Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/256 – Il rinnovo del CCNL consorzi e cooperative agricole: tra aumenti salariali e maggiori tutele per i lavoratori

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

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potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

 

Bollettino ADAPT 10 febbraio 2025, n. 6

 

Contesto del rinnovo

 

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, firmato il 19 luglio 2024, segna un passo avanti nella regolamentazione del settore. Il nuovo contratto, firmato per parte datoriale da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Agci-Agrital e per parte sindacale da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con una durata quadriennale che decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, introduce significative novità sia in ambito retributivo che normativo.

 

Parte economica

 

Sul fronte retributivo, il nuovo accordo stabilisce un aumento salariale complessivo di 170 euro per i lavoratori del 5° livello, considerato come livello di riferimento. Questo incremento sarà distribuito in quattro tranche: la prima, pari a €95 è stata erogata il 1° aprile 2024, mentre le successive, ciascuna pari alla somma di €25, sono programmate per il 1° maggio 2025, il 1° maggio 2026 e il 1° febbraio 2027.

 

Tra le modifiche più rilevanti rientra anche l’aggiornamento delle indennità. L’indennità di cassa, destinata ai lavoratori che ricoprono mansioni di cassiere con responsabilità sul movimento di cassa, è stata incrementata da 25,00 a 35,00 euro mensili a partire dal 1° agosto 2024. Tale importo è riconosciuto sia a coloro che svolgono questa attività in via esclusiva sia a chi la esercita con continuità accanto ad altre mansioni. L’indennità non è frazionabile, salvo nei casi di assenza per periodi superiori a un mese. Inoltre, viene aumentata l’indennità di funzione per i quadri, incrementata di 50 euro (primo livello) e 35 euro (secondo livello). Di conseguenza, l’indennità mensile sarà di €230 per i quadri di primo livello e di €160 per quelli di secondo livello. Entrambe le indennità (di cassa e di funzione) possono essere ulteriormente incrementate in sede di contrattazione aziendale, riconoscendo il valore della professionalità e delle responsabilità legate a questi ruoli. Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di un’indennità per i turnisti, pari a 1 euro per turno, riconosciuta a partire dal 1° aprile 2024 ai lavoratori impegnati in turni periodici.

 

Inoltre, per gli operai agricoli, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo è stata incrementata dal 35% al 40%, allineandola con quella già prevista per gli operai florovivaisti con decorrenza dal 1° agosto 2024, migliorando così il trattamento economico per il lavoro prestato in giorni festivi.

 

In aggiunta, le parti hanno introdotto importanti modifiche alla contribuzione destinata alla previdenza complementare e ai fondi integrativi sanitari, aumentando la contribuzione al FILCOOP, con una distinzione tra i lavoratori a tempo determinato e gli operai a tempo indeterminato. Per i primi, a partire dal 1°gennaio 2025, la contribuzione è incrementata di 48 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente la contribuzione annua complessiva è pari a 100 euro, di cui 74 euro a carico dell’azienda e 26 euro a carico del lavoratore. Mentre per i lavoratori a tempo determinato la contribuzione è incrementata di 34 euro a carico dell’azienda e, conseguentemente la contribuzione annua complessiva è pari a 70 euro di cui 52 a carico dell’azienda e 18 euro a carico del lavoratore.

 

Parte normativa

 

Il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli presenta importanti aggiornamenti anche nella parte normativa.

 

Tra le novità di rilievo figura l’introduzione dell’art. 4-bis, dedicato agli appalti. In un contesto caratterizzato da crescenti processi di decentramento e terziarizzazione, il contratto stabilisce che siano attivati incontri preventivi di informazione e consultazione, come previsto dall’art. 4, lettera d1) del CCNL, con l’obiettivo di valutare gli effetti di tali processi sull’organizzazione del lavoro e sull’occupazione. Si chiarisce che gli appalti sono consentiti per attività che richiedono competenze o macchinari non presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente. Tuttavia, le aziende appaltanti sono tenute a includere nei contratti con le imprese appaltatrici clausole che garantiscano il rispetto delle normative vigenti, tra cui il D.Lgs. 136/2016, e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Inoltre, le aziende appaltanti devono verificare il rispetto delle norme da parte degli appaltatori e richiedere un DURC regolare prima di assegnare i lavori. Un ulteriore aspetto innovativo è che i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno accedere ai servizi aziendali (mensa, spogliatoi, ecc.) secondo accordi tra le parti e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

 

Per quanto riguarda i congedi e i permessi, l’art. 30 è stato modificato ampliando i diritti dei lavoratori. In particolare, la rubrica dell’articolo è stata cambiata per includere non solo i genitori ma anche parenti e affini, segnalando un potenziale miglioramento delle condizioni. Tuttavia, l’effettiva portata favorevole di questa modifica merita attenzione, in quanto il lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito, frazionabili, per assistere genitori anziani (di almeno 75 anni) in caso di ricovero, dimissioni da strutture sanitarie o day-hospital, nonché per visite mediche specialistiche. Dal 1° gennaio 2025, questa possibilità sarà estesa all’assistenza di coniuge, figli e affini di primo grado nelle medesime circostanze. In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un figlio, è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito. Inoltre, dal 1° agosto 2024, il lavoratore avrà diritto a 8 ore di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per l’inserimento del figlio all’asilo nido pubblico o privato autorizzato, purché il figlio non abbia superato i 3 anni di età. Questo permesso, subordinato alla presentazione della documentazione dell’iscrizione all’asilo, rappresenta una misura di sostegno alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, che si inserisce nel più ampio quadro di miglioramento delle tutele.

 

Per quanto riguarda la malattia e l’infortunio, il termine per presentare la documentazione comprovante è stato ridotto da 3 a 2 giorni. Sempre in tema di malattia si è innalzato il periodo di comporto per l’operaio affetto da malattia oncologica (dodici mesi nell’arco di diciotto mesi) equiparandolo a quello già previsto per gli impiegati.

 

Una modifica è stata introdotta anche per il periodo di prova, in cui si specifica che per gli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni, il periodo di prova è di 2 giorni lavorati (non più 2 giorni lavorativi). Mentre, per l’operaio assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni, il periodo di prova è di 8 giorni lavorati, relativamente solo al primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni.  Le parti, nel rispetto delle convenzioni e degli accordi di stabilità professionale, hanno concordato anche alcune misure per consolidare e salvaguardare i livelli occupazionali, con particolare attenzione al personale operaio. Tra queste, l’aumento del numero massimo di giornate di lavoro, che ora possono arrivare fino a 120, e l’incremento delle ore di straordinario, che passano da 230 a 250.

 

Con il recente rinnovo del CCNL per i dipendenti di consorzi e cooperative agricole, sono state aggiunte nuove causali che giustificano l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), specificate alle lettere f, g e h del contratto. In coerenza con la legge n. 297 del 1982, il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione fino al 70% del TFR. Le nuove causali introdotte riguardano situazioni legate a danni da eventi calamitosi riconosciuti con la dichiarazione di stato d’emergenza da parte delle autorità competenti. In particolare, tali causali includono: spese per il ripristino dell’abitazione principale seriamente danneggiata; spese per l’acquisto di beni mobili danneggiati; situazioni di difficoltà economica derivanti dagli eventi calamitosi. Per queste nuove causali non è richiesto il rispetto di specifiche tempistiche per la richiesta dell’anticipo.

 

Parte obbligatoria

 

Il presente contratto introduce modifiche alle procedure di rinnovo contrattuale. La disdetta da parte delle aziende che non intendano più applicare il CCNL dovrà avvenire con un preavviso di 6 mesi (non più 8), tramite raccomandata o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello (territoriale, merceologica, aziendale o consortile), è prevista una durata quadriennale, con una sola contrattazione nell’arco di vigenza del CCNL, avviabile non prima del 1° luglio 2026. Entro il 1° gennaio 2026, o entro 6 mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva, le parti territoriali definiranno le aree di competenza della contrattazione di secondo livello, mentre le parti aziendali definiranno le modalità per l’ambito cooperativo o consortile. In assenza di accordo, si applicherà la contrattazione territoriale o di settore merceologico

 

Valutazione d’insieme

 

Il rinnovo del CCNL rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori del settore, con interventi mirati all’equità retributiva e al riconoscimento delle specificità delle mansioni svolte, una maggiore attenzione ai processi di appalto. Le misure adottate testimoniano l’impegno delle parti sociali nel rispondere alle esigenze di un comparto strategico come quello agricolo.

 

Con questo rinnovo – concludono i segretari generali delle federazioni sindacali firmatarie – si afferma il valore della contrattazione e delle relazioni industriali e sindacali per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre, alla luce delle specificità dei settori a cui si applica questo contratto, riteniamo necessario avviare sin da subito un forte impegno per i rinnovi dei contratti di secondo livello, in modo da poter redistribuire ulteriormente la ricchezza prodotta a livello territoriale e aziendale, così come previsto dagli attuali assetti contrattuali”.

 

Alice Cireddu

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

@AliceCireddu

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