell’offerta facciano parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Tuttavia, sono individuate condizioni differenti a seconda dell’anno di maturazione del requisito pensionistico, o anche dell’esercizio della c.d. “Opzione donna” o “Quota 100-102-103”.

 

L’accordo poi sancisce che, nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero, alla scadenza di ogni eventuale offerta, superiori al numero indicato, sarà redatta una graduatoria, unica a livello di Gruppo, sulla base della data di maturazione del diritto a pensione, e a parità della data di maturazione del diritto in ragione della maggiore età anagrafica, in cui comunque troveranno priorità disabili gravi o con percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Sottolinea ancora il sindacato che “l’accesso al Fondo di Solidarietà è divenuta una prassi all’interno del settore creditizio, quasi tutte le banche vi ricorrono e con una certa frequenza. La disponibilità di uno strumento in grado di minimizzare le ricadute sociali ha semplificato i fenomeni di fusione e accorpamenti all’interno del settore, standardizzando i criteri relativi alla gestione dei conseguenti esuberi permettendone una gestione ordinata. Al fine poi di ridurre i costi di tali operazioni, le banche favoriscono chi è più vicino alla data di pensionamento in quanto usufruisce per meno tempo delle prestazioni del Fondo.” Pur condividendo in massima parte tale prospettiva, Patrizia Ordasso evidenzia come il Fondo di Solidarietà rappresenti effettivamente uno strumento di flessibilità per i gruppi bancari, che ne usufruiscono sì frequentemente, ma sostenendone i costi per intero.

È fatta salva, tuttavia, la possibilità per la banca di variare la finestra di uscita a seconda del ruolo del dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale.

 

Al fine di bilanciare le uscite programmate, le parti sottoscrittrici dell’accordo condividono che al raggiungimento delle 4000 uscite volontarie previste, Intesa Sanpaolo procederà a 3500 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 2000 a tempo pieno e 1500 a tempo parziale, da realizzarsi tra luglio 2025 e giugno 2028, avendo attenzione alle zone svantaggiate del Paese.

Il numero di assunzioni menzionato rappresenta l’esito di una lunga e complessa trattativa tra Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali, come riferito da First-CISL.

In termini qualitativi, inoltre, dal punto di vista del sindacato si sta verificando una “mutazione genetica” nel personale del Gruppo, poiché le nuove offerte di lavoro appaiono primariamente dirette a ingegneri informatici, mentre le professionalità più “tradizionali” per il settore (legali, ragionieri, economisti) sono considerate meno frequentemente. Ordasso conferma la necessità che all’interno della forza lavoro di Intesa Sanpaolo siano presenti profili professionali differenti dal passato, visti i mutamenti intercorsi nelle attività della banca. A questo proposito, aggiunge che “l’accesso al Fondo di Solidarietà può anche essere considerato come un’alternativa alla riconversione professionale che implica stare al passo con le evoluzioni del settore e con le relative esigenze di formazione continua”.

 

Con riguardo alla generale prospettiva del Gruppo Intesa Sanpaolo in merito alla tematica della transizione digitale, si registrano opinioni differenti tra le rappresentanze aziendali e sindacali. Infatti, secondo First-CISL, “il digitale rappresenta un’eccezionale fonte di risparmio per la banca, ma viene spesso sottovalutata l’importanza della fidelizzazione del cliente, il quale è maggiormente portato all’acquisto di prodotti finanziari complessi se gli viene concesso di stabilire un rapporto con una persona di fiducia”.

Al contrario, Patrizia Ordasso sottolinea che per la transizione digitale di Intesa Sanpaolo sono ingenti gli investimenti operati dal Gruppo, anche per venire incontro alle richieste in tal senso pervenute dalla clientela, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19. La transizione digitale, quindi, rappresenta un’esigenza in termini di competitività. Inoltre, Ordasso specifica come “il rapporto con il cliente rimane comunque incentrato sulla filiale fisica, ma con le agevolazioni tecnico-organizzative portate dalla digitalizzazione. Per esempio, stiamo realizzando la messa a disposizione della piattaforma Isytech – attualmente solo a disposizione di Isybank – all’interno delle filiali fisiche, al fine di consentire anche ai dipendenti attivi in tali sedi di usufruire dei vantaggi che la stessa comporta (es. riduzione dei tempi di lavorazione)”.

 

Valutazione d’insieme

 

L’accordo del 23 ottobre 2024 rappresenta una tappa importante del percorso di trasformazione digitale intrapreso da Intesa Sanpaolo ormai da tempo. Nonostante non abbia ancora preso avvio sostanziale, l’istituzione del Comitato Trasformazione Digitale è sintomo di una spiccata attenzione delle parti sottoscrittrici relativamente alla discussione e alla negoziazione di aspetti rilevanti della transizione al digitale, come ad esempio gli impatti sull’occupazione e le condizioni di lavoro all’interno della banca – attenzione che appare confermata dalle caratteristiche del piano di uscite volontarie e nuove assunzioni oggetto dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e sindacati.

 

Diletta Porcheddu

ADAPT Research Fellow

@DPorcheddu

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/250 – Il tanto atteso rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/250 – Il tanto atteso rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 20 gennaio 2025, n. 3

 

Contesto del rinnovo

 

Dopo 20 anni di vacanza contrattuale, in data 13 novembre 2024 è stata apposta la firma definitiva al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Fondazioni Lirico – Sinfoniche per il triennio 2019 – 2021. Il settore di riferimento ha subito, a partire dal 1996,  rilevanti interventi normativi volti a modificarne la natura, impedendo alla contrattazione collettiva nazionale di svolgere appieno il proprio ruolo. Infatti, l’ultimo Contratto sottoscritto nel settore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è stato siglato nel giugno 2000, rinnovato poi nel luglio 2003 e successivamente, a causa di fattori esogeni, mai più rinnovato.

 

Vari decreti legge o decreti legislativi si sono susseguiti nel tempo, trasformando prima gli enti autonomi lirici con personalità giuridica di diritto pubblico in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, assoggettati al Codice Civile ed alle sue disposizioni transitorie. Con il decreto legge 345 del 2000 sono stati riassegnati lineamenti pubblicistici agli enti in esame; ma sono il decreto legge 64 del 2010, assieme alla pronuncia 153 del 2011 della Corte Costituzionale, che hanno ribadito la qualificazione pubblicistica delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, anche se privatizzate a seguito del decreto legislativo 367 del 1996.

 

La finalità del rinnovo del Contratto in esame è principalmente quella di gestire la vacatio contrattuale riferita al periodo 2019/2021 e, successivamente, avviare un percorso di rinnovo sulla base del triennio 2022/2024, confrontandosi con le dinamiche retributive dei contratti collettivi relativi al pubblico impiego, con la volontà di far fronte alla crescente inflazione, la quale ha reso totalmente inattuali le retribuzioni definite dall’ultimo rinnovo del CCNL in esame.

 

Le riunioni tra le Parti iniziarono già nell’aprile 2023, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso delle procedure previste dall’articolo 2 del decreto legge 64 del 2010, richiese alcune modifiche alle ipotesi di Contratto, effettivamente efficace dal 14 novembre 2024.

 

Le Parti firmatarie del rinnovo in esame sono, da una parte l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (ANFOLS) coadiuvata dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) come previsto dal decreto legge 64 del 2010; dall’altra parte la Segreteria nazionale SLC – CGIL, la Segreteria nazionale FISTEL – CISL, la Segreteria nazionale UILCOM – UIL e la Segreteria nazionale FIALS – CISAL.

 

Parte economica

 

Il focus del rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019 – 2021 è incentrato sulla parte economica, cercando di far fronte al contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravato dalla pandemia, dovendo fronteggiare un panorama frammentato con le Fondazioni sospese in un limbo tra natura pubblicistica e privata.

 

L’articolo 1 prevede un incremento del 4% dei minimi retributivi del CCNL in vigore in materia, con decorrenza da gennaio 2024; mentre l’articolo 2 intende individuare una misura economica transitoria e satisfattiva del periodo di vacanza contrattuale, esclusivamente per il triennio 2019 – 2021, la quale viene denominata una tantum contrattuale. Quest’ultima è corrisposta in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 30 novembre 2023, stante l’aumento che avrebbe dovuto interessare il triennio 2019 – 2021. Possono accedere alla misura economica anche i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato purché siano in forza alla data del 30 novembre 2023 oppure abbiano svolto almeno 115 giornate valevoli ai fini contributivi (anche non consecutive) nell’anno 2023 alle dipendenze della Fondazione tenuta all’erogazione e abbiano svolto, durante il triennio 2019 – 2021, almeno 100 giornate lavorative valevoli ai fini contributivi. Gli importi definiti dalle Parti verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il triennio 2019 – 2021, mentre in relazione ai salti di livello avvenuti durante il triennio sopra citato l’importo dell’una tantum verrà calcolato pro quota tenendo in considerazione del livello posseduto tempo per tempo, così come nel caso di modifiche relative all’orario di lavoro, l’importo verrà calcolato tenendo conto dell’orario di lavoro svolto. Le Parti hanno stipulato che, tramite questa misura economica, viene colmata qualsiasi spettanza economica riferita o riferibile al triennio di vacanza contrattuale 2019 – 2021.

 

L’articolo 3 disciplina misure di welfare contrattuale attraverso la fruizione di servizi volti a migliorare quel sistema finalizzato alla creazione di un contesto di conciliazione tra vita e lavoro, attento alla quotidianità dei lavoratori e alle relazioni familiari. Viene prevista, dunque, un’ erogazione obbligatoria, entro il 31 dicembre 2024, di 250 euro annui spendibile tramite le piattaforme welfare che saranno attivate dalla singola Fondazione, per quei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 30 novembre 2023 e per quelli assunti con contratto a tempo determinato che abbiano svolto, nell’anno 2023, almeno 115 giornate lavorative valevoli ai fini contributivi.

 

L’articolo 4 offre un’ulteriore integrazione, prevedendo un trasferimento, aggiunto nel minimo tabellare da gennaio 2025, di 150 euro lordi  dai vari contratti aziendali al contratto nazionale, quota che sarà parametrata al livello 3B dell’Area tecnica, e potrà dunque variare in relazione al livello acquisito dal lavoratore.

 

Valutazione d’insieme

 

Questo primo rinnovo è stato un enorme traguardo stante la vacanza contrattuale in materia più volte citata, indispensabili saranno, pertanto, le future trattative, da calendarizzare, finalizzate alla stipula del CCNL 2022 – 2024 (come previsto dall’articolo 5), fondamentale per non rendere gli sforzi fino ad ora compiuti, vani. Con il rinnovo qui in esame è stato compiuto un primo passo, essenziale per riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici il giusto riconoscimento economico e professionale, all’interno di un settore culturalmente e socialmente rilevante, portavoce di rilevanza intellettuale ed artistica del nostro Paese nel mondo.

 

Vittorio di Vaio

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@diVaioVittorio

 

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/249 – Il rinnovo del CCNL Terme: tra aumenti retributivi e rilevanti novità di carattere sociale

Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/249 – Il rinnovo del CCNL Terme: tra aumenti retributivi e rilevanti novità di carattere sociale

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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Bollettino ADAPT 20 gennaio 2025, n. 3

 

Contesto del rinnovo

 

Nella giornata di martedì 8 ottobre 2024 l’associazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore termale, vale a dire Federterme Confindustria, e le tre principali sigle sindacali del settore, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, sono finalmente giunte alla firma dell’ipotesi di accordo sul nuovo CCNL del comparto termale che riguarderà ben 15.000 dipendenti del settore.

 

Il nuovo CCNL entrerà in vigore dal 1°ottobre 2024 e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2027, continuando, tuttavia, a produrre i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

La trattativa – svoltasi per la durata di quasi un intero anno – si è chiusa con grande soddisfazione delle rappresentanze sindacali, le quali si sono dette entusiaste dell’impegno profuso per il raggiungimento di importanti obiettivi sia per quanto riguarda la parte economica dell’accordo, sia per quanto riguarda la nuova e migliorata disciplina in materia di condizioni di vita, di lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori, soprattutto con riguardo al tema delle pari opportunità  e della tutela della genitorialità.

 

Parte economica

 

Focalizzando l’attenzione sulle modifiche approntate con riguardo alla parte economica dell’accordo, si sono registrati sostanziali aumenti dei minimi tabellari e importanti novità con riferimento all’assistenza sanitaria.

Per ciò che attiene ai minimi tabellari, all’art. 82 del CCNL è stato predisposto, in favore del IV livello di inquadramento professionale, un aumento retributivo lordo mensile complessivo pari a 200 euro, il quale sarà erogato in cinque tranche, tra ottobre 2024 e dicembre 2026. Di questi 200 euro i primi 60 euro verranno aggiunti a far data dalla retribuzione del mese di ottobre 2024, mentre, a partire da giugno 2025 verranno aggiunti 35 euro ogni sei mesi fino ad arrivare al 1° dicembre 2026.

Tale importo va riproporzionato per i tre livelli inferiori sulla base della scala parametrale attualmente in vigore.

 

Passando invece al tema dell’assistenza sanitaria, in un’ottica di sempre maggior riguardo al benessere psicofisico dei lavoratori, viene prevista l’istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa, o tramite la creazione di un fondo ad hoc, ovvero tramite l’adesione ad un fondo già esistente.

Secondo il disposto dell’art. 77 del CCNL, a partire dal 1° gennaio 2025 verranno automaticamente iscritti all’assistenza sanitaria integrativa tutti i lavoratori facenti capo al settore termale e assunti con contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il finanziamento dell’assistenza integrativa, è dovuto, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato ed a decorrere dalla data di iscrizione, un importo pari a 10 euro a carico dell’azienda e di 2 euro a carico del lavoratore. A tali importi va aggiunta la somma di 15 euro che l’azienda dovrà versare una tantum per ciascun lavoratore iscritto all’atto dell’iscrizione.

Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa può essere esteso anche ai lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato, che sia di durata superiore a tre mesi, e che ne facciano espressamente richiesta, per iscritto, all’azienda al momento dell’assunzione.

Le quote predisposte in favore dell’assistenza sanitaria integrativa sono da considerarsi, a pieno titolo, elementi del trattamento economico complessivo rappresentativi di un diritto irrinunciabile esistente in capo al lavoratore.

 

Parte normativa

 

Così come per la parte economica, anche sulla parte normativa sono stati portati a termine importanti risultati dall’alto valore sociale, i quali mostrano un’attenzione e un interesse sempre più crescenti in tema di pari opportunità e di tutela della genitorialità all’interno del settore termale.

Andando ad analizzare le novità introdotte in tema di pari opportunità, rispetto soprattutto a quanto previsto nella precedente versione del CCNL, innanzitutto viene maggiormente strutturata la linea da seguire in tema di parità uomo-donna, oltre alla previsione di misure specifiche che riguardano il tema della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro, con specifico riguardo a quelle di genere.

La prima novità in tema di pari opportunità, è l’istituzione, in tutte le realtà aziendali con più di 50 dipendenti, di una figura di rappresentanza ad hoc, nominata congiuntamente dalle OO.SS., specializzata in questioni di genere e denominata “Garante della parità”. Compito del Garante sarà quello di intervenire in favore del mantenimento e/o raggiungimento di condizioni di equità professionale tra lavoratori e lavoratrici.

 

A sostegno del lavoro portato avanti dal Garante, viene altresì istituita, presso l’EBITERME, una Commissione permanente per le pari opportunità.

Ruolo principe della Commissione è quello di studiare ed analizzare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore termale, al quale dovrà seguire la predisposizione di progetti di azioni positive finalizzate a favorire l’occupazione e la crescita professionale femminile, oltre che promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro di donne e uomini che abbiano usufruito di congedi e/o aspettativa per motivi legati alla cura dei figli.

La Commissione ricopre altresì un ruolo nel contrasto e nella prevenzione di fenomeni di violenza, molestia e discriminazione legati alla questione di genere nel contesto lavorativo.

In aggiunta a ciò, le parti sociali si sono premurate di recepire interamente quanto disposto dal legislatore nella l. n. 4/2021 di ratifica della Convenzione OIL contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro.

 

A sostegno di quanto disposto a livello normativo, in accordo con RSA/RSU, viene prevista la realizzazione di eventi e materiale formativo ed informativo da destinare ai dipendenti al fine di prevenire e sensibilizzare sui temi legati alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro. In tal senso viene prevista l’aggiunta di 1 ora l’anno di assemblea retribuita sul tema della violenza e delle molestie, che va ad integrare il monte orario previsto.

La maggiore sensibilità ed attenzione delle parti con riguardo al tema della violenza ha fatto sì che queste decidessero di recepire quanto previsto dall’art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 in tema di congedo di cui poter usufruire in qualità di donna vittima di violenza di genere.

Viene dunque riconosciuta a tutte le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Tale limite temporale, previsto dalla normativa nazionale, è stato integrato dalle parti con la possibilità di prorogare il congedo per un periodo di ulteriori tre mesi.

 

Altri grandi progressi sono stati raggiunti in tema di sostegno alla genitorialità.

In particolare viene previsto che i periodi di congedo parentale concorrono a tutti gli effetti sia alla maturazione dell’anzianità, delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario, oltre che ai fini della maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità e, a partire dal 1° gennaio 2027, anche ai fini della maturazione e corresponsione della quattordicesima.

Altra grande conquista in favore di un maggiore equilibrio vita-lavoro ed in particolare a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con figli a carico che presentino certificati problemi nell’apprendimento, è la previsione di cui all’art. 20 del CCNL in cui le parti sociali si impegnano a sensibilizzare le imprese circa la possibilità di concedere orari di lavoro flessibili o addirittura una modifica temporanea del rapporto di lavoro, da full time a part time.

 

Parte obbligatoria

 

Studiando infine i cambiamenti introdotti nella parte obbligatoria del CCNL, è possibile notare come gli impegni assunti dalle parti firmatarie del rinnovo siano consequenziali alle maggiori novità introdotte nella parte normativa.

Emerge, infatti, in maniera dirompente come gli obblighi che le parti si riservano di adempiere siano principalmente legati al tema delle pari opportunità e ancor più al contrasto della violenza di genere sui luoghi di lavoro. Emerge la volontà delle parti sociali di essere parti attive nell’ “individuare le iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro”.

Viene siglato l’impegno tra gli interlocutori sindacali ad istituire tavoli tecnici, nel corso della vigenza del presente rinnovo, al fine di “analizzare in modo critico e proattivo” gli strumenti introdotti, così da valutarne l’idoneità e l’efficacia rispetto alle esigenze di settore che sorgono man mano.

Infine appare evidente l’obiettivo di voler arricchire il settore delle relazioni industriali di secondo livello. L’art. 44 del CCNL, rubricato “Malattia ed infortunio sul lavoro” amplia la sfera della contrattazione di secondo livello, prevedendo la possibilità di stabilire condizioni di miglior favore per i casi di malattia e infortunio non sul lavoro attraverso la contrattazione decentrata.

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL dei lavoratori termali si ascrive sicuramente nel filone positivo di rinnovi che in quest’ultimo periodo hanno interessato il settore del turismo.

In generale si tratta di un rinnovo che certifica un complessivo miglioramento delle condizioni di lavoro, cui sono sottoposti le lavoratrici e i lavoratori delle aziende termali e dei centri benessere termali.

Se i cambiamenti dei minimi tabellari rappresentano sicuramente un dato rilevante, il vero valore aggiunto sembrerebbe essere rappresentato dall’introduzione di una ormai indispensabile assistenza sanitaria integrativa, novità di grande peso in termini di welfare.

E volendo continuare sul filone delle novità in termini di attenzione al benessere della forza lavoro, vanno sicuramente poste in rilievo le importanti novità introdotte riguardo alla parità, al contrasto alla violenza di genere e a protezione e promozione della genitorialità.

 

Marta Migliorino

ADAPT Junior Fellow

@martamigliorino